10.2004.487
rissa con conseguenti lesioni per tre minorenni. Proposti 5 giorni d'arresto
19 maggio 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2004.487
Data decisione, Autorità:
19.05.2005, PRPEN
Titolo:
rissa con conseguenti lesioni per tre minorenni. Proposti 5 giorni d'arresto
RISSA
art. 133 CPS
1. LESA 1
2. LESA 2
3. LESA 3
Incarto
n.
10.2004.487/AMM
DA
3805/2004
Bellinzona
19
maggio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Lucia Ferrazzo in
qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso dall’avv. __________, __________)
accusato di rissa
per
avere, a __________ l’11 settembre 2004, preso parte a una rissa che ebbe per
conseguenza le lesioni dei minorenni __________ attestate dai certificati medici,
agli atti, del 12 settembre 2004 del dr med. __________ dell’Ospedale __________;
reato previsto dall'art.
133 CP;
perseguito con
decreto d’accusa n. 3805/2004 del 15 novembre 2004 del AINQ 1 che propone la
condanna:
1. alla
pena di 5 (cinque) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 (due) anni,
2. al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 100.–;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta il 30 novembre 2004 dall’imputato;
indetto il
dibattimento 19 maggio 2005, cui sono intervenuti l’accusato e il difensore;
accertate le
generalità dell'accusato e proceduto al suo interrogatorio;
sentito il
difensore, il quale – in sintesi – conclude per la derubricazione della pena in
una multa, che tenga conto della modesta situazione finanziaria dell’imputato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
1. se
l'imputato è autore colpevole di rissa;
2. in
caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 quale
pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se
dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale
periodo di prova;
3. il
giudizio sugli oneri processuali;
preso atto che
le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della sentenza;
visti gli
art. 133 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti come segue:
dichiara ACCU
1
autore
colpevole di rissa, art. 133 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nel decreto d’accusa n. 3805/2004 del 15 novembre 2004;
condanna ACCU
Fatti
1
1. alla
multa di fr. 1000.–;
Considerandi
2.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.–;
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il
condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 n. 4 CP);
assegna al
condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
Intimazione
a:
– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
– Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
– Servizio di coordinamento in materia di casellario
giudiziale, Bellinzona,
– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta di
pagamento a carico del condannato:
fr. 1000.– multa
fr.
150.
– tassa di giustizia
fr. 150.– spese giudiziarie
fr. 1300.– totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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