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Decisione

10.2004.506

violazione colposa delle regole dell'arte edilizia da parte di un direttore dei lavori e impresario costruttori. Omissione colpevole di installazione di un parapetto.

1 dicembre 2005Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

I

medici non hanno riscontrato danni gravi al corpo o alla salute fisica e

mentale, giudicandolo guaribile in due giorni (cert. medico 6 aprile 2004, doc.

7).

Sentito

dal Sostituto Procuratore Pubblico il 6 dicembre 2004, CIVI 1 ha dichiarato,

con riguardo al suo stato fisico dopo l’incidente: “male non sto, anche se

attualmente ho ancora dei problemi alla schiena e la mattina soffro di mal di

testa. In particolare i dolori al dorso mi causano mi causano qualche problema

sul lavoro nel senso che non posso essere attivo al 100%. In questo periodo mi

sottopongo regolarmente a delle sessioni di fisioterapia che mi aiutano. Sto

anche aspettando l’esito di alcuni esami specialistici a cui sono sottoposto” (verbale

Sost. P.P. n. 12, 6 dicembre 2004, pag. 2).

Al

dibattimento egli ha dato un quadro più grave delle sofferenze patite,

sostenendo in particolare di essere tuttora costretto a letto almeno una

settimana al mese e che persistono mal di testa e perdite di memoria.

6. Il

Sostituto Procuratore Pubblico ha ravvisato nell’agire di ACCU 1 gli estremi

del reato di violazione colposa delle regole dell’arte edilizia (art. 229 CP)

ponendolo quindi in stato d’accusa dinanzi alla Pretura penale “per avere

dirigendo ed eseguendo una costruzione, trascurato per negligenza le regole

riconosciute dell’arte, mettendo con ciò in pericolo la vita o l’integrità

delle persone, in particolare per avere, nella sua veste di direttore dei lavori

e di impresario costruttore delle opere da capomastro atte a trasformare in

stabile abitativo l’edificio di proprietà dei signori __________ e __________

ubicato a __________, omesso per imprevidenza colpevole, dopo averlo smontato

per ragioni tecniche, di installare nuovamente un parapetto attorno al vano

aperto sulle scale (interne) edificate fra il piano terreno e quello inferiore

seminterrato, con la conseguenza che in data 06.11.2003 l’artigiano CIVI 1, che

stava posando una lastra di marmo su un ripiano della cucina, cadde

nell’adiacente apertura fra i suoli, la cui differenza di livello era

ampiamente superiore ai 50 centimetri, riportando le lesioni attestate dal

certificato medico, agli atti, del 06.04.2004 dei dottori __________ e __________

dell’Ospedale Regionale di Lugano”.

7. Da qui

l’opposizione dell’accusato, il dibattimento ed il presente giudizio motivato,

che fa seguito alla dichiarazione di ricorso da questi tempestivamente

inoltrata il 2 dicembre 2005 (art. 289 cpv. 1 CPP).

8. Facendo un

passo indietro, deve essere osservato che ACCU 1 aveva allestito due offerte

per le opere da capomastro, entrambe datate 13 gennaio 2003; la prima di fr.

117'256.--, la seconda di fr. 122'456.--. La differenza di costo andava

ricondotta alla voce “direzione lavori”, figurante nella seconda offerta

per fr. 5'200.--, assente nella prima.

L’istruttoria

predibattimentale, lunga e laboriosa, è ruotata essenzialmente attorno alla

questione a sapere se, ed in quale misura, l’accusato si sia assunto l’incarico

di direttore dei lavori, a lato delle sue incombenze di impresario costruttore.

Su questi aspetti egli è stato sentito ben quattro volte; una prima volta

dinanzi agli organi di polizia e in altre tre occasioni dal Sostituto

procuratore Pubblico.

Nel suo

primo interrogatorio egli ha sostenuto che “non c’era una direzione lavori

vera e propria, la responsabilità del funzionamento del cantiere era divisa tra

me e il committente” (verbale di polizia 1. marzo 2004, pag. 2, doc. 1).

Sentito

poi dal Sostituto Procuratore Pubblico in data 28 aprile 2004 l’accusato ha

dichiarato di aver redatto all’indirizzo dei comproprietari una prima offerta

di fr. 122'456.-- datata 13 gennaio 2003, comprensiva della posizione “direzione

lavori” di fr. 5'200.--, soggiungendo tuttavia che l’offerta approvata dai

committenti non era quella, bensì l’altra di ugual data e di fr. 117'256.--

senza la posizione “direzione lavori”.

Così

egli si è spiegato in proposito: “preciso che il cambiamento dell’originaria

offerta è stato dovuto al fatto che la banca esigeva la presenza sul cantiere

di una direzione dei lavori. Alla banca è stata effettivamente presentata

l’offerta che prevede la mia mansione di direttore dei lavori, mentre che fra

le parti è venuto in essere un contratto senza questa figura. In effetti i

committenti non intendevano avere un direttore dei lavori. (...) io non ho

dunque funto da direttore dei lavori nemmeno di fatto. È vero che io ho

coordinato gli interventi degli artigiani necessari sul cantiere per eseguire

tutte le voci menzionate nell’offerta del 13.01.2003. per quanto riguarda

invece ad esempio i parchettisti, i sanitari e la ditta fornitrice della

cucina, rilevo che gli stessi sono stati chiamati sul cantiere

direttamente dai committenti” (verbale Sost.P.P. n. 2, 28 aprile 2004, pag.

2). A sostegno della propria posizione, nella circostanza egli ha prodotto una “conferma

d’ordine” del 4 aprile 2003 sottoscritta da lui e dai committenti “per

l’esecuzione delle opere da capomastro, così come descritto nella mia offerta

del 13 gennaio 2003, per l’ammontare complessivo di fr. 117'256.--“.

Nel

suo successivo interrogatorio del 15 luglio 2004 ACCU 1 ha confermato tale

versione ribadendo che l’offerta vincolante era quella di fr. 117'256.-- che escludeva,

appunto, la direzione lavori, sostenendo inoltre che “di certo se avessi

funto da direttore dei lavori, per questa mansione mi sarei fatto pagare”

(verbale Sost. P.P n. 7, 15 luglio 2004, pag. 2).

9. Dinanzi al

Sostituto Procuratore Pubblico __________ ha affermato, per quanto qui di

interesse, che “è corretto dire che il signor ACCU 1, sulla scorta

dell’offerta del 13.01.2003, doveva fungere, così come ha effettivamente funto,

da direttore dei lavori” (verbale Sost. P.P n. 1, 28 aprile 2004, pag. 2).

Da notare che __________, così richiesta dall’accusa, aveva prodotto in

precedenza l’offerta di fr. 122'456.-- e al momento del suo interrogatorio non

sapeva che di lì a poco l’accusato (sentito dopo di lei) avrebbe prodotto a sua

volta l’altra offerta di fr. 117'256.

Sentita

nuovamente il 9 giugno 2004 ella ha tenuto a precisare che la prima offerta

sottoposta ai committenti, e da loro accettata, era quella di fr. 117'256.--Sulla

base di detta offerta, tuttavia, la banca si era rifiutata di concedere il

mutuo ipotecario, esigendo la presenza di un direttore dei lavori, sicché i

committenti avevano invitato l’accusato ad allestire una nuova offerta

comprensiva della posizione “direzione lavori”. La signora __________ ha

poi ammesso di aver sottoscritto la “conferma d’ordine” 4 aprile 2003

portante solo su fr. 117'256.-- e non su fr. 122'456.--, precisando che la stessa

“ci fu presentata da ACCU 1, il quale sponte sua desiderava che fosse da noi

firmata. In occasione della sottoscrizione andammo d’accordo con lui nel senso

che lui avrebbe comunque funto da direttore dei lavori, ma ci avrebbe lasciato

andare la somma corrispondente allo specifico onorario, ossia proprio quei fr.

5'200.-- (...)” (verbale Sost. P.P n. 3, 9 giugno 2004, pag. 2).

La

testimonianza resa da __________ il 9 giugno 2004 conferma in tutti i suoi

punti quella della sua convivente, in particolare per quanto attiene allo

sconto pattuito di fr. 5'200.-- e all’impegno dell’accusato a fungere da

direttore dei lavori (verbale Sost. P.P n. 4, 9 giugno 2004, pag. 2).

10. __________,

consulente della clientela per il Credit Suisse di __________, ha allestito la

pratica ipotecaria dei signori __________ e __________. Nel suo interrogatorio

ha ricordato di aver subordinato “come quasi in tutti i casi” la

concessione del credito alla presenza, a fianco dei committenti, di un

direttore dei lavori, soggiungendo che a suo giudizio l’accusato aveva assunto

a tutti gli effetti la direzione lavori nell’ambito della riattazione della casa

di __________. E questo perché fu lui a firmare, assieme ai committenti, il

formulario bancario dove si assumeva l’impegno di fungere da direttore dei

lavori (che figura agli atti quale annesso A al verbale Sost. P.P. n. 9, 25

agosto 2004) e fu sempre lui a sottoscrivere gli ordini di bonifico a favore

dei vari artigiani, ritenuto che senza la sua firma la banca avrebbe sospeso i

pagamenti (verbale Sost. P.P n. 8, pag. 2).

11. Il

magistrato inquirente ha sentito pure due artigiani che avevano prestato la

loro opera sul cantiere.

__________,

elettricista, ha dichiarato che “sul cantiere di __________ dei signori __________

e __________, per quanto io ho potuto rendermi conto, non c’era un direttore

dei lavori ufficiale”, precisando nondimeno che: “io trasmettevo le mie

richieste di acconto ai signori __________ e __________ direttamente. Sapevo

però che le stesse sarebbero state controllate, prima del pagamento, da ACCU 1.

Di questa circostanza fui messo al corrente verbalmente da __________ quando

gli presentai la prima o la seconda richiesta d’acconto” (verbale Sost. P.P

n. 5, 5 luglio 2004, pag. 2).

__________

ha eseguito gli impianti sanitari e di riscaldamento nella costruzione in

rassegna. Egli ricorda che per la coordinazione delle opere si rivolgeva

all’accusato, venendo però talvolta chiamato direttamente dalla signora __________,

la quale gli diceva che poteva intervenire, essendole stato dato il nulla osta

dal ACCU 1. Rammenta inoltre che la signora __________ gli aveva detto di rivolgersi

all’accusato in quanto lei capiva poco di questioni edilizie. Egli non è però

in grado di affermare se quest’ultimo avesse lo specifico compito di direttore

dei lavori, pur non potendolo escludere, anche perché le sue richieste di

acconto, così come la liquidazione sono sempre state trasmesse direttamente ai

committenti __________ e __________ (verbale Sost. P.P n. 6, 5 luglio 2004,

pag. 2).

12. Su

richiesta del Sostituto Procuratore Pubblico, in data 14 giugno 2004 il legale

dei signori __________ e __________ ha prodotto 26 ordini di pagamento indirizzati

al Credit Suisse da addebitarsi sul ”conto costruzione part. __________ RFD __________”,

con beneficiari i vari artigiani che hanno lavorato sul cantiere, accusato

compreso. Tutti questi ordini di pagamento, compilati dalla signora __________ su

formulari bancari prestampati, portano le firme di __________ e __________,

seguite dall’indicazione “firma del proprietario”, nonché la firma di ACCU

1, seguita dall’indicazione “firma dell’architetto”. In termini

temporali, gli ordini di bonifico in parola spaziano dal 18 giugno 2003 al 20

marzo 2004 (doc. 16).

È pure

agli atti, come visto più sopra, l’accordo sull’utilizzo del credito di

costruzione, mediante il quale il Credit Suisse ed i committenti __________ e __________

davano mandato a ACCU 1 (denominato “fiduciario”) di controllare il

regolare utilizzo del credito di costruzione (annesso A al verbale Sost. P.P.

n. 9, 25 agosto 2004). Tale accordo porta la firma dei responsabili dell’istituto

bancario, dei committenti e dell’accusato. Annessa al documento vi è la lista

degli artigiani con l’importo dei loro preventivi e, accanto ad ogni

singolo importo, la firma di ACCU 1, in segno di “delibera”.

13. Il 22

settembre 2004 si è tenuto dinanzi al Sostituto Procuratore Pubblico il

confronto diretto tra __________ e l’accusato, sempre sul tema della direzione

lavori.

Anche in

questa circostanza la __________ ha avuto modo di ribadire che secondo gli

accordi ACCU 1 avrebbe funto da direttore dei lavori e che la differenza di

costi tra le due offerte del 13 gennaio 2003 (fr. 5'200.--), dovuta

inizialmente alle ricordate contingenze bancarie, venne nel seguito concordemente

trasformata in uno sconto, di guisa che, in buona sostanza, l’accusato si era

assunto le incombenze di direzione lavori a titolo gratuito.

Durante

questo interrogatorio incrociato, per la prima volta l’accusato ha modificato

la versione sin qui tenuta, riconoscendo l’esistenza di un accordo portante

sulla direzione lavori: “io oggi me la sento di ammettere che fra me e i

signori __________ e __________ vi è stato un accordo, secondo cui io prendevo

l’impegno di fare il direttore dei lavori fino a quando il grosso delle opere

fosse stato portato a termine. Per “grosso” intendo fino a quando tutti

i manufatti grezzi sul cantiere fossero stati portati a termine”. Sull’estensione

del mandato egli tiene comunque a precisare: “nego invece ancora che abbia

funto da DL quando si trattava di alcuni artigiani, fra i quali il parchettista,

quelli della cucina, ecc., i quali sono stati interpellati direttamente dai

committenti. (...) confermo che quando è avvenuto l’incidente sul lavoro il 5 (recte:

6).11.2003 io non avevo ancora finito i lavori di mia competenza. Dovevo

però solo agire all’esterno dell’abitazione; stavo facendo il cappotto”

(verbale Sost. P.P n. 11, 22 settembre 2004, pag. 2-3).

Nel prosequio

del confronto __________ contesta di aver concordato con l’accusato dei limiti

per quanto attiene all’estensione delle sue incombenze di direttore dei lavori.

A suo giudizio, infatti, la direzione lavori era chiaramente intesa “fino

alla fine di tutte le opere” (verbale Sost. P.P n. 11, 22 settembre 2004,

pag. 3).

Pertanto,

anche in relazione alla scala la __________ ribadisce che la responsabilità per

la sicurezza è sempre e solo stata di ACCU 1, pure il giorno dell’incidente: “gli

operai che dovevano posare la cucina li ho effettivamente chiamati io, ma

preciso che il nulla osta l’avevo chiesto a ACCU 1”.

Su questo

aspetto le fa eco l’accusato: “ammetto che la responsabilità per la

sicurezza sulla scala è stata mia. Responsabilità che almeno in parte era

ancora mia anche il 5 (recte: 6).11.2003. Preciso comunque che gli

artigiani della cucina, quel giorno, per posarla, avrebbero comunque dovuto

togliere ogni protezione poiché vi era troppo poco spazio. (...) è vero che la

Signora __________ mi chiese se poteva far intervenire gli artigiani della

cucina. Preciso che io le diedi il nulla osta. Preciso pure che questi

artigiani li aveva contatati e trovati lei” (verbale Sost. P.P n. 11, 22

settembre 2004, pag. 3).

14. Al

dibattimento l’accusato si è mantenuto su questa linea, ammettendo di aver

effettivamente svolto la direzione lavori, limitatamente però - e ciò in base agli

accordi con i committenti - alle opere da lui eseguite. Secondo la sua visione

delle cose l’operato degli artigiani direttamente contattati dai committenti

sfuggiva alla sua responsabilità di direttore dei lavori.

Alla

domanda, a sapere il perché, allora, delle sue firme sui documenti e in

particolare sugli ordini di bonifico, egli ha risposto di averlo fatto “semplicemente

per fare un piacere alla __________”.

A

mente del difensore l’accusato non è incorso in nessuna responsabilità penale,

ritenuto come tutta una serie di elementi e circostanze sconfessino la tesi

secondo cui egli abbia funto nella circostanza da direttore dei lavori a valere

per l’intera opera:

- tutti

gli artigiani hanno perfezionato i contratti direttamente con i committenti,

- stando

ai verbali __________ e __________, questi avrebbero personalmente allestito

gli ordini di pagamento, che venivano firmati dall’accusato “solo per fare

un favore ai committenti”,

- gli

artigiani sentiti dal magistrato hanno confermato di non essere a conoscenza

dell’esistenza di una direzione lavori sul cantiere in rassegna,

- anche

la vittima CIVI 1 ha dichiarato di non essere a conoscenza se vi fosse e chi

fosse la direzione dei lavori,

- lo

stesso accusato ha ammesso solo parzialmente di aver svolto la direzione

lavori, e meglio solo entro i limiti dei lavori a lui affidati,

- __________

ha avuto un ruolo fondamentale nella vicenda, a discapito di quanto ritenuto

dall’accusa; ella sarebbe stata, a mente della difesa, il vero “dominus” del

cantiere,

- tecnicamente,

una volta rimosso il parapetto per la posa del betoncino e delle piastrelle,

non era più possibile riposizionarlo in loco,

- l’accusato

ha adottato tutte le misure preventive richieste dal caso, avvisando

ripetutamente del pericolo tutti gli artigiani che operavano sul cantiere,

compresi padre e figlio CIVI 1,

- l’incidente

è essenzialmente imputabile a negligenza della vittima (CIVI 1), la quale pur

avendo avvertito il pericolo non ha agito di conseguenza, prestando la

necessaria attenzione.

Dal canto

loro, accusa e parte civile confermano la responsabilità di ACCU 1 per i fatti

descritti nel decreto d’accusa.

15. Checché

ne dicano l’accusato e la sua difesa, da tutto quanto precede non si può che

addivenire al convincimento che ACCU 1 abbia agito in piena consapevolezza ed a

tutti gli effetti come direttore dei lavori sul cantiere di __________. Egli

non può tentare di sfuggire a tali constatazioni interpretando a modo suo i

fatti.

A favore

della sua tesi, a ben vedere, vi è unicamente la conferma d’ordine firmata da __________

e __________ portante su fr. 117'256.--, a significare che i committenti

avrebbero approvato l’offerta senza la posizione “direzione lavori”. Ma

ciò è ben poco di fronte al cumulo di documenti e testimonianze, più sopra evocati,

che attestano il contrario.

Non può

inoltre soccorrere l’accusato il comportamento adottato in sede di inchiesta, ove

invero non ha brillato per coerenza. Tant’è: fino al confronto con __________

egli ha sostenuto di non aver mai concordato con i committenti la sua funzione

di direttore dei lavori, per poi però dover riconoscere che effettivamente era

nato un accordo in tal senso. Posto dinanzi alla sua stessa ammissione, egli ha

allora tolto dal cappello la tesi (mai emersa in precedenza) della direzione

lavori parziale.

Va detto poi

che al dibattimento l’accusato è apparso tutt’altro che sprovveduto, dando

l’impressione di essere una persona intelligente, responsabile e cognita del

proprio mestiere. Ciò fa a pugni con l’esempio di superficialità che egli

sembrerebbe voler dare di sé allorquando afferma di aver firmato i documenti

bancari e gli ordini di pagamento solo per fare un favore ai committenti, addirittura

“alla cieca” come sostenuto al dibattimento.

Non può

inoltre essere disatteso che anche successivamente all’incidente e dopo il

compimento delle sue opere da capomastro, fino al 20 marzo 2004 (quindi anche

dopo il primo interrogatorio di polizia) l’accusato ha continuato imperterrito

a firmare gli ordini di pagamento a favore degli artigiani.

L’aspetto

esteriore dell’attività svolta dal ACCU 1 (coordinamento dei lavori, avvertenze

agli artigiani sul pericolo del vano scala, firma del contratto di fiduciario

con la banca, firma degli ordini di pagamento, ecc.), oggettivamente rilevabile

dagli atti e dal dibattimento, deve quindi prevalere su quello soggettivo

sgorgante dalle sue interpretazioni.

Dal

profilo del diritto civile, infine, il contratto di direzione lavori è

perfezionato anche se al direttore dei lavori non è conferita facoltà di

deliberare le opere ai singoli artigiani (P.

Gauch, Le contrat d’entreprise, Zurigo 1999, n. 55, pag. 18), sicché in

concreto l’accusato non può trarre argomento liberatorio dal fatto che i

committenti hanno appaltato direttamente i lavori agli artigiani senza passare

tramite la direzione lavori.

Di fatto

poi, le delibere risultano firmate proprio da lui (vedi annesso A al verbale Sost.

P.P. n. 9, 25 agosto 2004).

Assodato

pertanto che ACCU 1 ha lavorato sul cantiere di __________ tanto in veste di

impresario costruttore quanto in veste di direttore dei lavori, occorre allora

verificare l’ipotesi accusatoria, ovvero la sua responsabilità penale ex

art. 229 cpv. 2 CP__________

16. L’art. 229

cpv. 1 CP commina la pena della detenzione, cumulata alla multa, nei confronti

di “chiunque, dirigendo od eseguendo una costruzione o una demolizione,

trascura intenzionalmente le regole riconosciute dell’arte e mette con ciò in

pericolo la vita o l’integrità delle persone”. Giusta il cpv. 2 della norma

“se il colpevole ha trascurato per negligenza le regole riconosciute

dell’arte, la pena è della detenzione o della multa”.

Questo

reato costituisce un delitto di comune pericolo che, secondo la dottrina

dominante, è da ritenersi perfezionato allorquando, attraverso un’azione o

un’omissione del suo autore viene a crearsi, appunto, una concreta

situazione di pericolo (Roelli/Fleischanderl,

in: Basler Kommentar, n. 35 ad art. 229 CP). Il bene protetto non è il

patrimonio, bensì la vita e l’integrità delle persone. Inoltre, a differenza

delle altre disposizioni riguardanti i crimini o i delitti di comune pericolo

che occupano il Titolo settimo del CP, ove il pericolo collettivo deriva

piuttosto dall’impiego di certe forze naturali (fuoco, acqua, esplosioni, uso

di gas tossici, elettricità, ecc.), l’art. 229 CP si riferisce alla creazione

di situazioni di pericolo collettivo in un campo d’attività specifico, quello

della costruzione (Corboz, Les infractions

ed droit suisse, Berna 2002, Vol. II, n. 1 ad art. 229 CP).

17. Tre sono

gli elementi costitutivi dell’infrazione in parola. Primo: il fatto di dirigere

o eseguire una costruzione o una demolizione; secondo: una violazione delle

regole riconosciute dell’arte; terzo: la conseguente messa in pericolo della

vita o l’integrità delle persone.

Deve

essere allora esaminato se questi elementi trovino riscontro nella fattispecie.

17.1 La costruzione

va intesa in senso ampio, ovvero come realizzazione totale o parziale di

un’opera collegata al suolo. Sono dunque compresi in questo concetto gli

ampliamenti, le trasformazioni, le riattazioni, ecc. (DTF 115 IV 45; Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 229 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté,

Losanna 1997, n. 1 ad art. 229 CP).

Nel caso

di specie è pacifico e incontroverso che le opere intese a trasformare e

rendere abitabile il vecchio apiario di proprietà dei signori __________ e __________

rientrano nella nozione di costruzione ai sensi dell’art. 229 CP.

Per esecuzione

deve intendersi l’attività di chi compie direttamente il lavoro, mentre che la direzione

si qualifica, su un piano generale, come l’attività di chi concepisce l’opera,

sceglie i materiali, le dimensioni e le forme, pianifica e organizza i lavori,

sceglie gli artigiani, dà loro le istruzioni e le raccomandazioni necessarie e

sorveglia l’esecuzione (Corboz,

op. cit., n. 3 e 4 ad art. 229 CP; Roelli/Fleischanderl,

op. cit., n. 8 e 20 ad art. 229 CP).

Nella

circostanza l’accusato, come visto, ha rivestito sia il ruolo di esecutore, per

quanto attiene ai lavori di capomastro, sia il ruolo di direttore dei lavori,

vincolandosi in tale funzione con la banca e con i committenti, firmando le

delibere e gli ordini di pagamento a favore degli artigiani, coordinando con

essi i lavori, fungendo da uomo di collegamento tra loro e la committenza,

dando il nulla osta al momento opportuno per il loro intervento in cantiere,

avvertendoli infine ripetutamente sul pericolo costituito dal vano scala dopo

la rimozione del parapetto.

Su di lui

grava quindi quella posizione di garante che giurisprudenza e dottrina pongono

a fondamento della responsabilità penale ex art. 229 CP (DTF 109 IV 15 consid.

2a; Roelli/Fleischanderl, op. cit.,

n. 7 ad art. 229 CP; Favre/Pellet/Stoudmann,

op. cit., n. 3.15 ad art. 18 CP); e questo sia come esecutore delle opere di

capomastro sia nella sua posizione di direttore dei lavori cristallizzatasi

contrattualmente. Va ricordato infatti che l’obbligo di far rispettare le

regole riconosciute dell’arte in ogni lavoro di costruzione o demolizione

incombe a tutti coloro che partecipano alla direzione o all’esecuzione dello

stesso (Rep. 1982, pag. 145).

17.2 Con

riferimento ai problemi di sicurezza, per regole dell’arte bisogna

intendere in primo luogo le norme fissate dall’ordinamento giuridico alfine di

evitare incidenti legati ad una costruzione o ad una demolizione. Occorre

precisare che non si tratta qui unicamente delle regole destinate a proteggere

gli utilizzatori una volta ultimata la costruzione, ma anche e soprattutto

delle regole che tendono a garantire la sicurezza sui cantieri durante

l’esecuzione della costruzione o della demolizione. Tra queste si annovera

l’Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr, RS 832.311.141; Corboz, op. cit., 12 ad art. 229 CP),

normativa che l’accusato, in sede dibattimentale, ha dichiarato di conoscere.

A questo

proposito la giurisprudenza ha già statuito che il fatto di non rispettare le

prescrizioni dell’ordinanza concernente la prevenzione degli infortuni

nell’esecuzione di scavi, pozzi e lavori del genere (RS 832.311.11) costituisce

una violazione dell’arte edilizia (DTF 109 IV 125). Non ne può andare

diversamente in caso di violazione dell’OLCostr, normativa del tutto analoga

sia per campo di applicazione (costruzioni) sia per scopo (sicurezza) (Corboz, op. cit., n. 12 ad art. 229

CP).

L’art. 16 OLCostr

recita: “all’interno degli edifici, deve essere installato un parapetto

quando i suoli presentano differenze di livello di più di 50 cm” (cpv. 1).

“Le aperture nei suoli attraverso le quali è possibile cadere devono essere

provviste di una protezione laterale o di una copertura resistente alla rottura

e solidamente fissata” (cpv. 2).

Nella fattispecie

l’apertura presentava una profondità di 2,5 - 3 m, sicché era obbligo del

costruttore della scala, rispettivamente del direttore dei lavori, assicurare

il rispetto di detta norma, ciò che in effetti ACCU 1 ha fatto in un primo

tempo posizionando il parapetto.

La violazione

delle regole riconosciute dell’arte è intervenuta però in un secondo tempo,

in via di omissione, allorquando per consentire la posa del betoncino e delle

piastrelle l’accusato ha tolto il parapetto sostituendolo con un asse obliquo

che propriamente non aveva funzione di sicurezza ma di “segnalazione del

pericolo”. ACCU 1 sapeva, o doveva sapere, che simile artifizio si poneva

in netto contrasto con l’art. 16 cpv. 1 e 2 OLCostr. Tolto il parapetto egli

era quindi tenuto a sostituirlo con un altro o, se ciò non fosse stato

tecnicamente possibile, a posare una copertura resistente alla rottura e

solidamente fissata sull’intera superficie dell’apertura del vano scala.

Egli si

difende argomentando:

- che

non era tecnicamente possibile riposizionare il parapetto poiché le piastrelle

si sarebbero danneggiate;

- che

l’asse posizionato obliquamente rappresentava un sufficiente avvertimento del

pericolo di cadute,

- che i

vari artigiani sono sempre stati da lui prontamente resi attenti del pericolo

insito nell’apertura,

- che

al momento della caduta di CIVI 1 l’asse era stato rimosso (non da lui),

- che

altre persone sul cantiere erano, al pari di lui, tenute a garantire la

sicurezza, come lo stesso CIVI 1 e non da ultimo la committente __________

Tali

giustificazioni non lo liberano dalle sue responsabilità, poiché come già

ribadito la soluzione adottata non è conforme al chiaro disposto dell’art. 16 OLCostr.

Non lo è, in particolare, il fatto stesso che l’asse obliquo, mancando di ogni

fissaggio (salvo un tappeto sul suolo con funzione di non fare cadere l’asse a

terra), potesse essere spostato a piacimento, come in realtà avvenuto.

Con

riguardo agli avvertimenti, poi, va ricordato che la giurisprudenza ha già

avuto modo di stabilire che il fatto di avvisare le persone presenti sul

cantiere attirando la loro attenzione sul pericolo, in luogo di adottare le

necessarie misure di sicurezza imposte dalle norme di sicurezza, non può costituire

argomento liberatorio (DTF 109 IV 15 consid. 2a).

Parimenti,

il fatto che altre persone sul cantiere abbiano avuto uguali obblighi in

materia di sicurezza non dispensa l’autore dal dovere di rispettare i suoi (DTF

101 IV 28 consid. 2a; Favre/Pellet/Stoudmann,

op. cit, n. 1.3 ad art. 229 CP), Difatti, ritenendo punibile sia chi dirige

sia chi esegue i lavori la legge ha inteso istituire una duplice

cautela, indipendentemente da eventuali omissioni colpose di altri partecipanti

all’opera (Rep. 1984, pag. 426).

In quest’ottica

le possibili imprudenze e disattenzioni dei signori CIVI 1 (padre e figlio) non

influiscono quindi sulla responsabilità penale di ACCU 1, anche se, a ben

vedere, la posizione del responsabile della ditta __________, in relazione

all’incidente del 6 novembre 2003, meritava forse maggiore attenzione e

approfondimento da parte degli inquirenti.

Lo stesso

dicasi per l’importante ruolo ricoperto da __________ nella vicenda, data la

sua costante presenza sul cantiere, in particolare il giorno dell’incidente (fu

lei a soccorrere per prima il CIVI 1) e considerato che la stessa (in misura

preponderante rispetto al suo convivente) si è occupata degli appalti diretti

con gli artigiani, dell’allestimento degli ordini di bonifico, dei contatti con

la direzione lavori, ecc.

La

dottrina corre comunque in suo soccorso. Infatti una parte della dottrina

considera che il rispetto delle regole dell’arte sfugga alle responsabilità del

committente, il quale potrebbe al massimo essere considerato come “Teilnehmer”

ossia partecipante accessorio del delitto (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil II, 3a

ed., n. 18, pag. 122), mentre che un’altra parte della dottrina include il

committente fra i possibili autori dell’infrazione, a condizione però che abbia

dato istruzioni, disponendo inoltre delle necessarie conoscenze tecniche per

farlo (Rehberg, Strafrecht IV, Zurigo

1996, 2a ed., pag. 53), ciò che non sembra essere il caso per la __________, di

professione insegnante.

17.3 Affinché

l’infrazione dell’art. 229 CP si trovi perfezionata è necessario infine che la

violazione di una regola dell’arte (sia per azione che per omissione) abbia

causato una messa in pericolo della vita o dell’intergità delle persone. Non

occorre in questo caso che più persone siano state messe in pericolo (ne basta

una), né che la situazione di pericolo sia stata origine di lesioni o morte

d’uomo, ritenuto che in questi casi l’art. 229 CP troverebbe applicazione in

concorso con l’art. 125 CP (lesioni colpose) o l’art. 117 CP (omicidio per

negligenza) (Favre/Pellet/Stoudmann,

op. cit., n. 1.6 ad art. 229 CP), ciò che nel caso concreto, mancando la

relativa imputazione, non può che tornare a vantaggio dell’accusato (per un

caso simile in giurisprudenza si veda: Rep.

1984, pag. 427 consid. 3.3).

La messa

in pericolo concreta è quindi sufficiente a realizzare l’infrazione (Corboz, op. cit., n. 27 ad art. 229 CP;

Roelli/Fleischanderl, op. cit.,

n. 35 ad art. 229 CP).

18. Dal profilo

dell’elemento oggettivo del reato deve infine sussistere un rapporto di

causalità naturale (“conditio sine qua non”) e adeguato tra il

comportamento dell’autore e la situazione di pericolo concreto derivatane.

La

causalità naturale è data se la violazione – in concreto delle norme dell’arte

edilizia - risulta essere una condizione necessaria per la creazione del

pericolo, anche se non ne costituisce la causa unica e immediata; è sufficiente

che essa abbia contribuito con altre a produrre l’evento (Rep. 1986, pag. 45).

Per

costante giurisprudenza, il nesso di causalità è adeguato quando il

comportamento contrario ai doveri di prudenza è idoneo, secondo l’andamento

ordinario delle cose nonché l’esperienza generale della vita, a produrre o a

favorire un evento simile a quello in concreto realizzatosi (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,

Bes. Teil I, 4a ed., Berna 1993, pag. 44, n. 75; Rep. 1997, pag. 91, n. 11; DTF 115 IV 243).

La

causalità adeguata è esclusa, e la concatenazione dei fatti perde allora la sua

rilevanza giuridica, soltanto se altre cause concomitanti, quali, ad esempio,

l’imprudenza di un terzo o della vittima, costituiscano circostanze del tutto

eccezionali o appaiano dovute a un comportamento talmente straordinario,

insensato o stravagante da non poter essere previste. L’imprevedibilità di una

colpa concomitante non basta tuttavia, di per sé, a interrompere il rapporto di

causalità adeguata. Occorre che detta colpa abbia una gravità tale da risultare

la causa più probabile e più immediata dell’evento considerato e far passare in

seconda linea tutti gli altri fattori, e in particolare il comportamento

dell’agente, che hanno contribuito a produrlo (Rep. 1982, pag. 45; DTF 100 IV 284 consid. 3d; sentenza TF 18

febbraio 2002,6S.721/2001, pag. 7).

Nel caso

di specie il nesso di causalità naturale è certamente da ritenere. Infatti,

l’assenza delle protezioni prescritte dalle normative in materia la sicurezza

sui cantieri ha creato una situazione concreta di pericolo nella zona del vano

scala, mettendo a repentaglio la vita o perlomeno l’integrità corporale non di

uno, ma di tutti gli artigiani e operai che hanno lavorato sul cantiere

successivamente alla rimozione del parapetto ad opera dell’accusato.

Vi è poi

l’incidente occorso a CIVI 1, che si attesta quale espressione più chiara ed

evidente della messa in pericolo e della sua concretezza.

È

parimenti dato in concreto un rapporto di causalità adeguato: ai terzi (ad es.

la __________ o la ditta __________) o alla vittima (CIVI 1) non può essere

infatti imputata un’imprudenza tale da risultare quale causa più immediata

della situazione di pericolo venuta in essere sul cantiere, così da far passare

in seconda linea il fattore principale che ha contribuito a produrla,

segnatamente il comportamento dell’accusato.

19 Nell’agire

di ACCU 1 il Sostituto Procuratore Pubblico ha ravvisato gli estremi del reato

per negligenza (art. 229 cpv. 2 CP).

L’art. 18

cpv. 3 CP distingue la cosiddetta negligenza incosciente da quella cosciente.

Nel primo caso l’autore, per imprevidenza colpevole, non ha scorto le

conseguenze della sua azione; nel secondo caso, pur scorgendo tali conseguenze,

non ne ha tenuto conto (Graven,

L’infraction pénale punissable, Berna 1993, pag. 210).

Una

condanna per negligenza presuppone quindi che l’autore, violando i suoi doveri

di prudenza, sia stato all’origine del risultato dell’infrazione. Tale è il

caso se l’autore, al momento dei fatti, sulla base delle circostanze, delle sue

capacità e della sue conoscenze avrebbe potuto rendersi conto della messa in

pericolo del bene protetto dal diritto penale e ciononostante ha agito

oltrepassando il limite di rischio ammissibile, cagionando un risultato

delittuoso prevedibile ed evitabile (DTF 127 IV 62 consid. 2d; 126 IV 13 consid.

7a/bb).

In tema di

violazione delle regole dell’arte edilizia si ammette generalmente che

l’infrazione può essere ritenuta solo qualora si possa rimproverare all’autore un’imprevidenza

colpevole sia allo stadio della violazione della regole dell’arte sia sul piano

dell’assenza di coscienza del pericolo concreto (Trechsel, Kurzkommentar, 2a ed., n. 10 ad art. 229 CP; Corboz, op. cit., 34 ad art. 229 CP).

ACCU 1 non

ha certamente agito con l’intenzione di creare un pericolo per la vita o

l’integrità delle persone.

Nondimeno,

asportando il parapetto e lasciando l’apertura della scala sprovvista delle

necessarie protezioni, egli ha evidentemente agito con un’imprevidenza

colpevole tale da assurgere a negligenza nel senso dell’art. 18 cpv. 3 CP.

Doveva in particolare rendersi conto di violare in tal modo le prescrizioni di

sicurezza che gli erano imposte dalle circostanze e soprattutto dalle normative

in vigore, così come doveva rendersi conto che la sostituzione del parapetto

con un asse amovibile posizionato obliquamente non rappresentava una misura di

protezione sufficiente, lasciando sussistere in loco una situazione di pericolo

prevedibile ed evitabile.

Ciò che

non ha fatto; la sua negligenza è quindi punibile.

20. L’accusato

deve quindi essere condannato per violazione colposa delle regole dell’arte

edilizia, reato che prevede la pena della detenzione o della multa (art. 229

cpv. 2 CP).

Per l’art.

63 CP il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenuto conto dei motivi

a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui.

Atteso che

“chi lavora ogni tanto sbaglia”, considerati i precedenti penali

dell’accusato (che si limitano a due condanne militari per omissione di

servizio), il Sostituto Procuratore Pubblico ha ritenuto eccessiva una pena

detentiva, ancorché sospesa, propendendo per una multa di fr. 800.-- “tutto

sommato contenuta”.

A

mente di questo giudice non sussistono ragioni specifiche per discostarsi dalla

multa proposta dall’accusa, la quale appare congruamente ed adeguatamente commisurata

alla pur non trascurabile negligenza del reo, per di più commessa nel suo campo

professionale. La pena va quindi confermata.

Trattandosi

di infrazione di lieve gravità e non essendovi motivo di credere che il

condannato non terrà buona condotta si giustifica altresì - in linea con

l’accusa ed in applicazione dell’art. 41 cifra 3 cpv. 2 CP - di prescindere

dalla revoca del beneficio della sospensione condizionale alla pena di 20

giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Militärgericht 7 di Berna

il __________, pronunciando comunque un ammonimento.

21. CIVI 1 si è

costituito parte civile con scritto 17 agosto 2004 del proprio legale avv. PR 1

(art. 70 cpv. 2 CPP). Nelle fasi predibattimentali egli non ha presentato

domande di risarcimento. Lo ha fatto invece al dibattimento, come peraltro

consentitogli dalla legge, chiedendo la condanna di ACCU 1 al pagamento di fr.

2'500.-- per titolo di onorari e spese di patrocinio e di fr. 15'000.-- per

titolo di parziale risarcimento dell’incapacità lavorativa, ritenuto che “non

essendo il danno definitivo, segnatamente in considerazione della non ancora

intervenuta definitiva guarigione, appare peraltro giustificato un risarcimento

parziale provvisionale, in applicazione segnatamente dell’art. 267 cpv. 2 CPP

(memoria presentata al dibattimento, pag. 2).

A sostegno

delle proprie pretese la parte civile ha prodotto il certificato medico 30

novembre 2005 del dott. __________ di __________ (VA) attestante che il signor CIVI

1 “accusa cervicalgie di movimenti di flessione e torsione del capo” e

che “deve praticare cicli di __________ e massoterapia cervicale e dorsale”,

nonché una serie di fatture emesse in Italia per visite mediche, test (risonanza

magnetica, elettroencefalogramma,) e trattamenti di fisioterapia per

complessivi Euro 1'824.--. Una nota professionale con il dettaglio delle

prestazioni del legale non è stata prodotta.

Giusta

l’art. 267 cpv. 1 CPP se la Corte non stima sufficienti i dati del processo

decidere sulle pretese di parte civile, rimette quest’ultima al foro civile,

potendo in tale caso accordare un risarcimento parziale (cpv. 2).

Nel caso

di specie lo scrivente giudice non stima sufficientemente liquidi gli elementi

forniti dalla parte civile per provare e soprattutto quantificare il danno.

Infatti,

per quanto attiene agli oneri di patrocinio difetta una parcella legale dalla

quale possano esimersi dettagliatamente le prestazioni dell’avv. PR 1, mentre

che per il danno patrimoniale derivante dall’incapacità lavorativa, la

documentazione prodotta fa stato unicamente di alcune spese mediche sostenute

dalla parte civile per Euro 1'824.--. Sulla differenza con i richiesti fr.

15'000.-- nulla è detto né provato. Manca, poi, un rapporto medico dettagliato

dal quale risultino l’anamnesi di CIVI 1, le eventuali pregresse patologie ed

il grado di incapacità lavorativa di quest’ultimo.

Oltre a

ciò la parte civile al dibattimento ha ripetutamente affermato che il danno non

è definitivo, bensì in continua evoluzione, di guisa che oggi come oggi non può

essere determinato in tutta la sua entità.

Da ultimo,

come rettamente osservato dalla difesa, in sede civile si potrà verificare,

attraverso un’istruttoria completa, l’eventuale corresponsabilità di terzi o

della parte civile medesima, tematica che giocoforza sfugge al presente

giudizio penale. Ciò potrebbe, ad esempio, condurre ad una riduzione del

risarcimento ex art. 44 CO.

Per queste

ragioni, oltre all’insufficienza di prove liquide del danno, anche solo per

costituire il fondamento di un risarcimento parziale (art. 267 cpv. 2 CPP), le

richieste di parte civile si palesano decisamente premature.

In linea

con l’accusa, occorre quindi disporre il rinvio di CIVI 1 al competente foro

civile.

22. Trattandosi

di sentenza condannatoria, tasse e spese andranno poste a carico di ACCU 1 (art.

9 cpv. 1 CPP).

P.Q.M. visti gli art.

18 cpv. 3, 41 cifra 3 cpv. 2; 49 cifra 4, 106 cpv. 3, 229 cpv.2 CP; 16 OLCostr;

9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente

ai quesiti posti sub 1, 3.1. e 4; negativamente ai quesiti posti sub

Considerandi

2.

e 3; come segue al quesito posto sub 5;

dichiara ACCU

1.

autore colpevole di

violazione colposa delle regole dell'arte edilizia (art. 229 cpv. 2 CP);

condanna ACCU 1

1.

alla

multa di fr. 800.— (ottocento);

2.

al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 850.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 250.-- per complessivi fr. 1’100.--;

ordina l'iscrizione

della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il

condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);

assegna al

condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che

in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in

arresto;

non revoca il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 (venti)

giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Militärgericht 7, Berna,

il __________, ma l'ammonisce formalmente;

rinvia la

parte civile al competente foro civile per ogni sua pretesa;

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del

ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre

esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la

precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese

(art. 289 cpv. 2 CPP);

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla

crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della

Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice Il

segretario

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 800.-- multa

fr. 850.-- tassa

di giustizia

fr. 250.-- spese

giudiziarie

fr. 1'900.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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