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Decisione

10.2004.501

falsità in documenti per compiere una truffa e un'appropriazione indebita

12 aprile 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA

4125/2004 del 20 dicembre 2004?

2. In

caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena

proposta?

3. L'imputata

può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa

della libertà e, se sì, a quali condizioni?

4. L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni

potrà avvenire la cancellazione?

5. Deve essere mantenuto

il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 giorni di

detenzione decretata nei confronti dell’imputata dal Ministero pubblico del

Cantone Ticino il 3 novembre 2003, e, se sì, a quali condizioni?

6. Deve essere confermata

la condanna dell’imputata al versamento alla parte civile __________ di fr.

1'840.-- a titolo di risarcimento?

7 Deve essere confermato

il rinvio delle parti civili al competente foro civile per le loro eventuali

ulteriori pretese di risarcimento?

8. A chi vanno caricate

la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 138 cpv. 1, 146 cpv.

1, 251 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti:

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

1. truffa, art. 146 cpv. 1

CPS,

Considerandi

2.

appropriazione indebita,

art. 138 cpv. 1 CPS,

3.

falsità in documenti, art.

251.

cifra 1 CPS,

per i fatti compiuti a __________

e __________ il 12/13 gennaio 2004, rispettivamente nel periodo febbraio-aprile

2004, nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 4125/2004 del 6

dicembre 2004;

condanna ACCU 1,

1.

alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3

(tre) anni;

2.

al versamento alla parte

civile __________ dell’importo di fr. 1'840.--, a titolo di risarcimento;

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

rinvia le parti civili __________

e __________ al competente foro civile per le eventuali ulteriori pretese di

risarcimento;

revoca il beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di

detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone

Ticino con decreto d'accusa del 3 novembre 2003 (art. 41 cifra 3 cpv. 1

CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP);

avverte la condannata della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per

tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione,

Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Ufficio dei Giudici

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 350.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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