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Decisione

10.2004.479

per aver condotto la motoleggera senza essere in possesso della licenza di condurre

3 giugno 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________ il 29.09.2004 ed in altre

imprecisate località e date precedenti;

reato

previsto dall’art. 95 cifra 1 cpv. 1 LCS;

perseguito con decreto

d'accusa no. 3863/2004 del 22 novembre 2004 del Procuratore Pubblico, Antonio

Perugini che propone la condanna del prevenuto:

1. Alla

pena di 20 (venti) giorni di arresto, da espiare.

Considerandi

2.

Alla

multa di fr. 500.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3

mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art.

49.

cifra 3 CPS).

3.

Non

revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30

(trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero

Pubblico il 29.03.2004 ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art.

41.

cifra 3 cpv. 2 CPS).

4.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.--.

5.

La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

vista l’opposizione al

decreto d’accusa interposta tempestivamente in data

2.

dicembre

2004;

indetto il

pedissequo dibattimento 3 giugno 2005, al quale hanno partecipato il prevenuto

assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico ha

rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto

d'accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il

difensore, il quale ammette la fattispecie oggettiva

e soggettiva

del

reato di cui al decreto d’accusa impugnato, ma, in applicazione dell’art. 63

CPS,

postula, in via principale, la condanna del prevenuto ad una mera multa

e,

in via subordinata, la sospensione condizionale della

pena privativa della

libertà personale, e, in via ulteriormente subordinata, una

massiccia riduzione

della

pena privativa della libertà personale. In ogni caso chiede la non revoca

della

pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei confronti del

prevenuto

dal Ministero Pubblico in data 29.03.2004;

il Giudice sente nuovamente l'accusato per la

sua dichiarazione conclusiva (art. 252

CPC);

egli

si rimette a quanto affermato dal suo difensore, ricordando di avere perso

Il

posto di lavoro in qualità di magazziniere per non potere più egli disporre di

un

mezzo motorizzato per recarsi, ogni notte, sul posto di lavoro, e questo a

fare

tempo dal mese di settembre 2004. Dichiara inoltre di essere al beneficio

della

assicurazione disoccupazione al 100%, percependo ca. Fr. 2'600.--

mensili

a titolo di indennità di disoccupazione;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti:

1.

È __________

autore colpevole di

ripetuta

circolazione senza licenza di condurre

per

avere, a __________ il 29.09.2004 ed in altre imprecisate località e date

precedenti, ripetutamente condotto la motoleggera Malaguti targata TI __________

senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;

2.

In caso di risposta affermativa

al quesito no. 1., se deve

essergli inflitta

una pena, di che natura ed in che misura.

3.

In caso

di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

concessa la sospensione

condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

4.

In caso

di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere revocato il beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione

decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 29.03.2004.

5.

in caso

di risposta negativa al quesito no. 4, se l’accusato deve essere

ammonito formalmente a’sensi

dell’art. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS.

6.

In caso

di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta

a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80

CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.

7.

In caso di risposta

affermativa al quesito 1., se devono

essere accollate al

condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

artt. 95 cifra 1 cpv. 1 LCS, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e

segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo affermativamente

ai quesiti 1, 2, 3, 5, 6 e 7, e negativamente al quesito 4;;

dichiara __________, ;

colpevole

di

ripetuta

circolazione senza licenza di condurre

per

avere, a __________ il 29.09.2004 ed in altre imprecisate località e date

precedenti,

ripetutamente condotto la motoleggera Malaguti targata TI __________

senza

essere titolare della licenza di condurre richiesta;

di

conseguenza

condanna __________,

1.

Alla

pena di 20 (venti) giorni di arresto, sospesi condizionalmente per un

periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 105 CPS).

2.

Alla

multa di fr. 1’600.-- (milleseicento), con l’avvertenza che la stessa

deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà

commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.

Non

revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30

(trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti da questo stesso

Ministero Pubblico il 29.03.2004 ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di

prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).

4.

Al pagamento della

tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie

di fr. 200.--.

ordina L’iscrizione della

condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata

trascorso il periodo

fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4

CPS.

ammonisce formalmente

l’accusato a’sensi dell’art. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS;

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione della Circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino

Sezione esecuzione pene e misure,

Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

La

sentenza è definitiva.

Il

giudice: Il

segretario:

Claudio Rotanzi Michele

Maggi

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 1'600.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

Fr.

2'000.00 Totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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