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Decisione

10.2004.488

Istigare a conseguimento fraudolento di una falsa attestazione; tentata truffa; falsità in documenti

22 aprile 2009Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

253 CPS in relazione con l’art. 24 CPS;

2. tentata truffa,

per avere, al fine di

procacciarsi un indebito profitto, tentato di ingannare con astuzia CIVI 1

pretendendo con scritto 7 febbraio 2000 dell’avv. __________ la restituzione

entro sei settimane (art. 318 CO) di un mutuo di fr. 135’000.-- che ACCU 1 gli

avrebbe asseritamente concesso nel corso degli anni 1992/1993; configurandosi

l’inganno astuto nell’aver presentato la citata richiesta di restituzione di

mutuo sulla base di un titolo di credito falso, ovvero sulla base di una

“ricevuta” in effetti firmata in originale da CIVI 1, ma in realtà falsificata

nel suo contenuto, ritenuto che il documento in bianco con la (sola) firma del CIVI

1 è pervenuto nella disponibilità dell’accusato ACCU 1, allorquando frequentava

gli uffici della __________ SA di __________;

fatti avvenuti a __________

il 7 febbraio 2000;

reato previsto dall’art.

146 cifra 1 CPS in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CPS;

3. falsità in documenti,

per avere, per

procacciarsi un indebito profitto, nell’intento di perfezionare il tentativo di

truffa di cui al punto precedente, abusato della firma autentica di CIVI 1, al

fine di formare un documento suppositizio e meglio una “ricevuta” attestante

che era stato consegnato a CIVI 1 l’importo di fr. 135’000.-- a “titolo di

mutuo”, documento contenutisticamente fittizio e poi effettivamente utilizzato

dal ACCU 1; ritenuto che il documento in bianco con la (sola) firma del CIVI 1

è pervenuto nella disponibilità dell’accusato ACCU 1, allorquando frequentava

gli uffici della __________ di __________;

fatti avvenuti in località

imprecisata del __________ prima del 7 febbraio 2000;

reato previsto dall’art.

251 cifra 1 CPS;

perseguito con decreto d’accusa dell’1 dicembre

2004 n. 4077/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di

Considerandi

2.

(due) anni.

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 500.-- e delle spese giudiziarie di fr. 500.--.

3.

Ordina la confisca (art. 58

e 59 CPS):

-

dell’originale della ricevuta denominata “a titolo di mutuo” (fr.

135’000.--) a firma CIVI 1;

-

dell’originale del brevetto notarile n. 568 del 22 maggio 2000 del

notaio avv. __________, in __________ ;

4.

Si rinvia la parte civile CIVI

1.

al competente foro civile per eventuali pretese nei confronti di ACCU 1 (art.

208.

cpv. 1 lett. b CPP).

5.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art.

80.

CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 6 dicembre 2004;

indetto il dibattimento dal 21 al 22 aprile

2009, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, la

parte civile ed il suo patrocinatore, mentre il Procuratore Pubblico ha

rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, respinta l’eccezione procedurale sollevata dalla

difesa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, della parte civile e dei

testi;

sentito il patrocinatore della parte

civile, il quale esordisce chiarendo gli estremi entro i quali si è svolto

l’incontro nel suo studio con due testi ed il suo cliente della settimana

scorsa e specificando che il suo agire non ha leso alcuna regola deontologica.

Sulla fattispecie il legale ha esposto quali a suo modo di vedere siano le

convergenze che inducono a concludere a favore della tesi accusatoria. In modo

particolare si tratta del fattore temporale, di quello logistico e di quello

relativo al rapporto contrattuale tra le parti. Inoltre egli rileva come ACCU 1

non sia uno stinco di santo, visti i suoi precedenti penali e le procedure

ancora in atto nei suoi confronti. Osserva come non sia in alcun modo emerso

quale avrebbe potuto essere il motivo alla richiesta del - contestato -

prestito a ACCU 1 e perché proprio fr. 135’000.--. Oltretutto la situazione

finanziaria dell’imputato a quel tempo non era tale da consentirgli di erogare

con facilità prestiti a destra ed a manca. D’altro canto la parte civile nel

periodo in questione non aveva certo bisogno di chiedere del denaro

all’imputato. Per di più si chiede come sia possibile che la parte civile abbia

chiesto personalmente dei soldi al prevenuto quando con la sua ditta era

creditrice nei suoi confronti. Per quanto concerne la cessione del credito dall’accusato

al fratello dell’imputato il patrocinatore della parte civile tiene a mettere

in evidenza come si sia trattato di un’operazione alquanto sospetta e volta a

sottrarre un attivo ingombrante alle trattative di concordato, danneggiando

così i creditori. Particolare è che né la ricevuta, né la cessione di credito

siano datati. Il teste __________ non è infine credibile. Con riferimento al

reato di truffa il legale ricorda come l’inganno astuto sia da intravedere nel

fatto che i documenti rilevanti siano privi di data, in quello che i passaggi

di denaro sarebbero avvenuti solo in contanti e che le somme non siano mai

state dichiarate. Concludendo postula la conferma del decreto d’accusa ed il

riconoscimento della richiesta di risarcimento di fr. 23’026.50 come da istanza

20.

aprile 2009;

sentito il difensore, il quale esordisce

ribadendo la sua eccezione circa il mancato rispetto dei requisiti formali del

decreto, che è manifestamente motivato e quindi in grado di influenzare la

corte. Sui fatti osserva come il castello accusatorio non sia suffragato da

alcuna prova: la cosa era già stata rilevata nel rapporto di polizia

giudiziaria del 21 settembre 2000. Non vi è prova che ci si trovi di fronte ad

un documento falso. Nemmeno dimostrato è che le ricevute consegnate in bianco

dalla parte civile all’architetto __________ fossero 3 e non 2. Quest’ultimo ha

poi dichiarato che l’imputato non era da lui stato informato circa l’esistenza

di questi documenti. Neppure dimostrato è che l’accusato abbia consultato da

solo l’incarto nel quale si trovavano le ricevute. La parte civile ha mentito a

più riprese, ad esempio laddove ha asserito di non essere mai stata negli

uffici del suo cliente, fatto che è stato smentito dalla testimonianza di __________.

Nel 1996 la situazione finanziaria dell’imputato era eccellente, come attestato

dal teste avv. __________. Il credito in oggetto non è stato posto in

compensazione nell’ambito della causa giudiziaria perché esso era nei confronti

della parte civile personalmente e non in quelli della ditta, controparte nella

procedura. La polizia scientifica ha attestato che la ricevuta non è stata

manipolata. Sul diritto: l’istigazione al 253 CPS non è assolutamente

dimostrata: __________ stesso ha ammesso di avere agito senza pressioni. Per la

truffa, oltre a non esserne fattualmente dati gli estremi, rileva come non sia

neppure dato il presupposto dell’inganno astuto: in effetti vi è una grave

concolpa della vittima che lo esclude (cfr. Trechsler, art. 146 n. 7, DTF 126

IV 165, DTF 128 IV 18, consid. 3). La parte civile ha agito con grande

leggerezza, come da lei stessa riconosciuto nel verbale 22 settembre 2000. La

falsità in documenti non è provata. A titolo molto subordinato, solleva la

questione della prescrizione di quest’ultimo reato. Si oppone infine alla

richiesta di risarcimento avanzata dalla parte civile, come pure alle confische

prospettate dalla pubblica accusa;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di:

1.1

Istigazione a

conseguimento fraudolento di una falsa attestazione,

1.2

Tentata truffa,

1.3

Falsità in documenti,

2.

Quale deve essere la

pena?

3.

L’imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

Deve

essere ordinata la confisca ed eventualmente la distruzione dell’originale

della ricevuta denominata “a titolo di mutuo” (fr. 135’000.--) a firma CIVI 1,

nonché dell’originale del brevetto notarile n. 568 del 22 maggio 2000 del

notaio avv. __________, in __________?

5.

Possono essere

riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile con

istanza del 20 aprile 2009?

6.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 22, 24, 146, 251 e 253

CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

1.

istigazione a conseguimento

fraudolento di una falsa attestazione, art. 253 CPS,

2.

tentata truffa, art. 146

cpv. 1 CPS,

3.

falsità in documenti, art.

251.

cifra 1 CPS,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. 4077/2004 dell’1 dicembre 2004;

ordina la confisca dell’originale

del brevetto notarile n. 568 del 22 maggio 2000 del notaio avv. __________, in __________

(art. 69 CPS);

ordina il dissequestro dell’originale

della ricevuta denominata “a titolo di mutuo” (fr. 135’000.--) a firma CIVI

1;

respinge le richieste di risarcimento

avanzate dalla parte civile;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Ufficio reperti, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 700.00 tassa

di giustizia

fr. 600.00 spese

giudiziarie

fr. 218.00 testi

fr. 1518.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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