10.2004.494
locazione di un appartamento a cittadino straniero privo del permesso di dimora e impiego della medesima persona in qualità di addetto alla manutenzione di stabili
18 maggio 2005Italiano8 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
10.2004.494
Data decisione, Autorità:
18.05.2005, PRPEN
Titolo:
locazione di un appartamento a cittadino straniero privo del permesso di dimora e impiego della medesima persona in qualità di addetto alla manutenzione di stabili
AIUTO O PREPARAZIONE ALL'ENTRATA O SOGGIORNO ILLEGALI
IMPIEGO DI STRANIERI NON AUTORIZZATI A LAVORARE IN SVIZZERA
art. 23 cpv. 1 LDDS
art. 23 cpv. 4 LDDS
Incarto
n.
10.2004.494
10.2004.495
DA
3906/2004
DA
3907/2004
Bellinzona
18
maggio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
e
ACCU 2 ,
difeso da: DI 2
prevenuti colpevoli di 1. ACCU 1
1. infrazione alla Legge
federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (aiuto al
soggiorno illegale),
per avere, nel periodo giugno
2002 - luglio 2004, a Pregassona, favorito il soggiorno illegale di __________,
cittadino italiano, affittandogli un appartamento situato nello stabile di Via __________
da lui amministrato e di proprietà della società __________, della quale egli è
direttore con firma individuale, sapendolo privo del richiesto permesso di
Polizia degli stranieri;
2. contravvenzione alla
Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere, nel periodo
giugno 2002 - luglio 2004, impiegato __________ in qualità di addetto alla
manutenzione generale dello stabile di cui sub. 1, non autorizzato a lavorare
in Svizzera in quanto privo del richiesto permesso di Polizia degli stranieri;
fatti avvenuti nelle
riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art.
Fatti
23 cpv. 1 e cpv. 4 LDDS, richiamato l’art. 41 cifra 1 CPS;
perseguito con decreto
d’accusa del 24 novembre 2004 n. DA 3906/2004 del AINQ 1 che propone la
condanna:
1. Alla pena di 15
(quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Al pagamento della
tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3.
La condanna verrà
iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
2.
ACCU 2
1.
infrazione alla Legge
federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere, nel periodo
gennaio 2000 - giugno 2002, a Pregassona, favorito il soggiorno illegale di __________,
cittadino italiano, affittandogli un appartamento situato nello stabile di Via __________
di proprietà della ditta __________, della quale egli era presidente con firma
collettiva a due, sapendolo privo del richiesto permesso di Polizia degli
stranieri;
2.
contravvenzione alla
Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere, nel periodo
ottobre 2002 - ottobre 2004, impiegato __________ quale manutentore di stabili
da lui amministrati, sapendolo non autorizzato a lavorare in Svizzera in quanto
privo del richiesto permesso di Polizia degli stranieri;
fatti avvenuti nelle
riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art.
23.
cpv. 1 e cpv. 4 LDDS, richiamato l’art. 41 cifra 1 CPS;
perseguito con decreto
d’accusa del 24 novembre 2004 n. DA 3907/2004 del AINQ 1, , che propone la
condanna:
1.
Alla pena di 15
(quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 (due) anni.
2.
Al pagamento della
tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3.
La condanna verrà
iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
viste le opposizioni ai decreti
d’accusa interposte tempestivamente in data 30 novembre 2004,
rispettivamente 1 dicembre 2004;
indetto il dibattimento 18 maggio 2005,
al quale hanno partecipato gli imputati, assistiti dai rispettivi difensori,
mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando la
conferma del decreto d’accusa impugnato;
accertate le generalità degli accusati, data
lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;
sentito il difensore del signor ACCU 1,
il quale il quale in via principale chiede il proscioglimento da entrambi i
capi d’imputazione per errore sui fatti ai sensi dell’art. 19 CPS. La medesima
conclusione si impone ritenuto che il suo assistito non aveva la cosiddetta
“Garantenpflicht” e che non c’era alcun rapporto di lavoro con il signor __________.
In via subordinata egli postula una multa non superiore a fr. 300.--;
sentito la parola al difensore del signor
ACCU 2, il quale afferma che l’esposizione fatta dal collega vale anche per il
suo assistito. A complemento egli aggiunge che i fatti di cui al primo capo di
imputazione non costituiscono reato, mentre che per il secondo ribadisce che
non vi era alcun rapporto di lavoro. Egli chiede pertanto, in via principale, l’assoluzione
da entrambi i capi d’imputazione e, in via subordinata, limitatamente al
secondo reato la condanna ad una multa non superiore a fr. 300.--;
sentito l’accusato ACCU 1;
sentito da ultimo l'accusato ACCU 2;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1
È il signor
ACCU 1 autore colpevole di:
1.1.1
Infrazione alla Legge
federale concernente il domicilio e la dimora degli stranieri,
1.1.2
Contravvenzione alla
Legge federale concernente il domicilio e la dimora degli stranieri,
per i fatti descritti
nel decreto d'accusa n. DA 3906/2004 del 24 novembre 2004?
1.2
Può
essere riconosciuto l’errore sui fatti?
1.3
In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la proposta di
pena?
1.4
L'imputato
può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa
della libertà e, se sì, a quali condizioni?
1.5
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali
condizioni potrà avvenire la cancellazione?
1.6
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
2.1
È il signor
ACCU 2 autore colpevole di:
2.2.1
Infrazione alla Legge
federale concernente il domicilio e la dimora degli stranieri,
2.2.2
Contravvenzione alla
Legge federale concernente il domicilio e la dimora degli stranieri,
per i fatti descritti
nel decreto d'accusa n. DA 3907/2004 del 24 novembre 2004?
2.2
Può
essere riconosciuto l’errore sui fatti?
2.3
In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la proposta di
pena?
2.4
L'imputato
può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa
della libertà e, se sì, a quali condizioni?
2.5
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali
condizioni potrà avvenire la cancellazione?
2.6
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41 cifra 1 CPS; 23
cpv. 1 e 4 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie 1. ACCU 1
dall’accusa di:
1.
infrazione alla Legge
federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (aiuto al
soggiorno illegale), art. 23 cpv. 1 LDDS,
2.
contravvenzione alla Legge
federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 4
LDDS,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. DA 3906/2004 del 24 novembre 2004;
carica la tassa e le spese del
procedimento che lo concerne allo Stato;
proscioglie 2. ACCU 2
dall’accusa di:
infrazione alla Legge federale
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (aiuto al soggiorno
illegale) art. 23 cpv. 1 LDDS,
e lo dichiara autore colpevole di:
contravvenzione alla
Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23
cpv. 4 LDDS,
per i fatti compiuti a
Pregassona nel periodo giugno 2002 - ottobre 2004 nelle circostanze descritte
al punto n. 2 del decreto di accusa n. DA 3906/2004 del 24 novembre 2004;
condanna 2. ACCU 2
1.
alla multa di fr. 1000.-- (mille);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato
avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
Ufficio federale
dell’immigrazione, dell’integrazione e dell’emigrazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 2,
fr. 1000.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 1300.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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