10.2004.504
truffa mancata (derubricata in reato impossibile di mancata truffa); falsità in documenti
27 maggio 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2004.504
Data decisione, Autorità:
27.05.2005, PRPEN
Titolo:
truffa mancata (derubricata in reato impossibile di mancata truffa); falsità in documenti
FALSITÀ IN DOCUMENTI
REATO IMPOSSIBILE
REATO MANCATO
TRUFFA
art. 22 cpv. 1 CPS
art. 23 cpv. 1 CPS
art. 146 cpv. 1 CPS
art. 251 cf. 1 CPS
LESA 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2004.504/AMM
DA
4050/2004
Bellinzona
27
maggio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Lara Bittana in qualità
di segretaria per giudicare
ACCU 1
accusato di 1. truffa,
mancata
per
avere, a __________ e __________ tra febbraio e marzo 2004, per procacciare a
sé o a altri un indebito profitto, compiuto senza risultato tutti gli atti
necessari al fine di ingannare con astuzia i funzionari della __________ __________,
__________, inoltrando il 26/28 febbraio 2004 un avviso di sinistro nel quale
asseriva contrariamente al vero che la vettura Mercedes-Benz 380 SE, targata TI
__________, intestata alla società __________ Sagl era stata danneggiata a
seguito della caduta il 24 febbraio 2004 alle ore 23.00 di un ramo all'interno
di una sua proprietà privata a __________ e che il veicolo in questione non
disponeva dell'assicurazione casco parziale, sottacendo di aver annunciato alla
medesima data (26 febbraio 2004) il medesimo danno, ancorché affermando che si
era prodotto il 21 febbraio 2004 alle ore 22.30/23.00 sulla tratta __________,
alla compagnia __________, la quale ha risarcito il danno nella misura di fr.
5400.– il 15 marzo 2004,
ritenuto
che a sostegno delle sue affermazioni l'accusato ha inviato alla __________ un
preventivo datato 8 marzo 2004 di riparazione della Carrozzeria __________, di
cui è titolare suo figlio __________, per una spesa complessiva di fr. 5433.80
e un falso scritto datato 25 febbraio 2004 della compagnia __________ che
affermava che il danno non sarebbe stato coperto, segnatamente in quanto il
veicolo era privo di assicurazione casco parziale,
ritenuto
altresì che il 12 marzo 2004, ossia dopo che il 10 marzo 2004 la compagnia __________
gli aveva confermato la copertura del danno, l'accusato ha scritto alla __________,
minacciando la disdetta del contratto nel caso in cui non gli fosse stato
riconosciuto l'indennizzo richiesto;
2.
falsità in documenti
per
avere, nelle circostanze di luogo e di tempo di cui sub 1, allo scopo di perfezionare
l'inganno astuto e di procacciarsi un indebito profitto, formato una lettera
falsa della compagnia __________, nella quale si afferma contrariamente al vero
che il danno da lui annunciato non sarebbe stato risarcito, segnatamente per
l'assenza di un'assicurazione casco parziale;
reati previsti dagli
art. 146 cpv. 1 (in relazione con l’art. 22 cpv. 1) e 251 n. 1 CP;
perseguito con
decreto d’accusa n. 4050/2004 del 2 dicembre 2004 del AINQ 1 che propone la
condanna dell’imputato:
1. alla
pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 2 (due) anni,
2. al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 100.–;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta il 13 dicembre 2004;
indetto il
dibattimento 27 maggio 2005, cui è comparso l’accusato, mentre il Procuratore
pubblico vi ha rinunciato chiedendo la conferma del decreto d’accusa;
accertate le
generalità dell'accusato e proceduto al suo interrogatorio;
rispondendo ai
seguenti quesiti:
1. se
l'imputato è autore colpevole di truffa mancata e/o di falsità in documenti;
2. in
caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 quale
pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se
dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale
periodo di prova;
3. il
giudizio sugli oneri processuali;
preso atto che
nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 22 cpv. 1, 23 cpv. 1, 41, 63, 68, 146 cpv. 1 e 251 n. 1 CP; 9 segg. e 273
segg. CPP; 39 LTG;
dichiara ACCU
1 autore colpevole di
1. reato
impossibile di mancata truffa, art. 146 cpv. 1 in relazione con gli art. 22
cpv. 1 e 23 cpv. 1 CP,
per
avere inoltrato il 26/28 febbraio 2004 un avviso di sinistro nel quale dichiarava
che la vettura Mercedes-Benz 380 SE, targata TI __________, intestata alla
società __________ Sagl era stata danneggiata a seguito della caduta il 24
febbraio 2004 alle ore 23.00 di un ramo all'interno di una sua proprietà privata
a __________ e – contrariamente al vero – che il veicolo in questione non
disponeva dell'assicurazione casco parziale, sottacendo di aver annunciato alla
medesima data (26 febbraio 2004) un danno analogo, prodottosi il 21 febbraio
2004 alle ore 22.30/23.00 sulla tratta __________, alla compagnia __________
(assicuratore casco parziale), la quale ha risarcito il danno nella misura di
fr. 5400.– il 15 marzo 2004, ritenuto che a sostegno delle sue affermazioni
l'accusato ha inviato alla __________ un falso scritto datato 25 febbraio 2004
della compagnia __________ che affermava che il danno non sarebbe stato
coperto, fra l’altro, perché il veicolo era privo di assicurazione casco parziale,
non
essendo data la possibilità di consumazione del reato, giacché l’assenza di
un’assicurazione casco parziale – contrariamente a quanto ritenuto dall’assicurato
nel momento in cui ha comunicato tale circostanza inveritiera alla __________ –
non era di per sé idonea a modificare la posizione espressa da quest’ultima il
26 febbraio 2004 di diniego della copertura assicurativa;
2. falsità
in documenti, art. 251 n. 1 CP,
per
Fatti
i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 4050/2004 del 2 dicembre 2004;
condanna ACCU
1
1. alla
pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 2 (due) anni,
Considerandi
2.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.–;
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
Intimazione
a:
– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
– Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
– Servizio di coordinamento in materia di casellario
giudiziale, Bellinzona,
– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta di
pagamento a carico del condannato:
fr.
200.
– tassa di giustizia
fr. 150.– spese giudiziarie
fr. 350.– totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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