10.2004.502
circolazione in stato di ebrietà, sbandamento
21 marzo 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
10.2004.502
Data decisione, Autorità:
21.03.2005, PRPEN
Titolo:
circolazione in stato di ebrietà, sbandamento
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2004.502 ROC/MAM
DA
4188/2004
Bellinzona
21
marzo 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con Michele Maggi in qualità
di Segretario, per giudicare
ACCU 1;
difeso da: DI 1
prevenuto
colpevole di 1. circolazione in stato di ebrietà
per
avere condotto l’autovettura __________ targata __________ essendo in stato di
ubriachezza (alcolemia: min. 1.76 – max. 2.22 grammi per mille), malgrado fosse
già stato condannato nel 2000 (alcolemia: 2.50 grammi per mille) e nel 2001 (alcolemia:
2.22. grammi per mille) per analogo reato;
Fatti
avvenuti a __________ il 30.10.2004;
reato
previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCS;
2. infrazione
alle norme delle circolazione
per
avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso
la padronanza di guida, sbandando così sulla sua destra cozzando
conseguentemente contro la barriera protettiva laterale;
avvenuti a __________ il 30.10.2004;
reato
previsto dall’art. 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art.
26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2
ONC;
perseguito con decreto
d'accusa no. 4188/2004 del 13 dicembre 2004 del Procuratore Pubblico, AINQ 1,
che propone la condanna del prevenuto:
1. Alla
pena di 90 (novanta) giorni di detenzione da espiare.
Considerandi
2.
Alla
multa di fr. 1'000.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro
3.
mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto
(art. 49 cifra 3 CPS).
3.
Alla
revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90
(novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero
Pubblico il 17.12.2001 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).
4.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di
fr. 300.--.
5.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 80
CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al
decreto d’accusa interposta tempestivamente in data
17.
dicembre
2004;
indetto il
pedissequo dibattimento di data 21 marzo 2005, al quale ha partecipato il
prevenuto, assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico con
lettera del 22 febbraio 2005, ed avvalendosi della facoltà concessagli
dall’art. 274 cpv. 2 CPP, ha rinunciato ad intervenirvi postulando nel contempo
la conferma del decreto d’accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale non contesta i fatti di cui al
decreto d’accusa impugnato,
ma
postula la concessione della sospensione condizionale della pena privativa
della
libertà personale, come pure la non revoca del beneficio della
sospensione condizionale
concesso alla pena 90 giorni di detenzione
decretata nei suoi confronti
dal Ministero Pubblico di Lugano in data
17.12
;
sentito da
ultimo l'accusato si rimette a quanto affermato dal suo difensore,
riconoscendo
le proprie responsabilità ed appellandosi alla clemenza
del
Giudice;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È ACCU
1.
autore colpevole di
1.1
circolazione
in stato di ebrietà
per
avere, a __________ il 30.10.2004, condotto l’autovettura __________ targata __________
essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.76 – max. 2.22 grammi per
mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2000 (alcolemia: 2.50 grammi
per mille) e nel 2001 (alcolemia: 2.22. grammi per mille) per analogo reato;
1.2
infrazione
alle norme delle circolazione
per
avere, a __________ il 30.10.2004, circolando nello stato psico-fisico
surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida, sbandando così sulla
sua destra cozzando conseguentemente contro la barriera protettiva laterale;
2.
In caso di risposta affermativa
al quesito no. 1.1. e/o 1.2., se deve
essergli inflitta
una pena, di che natura ed in che misura.
3.
In caso
di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere
concessa la sospensione
condizionale della pena e per quale
lasso di tempo.
4.
Se deve
essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso
alla pena 90 giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero
Pubblico di Lugano in
data 17.12.2001
5.
In caso
di risposta negativa al quesito no. 4, se l’accusato deve essere
ammonito formalmente a’sensi
dell’art. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS.
6.
Deve
essere ordinata una norma di comportamento ex art. 41 cfr. 2 cpv. 1
CPS e, se sì, quale?
7.
In caso
di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta
a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80
CPS, rispettivamente dall’art. art. 41 cfr. 4 CPS .
8.
In caso
di risposta affermativa al quesito 1.1. e/o 1.2., se devono
essere accollate al condannato
le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
richiamati gli
artt. 91 cpv. 1 LCS, 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27
cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC, sulla
procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;
rispondendo affermativamente
ai quesiti 1.1, 1.2, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e negativamente al 4;
dichiara ACCU 1, , , , , , ,
,
colpevole
di
1.
circolazione
in stato di ebrietà
per
avere, a __________ il 30.10.2004, condotto l’autovettura __________ targata
__________
essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.76 – max. 2.22
grammi
per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2000 (alcolemia:
2.50
grammi per mille) e nel 2001 (alcolemia: 2.22. grammi per mille) per
analogo
reato;
2.
infrazione alle norme
delle circolazione
per
avere, a __________ il 30.10.2004, circolando nello stato psico-fisico
surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida, sbandando così sulla
sua destra cozzando conseguentemente contro la barriera protettiva laterale.
di
conseguenza
condanna ACCU 1, , , , , , ,
,;
1.
Alla
pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.
2.
Alla
multa di fr. 2'000.- (duemila), con l’avvertenza che la stessa
deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà
commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3.
Al
pagamento della tassa di giustizia di Fr. 300.- e delle spese
giudiziarie di Fr. 400.--.
ed inoltre 4. Non
revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena di 90 giorni
di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Lugano il
17.12
, ma ne prolunga il periodo di prova di 2 (due) anni (art. 41 cfr.
3.
cpv. 2 CPS).
5.
Quale norma di
comportamento (art. 41 cfr. 2 cpv. 1 CPS), è ordinato al
condannato di
astenersi dal consumo di qualsivoglia bevanda alcolica
per l’intera durata del
periodo di prova di cui al punto no. 1 del presente
Dispositivo
dispositivo.
6. Quale ulteriore norma
di comportamento (art. 41 cfr. 2 cpv. 1 CPS) è fatto
ordine al condannato di
sottoporsi a regolari controlli e sedute di
consulenza psicoeducativa
ad opera dell’Ingrado, Centro di Cura
dell’Alcolismo,
Consultorio di Lugano, Via Trevano 6 (no. Tel. 091 923 92 83)
per l’intera
durata del periodo di prova di cui al punto no. 1 del presente
dispositivo.
ordina La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 80
CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.
ammonisce formalmente
l’accusato a’sensi dell’art. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS;
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione:
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di
casellario giudiziale, Bellinzona
Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio
giuridico, Bellinzona
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
La
sentenza è definitiva.
Il
giudice: Il
segretario:
Claudio Rotanzi Michele
Maggi
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr.
2'000.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 400.00 spese giudiziarie
Fr.
2'700.00 Totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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