10.2004.473
per aver fatto tagliare numerose piante sul terreno di proprietà altrui omettendo di chiedere il consenso
16 marzo 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2004.473
Data decisione, Autorità:
16.03.2005, PRPEN
Titolo:
per aver fatto tagliare numerose piante sul terreno di proprietà altrui omettendo di chiedere il consenso
DANNEGGIAMENTO
art. 144 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2004.473/bep
DA
3898/2004
Bellinzona
16
marzo 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Valentina Borsari in
qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1
(difeso
da: DI 1, Locarno)
prevenuto
colpevole di danneggiamento
per avere fatto tagliare
dalla ditta __________ numerose piante (25/30 circa) sul terreno di proprietà
di CIVI 1, omettendo intenzionalmente di chiederne il consenso, causandogli
così un danno patrimoniale stimato in fr. 3'500.--;
reato previsto dall'art. 144 cpv. 1 CP;
Fatti
avvenuti a Ascona, in Via __________ (part. __________),
tra il 12 il 13.07.04;
perseguito con
decreto d’accusa n. DA 3898/2004 di data 24 novembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 400.--.
Considerandi
2.
Al versamento alla parte
civile dell'importo di fr. 3'500.-- a titolo di risarcimento.
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 29 novembre 2004 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 16 marzo 2005, al quale sono comparsi l’accusato, il suo
difensore, l’interprete mentre il Sost. Procuratore pubblico con scritto 14
febbraio 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando
nel contempo la conferma del decreto di accusa impugnato;
la
parte civile ha comunicato con lettera 8 marzo 2005 di non partecipare al
dibattimento, chiedendo la conferma del decreto di accusa e confermandosi nelle
proprie pretese;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale chiede il proscioglimento;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
Se
ACCU 1 è autore colpevole di danneggiamento per i fatti descritti nel decreto
di accusa a suo carico.
2.
Sulla
pena e sulle spese.
3.
Sulle
pretese di parte civile, che chiede un risarcimento di fr. 3'500.-.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 19, 34, 144 cpv. 1 CP ; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di
danneggiamento per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di
accusa n. DA 3898/2004 del 24 novembre 2004.
rinvia la parte civile al
competente foro civile per le sue pretese.
carica le spese allo stato.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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