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Decisione

10.2004.502

circolazione in stato di ebrietà, sbandamento

21 marzo 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________ il 30.10.2004;

reato

previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCS;

2. infrazione

alle norme delle circolazione

per

avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso

la padronanza di guida, sbandando così sulla sua destra cozzando

conseguentemente contro la barriera protettiva laterale;

avvenuti a __________ il 30.10.2004;

reato

previsto dall’art. 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art.

26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2

ONC;

perseguito con decreto

d'accusa no. 4188/2004 del 13 dicembre 2004 del Procuratore Pubblico, AINQ 1,

che propone la condanna del prevenuto:

1. Alla

pena di 90 (novanta) giorni di detenzione da espiare.

Considerandi

2.

Alla

multa di fr. 1'000.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro

3.

mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto

(art. 49 cifra 3 CPS).

3.

Alla

revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90

(novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero

Pubblico il 17.12.2001 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).

4.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di

fr. 300.--.

5.

La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 80

CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

vista l’opposizione al

decreto d’accusa interposta tempestivamente in data

17.

dicembre

2004;

indetto il

pedissequo dibattimento di data 21 marzo 2005, al quale ha partecipato il

prevenuto, assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico con

lettera del 22 febbraio 2005, ed avvalendosi della facoltà concessagli

dall’art. 274 cpv. 2 CPP, ha rinunciato ad intervenirvi postulando nel contempo

la conferma del decreto d’accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il

difensore, il quale non contesta i fatti di cui al

decreto d’accusa impugnato,

ma

postula la concessione della sospensione condizionale della pena privativa

della

libertà personale, come pure la non revoca del beneficio della

sospensione condizionale

concesso alla pena 90 giorni di detenzione

decretata nei suoi confronti

dal Ministero Pubblico di Lugano in data

17.12

;

sentito da

ultimo l'accusato si rimette a quanto affermato dal suo difensore,

riconoscendo

le proprie responsabilità ed appellandosi alla clemenza

del

Giudice;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È ACCU

1.

autore colpevole di

1.1

circolazione

in stato di ebrietà

per

avere, a __________ il 30.10.2004, condotto l’autovettura __________ targata __________

essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.76 – max. 2.22 grammi per

mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2000 (alcolemia: 2.50 grammi

per mille) e nel 2001 (alcolemia: 2.22. grammi per mille) per analogo reato;

1.2

infrazione

alle norme delle circolazione

per

avere, a __________ il 30.10.2004, circolando nello stato psico-fisico

surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida, sbandando così sulla

sua destra cozzando conseguentemente contro la barriera protettiva laterale;

2.

In caso di risposta affermativa

al quesito no. 1.1. e/o 1.2., se deve

essergli inflitta

una pena, di che natura ed in che misura.

3.

In caso

di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

concessa la sospensione

condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

4.

Se deve

essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso

alla pena 90 giorni di

detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero

Pubblico di Lugano in

data 17.12.2001

5.

In caso

di risposta negativa al quesito no. 4, se l’accusato deve essere

ammonito formalmente a’sensi

dell’art. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS.

6.

Deve

essere ordinata una norma di comportamento ex art. 41 cfr. 2 cpv. 1

CPS e, se sì, quale?

7.

In caso

di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta

a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80

CPS, rispettivamente dall’art. art. 41 cfr. 4 CPS .

8.

In caso

di risposta affermativa al quesito 1.1. e/o 1.2., se devono

essere accollate al condannato

le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

richiamati gli

artt. 91 cpv. 1 LCS, 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27

cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC, sulla

procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo affermativamente

ai quesiti 1.1, 1.2, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e negativamente al 4;

dichiara ACCU 1, , , , , , ,

,

colpevole

di

1.

circolazione

in stato di ebrietà

per

avere, a __________ il 30.10.2004, condotto l’autovettura __________ targata

__________

essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.76 – max. 2.22

grammi

per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2000 (alcolemia:

2.50

grammi per mille) e nel 2001 (alcolemia: 2.22. grammi per mille) per

analogo

reato;

2.

infrazione alle norme

delle circolazione

per

avere, a __________ il 30.10.2004, circolando nello stato psico-fisico

surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida, sbandando così sulla

sua destra cozzando conseguentemente contro la barriera protettiva laterale.

di

conseguenza

condanna ACCU 1, , , , , , ,

,;

1.

Alla

pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

2.

Alla

multa di fr. 2'000.- (duemila), con l’avvertenza che la stessa

deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà

commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.

Al

pagamento della tassa di giustizia di Fr. 300.- e delle spese

giudiziarie di Fr. 400.--.

ed inoltre 4. Non

revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena di 90 giorni

di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Lugano il

17.12

, ma ne prolunga il periodo di prova di 2 (due) anni (art. 41 cfr.

3.

cpv. 2 CPS).

5.

Quale norma di

comportamento (art. 41 cfr. 2 cpv. 1 CPS), è ordinato al

condannato di

astenersi dal consumo di qualsivoglia bevanda alcolica

per l’intera durata del

periodo di prova di cui al punto no. 1 del presente

Dispositivo

dispositivo.

6. Quale ulteriore norma

di comportamento (art. 41 cfr. 2 cpv. 1 CPS) è fatto

ordine al condannato di

sottoporsi a regolari controlli e sedute di

consulenza psicoeducativa

ad opera dell’Ingrado, Centro di Cura

dell’Alcolismo,

Consultorio di Lugano, Via Trevano 6 (no. Tel. 091 923 92 83)

per l’intera

durata del periodo di prova di cui al punto no. 1 del presente

dispositivo.

ordina La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 80

CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

ammonisce formalmente

l’accusato a’sensi dell’art. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS;

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione:

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di

casellario giudiziale, Bellinzona

Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio

giuridico, Bellinzona

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

La

sentenza è definitiva.

Il

giudice: Il

segretario:

Claudio Rotanzi Michele

Maggi

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr.

2'000.00 multa

fr. 300.00 tassa di giustizia

fr. 400.00 spese giudiziarie

Fr.

2'700.00 Totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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