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Decisione

10.2004.492

decesso di un motociclista a seguito di incidente della circolazione ad un incrocio

21 giugno 2005Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I

danni ai due veicoli coinvolti sono stati ingenti.

Gli esami del sangue dei due

protagonisti, compiuti dal laboratorio bioanalitico di Savosa, hanno permesso

di risalire al tasso alcolemico del signor ACCU 1 al momento del sinistro,

situandolo tra un minimo dello 0.4 g/kg ed un massimo dello 0.77 g/kg. Quello

del signor __________ è stato invece definito con il termine di “tracce”,

essendo risultato essere inferiore allo 0.1 g/kg.

5. Sulla scorta della perizia giudiziaria

30 aprile 2004 commissionata all’ing. __________ e del relativo

complemento 26 luglio 2004, eseguito su richiesta della difesa a seguito dei

nuovi elementi emersi dall’interrogatorio del teste __________ del 12 luglio

2004, è stato possibile chiarire gli elementi fondamentali della fattispecie.

Anzitutto è stato accertato che

le condizioni meteorologiche e della carreggiata erano buone, così come quelle

di visibilità, ritenuto che, essendo notte, la stessa era garantita nella zona

dell’incrocio dalla presenza di alcuni lampioni ai bordi della strada, ai quali

se ne aggiungevano altri due posizionati al centro degli spartitraffico

presenti su via San Gottardo e su via Camoghé.

In merito alla dinamica

dell’incidente il perito è stato in grado di fornire una ricostruzione

dettagliata di quanto avvenuto, suddivisa in 5 momenti.

La prima fase, definita di

avvicinamento (cfr. referto peritale 30 aprile 2004, pag. 40), ha visto

l’imputato mettersi in preselezione con lo scopo di svoltare su via Camoghé. A

tal fine egli ha azionato il segnalatore luminoso intermittente sinistro ed ha

ridotto la velocità del veicolo sino a quasi arrestarsi. In quel momento la

motocicletta della vittima si trovava ad una distanza dal punto d’impatto di

circa 75-80 metri (cfr. complemento perizia, pag. 7).

Mancavano 4 secondi alla

collisione e i due protagonisti non avevano ancora la possibilità di avvistarsi

a vicenda. A detta del perito è verosimile che in quel frangente l’imputato

abbia deciso di iniziare la manovra di svolta, non avendo percepito l’avvicinamento

della motocicletta ed avendo stimato come sufficientemente ampio lo spazio che

lo separava dalle automobili sopraggiungenti sulla corsia di contromano. Ciò è

confermato anche dalla dichiarazione del teste __________: “ADR (…) Ritengo

che il conducente di quell’auto abbia visto benissimo le automobili che

sopraggiungevano in senso inverso. Il conducente dell’automobile ha effettuato

la sua manovra di svolta senza rischiare la collisione con l’automobile che mi

precedeva. La distanza era sufficiente. Vi era però il motociclista.” (cfr.

suo verbale di interrogatorio 12 luglio 2004, pag. 3).

6. Nella seconda fase, ricondotta

all’inizio della manovra di svolta, il prevenuto ha accelerato per attraversare

via San Gottardo ed imboccare via Camoghé. A 3 secondi dall’impatto la

vittima si stava accingendo a terminare i suoi sorpassi ed a portarsi sulla

propria corsia di marcia. A detta del perito giudiziario è presumibile che

l’automobilista, una volta accertatosi che la corsia Locarno-Bellinzona fosse

libera, si sia concentrato solo sulla strada nella quale avrebbe dovuto

immettersi.

In questi

frangenti, ove la traiettoria della motocicletta era ancora spostata a cavallo

della linea divisoria delle due corsie di marcia, la visuale su quest’ultima da

parte dell’automobilista qui a giudizio poteva essere ostacolata, oltre che dal

traffico, anche dalla presenza della segnaletica verticale e dell’illuminazione

poste sull’isolotto spartitraffico al centro di via San Gottardo.

In base all’analisi

tecnica esse potrebbero aver arrecato disturbo per un tempo comunque molto

limitato, di una durata massima inferiore a 0.5 secondi, ed in modo discontinuo

(cfr. complemento di perizia, pag. 7).

7. La terza fase è quella nella

quale il motociclista, posizionatosi al centro della sua corsia, si è accorto

che l’imputato era in procinto di svoltare su via Camoghé e tagliargli quindi

la strada. Non appena resosi conto della situazione di pericolo, il signor __________

ha effettuato una frenata d’emergenza. Il punto di reazione è stato localizzato

dal perito a 32-35 metri da quello d’impatto (cfr. referto peritale 30 aprile

2004, pag. 42). In quegli istanti il signor ACCU 1 aveva una velocità di circa

15-16 km/h e la moto, che circolava a 98 km/h, era divenuta individuabile

anche per lui, considerato che essa aveva intersecato la linea di mezzeria per

rientrare sulla propria carreggiata di modo che tra i due protagonisti non si

interponevano più ostacoli visivi di sorta (cfr. referto peritale 30

aprile 2004, pag. 42, nonché complemento perizia, pagg. 7 e 9). Nonostante ciò

egli non si è però accorto di nulla e, concentrandosi esclusivamente su via

Camoghé, ha continuato normalmente la propria corsa.

Temporalmente il momento in cui

la motocicletta è divenuta sicuramente visibile al prevenuto è stato fatto

risalire a poco meno di 2 secondi prima della collisione (cfr. complemento

perizia, pag. 8).

8. La quarta fase è quella della

frenata vera e propria. Quando mancava poco più di mezzo secondo alla

collisione la moto ha iniziato a rallentare, mentre la massima efficacia

frenante - che corrisponde alle tracce lasciate sul suolo dai copertoni, della

lunghezza di 8.40 metri e che terminano in prossimità di quelle lasciate

sull’asfalto a seguito dell’impatto dei veicoli - è stata raggiunta solo un

paio di decimi di secondo più tardi (cfr. referto peritale 30 aprile 2004, pag.

43).

L’ultima fase dell’incidente è

quella della collisione. In quel frangente la velocità della moto era passata

dai 98 km/h agli 85 km/h, mentre quella dell’automobile aveva raggiunto i 30

km/h.

9. Dalla perizia, ed in modo

particolare dal complemento, è affiorato un ulteriore elemento centrale per la

valutazione della fattispecie: al momento del rientro sulla propria corsia, la

motocicletta della vittima si trovava approssimativamente allineata con i fari

delle vetture che aveva appena superato. La sovrapposizione delle luci dei

veicoli ha sicuramente concorso a rendere meno percettibile il sopraggiungere

della motocicletta (cfr. complemento perizia, pagg. 7, 9 e 12).

10. Chiamato a chiarire entro quali

estremi una pronta reazione dell’imputato avrebbe consentito di evitare

l’incidente, l’ing. __________ ha precisato: “Nella fattispecie il

motociclista è risultato tecnicamente visibile a partire da circa 2 secondi

prima della collisione. In tale frangente la vettura guidata da ACCU 1 aveva

una velocità (di circa 15-16 km/h) ed una posizione che avrebbero sicuramente

permesso al conducente di interrompere la propria manovra qualora avesse

percepito la presenza del motociclista. Considerando i valori iniziali

dell’Audi durante questa ipotetica reazione, la vettura si sarebbe fermata

entro circa 1.5 secondi, dopo aver percorso 5 metri, (…).” (cfr. complemento

perizia, pag. 9), aggiungendo poco più oltre: “Nell’intervallo compreso tra

1.3 e 2 secondi prima della collisione, l’ipotetica frenata da parte del

protagonista ACCU 1 avrebbe permesso di evitare il sinistro, mentre una

eventuale percezione della presenza della moto negli ultimi 1.2-1.3 secondi

avrebbe comunque reso inevitabile la collisione.” (cfr. complemento

perizia, pag. 10).

Concretamente la disgrazia

avrebbe potuto essere evitata solo se l’imputato avesse quindi reagito nei 7

decimi di secondo che hanno fatto seguito all’avvistamento della vittima.

Questo lasso di tempo

estremamente esiguo deve essere però, a mente del perito, ulteriormente

ridimensionato, ritenuto che la percezione della presenza della moto è stata

resa più difficoltosa dalle circostanze specifiche: “anche nell’intervallo

considerato utile per una reazione (da 1.3 a 2 secondi prima dell’urto) occorre

tenere conto dei differenti influssi sulla possibilità concreta di avvistamento

della moto: dapprima vi è l’allineamento dei fari delle auto con quello del

motociclista e in un secondo tempo vi è il passaggio della moto dietro

l’isolotto spartitraffico. Si deve inoltre ribadire che l’intervallo

considerato utile ha una durata di meno di 1 secondo a decorrere dal momento in

cui la moto non è più sicuramente coperta dal traffico diretto verso Locarno.”

(cfr. complemento perizia, pag. 10).

Ancor più significativo è il

paragrafo riepilogativo con il quale viene concluso il referto integrativo: “La

nuova analisi effettuata per rispondere al quesito posto dall’avv. DI 1 (…) mi

ha permesso di stabilire che l’automobilista avrebbe dovuto reagire al più

tardi 1.3 secondi prima della collisione. Tenendo conto che la posizione di

rientro dal sorpasso è stata localizzata in modo indicativo (…) il protagonista

ACCU 1 avrebbe avuto a disposizione meno di un secondo per percepire la

presenza della moto. E’ inoltre verosimile che le condizioni di luce, la

presenza dei fari delle altre e l’ingombro dell’isolotto spartitraffico auto

abbiano contribuito a rendere meno percettibile la presenza della motocicletta.”

(cfr. complemento perizia, pag. 12).

11. L'art. 117 CPS punisce con la

detenzione o con la multa chi, per negligenza, cagiona la morte di una persona.

Giusta l'art. 18 cpv. 3 CPS,

commette un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un'imprevidenza

colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione e non ne ha tenuto

conto. L'imprevidenza è colpevole, secondo questa stessa disposizione, se

l'agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le

circostanze e le sue condizioni personali.

Un comportamento viola i doveri

di prudenza quando l'autore, al momento dei fatti, avrebbe potuto, tenuto conto

delle sue conoscenze e delle sue capacità, rendersi conto della messa in

pericolo altrui e ha contemporaneamente oltrepassato i limiti del rischio

Considerandi

ammissibile (DTF 127 IV 62 consid. 2d; 126 IV 13 consid. 7a/bb e riferimenti;

Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a ed., Zurigo

1997, n. 28a e 33 ad art. 18 CPS).

Per poter comprendere quali sono

i doveri imposti dalla prudenza ci si riferisce alle disposizioni legali

emanate dall'ente pubblico a tutela della sicurezza. In ambito di circolazione

stradale, la negligenza è fondata quindi in primo luogo sulla violazione delle

norme di comportamento sancite dalla relativa legislazione (DTF 127 IV 38

consid. 2a, 122 IV 20 consid. 2b/aa, 121 IV 290 consid. 3, 106

IV 80; Rep. 1985 pag. 185; Trechsel, op. cit., n. 29 ad

art. 18 CPS).

12.

Stabilire l'esistenza di un

comportamento colpevole contrario a un dovere di prudenza e il decesso di una

persona tuttavia non basta: la condotta dell’imputato e la morte della vittima

devono trovarsi in rapporto di causalità naturale e adeguato (DTF 122 IV 17

consid. 2c).

Esiste un rapporto di causalità

naturale tra un evento ed un comportamento colpevole, se quest'ultimo ne

costituisce la "conditio sine qua non", ossia se non può essere escluso

senza che l'evento verificatosi venga meno; non è tuttavia necessario che esso

appaia come la causa unica dell'evento (DTF 115 IV 199 consid. 5b e rinvii). Il

rapporto di causalità così delimitato non può essere provato con certezza, un

alto grado di verosimiglianza è sufficiente (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa; 121

IV 207 consid. 2a; 118 IV 130 consid. 6a). L'accertamento della causalità

naturale è una questione che concerne i fatti e come tale sottratta al potere

di esame della Corte di cassazione. Tuttavia, il diritto federale è violato se

l'autorità cantonale misconosce il concetto stesso della causalità naturale

(DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa; 121 IV 207 consid. 2a e rinvii).

Data la causalità naturale, è

necessario ancora esaminare se è adeguata. Per costante giurisprudenza, il

nesso di causalità è adeguato quando il comportamento contrario ai doveri di

prudenza è idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose nonché l'esperienza

generale della vita, a produrre o a favorire un evento simile a quello in

concreto realizzatosi (sentenza del Tribunale federale del 18 maggio 2005,

6S.55/2005). Tuttavia, la causalità adeguata viene meno ed il concatenamento

dei fatti perde così la sua rilevanza giuridica, nell’evenienza in cui un'altra

causa concomitante, quale ad esempio la condotta della vittima, costituisca una

circostanza del tutto eccezionale oppure dipenda da un atteggiamento talmente

straordinario, insensato o stravagante, da non essere prevedibile (DTF 127 IV

29.

consid. 2a). In questo modo il rapporto di causalità tra quanto addebitato

al prevenuto ed il risultato finale viene interrotto.

L'imprevedibilità dell'atto

concomitante, da sola, non è comunque sufficiente a spezzare il nesso di

causalità adeguata; occorre piuttosto che esso sia di una gravità tale da

imporsi come la causa più probabile ed immediata dell'evento considerato,

relegando in secondo piano tutti gli altri fattori che hanno contribuito a

provocarlo, segnatamente il comportamento dell'agente (DTF 127 IV 62 consid. 2d; 126 IV 13 consid. 7a/bb; 122 IV 17 consid. 2c/bb; 121 IV 207

consid. 2a; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I,

Berna 2002, n. 14-16 ad art. 111 CPS, pagg. 25-26).

13.

L’art. 36 cpv. 3 LCStr prescrive

che, prima di svoltare a sinistra, si debba concedere la precedenza ai veicoli

che giungono in senso inverso (cfr. anche art. 34 LCStr). Questa norma sancisce

il principio della priorità del traffico longitudinale, secondo il quale colui

che mantiene la propria direzione ha la precedenza rispetto a chi la modifica (André

Bussy/Baptiste Rusconi, Commentaire CSCR, art. 36 LCStr, n. 2.2.).

Chi intende svoltare a sinistra

deve quindi anzitutto assumere una posizione di preselezione, per poi

assicurarsi, prima di iniziare la manovra, che la via è libera e vi è

sufficiente spazio per poterla eseguire senza rischi. Queste procedure

comprendono anche l’obbligo di tener conto della velocità dei veicoli

provenienti in contromano.

In linea di principio la

velocità eccessiva degli utenti della strada circolanti in senso inverso non

infirma il loro diritto di precedenza (André Bussy/Baptiste Rusconi, op. cit.,

art. 36 LCStr, n. 2.2.2.). Questa regola è soggetta tuttavia a delle eccezioni

riconosciute anche dalla giurisprudenza, riconducibili al principio

dell’affidamento, art. 26 LCStr (DTF 118 IV 277; sentenza del Tribunale federale

del 28 giugno 1999,6S.271/1999 in: RJW 1999 n. 44; sentenza del Tribunale federale

del 14 ottobre 2003,6S.297/2003).

L’art. 39 cpv. 1 LCStr

stabilisce che qualsiasi cambiamento di direzione debba essere segnalato

tempestivamente con l’indicatore di direzione, mentre al secondo capoverso

della stessa norma il legislatore ha chiarito come la segnalazione non esima ad

ogni buon conto il conducente dall’adottare la necessaria prudenza.

14.

L’istruttoria ha non ha fornito

alcuna prova in grado di confutare la versione dell’imputato, in base alla

quale egli ha correttamente eseguito la preselezione, azionando per tempo

l’indicatore luminoso di svolta a sinistra. Non sussistono pertanto le basi per

discostarsene.

Nel caso concreto pertanto, una

colpa del signor ACCU 1 può essere scorta solo nel fatto di non essersi

accertato in maniera sufficientemente rigorosa della presenza di veicoli

provenienti sulla corsia di contromano di via San Gottardo che egli si

apprestava ad attraversare per immettersi su via Camoghé. In modo particolare la

pecca è da ricondurre al mancato avvistamento della motocicletta che stava

sopraggiungendo.

La sussistenza di una carente

diligenza del prevenuto in questo contesto è fuori da ogni dubbio ed è stato

pure confermato dalla perizia giudiziaria: egli ha dichiarato di non aver scorto

in alcun modo la vittima e di essersi accorto di lei solo al termine della

collisione, quando ha visto la motocicletta sul selciato. D’altro canto il

perito ha stabilito che, per lo meno dal momento in cui la motocicletta ha

terminato i sorpassi ed ha intersecato la linea di mezzeria per riportarsi

sulla propria corsia, cioè poco meno di 2 sec. dall’impatto (cfr. complemento

perizia, pag. 8), non vi erano più ostacoli visibili tra i due protagonisti

della collisione, per cui l’automobilista avrebbe avuto la possibilità,

prestando la dovuta attenzione, di avvertire il sopraggiungere del signor __________

e comportarsi di conseguenza. In effetti, come riconosciuto dalla

giurisprudenza, le condizioni per effettuare una svolta devono sussistere non

soltanto all’inizio della stessa, ma anche successivamente. Quando esse vengono

meno in fase di esecuzione della manovra, colui che l’ha intrapresa deve, se

ancora lo può, desistere (RJW 1978, n. 18 in merito alle regole del sorpasso,

applicabile per analogia anche alla presente fattispecie).

Riepilogando, il signor ACCU 1 non

è dunque stato in grado di scorgere la motocicletta nell’istante in cui essa è

divenuta per lui individuabile, in quanto egli, dopo aver correttamente

effettuato le procedure preliminari di preselezione, una volta iniziata la

manovra di svolta, non ha più controllato il traffico proveniente da Locarno,

concentrandosi verosimilmente solo sulla strada da imboccare. Proprio in questo

suo atto in spregio ai doveri di diligenza è ravvisabile una negligenza ai

sensi delle norme penali in oggetto.

15.

Come precedentemente esposto, la

mancanza riconducibile all’imputato deve trovarsi in un nesso di causalità

naturale ed adeguata con la morte del giovane motociclista. Se per la prima non

sussistono particolari dubbi, ritenuto che il mancato avvistamento della

vittima deve essere considerata condizione imprescindibile, senza la quale non

si sarebbe verificata la collisione che ha a sua volta provocato il decesso,

per la seconda la situazione è differente.

In effetti,

seppur il comportamento del signor ACCU 1 sia di per sé stato idoneo, secondo

il normale andamento delle cose, a produrre l’evento qui in esame, appare

opportuno verificare se lo stile di guida del signor __________ non abbia

interrotto il nesso di causalità adeguata.

Sulla scorta dell’istruttoria -

le cui emergenze devono essere considerate, in applicazione del principio in

dubio pro reo, nella loro versione più favorevole all’imputato - è risultato

che il motociclista nei frangenti che hanno preceduto l’impatto, ha effettuato

una serie di sorpassi a velocità ben al di sopra dei limiti previsti per quel

tratto stradale (raggiungendo 98 km/h prima della frenata d’emergenza),

zigzagando a cavallo della linea di mezzeria e rientrando sulla propria corsia

solo pochi metri prima dell’isolotto spartitraffico piazzato in prossimità del

punto di collisione, approfittando del piccolo spazio che vi era tra lo stesso

e il veicolo appena superato.

La sua guida, considerate la

presenza di traffico in entrambe le direzioni e le peculiarità della tratta, è

apparsa a tal punto temeraria da indurre uno dei testi a pronunciare la frase “ma

guarda questo matto come guida” (cfr. verbale di interrogatorio 12 luglio 2004

del teste __________, pag. 3).

Con questo spericolato

comportamento, il signor __________ ha fatto sì che al prevenuto, in fase di

preselezione e svolta, non fosse possibile scorgerlo se non quando mancavano

poco meno di 2 secondi alla collisione. Quest’ultimo, anche agendo nel pieno

rispetto dei canoni di diligenza, avrebbe così avuto 7 decimi di secondo

per accorgersi della __________, capire cosa stava succedendo, decidere cosa

fare e poi spostare il piede dal pedale del gas a quello del freno per cercare

di arrestare il proprio automezzo. Il tutto sarebbe stato reso ancor più

difficoltoso dal fatto che, posizionandosi al centro della propria carreggiata

di marcia, i fari della motocicletta si sarebbero allineati con quelli delle

automobili appena superate, rendendola meno percettibile.

Se da un mero punto di vista

teorico, una reazione corretta e tempestiva dell’imputato sarebbe ipotizzabile,

seppur con qualche riserva, da quello pratico essa appare impossibile. E’

impensabile che in un lasso di tempo così ristretto e nelle circostanze specifiche

del caso, una persona diligente che si vede sbucare all’ultimo momento da

dietro uno spartitraffico una motocicletta lanciata ad alta velocità, riesca ad

avere una prontezza di riflessi tale da evitare la collisione.

In base a queste valutazioni, appare

legittimo desumere che l’incidente sarebbe avvenuto indipendentemente dal fatto

che l’imputato abbia omesso di controllare il traffico in contromano anche

durante la manovra di svolta.

L’imprevedibilità dell’agire

della vittima, considerata nel suo complesso (in effetti un semplice spregio

dei limiti di velocità non sarebbe, da solo, sufficiente, cfr. sentenza del

Tribunale federale del 14 ottobre 2003,6S.297/2003), assume una rilevanza tale

da imporsi come la causa più probabile dell’evento in discussione, che relega

in secondo piano le altre, segnatamente le omissioni della persona chiamata in

giudizio. In questo modo viene interrotto in nesso di causalità adeguata tra

quest’ultime ed il decesso del signor __________.

16.

In considerazione di tutto

quanto precede, l’imputato deve essere prosciolto dall’accusa di omicidio

colposo ai sensi dell’art. 117 CPS, non essendone adempiti i presupposti

oggettivi.

Ne consegue che le spese della

presente procedura, comprensive della tassa di giustizia, debbano essere

accollate allo Stato, art. 9 cpv. 4 CPP.

In occasione del dibattimento

il difensore ha protestato l’attribuzione di congrue ripetibili, da lui

quantificate in fr. 5'407.85, corrispondenti alla nota d’onorario prodotta, ai

quali ha chiesto di aggiungere fr. 750.-- per il processo.

Dall’analisi

della distinta e da una considerazione globale delle peculiarità della

fattispecie, risultando a questa corte eccessivo il dispendio orario occorso

all’avvocato per la trattazione dell’incarto, si giustifica il riconoscimento

all’imputato di ripetibili per un importo omnicomprensivo di fr. 5'000.--.

Dispositivo

Per questi motivi, il giudice,

visti gli art. 41, 117 CPS; 36 cpv.

3, 39 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

omicidio colposo, art. 117 CPS,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. DA 4029/2004 del 1. dicembre 2004;

riconosce a ACCU 1 fr. 5000.-- a titolo

di ripetibili;

carica le spese allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione

e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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