10.2004.492
decesso di un motociclista a seguito di incidente della circolazione ad un incrocio
21 giugno 2005Italiano31 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2004.492
Data decisione, Autorità:
21.06.2005, PRPEN
Titolo:
decesso di un motociclista a seguito di incidente della circolazione ad un incrocio
OMICIDIO COLPOSO
art. 117 CPS
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2004.492
DA
4029/2004
Bellinzona
21
giugno 2005
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di omicidio colposo,
per avere causato per
negligenza la morte di __________,
e meglio per avere, circolando
alla guida della sua auto Audi A4 sulla via San Gottardo, in territorio di __________,
con un tasso di alcolemia compreso tra lo 0.40 e 0.77 g/kg, svoltando per la
via Camoghé, omesso di prestare la dovuta attenzione al traffico prioritario
sopraggiungente in senso inverso, non avvedendosi così del motociclista __________
che, complice l’eccessiva velocità, non riusciva ad evitare lo scontro e che
decedeva poco dopo a seguito delle gravi ferite riportate;
fatti avvenuti a __________ in data 15 settembre
2003;
reato previsto dall’art. 117 CPS, richiamato l’art.
41 cifra 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 4029/2004
di data 1 dicembre 2004 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 35
(trentacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie 1'000.--.
3. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 9 dicembre 2004 dal difensore;
indetto il dibattimento 21 giugno 2005,
al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal proprio difensore, il
patrocinatore della parte civile ed il Sostituto Procuratore pubblico;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il Sostituto Procuratore
pubblico, il quale premette come la questione centrale sia quella di appurare
se la vittima fosse stata visibile all’imputato. A tal proposito rileva come le
prime dichiarazioni di quest’ultimo siano fonte di dubbi. Sicuramente il
prevenuto non ha prestato attenzione sufficiente al traffico inverso prima di
effettuare la manovra che ha dato origine all’incidente. La perizia attesta che
la motocicletta era visibile e che se l’autista avesse osservato bene, si
sarebbe potuto accorgere della sua presenza ed avrebbe avuto modo di frenare
per tempo, evitando la collisione. Di certo al momento in cui la vittima si è
portata al centro della carreggiata è diventata visibile. Il defunto ha certamente
una parte di responsabilità nell’incidente, avendo effettuato delle manovre
azzardate: se egli avesse rispettato le norme della circolazione non vi sarebbe
stato alcuno scontro. Ciononostante la colpa della vittima non è sufficiente ad
interrompere il nesso di causalità. Il reato risulta quindi adempito. Nella
commisurazione della pena è stato tenuto conto del fatto che un ragazzo di soli
26 anni abbia perso la vita e delle negligenze dell’automobilista; d’altro
canto le colpe importanti del motociclista giocano a favore di una pena
contenuta a 35 giorni di detenzione. La sospensione condizionale appare
giustificata dagli estremi della fattispecie;
sentito il patrocinatore della parte
civile, il quale precisa anzitutto come non sia ancora in grado di avanzare
pretese di risarcimento in questa sede, in quanto le stesse debbono ancora
venir quantificate. Chiede che venga confermato il decreto d’accusa. La
negligenza causale dell’imputato è, a suo modo di vedere, chiara;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del suo assistito con protesta di spese e ripetibili. Egli
esordisce ponendo l’accento sull’esiguità del tempo a disposizione
dell’imputato per reagire: 0.7 secondi, nella migliore delle ipotesi. Ricorda
in seguito come l’atteggiamento di guida della vittima sia stato sconsiderato
ed imprevedibile. Egli era alla guida di una moto molto potente, una __________,
nonostante il suo patentino fosse scaduto, circolava ad una velocità di 98 km/h
ed aveva appena effettuato una serie di sorpassi, per rientrare infine
all’ultimo momento sulla propria corsia, proprio prima dell’isolotto
spartitraffico. Per chi proveniva dal senso inverso era, a suo dire,
praticamente impossibile avvistare la motocicletta durante la sua corsa verso
l’incrocio. Deve pertanto trovare applicazione il principio dell’affidamento.
Ciò comporta un’interruzione del nesso di causalità adeguata. A corroborare
questa conclusione contribuiscono inoltre gli accertamenti peritali, in base ai
quali l’imputato avrebbe avuto al massimo 7 decimi di secondo da quando il
veicolo era sicuramente visibile, per reagire ed arrestare il suo veicolo. In
effetti, in applicazione del principio in dubio pro reo, si deve ritenere che
la motocicletta si sia resa visibile solo a 2 secondi dall’impatto. Oltretutto provenendo
da una zona ove la visibilità era ostacolata dalla presenza di un palo ed un
cartello, nonché dagli altri veicoli presenti sulla carreggiata. Per i
frangenti che precedono questo momento, non sussistono prove. Se ne deve
pertanto concludere che il castello accusatorio non può essere sostenuto e
l’imputato deve essere prosciolto. In via sussidiaria, per mero scrupolo di
patrocinio, chiede che si tenga conto della minima responsabilità residua
dell’imputato e che egli venga dunque sanzionato con una sola pena pecuniaria.
Rivendica infine il riconoscimento di ripetibili come da nota d’onorario
allegata, maggiorata di fr. 750.-- per il dibattimento;
sentito in replica il Sostituto
Procuratore pubblico, il quale ribadisce che la vittima era visibile già prima
dei 2 secondi che hanno preceduto l’impatto. Il palo ed il cartello hanno
giocato un ruolo ininfluente. Nemmeno le ipotesi avanzate dalla difesa di altri
ostacoli alla visuale hanno trovato un riscontro negli atti di causa.
Nonostante la velocità elevata della motocicletta ed il suo comportamento nel
traffico, essa era avvistabile;
sentito in replica il patrocinatore della
parte civile, il quale osserva come sia ingiustificato far riferimento al fatto
che la vittima stesse zigzagando prima dell’impatto, considerato che al momento
topico dei fatti essa si trovava al centro della carreggiata. Nella valutazione
della fattispecie l’applicazione del principio in dubio pro reo, così come
proposta dalla difesa, non può trovare spazio;
sentito in duplica il difensore, il quale
rileva come la visibilità prima dei due secondi dall’impatto non sia suffragata
dai fatti e nemmeno dalle risultanze della perizia. Non vi sono accertamenti di
sorta in grado di confutare le ipotesi avanzate, sicuramente verosimili;
sentito da ultimo l'accusato, il quale si
dichiara molto dispiaciuto e sostiene di essere stato molto colpito da quanto
avvenuto;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato
è autore colpevole di omicidio colposo per i fatti commessi nelle circostanze
descritte nel decreto d'accusa n. DA 4029/2004 del 1. dicembre 2004?
2. In
caso di risposta affermativa deve e, se sì in che misura, essere ridotta la
pena proposta?
3. L'imputato
può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa
della libertà e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale
pena deve essere iscritta a casellario giudiziale, e se sì, a quali condizioni
potrà avvenire la sua cancellazione?
5. A
chi vanno caricate le tasse e le spese di giudizio?
6. Possono
essere riconosciute, e se sì in che misura, ripetibili all’imputato?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1. ACCU 1, cittadino italiano nato
ad __________ __________ il __________ e domiciliato a __________, lavora come
cuoco presso il ristorante __________ di quest’ultima località dal 1990/1991.
In precedenza, egli ha svolto per quasi 6 anni la stessa professione in
esercizi pubblici di Como.
L’imputato vive in una stanza
presa in affitto sopra il ristorante. Non è coniugato. Non ha figli.
La sua unica fonte di reddito è
il salario mensile di circa fr. 5'000.-- mensili, lordi (fr. 3'700.-- netti).
Vitto ed alloggio sono compresi nello stipendio. Non ha debiti.
Egli non ha precedenti penali,
ma è già stato coinvolto in due incidenti della circolazione. Il primo, che
risale al 1993/1994, si è verificato a Como, ove una macchina che circolava in
direzione inversa si è scontrata frontalmente con quella da lui guidata. A suo
dire la colpa era da imputare all’altro automobilista.
Il secondo sinistro è avvenuto
il 6 novembre 2000 a Locarno, quando egli ha omesso di osservare un segnale
“ostacolo da scansare a destra” e si è immesso contromano in una rotonda,
collidendo con veicolo che sopraggiungeva in quell’istante. A seguito di questo
episodio la Sezione della circolazione gli ha comminato un ammonimento (cfr.
atto di causa n. 9).
2. Il 15 settembre 2003 il
prevenuto ha avuto l’opportunità di godere della consueta giornata di libero
del lunedì.
Egli, dopo aver lavorato il
giorno precedente dalle 09:30 sino alle 14:00 e dalle 18:30 alle 23:00, ha
quindi potuto dormire sino alle 14:00. Nel pomeriggio si è poi recato a Locarno
a bordo della sua Audi A4 targata __________, ove ha trascorso alcune ore
facendo una passeggiata per le vie della città e recandosi in seguito in un bar
per bere un caffè ed un’acqua minerale. Attorno alle 19:45 è quindi risalito in
auto alla volta di Bellinzona, con l’intento di portarsi al ristorante __________
di Piazzale __________, esercizio pubblico nel quale ha cenato mangiando una
pizza accompagnata da due birre da 3 dl ciascuna. Poco più tardi, verso le
20:30, ne è uscito per riprendere il suo veicolo e dirigersi verso il Monte
Ceneri.
Giunto a __________ percorrendo
via San Gottardo attorno alle ore 21:10, l’imputato si è regolarmente spostato
sulla corsia di preselezione che permette di imboccare via Camoghé e
raggiungere così la strada cantonale che si inerpica sulle pendici del Monte
Ceneri.
Dopo aver azionato il segnale
luminoso di svolta a sinistra ed essersi quasi fermato alla linea d’arresto
tracciata sulla carreggiata (cfr. verbale di interrogatorio 20 settembre 2003
del teste __________) egli ha dato avvio alla procedura di attraversamento
della corsia di contromano Locarno-Bellinzona e d’imbocco di quella su via
Camoghé che sale verso il passo.
3. Nel contempo, la vittima __________,
nato il 7 settembre 1977, stava sopraggiungendo in sella alla sua motocicletta __________
900, targata __________, sulla corsia opposta di via San Gottardo proveniente
da __________, dove era andato a far visita all’amico __________ (cfr. verbale
di interrogatorio 20 settembre 2003 di quest’ultimo).
Dagli interrogatori dei testi è
emerso in maniera inequivocabile come il signor __________ circolasse a
velocità piuttosto sostenuta, nettamente al di sopra della velocità massima di 60 km/h prescritta per quel tratto stradale, e si fosse ingaggiato in una serie di sorpassi dei
veicoli che lo precedevano, zigzagando a cavallo della linea divisoria delle
due corsie di marcia, ma senza rientrare propriamente sulla propria, se non
all’ultimo momento.
A tal proposito la signora __________
si così espressa: “Giunti a circa 100 metri dall’incrocio di via S. Gottardo con via Camoghé eravamo sorpassati da un
motoveicolo a forte velocità. Non sono in grado di affermare con esattezza la
velocità del motoveicolo, ma sicuramente sopra i 100 km/h. Il motociclista dopo aver sorpassato la nostra vettura si rimetteva
immediatamente in sorpasso, oltrepassando anche la vettura d’innanzi a noi. In
questo momento potevo notare che il centauro nel momento di rientrare dal
secondo sorpasso era oramai in prossimità dell’incrocio summenzionato. Il
motoveicolo riusciva a rientrare dal secondo sorpasso passando in un piccolo
spazio che vi era rimasto tra uno spartitraffico, che divide i due sensi di
marcia su via S. Gottardo, e l’autoveicolo appena sorpassata.” (cfr. suo
verbale di interrogatorio 20 settembre 2003). Pure significativo è quanto
dichiarato dal signor __________, che si trovava a pochi metri dal luogo
dell’incidente: “Poco prima dell’intersezione con via Camoghé circolavo in
una fila d’auto. (…) Alcuni metri prima dell’intersezione con via Camoghé ho
osservato nello specchietto retrovisore laterale sinistro che un motoveicolo
stava superando l’auto che circolava dietro di me. Ho notato che superava
l’auto che mi seguiva sul filo della riga di delimitazione delle due
carreggiate. Superata l’auto che mi seguiva il motoveicolo non è rientrato al
centro della corsia di scorrimento ma ha superato anche me. (…) Dopo avermi
superato il motociclista ha subito superato anche l’auto che mi precedeva.
Quest’ultimo sorpasso è avvenuto nei metri che precedono l’isola di separazione
sita prima dell’intersezione con via Camoghé. Ricordo che il motociclista, dopo
quest’ultimo sorpasso, è rientrato sulla corsia di scorrimento a pochissimi
metri dall’isola sopra menzionata. Superando la vettura che mi precedeva la
moto era in piena accelerazione, anche perché poi la strada era libera. ADR che
durante i sorpassi la moto circolava “zigzagando”, cioè si spostava un po’ a
sinistra in corrispondenza di ogni auto, per poi rientrare sulla linea di
separazione delle due corsie di scorrimento tra un’auto e l’altra. Stimo che la
moto circolasse tra i 90 ed i 100 km/h.” (cfr. suo verbale di
interrogatorio 12 luglio 2004, pag. 2).
Di sorpassi ha parlato anche il
teste __________ riferendo della telefonata fattagli dall’amico __________ alle
ore 21:15, per informarlo di quanto avvenuto, laddove ha avuto modo di
precisare che quest’ultimo non era presente al momento dell’incidente, ma “(…) veniva
superato da __________ poco prima della disgrazia.” (cfr. verbale di interrogatorio
20 settembre 2003 del teste __________, pag. 2).
Nella sua descrizione, lo stile
di guida adottato dalla vittima nelle fasi di avvicinamento al luogo del
sinistro è stato definito dal teste __________ come eccessivamente sportivo e
spericolato, al punto da averlo indotto a pronunciare in quei frangenti a voce
alta “ma guarda questo matto come guida” (cfr. suo verbale di interrogatorio
12 luglio 2004, pagg. 2 e 3).
4. Non avendo in alcun modo
percepito l’arrivo della motocicletta del signor __________ ed essendosi
assicurato che la distanza dalle automobili che stavano sopraggiungendo da
Locarno su via San Gottardo era sufficiente a consentire la svolta, l’imputato
ha proseguito la propria manovra senza ostacoli sino a quando, invaso
completamente la carreggiata di contromano con l’automezzo, egli ha avvertito
un forte colpo sulla parte anteriore sinistra dello stesso.
In effetti,
il motociclista, pur avendo tentato all’ultimo momento una frenata d’emergenza
(che ha lasciato una traccia di m 8.40 sull’asfalto), si è reso conto troppo
tardi che l’auto gli stava tagliando la strada e non ha potuto evitare la
collisione.
A seguito dell’impatto la
vittima è stata proiettata sulla corsia discendente di via Camoghé, rovinando
al suolo nei pressi dell’entrata dei parcheggi del ristorante __________, a
circa 14 metri dal punto di collisione, mentre la moto è ribalzata
all’indietro. L’Audi dell’imputato, dal canto suo, ha subito una variazione
della traiettoria che l’ha portata a finire la propria marcia contro il palo
della segnaletica stradale situato sull’isolotto spartitraffico che separa le
due carreggiate della strada cantonale che sale al Monte Ceneri, urtato con la
parte anteriore sinistra del veicolo.
Le condizioni del signor __________
sono apparse immediatamente gravi alle persone che sono giunte sul posto subito
dopo l’impatto ed hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo
dell’ambulanza. Al loro sopraggiungere i militi della Croce Verde di Bellinzona
hanno inizialmente tentato di rianimare il malcapitato, per poi doverne
purtroppo constatare il decesso poco più tardi. Alle ore 21:45 in effetti, il
medico di picchetto presente sul luogo dell’incidente ha attestato formalmente
la morte del ragazzo.
L’imputato, dal canto suo, è
rimasto nei pressi della propria vettura, illeso ma in preda ad uno stato
confusionale evidente (cfr. verbale di interrogatorio 16 settembre 2003
del teste __________, pag. 2).
Fatti
I
danni ai due veicoli coinvolti sono stati ingenti.
Gli esami del sangue dei due
protagonisti, compiuti dal laboratorio bioanalitico di Savosa, hanno permesso
di risalire al tasso alcolemico del signor ACCU 1 al momento del sinistro,
situandolo tra un minimo dello 0.4 g/kg ed un massimo dello 0.77 g/kg. Quello
del signor __________ è stato invece definito con il termine di “tracce”,
essendo risultato essere inferiore allo 0.1 g/kg.
5. Sulla scorta della perizia giudiziaria
30 aprile 2004 commissionata all’ing. __________ e del relativo
complemento 26 luglio 2004, eseguito su richiesta della difesa a seguito dei
nuovi elementi emersi dall’interrogatorio del teste __________ del 12 luglio
2004, è stato possibile chiarire gli elementi fondamentali della fattispecie.
Anzitutto è stato accertato che
le condizioni meteorologiche e della carreggiata erano buone, così come quelle
di visibilità, ritenuto che, essendo notte, la stessa era garantita nella zona
dell’incrocio dalla presenza di alcuni lampioni ai bordi della strada, ai quali
se ne aggiungevano altri due posizionati al centro degli spartitraffico
presenti su via San Gottardo e su via Camoghé.
In merito alla dinamica
dell’incidente il perito è stato in grado di fornire una ricostruzione
dettagliata di quanto avvenuto, suddivisa in 5 momenti.
La prima fase, definita di
avvicinamento (cfr. referto peritale 30 aprile 2004, pag. 40), ha visto
l’imputato mettersi in preselezione con lo scopo di svoltare su via Camoghé. A
tal fine egli ha azionato il segnalatore luminoso intermittente sinistro ed ha
ridotto la velocità del veicolo sino a quasi arrestarsi. In quel momento la
motocicletta della vittima si trovava ad una distanza dal punto d’impatto di
circa 75-80 metri (cfr. complemento perizia, pag. 7).
Mancavano 4 secondi alla
collisione e i due protagonisti non avevano ancora la possibilità di avvistarsi
a vicenda. A detta del perito è verosimile che in quel frangente l’imputato
abbia deciso di iniziare la manovra di svolta, non avendo percepito l’avvicinamento
della motocicletta ed avendo stimato come sufficientemente ampio lo spazio che
lo separava dalle automobili sopraggiungenti sulla corsia di contromano. Ciò è
confermato anche dalla dichiarazione del teste __________: “ADR (…) Ritengo
che il conducente di quell’auto abbia visto benissimo le automobili che
sopraggiungevano in senso inverso. Il conducente dell’automobile ha effettuato
la sua manovra di svolta senza rischiare la collisione con l’automobile che mi
precedeva. La distanza era sufficiente. Vi era però il motociclista.” (cfr.
suo verbale di interrogatorio 12 luglio 2004, pag. 3).
6. Nella seconda fase, ricondotta
all’inizio della manovra di svolta, il prevenuto ha accelerato per attraversare
via San Gottardo ed imboccare via Camoghé. A 3 secondi dall’impatto la
vittima si stava accingendo a terminare i suoi sorpassi ed a portarsi sulla
propria corsia di marcia. A detta del perito giudiziario è presumibile che
l’automobilista, una volta accertatosi che la corsia Locarno-Bellinzona fosse
libera, si sia concentrato solo sulla strada nella quale avrebbe dovuto
immettersi.
In questi
frangenti, ove la traiettoria della motocicletta era ancora spostata a cavallo
della linea divisoria delle due corsie di marcia, la visuale su quest’ultima da
parte dell’automobilista qui a giudizio poteva essere ostacolata, oltre che dal
traffico, anche dalla presenza della segnaletica verticale e dell’illuminazione
poste sull’isolotto spartitraffico al centro di via San Gottardo.
In base all’analisi
tecnica esse potrebbero aver arrecato disturbo per un tempo comunque molto
limitato, di una durata massima inferiore a 0.5 secondi, ed in modo discontinuo
(cfr. complemento di perizia, pag. 7).
7. La terza fase è quella nella
quale il motociclista, posizionatosi al centro della sua corsia, si è accorto
che l’imputato era in procinto di svoltare su via Camoghé e tagliargli quindi
la strada. Non appena resosi conto della situazione di pericolo, il signor __________
ha effettuato una frenata d’emergenza. Il punto di reazione è stato localizzato
dal perito a 32-35 metri da quello d’impatto (cfr. referto peritale 30 aprile
2004, pag. 42). In quegli istanti il signor ACCU 1 aveva una velocità di circa
15-16 km/h e la moto, che circolava a 98 km/h, era divenuta individuabile
anche per lui, considerato che essa aveva intersecato la linea di mezzeria per
rientrare sulla propria carreggiata di modo che tra i due protagonisti non si
interponevano più ostacoli visivi di sorta (cfr. referto peritale 30
aprile 2004, pag. 42, nonché complemento perizia, pagg. 7 e 9). Nonostante ciò
egli non si è però accorto di nulla e, concentrandosi esclusivamente su via
Camoghé, ha continuato normalmente la propria corsa.
Temporalmente il momento in cui
la motocicletta è divenuta sicuramente visibile al prevenuto è stato fatto
risalire a poco meno di 2 secondi prima della collisione (cfr. complemento
perizia, pag. 8).
8. La quarta fase è quella della
frenata vera e propria. Quando mancava poco più di mezzo secondo alla
collisione la moto ha iniziato a rallentare, mentre la massima efficacia
frenante - che corrisponde alle tracce lasciate sul suolo dai copertoni, della
lunghezza di 8.40 metri e che terminano in prossimità di quelle lasciate
sull’asfalto a seguito dell’impatto dei veicoli - è stata raggiunta solo un
paio di decimi di secondo più tardi (cfr. referto peritale 30 aprile 2004, pag.
43).
L’ultima fase dell’incidente è
quella della collisione. In quel frangente la velocità della moto era passata
dai 98 km/h agli 85 km/h, mentre quella dell’automobile aveva raggiunto i 30
km/h.
9. Dalla perizia, ed in modo
particolare dal complemento, è affiorato un ulteriore elemento centrale per la
valutazione della fattispecie: al momento del rientro sulla propria corsia, la
motocicletta della vittima si trovava approssimativamente allineata con i fari
delle vetture che aveva appena superato. La sovrapposizione delle luci dei
veicoli ha sicuramente concorso a rendere meno percettibile il sopraggiungere
della motocicletta (cfr. complemento perizia, pagg. 7, 9 e 12).
10. Chiamato a chiarire entro quali
estremi una pronta reazione dell’imputato avrebbe consentito di evitare
l’incidente, l’ing. __________ ha precisato: “Nella fattispecie il
motociclista è risultato tecnicamente visibile a partire da circa 2 secondi
prima della collisione. In tale frangente la vettura guidata da ACCU 1 aveva
una velocità (di circa 15-16 km/h) ed una posizione che avrebbero sicuramente
permesso al conducente di interrompere la propria manovra qualora avesse
percepito la presenza del motociclista. Considerando i valori iniziali
dell’Audi durante questa ipotetica reazione, la vettura si sarebbe fermata
entro circa 1.5 secondi, dopo aver percorso 5 metri, (…).” (cfr. complemento
perizia, pag. 9), aggiungendo poco più oltre: “Nell’intervallo compreso tra
1.3 e 2 secondi prima della collisione, l’ipotetica frenata da parte del
protagonista ACCU 1 avrebbe permesso di evitare il sinistro, mentre una
eventuale percezione della presenza della moto negli ultimi 1.2-1.3 secondi
avrebbe comunque reso inevitabile la collisione.” (cfr. complemento
perizia, pag. 10).
Concretamente la disgrazia
avrebbe potuto essere evitata solo se l’imputato avesse quindi reagito nei 7
decimi di secondo che hanno fatto seguito all’avvistamento della vittima.
Questo lasso di tempo
estremamente esiguo deve essere però, a mente del perito, ulteriormente
ridimensionato, ritenuto che la percezione della presenza della moto è stata
resa più difficoltosa dalle circostanze specifiche: “anche nell’intervallo
considerato utile per una reazione (da 1.3 a 2 secondi prima dell’urto) occorre
tenere conto dei differenti influssi sulla possibilità concreta di avvistamento
della moto: dapprima vi è l’allineamento dei fari delle auto con quello del
motociclista e in un secondo tempo vi è il passaggio della moto dietro
l’isolotto spartitraffico. Si deve inoltre ribadire che l’intervallo
considerato utile ha una durata di meno di 1 secondo a decorrere dal momento in
cui la moto non è più sicuramente coperta dal traffico diretto verso Locarno.”
(cfr. complemento perizia, pag. 10).
Ancor più significativo è il
paragrafo riepilogativo con il quale viene concluso il referto integrativo: “La
nuova analisi effettuata per rispondere al quesito posto dall’avv. DI 1 (…) mi
ha permesso di stabilire che l’automobilista avrebbe dovuto reagire al più
tardi 1.3 secondi prima della collisione. Tenendo conto che la posizione di
rientro dal sorpasso è stata localizzata in modo indicativo (…) il protagonista
ACCU 1 avrebbe avuto a disposizione meno di un secondo per percepire la
presenza della moto. E’ inoltre verosimile che le condizioni di luce, la
presenza dei fari delle altre e l’ingombro dell’isolotto spartitraffico auto
abbiano contribuito a rendere meno percettibile la presenza della motocicletta.”
(cfr. complemento perizia, pag. 12).
11. L'art. 117 CPS punisce con la
detenzione o con la multa chi, per negligenza, cagiona la morte di una persona.
Giusta l'art. 18 cpv. 3 CPS,
commette un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un'imprevidenza
colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione e non ne ha tenuto
conto. L'imprevidenza è colpevole, secondo questa stessa disposizione, se
l'agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le
circostanze e le sue condizioni personali.
Un comportamento viola i doveri
di prudenza quando l'autore, al momento dei fatti, avrebbe potuto, tenuto conto
delle sue conoscenze e delle sue capacità, rendersi conto della messa in
pericolo altrui e ha contemporaneamente oltrepassato i limiti del rischio
Considerandi
ammissibile (DTF 127 IV 62 consid. 2d; 126 IV 13 consid. 7a/bb e riferimenti;
Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a ed., Zurigo
1997, n. 28a e 33 ad art. 18 CPS).
Per poter comprendere quali sono
i doveri imposti dalla prudenza ci si riferisce alle disposizioni legali
emanate dall'ente pubblico a tutela della sicurezza. In ambito di circolazione
stradale, la negligenza è fondata quindi in primo luogo sulla violazione delle
norme di comportamento sancite dalla relativa legislazione (DTF 127 IV 38
consid. 2a, 122 IV 20 consid. 2b/aa, 121 IV 290 consid. 3, 106
IV 80; Rep. 1985 pag. 185; Trechsel, op. cit., n. 29 ad
art. 18 CPS).
12.
Stabilire l'esistenza di un
comportamento colpevole contrario a un dovere di prudenza e il decesso di una
persona tuttavia non basta: la condotta dell’imputato e la morte della vittima
devono trovarsi in rapporto di causalità naturale e adeguato (DTF 122 IV 17
consid. 2c).
Esiste un rapporto di causalità
naturale tra un evento ed un comportamento colpevole, se quest'ultimo ne
costituisce la "conditio sine qua non", ossia se non può essere escluso
senza che l'evento verificatosi venga meno; non è tuttavia necessario che esso
appaia come la causa unica dell'evento (DTF 115 IV 199 consid. 5b e rinvii). Il
rapporto di causalità così delimitato non può essere provato con certezza, un
alto grado di verosimiglianza è sufficiente (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa; 121
IV 207 consid. 2a; 118 IV 130 consid. 6a). L'accertamento della causalità
naturale è una questione che concerne i fatti e come tale sottratta al potere
di esame della Corte di cassazione. Tuttavia, il diritto federale è violato se
l'autorità cantonale misconosce il concetto stesso della causalità naturale
(DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa; 121 IV 207 consid. 2a e rinvii).
Data la causalità naturale, è
necessario ancora esaminare se è adeguata. Per costante giurisprudenza, il
nesso di causalità è adeguato quando il comportamento contrario ai doveri di
prudenza è idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose nonché l'esperienza
generale della vita, a produrre o a favorire un evento simile a quello in
concreto realizzatosi (sentenza del Tribunale federale del 18 maggio 2005,
6S.55/2005). Tuttavia, la causalità adeguata viene meno ed il concatenamento
dei fatti perde così la sua rilevanza giuridica, nell’evenienza in cui un'altra
causa concomitante, quale ad esempio la condotta della vittima, costituisca una
circostanza del tutto eccezionale oppure dipenda da un atteggiamento talmente
straordinario, insensato o stravagante, da non essere prevedibile (DTF 127 IV
29.
consid. 2a). In questo modo il rapporto di causalità tra quanto addebitato
al prevenuto ed il risultato finale viene interrotto.
L'imprevedibilità dell'atto
concomitante, da sola, non è comunque sufficiente a spezzare il nesso di
causalità adeguata; occorre piuttosto che esso sia di una gravità tale da
imporsi come la causa più probabile ed immediata dell'evento considerato,
relegando in secondo piano tutti gli altri fattori che hanno contribuito a
provocarlo, segnatamente il comportamento dell'agente (DTF 127 IV 62 consid. 2d; 126 IV 13 consid. 7a/bb; 122 IV 17 consid. 2c/bb; 121 IV 207
consid. 2a; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I,
Berna 2002, n. 14-16 ad art. 111 CPS, pagg. 25-26).
13.
L’art. 36 cpv. 3 LCStr prescrive
che, prima di svoltare a sinistra, si debba concedere la precedenza ai veicoli
che giungono in senso inverso (cfr. anche art. 34 LCStr). Questa norma sancisce
il principio della priorità del traffico longitudinale, secondo il quale colui
che mantiene la propria direzione ha la precedenza rispetto a chi la modifica (André
Bussy/Baptiste Rusconi, Commentaire CSCR, art. 36 LCStr, n. 2.2.).
Chi intende svoltare a sinistra
deve quindi anzitutto assumere una posizione di preselezione, per poi
assicurarsi, prima di iniziare la manovra, che la via è libera e vi è
sufficiente spazio per poterla eseguire senza rischi. Queste procedure
comprendono anche l’obbligo di tener conto della velocità dei veicoli
provenienti in contromano.
In linea di principio la
velocità eccessiva degli utenti della strada circolanti in senso inverso non
infirma il loro diritto di precedenza (André Bussy/Baptiste Rusconi, op. cit.,
art. 36 LCStr, n. 2.2.2.). Questa regola è soggetta tuttavia a delle eccezioni
riconosciute anche dalla giurisprudenza, riconducibili al principio
dell’affidamento, art. 26 LCStr (DTF 118 IV 277; sentenza del Tribunale federale
del 28 giugno 1999,6S.271/1999 in: RJW 1999 n. 44; sentenza del Tribunale federale
del 14 ottobre 2003,6S.297/2003).
L’art. 39 cpv. 1 LCStr
stabilisce che qualsiasi cambiamento di direzione debba essere segnalato
tempestivamente con l’indicatore di direzione, mentre al secondo capoverso
della stessa norma il legislatore ha chiarito come la segnalazione non esima ad
ogni buon conto il conducente dall’adottare la necessaria prudenza.
14.
L’istruttoria ha non ha fornito
alcuna prova in grado di confutare la versione dell’imputato, in base alla
quale egli ha correttamente eseguito la preselezione, azionando per tempo
l’indicatore luminoso di svolta a sinistra. Non sussistono pertanto le basi per
discostarsene.
Nel caso concreto pertanto, una
colpa del signor ACCU 1 può essere scorta solo nel fatto di non essersi
accertato in maniera sufficientemente rigorosa della presenza di veicoli
provenienti sulla corsia di contromano di via San Gottardo che egli si
apprestava ad attraversare per immettersi su via Camoghé. In modo particolare la
pecca è da ricondurre al mancato avvistamento della motocicletta che stava
sopraggiungendo.
La sussistenza di una carente
diligenza del prevenuto in questo contesto è fuori da ogni dubbio ed è stato
pure confermato dalla perizia giudiziaria: egli ha dichiarato di non aver scorto
in alcun modo la vittima e di essersi accorto di lei solo al termine della
collisione, quando ha visto la motocicletta sul selciato. D’altro canto il
perito ha stabilito che, per lo meno dal momento in cui la motocicletta ha
terminato i sorpassi ed ha intersecato la linea di mezzeria per riportarsi
sulla propria corsia, cioè poco meno di 2 sec. dall’impatto (cfr. complemento
perizia, pag. 8), non vi erano più ostacoli visibili tra i due protagonisti
della collisione, per cui l’automobilista avrebbe avuto la possibilità,
prestando la dovuta attenzione, di avvertire il sopraggiungere del signor __________
e comportarsi di conseguenza. In effetti, come riconosciuto dalla
giurisprudenza, le condizioni per effettuare una svolta devono sussistere non
soltanto all’inizio della stessa, ma anche successivamente. Quando esse vengono
meno in fase di esecuzione della manovra, colui che l’ha intrapresa deve, se
ancora lo può, desistere (RJW 1978, n. 18 in merito alle regole del sorpasso,
applicabile per analogia anche alla presente fattispecie).
Riepilogando, il signor ACCU 1 non
è dunque stato in grado di scorgere la motocicletta nell’istante in cui essa è
divenuta per lui individuabile, in quanto egli, dopo aver correttamente
effettuato le procedure preliminari di preselezione, una volta iniziata la
manovra di svolta, non ha più controllato il traffico proveniente da Locarno,
concentrandosi verosimilmente solo sulla strada da imboccare. Proprio in questo
suo atto in spregio ai doveri di diligenza è ravvisabile una negligenza ai
sensi delle norme penali in oggetto.
15.
Come precedentemente esposto, la
mancanza riconducibile all’imputato deve trovarsi in un nesso di causalità
naturale ed adeguata con la morte del giovane motociclista. Se per la prima non
sussistono particolari dubbi, ritenuto che il mancato avvistamento della
vittima deve essere considerata condizione imprescindibile, senza la quale non
si sarebbe verificata la collisione che ha a sua volta provocato il decesso,
per la seconda la situazione è differente.
In effetti,
seppur il comportamento del signor ACCU 1 sia di per sé stato idoneo, secondo
il normale andamento delle cose, a produrre l’evento qui in esame, appare
opportuno verificare se lo stile di guida del signor __________ non abbia
interrotto il nesso di causalità adeguata.
Sulla scorta dell’istruttoria -
le cui emergenze devono essere considerate, in applicazione del principio in
dubio pro reo, nella loro versione più favorevole all’imputato - è risultato
che il motociclista nei frangenti che hanno preceduto l’impatto, ha effettuato
una serie di sorpassi a velocità ben al di sopra dei limiti previsti per quel
tratto stradale (raggiungendo 98 km/h prima della frenata d’emergenza),
zigzagando a cavallo della linea di mezzeria e rientrando sulla propria corsia
solo pochi metri prima dell’isolotto spartitraffico piazzato in prossimità del
punto di collisione, approfittando del piccolo spazio che vi era tra lo stesso
e il veicolo appena superato.
La sua guida, considerate la
presenza di traffico in entrambe le direzioni e le peculiarità della tratta, è
apparsa a tal punto temeraria da indurre uno dei testi a pronunciare la frase “ma
guarda questo matto come guida” (cfr. verbale di interrogatorio 12 luglio 2004
del teste __________, pag. 3).
Con questo spericolato
comportamento, il signor __________ ha fatto sì che al prevenuto, in fase di
preselezione e svolta, non fosse possibile scorgerlo se non quando mancavano
poco meno di 2 secondi alla collisione. Quest’ultimo, anche agendo nel pieno
rispetto dei canoni di diligenza, avrebbe così avuto 7 decimi di secondo
per accorgersi della __________, capire cosa stava succedendo, decidere cosa
fare e poi spostare il piede dal pedale del gas a quello del freno per cercare
di arrestare il proprio automezzo. Il tutto sarebbe stato reso ancor più
difficoltoso dal fatto che, posizionandosi al centro della propria carreggiata
di marcia, i fari della motocicletta si sarebbero allineati con quelli delle
automobili appena superate, rendendola meno percettibile.
Se da un mero punto di vista
teorico, una reazione corretta e tempestiva dell’imputato sarebbe ipotizzabile,
seppur con qualche riserva, da quello pratico essa appare impossibile. E’
impensabile che in un lasso di tempo così ristretto e nelle circostanze specifiche
del caso, una persona diligente che si vede sbucare all’ultimo momento da
dietro uno spartitraffico una motocicletta lanciata ad alta velocità, riesca ad
avere una prontezza di riflessi tale da evitare la collisione.
In base a queste valutazioni, appare
legittimo desumere che l’incidente sarebbe avvenuto indipendentemente dal fatto
che l’imputato abbia omesso di controllare il traffico in contromano anche
durante la manovra di svolta.
L’imprevedibilità dell’agire
della vittima, considerata nel suo complesso (in effetti un semplice spregio
dei limiti di velocità non sarebbe, da solo, sufficiente, cfr. sentenza del
Tribunale federale del 14 ottobre 2003,6S.297/2003), assume una rilevanza tale
da imporsi come la causa più probabile dell’evento in discussione, che relega
in secondo piano le altre, segnatamente le omissioni della persona chiamata in
giudizio. In questo modo viene interrotto in nesso di causalità adeguata tra
quest’ultime ed il decesso del signor __________.
16.
In considerazione di tutto
quanto precede, l’imputato deve essere prosciolto dall’accusa di omicidio
colposo ai sensi dell’art. 117 CPS, non essendone adempiti i presupposti
oggettivi.
Ne consegue che le spese della
presente procedura, comprensive della tassa di giustizia, debbano essere
accollate allo Stato, art. 9 cpv. 4 CPP.
In occasione del dibattimento
il difensore ha protestato l’attribuzione di congrue ripetibili, da lui
quantificate in fr. 5'407.85, corrispondenti alla nota d’onorario prodotta, ai
quali ha chiesto di aggiungere fr. 750.-- per il processo.
Dall’analisi
della distinta e da una considerazione globale delle peculiarità della
fattispecie, risultando a questa corte eccessivo il dispendio orario occorso
all’avvocato per la trattazione dell’incarto, si giustifica il riconoscimento
all’imputato di ripetibili per un importo omnicomprensivo di fr. 5'000.--.
Dispositivo
Per questi motivi, il giudice,
visti gli art. 41, 117 CPS; 36 cpv.
3, 39 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
omicidio colposo, art. 117 CPS,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. DA 4029/2004 del 1. dicembre 2004;
riconosce a ACCU 1 fr. 5000.-- a titolo
di ripetibili;
carica le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione
e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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