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Decisione

10.2004.473

per aver fatto tagliare numerose piante sul terreno di proprietà altrui omettendo di chiedere il consenso

16 marzo 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a Ascona, in Via __________ (part. __________),

tra il 12 il 13.07.04;

perseguito con

decreto d’accusa n. DA 3898/2004 di data 24 novembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla multa di fr. 400.--.

Considerandi

2.

Al versamento alla parte

civile dell'importo di fr. 3'500.-- a titolo di risarcimento.

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 29 novembre 2004 dall'accusato;

indetto il

dibattimento 16 marzo 2005, al quale sono comparsi l’accusato, il suo

difensore, l’interprete mentre il Sost. Procuratore pubblico con scritto 14

febbraio 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando

nel contempo la conferma del decreto di accusa impugnato;

la

parte civile ha comunicato con lettera 8 marzo 2005 di non partecipare al

dibattimento, chiedendo la conferma del decreto di accusa e confermandosi nelle

proprie pretese;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il

difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

Se

ACCU 1 è autore colpevole di danneggiamento per i fatti descritti nel decreto

di accusa a suo carico.

2.

Sulla

pena e sulle spese.

3.

Sulle

pretese di parte civile, che chiede un risarcimento di fr. 3'500.-.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 19, 34, 144 cpv. 1 CP ; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di

danneggiamento per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di

accusa n. DA 3898/2004 del 24 novembre 2004.

rinvia la parte civile al

competente foro civile per le sue pretese.

carica le spese allo stato.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

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Il

presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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