10.2004.488
Istigare a conseguimento fraudolento di una falsa attestazione; tentata truffa; falsità in documenti
22 aprile 2009Italiano10 min
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Numero d'incarto:
10.2004.488
Data decisione, Autorità:
22.04.2009, PRPEN
Titolo:
Istigare a conseguimento fraudolento di una falsa attestazione; tentata truffa; falsità in documenti
CONSEGUIMENTO FRAUDOLENTO DI UNA FALSA ATTESTAZIONE
FALSITÀ IN DOCUMENTI
TRUFFA
art. 22 cpv. 1 CPS
art. 24 CPS
art. 146 cf. 1 CPS
art. 251 cf. 1 CPS
art. 253 CPS
Incarto
n.
10.2004.488
DA
4077/2004
Bellinzona
22
aprile 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. istigazione a conseguimento
fraudolento di una falsa attestazione,
per avere, nel corso del
mese di maggio 2000, istigato __________ ad attestare nel brevetto notarile del
22 maggio 2000 (no. rubrica 568) del notaio avv. __________, contrariamente
alla verità, un fatto d’importanza giuridica e ciò dopo che la persona istigata
era stata resa attenta riguardo le conseguenze civili e penali di una falsa
attestazione ai sensi degli articoli 253 e 306-309 CPS e dopo aver giurato
innanzi a Dio di dire la verità e solo la verità, nella fattispecie per aver
istigato __________ a dichiarare solennemente (sotto giuramento) - ma
contrariamente alla verità - "di essere stato presente ad un incontro
tra il signor ACCU 1 in __________ ed il signor CIVI 1 in __________ avvenuto
presso gli uffici del primo in __________ a __________ " (omissis) e
di "confermare di aver visto, poiché ero presente, come il signor CIVI
1 abbia consegnato al signor ACCU 1 una ricevuto per un mutuo di fr. 135’000.--
(centotrentacinquemila). Da quel che ricordo detta ricevuta era già riempita e
firmata. Si tratta sicuramente del documento che qui allego in fotocopia come
inserto A, fotocopia che mi é stata ostensa dal signor ACCU 1 in data
odierna.", ritenuto che, in realtà, tale "ricevuta per
mutuo" di fr. 135’000.-- __________ non l’aveva mai vista (né tanto meno
letta) in occasione degli incontri con CIVI 1 e ACCU 1 ai quali aveva avuto
modo di presenziare,
fatti avvenuti nelle
riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art.
Fatti
253 CPS in relazione con l’art. 24 CPS;
2. tentata truffa,
per avere, al fine di
procacciarsi un indebito profitto, tentato di ingannare con astuzia CIVI 1
pretendendo con scritto 7 febbraio 2000 dell’avv. __________ la restituzione
entro sei settimane (art. 318 CO) di un mutuo di fr. 135’000.-- che ACCU 1 gli
avrebbe asseritamente concesso nel corso degli anni 1992/1993; configurandosi
l’inganno astuto nell’aver presentato la citata richiesta di restituzione di
mutuo sulla base di un titolo di credito falso, ovvero sulla base di una
“ricevuta” in effetti firmata in originale da CIVI 1, ma in realtà falsificata
nel suo contenuto, ritenuto che il documento in bianco con la (sola) firma del CIVI
1 è pervenuto nella disponibilità dell’accusato ACCU 1, allorquando frequentava
gli uffici della __________ SA di __________;
fatti avvenuti a __________
il 7 febbraio 2000;
reato previsto dall’art.
146 cifra 1 CPS in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CPS;
3. falsità in documenti,
per avere, per
procacciarsi un indebito profitto, nell’intento di perfezionare il tentativo di
truffa di cui al punto precedente, abusato della firma autentica di CIVI 1, al
fine di formare un documento suppositizio e meglio una “ricevuta” attestante
che era stato consegnato a CIVI 1 l’importo di fr. 135’000.-- a “titolo di
mutuo”, documento contenutisticamente fittizio e poi effettivamente utilizzato
dal ACCU 1; ritenuto che il documento in bianco con la (sola) firma del CIVI 1
è pervenuto nella disponibilità dell’accusato ACCU 1, allorquando frequentava
gli uffici della __________ di __________;
fatti avvenuti in località
imprecisata del __________ prima del 7 febbraio 2000;
reato previsto dall’art.
251 cifra 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa dell’1 dicembre
2004 n. 4077/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
Considerandi
2.
(due) anni.
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 500.-- e delle spese giudiziarie di fr. 500.--.
3.
Ordina la confisca (art. 58
e 59 CPS):
-
dell’originale della ricevuta denominata “a titolo di mutuo” (fr.
135’000.--) a firma CIVI 1;
-
dell’originale del brevetto notarile n. 568 del 22 maggio 2000 del
notaio avv. __________, in __________ ;
4.
Si rinvia la parte civile CIVI
1.
al competente foro civile per eventuali pretese nei confronti di ACCU 1 (art.
208.
cpv. 1 lett. b CPP).
5.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art.
80.
CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 6 dicembre 2004;
indetto il dibattimento dal 21 al 22 aprile
2009, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, la
parte civile ed il suo patrocinatore, mentre il Procuratore Pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, respinta l’eccezione procedurale sollevata dalla
difesa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, della parte civile e dei
testi;
sentito il patrocinatore della parte
civile, il quale esordisce chiarendo gli estremi entro i quali si è svolto
l’incontro nel suo studio con due testi ed il suo cliente della settimana
scorsa e specificando che il suo agire non ha leso alcuna regola deontologica.
Sulla fattispecie il legale ha esposto quali a suo modo di vedere siano le
convergenze che inducono a concludere a favore della tesi accusatoria. In modo
particolare si tratta del fattore temporale, di quello logistico e di quello
relativo al rapporto contrattuale tra le parti. Inoltre egli rileva come ACCU 1
non sia uno stinco di santo, visti i suoi precedenti penali e le procedure
ancora in atto nei suoi confronti. Osserva come non sia in alcun modo emerso
quale avrebbe potuto essere il motivo alla richiesta del - contestato -
prestito a ACCU 1 e perché proprio fr. 135’000.--. Oltretutto la situazione
finanziaria dell’imputato a quel tempo non era tale da consentirgli di erogare
con facilità prestiti a destra ed a manca. D’altro canto la parte civile nel
periodo in questione non aveva certo bisogno di chiedere del denaro
all’imputato. Per di più si chiede come sia possibile che la parte civile abbia
chiesto personalmente dei soldi al prevenuto quando con la sua ditta era
creditrice nei suoi confronti. Per quanto concerne la cessione del credito dall’accusato
al fratello dell’imputato il patrocinatore della parte civile tiene a mettere
in evidenza come si sia trattato di un’operazione alquanto sospetta e volta a
sottrarre un attivo ingombrante alle trattative di concordato, danneggiando
così i creditori. Particolare è che né la ricevuta, né la cessione di credito
siano datati. Il teste __________ non è infine credibile. Con riferimento al
reato di truffa il legale ricorda come l’inganno astuto sia da intravedere nel
fatto che i documenti rilevanti siano privi di data, in quello che i passaggi
di denaro sarebbero avvenuti solo in contanti e che le somme non siano mai
state dichiarate. Concludendo postula la conferma del decreto d’accusa ed il
riconoscimento della richiesta di risarcimento di fr. 23’026.50 come da istanza
20.
aprile 2009;
sentito il difensore, il quale esordisce
ribadendo la sua eccezione circa il mancato rispetto dei requisiti formali del
decreto, che è manifestamente motivato e quindi in grado di influenzare la
corte. Sui fatti osserva come il castello accusatorio non sia suffragato da
alcuna prova: la cosa era già stata rilevata nel rapporto di polizia
giudiziaria del 21 settembre 2000. Non vi è prova che ci si trovi di fronte ad
un documento falso. Nemmeno dimostrato è che le ricevute consegnate in bianco
dalla parte civile all’architetto __________ fossero 3 e non 2. Quest’ultimo ha
poi dichiarato che l’imputato non era da lui stato informato circa l’esistenza
di questi documenti. Neppure dimostrato è che l’accusato abbia consultato da
solo l’incarto nel quale si trovavano le ricevute. La parte civile ha mentito a
più riprese, ad esempio laddove ha asserito di non essere mai stata negli
uffici del suo cliente, fatto che è stato smentito dalla testimonianza di __________.
Nel 1996 la situazione finanziaria dell’imputato era eccellente, come attestato
dal teste avv. __________. Il credito in oggetto non è stato posto in
compensazione nell’ambito della causa giudiziaria perché esso era nei confronti
della parte civile personalmente e non in quelli della ditta, controparte nella
procedura. La polizia scientifica ha attestato che la ricevuta non è stata
manipolata. Sul diritto: l’istigazione al 253 CPS non è assolutamente
dimostrata: __________ stesso ha ammesso di avere agito senza pressioni. Per la
truffa, oltre a non esserne fattualmente dati gli estremi, rileva come non sia
neppure dato il presupposto dell’inganno astuto: in effetti vi è una grave
concolpa della vittima che lo esclude (cfr. Trechsler, art. 146 n. 7, DTF 126
IV 165, DTF 128 IV 18, consid. 3). La parte civile ha agito con grande
leggerezza, come da lei stessa riconosciuto nel verbale 22 settembre 2000. La
falsità in documenti non è provata. A titolo molto subordinato, solleva la
questione della prescrizione di quest’ultimo reato. Si oppone infine alla
richiesta di risarcimento avanzata dalla parte civile, come pure alle confische
prospettate dalla pubblica accusa;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di:
1.1
Istigazione a
conseguimento fraudolento di una falsa attestazione,
1.2
Tentata truffa,
1.3
Falsità in documenti,
2.
Quale deve essere la
pena?
3.
L’imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
Deve
essere ordinata la confisca ed eventualmente la distruzione dell’originale
della ricevuta denominata “a titolo di mutuo” (fr. 135’000.--) a firma CIVI 1,
nonché dell’originale del brevetto notarile n. 568 del 22 maggio 2000 del
notaio avv. __________, in __________?
5.
Possono essere
riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile con
istanza del 20 aprile 2009?
6.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 22, 24, 146, 251 e 253
CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
1.
istigazione a conseguimento
fraudolento di una falsa attestazione, art. 253 CPS,
2.
tentata truffa, art. 146
cpv. 1 CPS,
3.
falsità in documenti, art.
251.
cifra 1 CPS,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 4077/2004 dell’1 dicembre 2004;
ordina la confisca dell’originale
del brevetto notarile n. 568 del 22 maggio 2000 del notaio avv. __________, in __________
(art. 69 CPS);
ordina il dissequestro dell’originale
della ricevuta denominata “a titolo di mutuo” (fr. 135’000.--) a firma CIVI
1;
respinge le richieste di risarcimento
avanzate dalla parte civile;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Ufficio reperti, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 700.00 tassa
di giustizia
fr. 600.00 spese
giudiziarie
fr. 218.00 testi
fr. 1518.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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