10.2004.477
circolazione in stato di ebrietà, omesso di rispettare segnale luminoso che indicava l'obbligo di svoltare a destra.
23 marzo 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2004.477
Data decisione, Autorità:
23.03.2005, PRPEN
Titolo:
circolazione in stato di ebrietà, omesso di rispettare segnale luminoso che indicava l'obbligo di svoltare a destra.
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2004.477/bep
DA
3968/2004
Bellinzona
23
marzo 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Barbara Marelli in
qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1
(difeso
da: Avv. DI 1)
prevenuto colpevole di 1. circolazione in stato di ebrietà
per aver condotto
l'autovettura Lancia targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.94 - max. 1.06 grammi per mille);
reato previsto dall'art.
91 cpv. 1 LCStr;
fatti avvenuti a
__________;
2. infrazione alle
norme della circolazione
per avere, circolando nello
stato psico-fisico surriferito, negligentemente omesso di ottemperare ad un
segnale luminoso lampeggiante con obbligo di svoltare a destra, eseguendo una
manovra di svolta a sinistra ove vige la linea di sicurezza;
reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr in
relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 2 LCStr,
art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC; art. 70 cpv. 1 OSStr;
fatti avvenuti a
Genestrerio il 31.08.2004;
perseguito con
decreto d’accusa n. DA 3968/2004 di data 29 novembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla
pena di 10 (dieci) giorni sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni.
2. Al
pagamento della multa di fr. 1'000.--.
3. Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 300.--;
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 30 novembre 2004 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 23 marzo 2005, al quale sono comparsi l’accusato ed il difensore,
mentre il Procuratore pubblico con scritto 7 febbraio 2005 ha rinunciato ad
intervenire al dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto di
accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale ritiene eccessivo che per i reati commessi venga inflitta
la pena della detenzione, chiede che la pena venga limitata ad una multa di fr.
1'000.--;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1. Se
ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. circolazione in stato di
ebrietà
1.2. infrazione alle norme
della circolazione
per
Fatti
i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla
pena e sulle spese.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 91 cpv. 1 LCStr, 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27
cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 2 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1
ONC; art. 70 cpv. 1 OSStr; 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
circolazione in stato di ebrietà e infrazione alle norme della circolazione per
i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA
3968/2004 del 29 novembre 2004;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 1'200.--;
Considerandi
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 1'200.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 1'700.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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