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Decisione

10.2004.498

offese all'onore proferite durante un'udienza di fronte al giudice di pace

7 giugno 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

di data 1. dicembre 2004 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1. Alla multa di fr. 100.--

(cento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi

ritenuto che in caso di mancato pagamento , sarà commutata in arresto (art. 49

cifra 3 CPS).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 25.-- (venticinque) e delle spese giudiziarie di fr. 25.--

(venticinque).

3.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3

CPS);

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 10 dicembre 2004 dall'accusato;

indetto il dibattimento 7 giugno 2005, al

quale hanno partecipato l’accusato e la parte civile, mentre il Sostituto

Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del

decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed

all’esame della parte civile;

sentita la parte civile, la quale chiede

la conferma del decreto d’accusa;

sentito da ultimo l'accusato, il quale

sottolinea come il termine bugiardo non sia un offesa. Inoltre questo termine è

stato inventato dall’agente verbalizzante, ma non era compreso dalla querela.

Evidenzia in seguito come il termine razzista sia stato provocato

dall’atteggiamento tenuto dalla parte civile nel corso dell’udienza svoltasi di

fronte al Giudice di pace. Chiede pertanto il proscioglimento;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di ingiuria per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel

decreto d'accusa n. DA 4035/2004 del 1. dicembre 2004?

2.

In

caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena

proposta?

3.

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni

potrà avvenire la cancellazione?

4.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 177 CPS; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

ingiuria, art. 177 CPS,

per avere, a Bellinzona in data

19.

settembre 2003, offeso l’onore di __________ nel corso di un’udienza innanzi

al Giudice di pace, tacciandolo di razzista;

manda ACCU 1

esente da pena, art. 177 cpv. 2

CPS;

carica all’imputato la tassa e le

spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-- (fr. 600.-- in caso di motivazione

scritta);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 125.00 tassa

di giustizia

fr. 75.00 spese

giudiziarie

fr. 200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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