10.2004.498
offese all'onore proferite durante un'udienza di fronte al giudice di pace
7 giugno 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2004.498
Data decisione, Autorità:
07.06.2005, PRPEN
Titolo:
offese all'onore proferite durante un'udienza di fronte al giudice di pace
INGIURIA
art. 177 cpv. 2 CPS
CIVI 1
Incarto
n.
10.2004.498
DA
4035/2004
Bellinzona
7
giugno 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di ingiuria,
per avere offeso l’onore di __________
nel corso di un’udienza innanzi al Giudice di pace, tacciandolo di bugiardo e
razzista;
fatti avvenuti a Bellinzona, in
data 19 settembre 2003;
reato previsto dall’art. 177
CPS;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 4035/2004
Fatti
di data 1. dicembre 2004 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 100.--
(cento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento , sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 25.-- (venticinque) e delle spese giudiziarie di fr. 25.--
(venticinque).
3.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3
CPS);
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 10 dicembre 2004 dall'accusato;
indetto il dibattimento 7 giugno 2005, al
quale hanno partecipato l’accusato e la parte civile, mentre il Sostituto
Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed
all’esame della parte civile;
sentita la parte civile, la quale chiede
la conferma del decreto d’accusa;
sentito da ultimo l'accusato, il quale
sottolinea come il termine bugiardo non sia un offesa. Inoltre questo termine è
stato inventato dall’agente verbalizzante, ma non era compreso dalla querela.
Evidenzia in seguito come il termine razzista sia stato provocato
dall’atteggiamento tenuto dalla parte civile nel corso dell’udienza svoltasi di
fronte al Giudice di pace. Chiede pertanto il proscioglimento;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di ingiuria per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel
decreto d'accusa n. DA 4035/2004 del 1. dicembre 2004?
2.
In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
3.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
4.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 177 CPS; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
ingiuria, art. 177 CPS,
per avere, a Bellinzona in data
19.
settembre 2003, offeso l’onore di __________ nel corso di un’udienza innanzi
al Giudice di pace, tacciandolo di razzista;
manda ACCU 1
esente da pena, art. 177 cpv. 2
CPS;
carica all’imputato la tassa e le
spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-- (fr. 600.-- in caso di motivazione
scritta);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 125.00 tassa
di giustizia
fr. 75.00 spese
giudiziarie
fr. 200.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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