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Decisione

10.2004.494

locazione di un appartamento a cittadino straniero privo del permesso di dimora e impiego della medesima persona in qualità di addetto alla manutenzione di stabili

18 maggio 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

23 cpv. 1 e cpv. 4 LDDS, richiamato l’art. 41 cifra 1 CPS;

perseguito con decreto

d’accusa del 24 novembre 2004 n. DA 3906/2004 del AINQ 1 che propone la

condanna:

1. Alla pena di 15

(quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Al pagamento della

tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3.

La condanna verrà

iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

2.

ACCU 2

1.

infrazione alla Legge

federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

per avere, nel periodo

gennaio 2000 - giugno 2002, a Pregassona, favorito il soggiorno illegale di __________,

cittadino italiano, affittandogli un appartamento situato nello stabile di Via __________

di proprietà della ditta __________, della quale egli era presidente con firma

collettiva a due, sapendolo privo del richiesto permesso di Polizia degli

stranieri;

2.

contravvenzione alla

Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

per avere, nel periodo

ottobre 2002 - ottobre 2004, impiegato __________ quale manutentore di stabili

da lui amministrati, sapendolo non autorizzato a lavorare in Svizzera in quanto

privo del richiesto permesso di Polizia degli stranieri;

fatti avvenuti nelle

riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art.

23.

cpv. 1 e cpv. 4 LDDS, richiamato l’art. 41 cifra 1 CPS;

perseguito con decreto

d’accusa del 24 novembre 2004 n. DA 3907/2004 del AINQ 1, , che propone la

condanna:

1.

Alla pena di 15

(quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 2 (due) anni.

2.

Al pagamento della

tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3.

La condanna verrà

iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

viste le opposizioni ai decreti

d’accusa interposte tempestivamente in data 30 novembre 2004,

rispettivamente 1 dicembre 2004;

indetto il dibattimento 18 maggio 2005,

al quale hanno partecipato gli imputati, assistiti dai rispettivi difensori,

mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando la

conferma del decreto d’accusa impugnato;

accertate le generalità degli accusati, data

lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;

sentito il difensore del signor ACCU 1,

il quale il quale in via principale chiede il proscioglimento da entrambi i

capi d’imputazione per errore sui fatti ai sensi dell’art. 19 CPS. La medesima

conclusione si impone ritenuto che il suo assistito non aveva la cosiddetta

“Garantenpflicht” e che non c’era alcun rapporto di lavoro con il signor __________.

In via subordinata egli postula una multa non superiore a fr. 300.--;

sentito la parola al difensore del signor

ACCU 2, il quale afferma che l’esposizione fatta dal collega vale anche per il

suo assistito. A complemento egli aggiunge che i fatti di cui al primo capo di

imputazione non costituiscono reato, mentre che per il secondo ribadisce che

non vi era alcun rapporto di lavoro. Egli chiede pertanto, in via principale, l’assoluzione

da entrambi i capi d’imputazione e, in via subordinata, limitatamente al

secondo reato la condanna ad una multa non superiore a fr. 300.--;

sentito l’accusato ACCU 1;

sentito da ultimo l'accusato ACCU 2;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.1

È il signor

ACCU 1 autore colpevole di:

1.1.1

Infrazione alla Legge

federale concernente il domicilio e la dimora degli stranieri,

1.1.2

Contravvenzione alla

Legge federale concernente il domicilio e la dimora degli stranieri,

per i fatti descritti

nel decreto d'accusa n. DA 3906/2004 del 24 novembre 2004?

1.2

Può

essere riconosciuto l’errore sui fatti?

1.3

In

caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la proposta di

pena?

1.4

L'imputato

può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa

della libertà e, se sì, a quali condizioni?

1.5

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali

condizioni potrà avvenire la cancellazione?

1.6

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

2.1

È il signor

ACCU 2 autore colpevole di:

2.2.1

Infrazione alla Legge

federale concernente il domicilio e la dimora degli stranieri,

2.2.2

Contravvenzione alla

Legge federale concernente il domicilio e la dimora degli stranieri,

per i fatti descritti

nel decreto d'accusa n. DA 3907/2004 del 24 novembre 2004?

2.2

Può

essere riconosciuto l’errore sui fatti?

2.3

In

caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la proposta di

pena?

2.4

L'imputato

può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa

della libertà e, se sì, a quali condizioni?

2.5

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali

condizioni potrà avvenire la cancellazione?

2.6

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 41 cifra 1 CPS; 23

cpv. 1 e 4 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie 1. ACCU 1

dall’accusa di:

1.

infrazione alla Legge

federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (aiuto al

soggiorno illegale), art. 23 cpv. 1 LDDS,

2.

contravvenzione alla Legge

federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 4

LDDS,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. DA 3906/2004 del 24 novembre 2004;

carica la tassa e le spese del

procedimento che lo concerne allo Stato;

proscioglie 2. ACCU 2

dall’accusa di:

infrazione alla Legge federale

concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (aiuto al soggiorno

illegale) art. 23 cpv. 1 LDDS,

e lo dichiara autore colpevole di:

contravvenzione alla

Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23

cpv. 4 LDDS,

per i fatti compiuti a

Pregassona nel periodo giugno 2002 - ottobre 2004 nelle circostanze descritte

al punto n. 2 del decreto di accusa n. DA 3906/2004 del 24 novembre 2004;

condanna 2. ACCU 2

1.

alla multa di fr. 1000.-- (mille);

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato

avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

Ufficio federale

dell’immigrazione, dell’integrazione e dell’emigrazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 2,

fr. 1000.00 multa

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 1300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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