10.2004.479
per aver condotto la motoleggera senza essere in possesso della licenza di condurre
3 giugno 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2004.479
Data decisione, Autorità:
03.06.2005, PRPEN
Titolo:
per aver condotto la motoleggera senza essere in possesso della licenza di condurre
CONDUCENTI SENZA LICENZA DI CONDURRE
art. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2004.479 ROC/MAM
DA
3863/2004
Bellinzona
3
giugno 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con Michele Maggi in qualità
di Segretario, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto
colpevole di ripetuta circolazione senza licenza di condurre
per
avere ripetutamente condotto la motoleggera Malaguti targata TI __________
senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;
Fatti
avvenuti a __________ il 29.09.2004 ed in altre
imprecisate località e date precedenti;
reato
previsto dall’art. 95 cifra 1 cpv. 1 LCS;
perseguito con decreto
d'accusa no. 3863/2004 del 22 novembre 2004 del Procuratore Pubblico, Antonio
Perugini che propone la condanna del prevenuto:
1. Alla
pena di 20 (venti) giorni di arresto, da espiare.
Considerandi
2.
Alla
multa di fr. 500.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3
mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art.
49.
cifra 3 CPS).
3.
Non
revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30
(trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero
Pubblico il 29.03.2004 ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art.
41.
cifra 3 cpv. 2 CPS).
4.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.--.
5.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al
decreto d’accusa interposta tempestivamente in data
2.
dicembre
2004;
indetto il
pedissequo dibattimento 3 giugno 2005, al quale hanno partecipato il prevenuto
assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico ha
rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto
d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale ammette la fattispecie oggettiva
e soggettiva
del
reato di cui al decreto d’accusa impugnato, ma, in applicazione dell’art. 63
CPS,
postula, in via principale, la condanna del prevenuto ad una mera multa
e,
in via subordinata, la sospensione condizionale della
pena privativa della
libertà personale, e, in via ulteriormente subordinata, una
massiccia riduzione
della
pena privativa della libertà personale. In ogni caso chiede la non revoca
della
pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei confronti del
prevenuto
dal Ministero Pubblico in data 29.03.2004;
il Giudice sente nuovamente l'accusato per la
sua dichiarazione conclusiva (art. 252
CPC);
egli
si rimette a quanto affermato dal suo difensore, ricordando di avere perso
Il
posto di lavoro in qualità di magazziniere per non potere più egli disporre di
un
mezzo motorizzato per recarsi, ogni notte, sul posto di lavoro, e questo a
fare
tempo dal mese di settembre 2004. Dichiara inoltre di essere al beneficio
della
assicurazione disoccupazione al 100%, percependo ca. Fr. 2'600.--
mensili
a titolo di indennità di disoccupazione;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
1.
È __________
autore colpevole di
ripetuta
circolazione senza licenza di condurre
per
avere, a __________ il 29.09.2004 ed in altre imprecisate località e date
precedenti, ripetutamente condotto la motoleggera Malaguti targata TI __________
senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;
2.
In caso di risposta affermativa
al quesito no. 1., se deve
essergli inflitta
una pena, di che natura ed in che misura.
3.
In caso
di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere
concessa la sospensione
condizionale della pena e per quale
lasso di tempo.
4.
In caso
di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere revocato il beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione
decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 29.03.2004.
5.
in caso
di risposta negativa al quesito no. 4, se l’accusato deve essere
ammonito formalmente a’sensi
dell’art. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS.
6.
In caso
di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta
a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80
CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.
7.
In caso di risposta
affermativa al quesito 1., se devono
essere accollate al
condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
artt. 95 cifra 1 cpv. 1 LCS, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e
segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;
rispondendo affermativamente
ai quesiti 1, 2, 3, 5, 6 e 7, e negativamente al quesito 4;;
dichiara __________, ;
colpevole
di
ripetuta
circolazione senza licenza di condurre
per
avere, a __________ il 29.09.2004 ed in altre imprecisate località e date
precedenti,
ripetutamente condotto la motoleggera Malaguti targata TI __________
senza
essere titolare della licenza di condurre richiesta;
di
conseguenza
condanna __________,
1.
Alla
pena di 20 (venti) giorni di arresto, sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 105 CPS).
2.
Alla
multa di fr. 1’600.-- (milleseicento), con l’avvertenza che la stessa
deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà
commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3.
Non
revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30
(trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti da questo stesso
Ministero Pubblico il 29.03.2004 ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di
prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).
4.
Al pagamento della
tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie
di fr. 200.--.
ordina L’iscrizione della
condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata
trascorso il periodo
fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4
CPS.
ammonisce formalmente
l’accusato a’sensi dell’art. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS;
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione della Circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino
Sezione esecuzione pene e misure,
Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
La
sentenza è definitiva.
Il
giudice: Il
segretario:
Claudio Rotanzi Michele
Maggi
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 1'600.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
Fr.
2'000.00 Totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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