10.2004.506
violazione colposa delle regole dell'arte edilizia da parte di un direttore dei lavori e impresario costruttori. Omissione colpevole di installazione di un parapetto.
1 dicembre 2005Italiano40 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2004.506
Data decisione, Autorità:
01.12.2005, PRPEN
Titolo:
violazione colposa delle regole dell'arte edilizia da parte di un direttore dei lavori e impresario costruttori. Omissione colpevole di installazione di un parapetto.
VIOLAZIONE DELLE REGOLE DELL'ARTE EDILIZIA
art. 229 cpv. 2 CPS
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2004.506/CEG
DA
4227/2004
Bellinzona
1 dicembre 2005
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio
Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di violazione colposa
delle regole dell'arte edilizia,
per avere,
nel corso del 2003, dirigendo ed eseguendo una costruzione, trascurato per
negligenza le regole riconosciute dell’arte, mettendo con ciò in pericolo la
vita o l’integrità delle persone,
in
particolare per avere,
nella sua
veste di direttore dei lavori e di impresario costruttore delle opere da
capomastro atte a trasformare in stabile abitativo l’edificio di proprietà dei
signori __________ e __________ ubicato a __________,
omesso per
imprevidenza colpevole, dopo averlo smontato per ragioni tecniche, di
installare nuovamente un parapetto attorno al vano aperto sulle scale (interne)
edificate fra il piano terreno e quello inferiore seminterrato, con la
conseguenza che in data 06.11.2003 l’artigiano CIVI 1, che stava posando una
lastra di marmo su un ripiano della cucina, cadde nell’adiacente apertura fra i
suoli, la cui differenza di livello era ampiamente superiore ai 50 centimetri,
riportando le lesioni attestate dal certificato medico, agli atti, del
06.04.2004 dei dottori __________ e __________ dell’Ospedale Regionale di
Lugano;
fatti avvenuti nelle
riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 229
cpv. 2 CP, richiamato l’art. 16 cpv. 1 e 2 OLCostr;
perseguito con decreto
d’accusa del 14 dicembre 2004 n. DA 4227/2004 del AINQ 1 che propone la
condanna:
1. Alla multa di fr. 800.-- (ottocento).
2. Per ogni eventuale pretesa la parte civile CIVI 1, __________,
è rinviata al competente foro civile.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 350.--
(trecentocinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 150.-- (centocinquanta).
4. Non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione decretata
nei suoi confronti dal Militärgericht 7, Berna il __________ 2004, ma
l'ammonisce formalmente;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 15
dicembre 2004;
svoltosi il
dibattimento in data 1 dicembre 2005;
presenti:
ACCU 1,
DI 1 ,
CIVI 1,
PR 1
accertate le generalità
dell'imputato;
data lettura del
decreto d'accusa;
acquisiti gli atti
formanti l'incarto del Ministero pubblico;
proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
sentiti il Sost.
Procuratore Pubblico il quale ha postulato la conferma del decreto impugnato;
la
patrocinatrice di parte civile la quale ha chiesto la conferma del decreto
d’accusa quantificando le proprie pretese in fr. 2'500.-- per onorari e spese
di patrocinio e fr. 15'000.— a titolo di parziale risarcimento dell’incapacità
lavorativa;
il difensore, il quale ha chiesto il proscioglimento;
riconfermatesi le
parti in replica e duplica;
sentito da ultimo
nuovamente l'accusato;
posti a giudizio i
seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1
autore colpevole di violazione colposa delle regole dell'arte edilizia, per
avere, nel corso del 2003, dirigendo ed eseguendo una costruzione, trascurato
per negligenza le regole riconosciute dell’arte, mettendo con ciò in pericolo
la vita o l’integrità delle persone,
in
particolare per avere, nella sua veste di direttore dei lavori e di impresario
costruttore delle opere da capomastro atte a trasformare in stabile abitativo
l’edificio di proprietà dei signori __________ e __________ ubicato a __________,
omesso per imprevidenza colpevole, dopo averlo smontato per ragioni tecniche,
di installare nuovamente un parapetto attorno al vano aperto sulle scale
(interne) edificate fra il piano terreno e quello inferiore seminterrato, con
la conseguenza che in data 06.11.2003 l’artigiano CIVI 1, che stava posando una
lastra di marmo su un ripiano della cucina, cadde nell’adiacente apertura fra i
suoli, la cui differenza di livello era ampiamente superiore ai 50 centimetri,
riportando le lesioni attestate dal certificato medico, agli atti, del
06.04.2004 dei dottori __________ e __________ dell’Ospedale Regionale di
Lugano?
2. In caso di
risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena
proposta?
3. Deve
essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
di 20 giorni di detenzione decretata dal Militärgericht 7, Berna, il __________?
3.1. In caso di
risposta negativa deve essere pronunciato l’ammonimento e/o deve essere
prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?
4. L'eventuale
condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali
condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. Devono
essere riconosciute le pretese della parte civile (fr. 2'500.— per onorari e
spese di patrocinio e fr. 15'000.— a titolo di parziale risarcimento
dell’incapacità lavorativa) e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al
competente foro civile?
6. A chi
vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed
esaminati atti e documenti;
considerato in fatto e
1. L’accusato
è giunto con la famiglia nel nostro Paese all’età di un anno, proveniente dalla
natia __________. Dopo le scuole dell’obbligo nella Svizzera tedesca ha
ottenuto il diploma di fumista (costruttore di stufe a legna in ceramica),
seguendo poi una formazione di muratore a Olten e Lucerna, sfociata
nell’ottenimento di attestati federali di abilitazione per costruzioni e
tecniche d’isolazione biologiche. Nell’ambito di tale formazione - così ha
dichiarato al dibattimento - rientravano anche i corsi SUVA in tema di
sicurezza nei cantieri. In Ticino dal 1987, l’accusato ha sempre svolto lavori
nel campo dell’edilizia come impresario costruttore in proprio.
2. __________
e __________ sono conviventi e comproprietari del fondo part. n. 195 del Comune
di __________ sul quale sorge la loro casa d’abitazione, derivata da un vecchio
apiario. La trasformazione è opera recente (2003), affidata, per quanto attiene
alla progettazione all’arch. __________ di __________, per i lavori di
costruzione all’accusato.
3. Nel
contesto di questi lavori l’accusato ha realizzato la scala (a rampa unica) che
collega internamente i due livelli dell’edificio. Il vano scala, visto dal
piano superiore, si presenta a forma di rettangolo protetto su un solo lato da
un muro.
Per
evitare che durante i lavori qualcuno potesse cadere nell’apertura del vano
scala l’accusato ha posato un parapetto di sicurezza formato di assi
orizzontali, sul lato più lungo, e da un supporto in metallo per ponteggi, sul
lato più corto (vedi foto doc. C annessa al verbale Sost. P.P. n. 1, 28 aprile
2004).
In un
secondo tempo, per poter consentire la posa del betoncino e delle piastrelle
attorno al vano scala, nel mese di ottobre 2003 l’accusato ha rimosso la
protezione. Al termine del lavoro del piastrellista, egli non ha però più
riposizionato il parapetto, sostituendolo con un asse di legno posato, senza
fissaggi, obliquamente sul lato più lungo del vano scale, e precisamente nel
punto di maggior profondità del vano (vedi foto annessa al verbale di polizia
1. marzo 2004, doc. 1). L’accusato attribuisce funzione di sicurezza a questo
asse, mentre che dal profilo oggettivo appare, invero, che lo scopo dell’asse
fosse piuttosto quello di avvertire la presenza del pericolo, senza fungere
propriamente da protezione.
4. Il 6
novembre 2003 la ditta __________ di __________ (VA) doveva procedere alla posa
dei componenti della cucina e del piano di lavoro in marmo. L’intervento della
ditta era stato autorizzato dalla signora __________ (che con il convivente
aveva appaltato direttamente i lavori alla ditta esecutrice), previo nulla osta
da parte dell’accusato. Per la ditta __________ erano presenti CIVI 1, figlio
della titolare, suo padre ed una terza persona, l’operaio __________.
Siccome la
lastra del piano di cucina (80-90 kg) andava posata nelle immediate vicinanze
del vano scala, per facilitare l’operazione qualcuno (non meglio precisato)
della ditta esecutrice aveva rimosso l’asse posato obliquamente sul vano scala.
La signora
__________ ricorda al riguardo di aver lei stessa riposizionato l’asse a più
riprese, conscia del pericolo per gli artigiani.
E di tale
pericolo si erano avveduti pure CIVI 1 e suo padre: “non appena sono entrato
la mattina del 6 novembre 2003 all’interno dell’abitazione mi sono accorto che
vi era un vano senza parapetti (...) mio padre mi disse di stare attento
all’apertura” (verbale Sost. P.P. n. 12, 6 dicembre 2004, pag. 2).
5. Sta di
fatto che nell’effettuare queste operazioni CIVI 1, mentre stava sorreggendo il
piano cucina unitamente agli altri due operai, intento a collocarlo nella sua
sede, dovendo indietreggiare per le necessarie sistemazioni, faceva un passo
nel vuoto, cadendo nell’apertura del vano scala che in quel momento era privo
del ricordato asse obliquo.
Elitrasportato
all’Ospedale civico di Lugano, CIVI 1 vi rimaneva in osservazione per due
giorni con la diagnosi di “trauma cranico commotivo con ferita lacero-contusa
a livello occipitale”.
Fatti
I
medici non hanno riscontrato danni gravi al corpo o alla salute fisica e
mentale, giudicandolo guaribile in due giorni (cert. medico 6 aprile 2004, doc.
7).
Sentito
dal Sostituto Procuratore Pubblico il 6 dicembre 2004, CIVI 1 ha dichiarato,
con riguardo al suo stato fisico dopo l’incidente: “male non sto, anche se
attualmente ho ancora dei problemi alla schiena e la mattina soffro di mal di
testa. In particolare i dolori al dorso mi causano mi causano qualche problema
sul lavoro nel senso che non posso essere attivo al 100%. In questo periodo mi
sottopongo regolarmente a delle sessioni di fisioterapia che mi aiutano. Sto
anche aspettando l’esito di alcuni esami specialistici a cui sono sottoposto” (verbale
Sost. P.P. n. 12, 6 dicembre 2004, pag. 2).
Al
dibattimento egli ha dato un quadro più grave delle sofferenze patite,
sostenendo in particolare di essere tuttora costretto a letto almeno una
settimana al mese e che persistono mal di testa e perdite di memoria.
6. Il
Sostituto Procuratore Pubblico ha ravvisato nell’agire di ACCU 1 gli estremi
del reato di violazione colposa delle regole dell’arte edilizia (art. 229 CP)
ponendolo quindi in stato d’accusa dinanzi alla Pretura penale “per avere
dirigendo ed eseguendo una costruzione, trascurato per negligenza le regole
riconosciute dell’arte, mettendo con ciò in pericolo la vita o l’integrità
delle persone, in particolare per avere, nella sua veste di direttore dei lavori
e di impresario costruttore delle opere da capomastro atte a trasformare in
stabile abitativo l’edificio di proprietà dei signori __________ e __________
ubicato a __________, omesso per imprevidenza colpevole, dopo averlo smontato
per ragioni tecniche, di installare nuovamente un parapetto attorno al vano
aperto sulle scale (interne) edificate fra il piano terreno e quello inferiore
seminterrato, con la conseguenza che in data 06.11.2003 l’artigiano CIVI 1, che
stava posando una lastra di marmo su un ripiano della cucina, cadde
nell’adiacente apertura fra i suoli, la cui differenza di livello era
ampiamente superiore ai 50 centimetri, riportando le lesioni attestate dal
certificato medico, agli atti, del 06.04.2004 dei dottori __________ e __________
dell’Ospedale Regionale di Lugano”.
7. Da qui
l’opposizione dell’accusato, il dibattimento ed il presente giudizio motivato,
che fa seguito alla dichiarazione di ricorso da questi tempestivamente
inoltrata il 2 dicembre 2005 (art. 289 cpv. 1 CPP).
8. Facendo un
passo indietro, deve essere osservato che ACCU 1 aveva allestito due offerte
per le opere da capomastro, entrambe datate 13 gennaio 2003; la prima di fr.
117'256.--, la seconda di fr. 122'456.--. La differenza di costo andava
ricondotta alla voce “direzione lavori”, figurante nella seconda offerta
per fr. 5'200.--, assente nella prima.
L’istruttoria
predibattimentale, lunga e laboriosa, è ruotata essenzialmente attorno alla
questione a sapere se, ed in quale misura, l’accusato si sia assunto l’incarico
di direttore dei lavori, a lato delle sue incombenze di impresario costruttore.
Su questi aspetti egli è stato sentito ben quattro volte; una prima volta
dinanzi agli organi di polizia e in altre tre occasioni dal Sostituto
procuratore Pubblico.
Nel suo
primo interrogatorio egli ha sostenuto che “non c’era una direzione lavori
vera e propria, la responsabilità del funzionamento del cantiere era divisa tra
me e il committente” (verbale di polizia 1. marzo 2004, pag. 2, doc. 1).
Sentito
poi dal Sostituto Procuratore Pubblico in data 28 aprile 2004 l’accusato ha
dichiarato di aver redatto all’indirizzo dei comproprietari una prima offerta
di fr. 122'456.-- datata 13 gennaio 2003, comprensiva della posizione “direzione
lavori” di fr. 5'200.--, soggiungendo tuttavia che l’offerta approvata dai
committenti non era quella, bensì l’altra di ugual data e di fr. 117'256.--
senza la posizione “direzione lavori”.
Così
egli si è spiegato in proposito: “preciso che il cambiamento dell’originaria
offerta è stato dovuto al fatto che la banca esigeva la presenza sul cantiere
di una direzione dei lavori. Alla banca è stata effettivamente presentata
l’offerta che prevede la mia mansione di direttore dei lavori, mentre che fra
le parti è venuto in essere un contratto senza questa figura. In effetti i
committenti non intendevano avere un direttore dei lavori. (...) io non ho
dunque funto da direttore dei lavori nemmeno di fatto. È vero che io ho
coordinato gli interventi degli artigiani necessari sul cantiere per eseguire
tutte le voci menzionate nell’offerta del 13.01.2003. per quanto riguarda
invece ad esempio i parchettisti, i sanitari e la ditta fornitrice della
cucina, rilevo che gli stessi sono stati chiamati sul cantiere
direttamente dai committenti” (verbale Sost.P.P. n. 2, 28 aprile 2004, pag.
2). A sostegno della propria posizione, nella circostanza egli ha prodotto una “conferma
d’ordine” del 4 aprile 2003 sottoscritta da lui e dai committenti “per
l’esecuzione delle opere da capomastro, così come descritto nella mia offerta
del 13 gennaio 2003, per l’ammontare complessivo di fr. 117'256.--“.
Nel
suo successivo interrogatorio del 15 luglio 2004 ACCU 1 ha confermato tale
versione ribadendo che l’offerta vincolante era quella di fr. 117'256.-- che escludeva,
appunto, la direzione lavori, sostenendo inoltre che “di certo se avessi
funto da direttore dei lavori, per questa mansione mi sarei fatto pagare”
(verbale Sost. P.P n. 7, 15 luglio 2004, pag. 2).
9. Dinanzi al
Sostituto Procuratore Pubblico __________ ha affermato, per quanto qui di
interesse, che “è corretto dire che il signor ACCU 1, sulla scorta
dell’offerta del 13.01.2003, doveva fungere, così come ha effettivamente funto,
da direttore dei lavori” (verbale Sost. P.P n. 1, 28 aprile 2004, pag. 2).
Da notare che __________, così richiesta dall’accusa, aveva prodotto in
precedenza l’offerta di fr. 122'456.-- e al momento del suo interrogatorio non
sapeva che di lì a poco l’accusato (sentito dopo di lei) avrebbe prodotto a sua
volta l’altra offerta di fr. 117'256.
Sentita
nuovamente il 9 giugno 2004 ella ha tenuto a precisare che la prima offerta
sottoposta ai committenti, e da loro accettata, era quella di fr. 117'256.--Sulla
base di detta offerta, tuttavia, la banca si era rifiutata di concedere il
mutuo ipotecario, esigendo la presenza di un direttore dei lavori, sicché i
committenti avevano invitato l’accusato ad allestire una nuova offerta
comprensiva della posizione “direzione lavori”. La signora __________ ha
poi ammesso di aver sottoscritto la “conferma d’ordine” 4 aprile 2003
portante solo su fr. 117'256.-- e non su fr. 122'456.--, precisando che la stessa
“ci fu presentata da ACCU 1, il quale sponte sua desiderava che fosse da noi
firmata. In occasione della sottoscrizione andammo d’accordo con lui nel senso
che lui avrebbe comunque funto da direttore dei lavori, ma ci avrebbe lasciato
andare la somma corrispondente allo specifico onorario, ossia proprio quei fr.
5'200.-- (...)” (verbale Sost. P.P n. 3, 9 giugno 2004, pag. 2).
La
testimonianza resa da __________ il 9 giugno 2004 conferma in tutti i suoi
punti quella della sua convivente, in particolare per quanto attiene allo
sconto pattuito di fr. 5'200.-- e all’impegno dell’accusato a fungere da
direttore dei lavori (verbale Sost. P.P n. 4, 9 giugno 2004, pag. 2).
10. __________,
consulente della clientela per il Credit Suisse di __________, ha allestito la
pratica ipotecaria dei signori __________ e __________. Nel suo interrogatorio
ha ricordato di aver subordinato “come quasi in tutti i casi” la
concessione del credito alla presenza, a fianco dei committenti, di un
direttore dei lavori, soggiungendo che a suo giudizio l’accusato aveva assunto
a tutti gli effetti la direzione lavori nell’ambito della riattazione della casa
di __________. E questo perché fu lui a firmare, assieme ai committenti, il
formulario bancario dove si assumeva l’impegno di fungere da direttore dei
lavori (che figura agli atti quale annesso A al verbale Sost. P.P. n. 9, 25
agosto 2004) e fu sempre lui a sottoscrivere gli ordini di bonifico a favore
dei vari artigiani, ritenuto che senza la sua firma la banca avrebbe sospeso i
pagamenti (verbale Sost. P.P n. 8, pag. 2).
11. Il
magistrato inquirente ha sentito pure due artigiani che avevano prestato la
loro opera sul cantiere.
__________,
elettricista, ha dichiarato che “sul cantiere di __________ dei signori __________
e __________, per quanto io ho potuto rendermi conto, non c’era un direttore
dei lavori ufficiale”, precisando nondimeno che: “io trasmettevo le mie
richieste di acconto ai signori __________ e __________ direttamente. Sapevo
però che le stesse sarebbero state controllate, prima del pagamento, da ACCU 1.
Di questa circostanza fui messo al corrente verbalmente da __________ quando
gli presentai la prima o la seconda richiesta d’acconto” (verbale Sost. P.P
n. 5, 5 luglio 2004, pag. 2).
__________
ha eseguito gli impianti sanitari e di riscaldamento nella costruzione in
rassegna. Egli ricorda che per la coordinazione delle opere si rivolgeva
all’accusato, venendo però talvolta chiamato direttamente dalla signora __________,
la quale gli diceva che poteva intervenire, essendole stato dato il nulla osta
dal ACCU 1. Rammenta inoltre che la signora __________ gli aveva detto di rivolgersi
all’accusato in quanto lei capiva poco di questioni edilizie. Egli non è però
in grado di affermare se quest’ultimo avesse lo specifico compito di direttore
dei lavori, pur non potendolo escludere, anche perché le sue richieste di
acconto, così come la liquidazione sono sempre state trasmesse direttamente ai
committenti __________ e __________ (verbale Sost. P.P n. 6, 5 luglio 2004,
pag. 2).
12. Su
richiesta del Sostituto Procuratore Pubblico, in data 14 giugno 2004 il legale
dei signori __________ e __________ ha prodotto 26 ordini di pagamento indirizzati
al Credit Suisse da addebitarsi sul ”conto costruzione part. __________ RFD __________”,
con beneficiari i vari artigiani che hanno lavorato sul cantiere, accusato
compreso. Tutti questi ordini di pagamento, compilati dalla signora __________ su
formulari bancari prestampati, portano le firme di __________ e __________,
seguite dall’indicazione “firma del proprietario”, nonché la firma di ACCU
1, seguita dall’indicazione “firma dell’architetto”. In termini
temporali, gli ordini di bonifico in parola spaziano dal 18 giugno 2003 al 20
marzo 2004 (doc. 16).
È pure
agli atti, come visto più sopra, l’accordo sull’utilizzo del credito di
costruzione, mediante il quale il Credit Suisse ed i committenti __________ e __________
davano mandato a ACCU 1 (denominato “fiduciario”) di controllare il
regolare utilizzo del credito di costruzione (annesso A al verbale Sost. P.P.
n. 9, 25 agosto 2004). Tale accordo porta la firma dei responsabili dell’istituto
bancario, dei committenti e dell’accusato. Annessa al documento vi è la lista
degli artigiani con l’importo dei loro preventivi e, accanto ad ogni
singolo importo, la firma di ACCU 1, in segno di “delibera”.
13. Il 22
settembre 2004 si è tenuto dinanzi al Sostituto Procuratore Pubblico il
confronto diretto tra __________ e l’accusato, sempre sul tema della direzione
lavori.
Anche in
questa circostanza la __________ ha avuto modo di ribadire che secondo gli
accordi ACCU 1 avrebbe funto da direttore dei lavori e che la differenza di
costi tra le due offerte del 13 gennaio 2003 (fr. 5'200.--), dovuta
inizialmente alle ricordate contingenze bancarie, venne nel seguito concordemente
trasformata in uno sconto, di guisa che, in buona sostanza, l’accusato si era
assunto le incombenze di direzione lavori a titolo gratuito.
Durante
questo interrogatorio incrociato, per la prima volta l’accusato ha modificato
la versione sin qui tenuta, riconoscendo l’esistenza di un accordo portante
sulla direzione lavori: “io oggi me la sento di ammettere che fra me e i
signori __________ e __________ vi è stato un accordo, secondo cui io prendevo
l’impegno di fare il direttore dei lavori fino a quando il grosso delle opere
fosse stato portato a termine. Per “grosso” intendo fino a quando tutti
i manufatti grezzi sul cantiere fossero stati portati a termine”. Sull’estensione
del mandato egli tiene comunque a precisare: “nego invece ancora che abbia
funto da DL quando si trattava di alcuni artigiani, fra i quali il parchettista,
quelli della cucina, ecc., i quali sono stati interpellati direttamente dai
committenti. (...) confermo che quando è avvenuto l’incidente sul lavoro il 5 (recte:
6).11.2003 io non avevo ancora finito i lavori di mia competenza. Dovevo
però solo agire all’esterno dell’abitazione; stavo facendo il cappotto”
(verbale Sost. P.P n. 11, 22 settembre 2004, pag. 2-3).
Nel prosequio
del confronto __________ contesta di aver concordato con l’accusato dei limiti
per quanto attiene all’estensione delle sue incombenze di direttore dei lavori.
A suo giudizio, infatti, la direzione lavori era chiaramente intesa “fino
alla fine di tutte le opere” (verbale Sost. P.P n. 11, 22 settembre 2004,
pag. 3).
Pertanto,
anche in relazione alla scala la __________ ribadisce che la responsabilità per
la sicurezza è sempre e solo stata di ACCU 1, pure il giorno dell’incidente: “gli
operai che dovevano posare la cucina li ho effettivamente chiamati io, ma
preciso che il nulla osta l’avevo chiesto a ACCU 1”.
Su questo
aspetto le fa eco l’accusato: “ammetto che la responsabilità per la
sicurezza sulla scala è stata mia. Responsabilità che almeno in parte era
ancora mia anche il 5 (recte: 6).11.2003. Preciso comunque che gli
artigiani della cucina, quel giorno, per posarla, avrebbero comunque dovuto
togliere ogni protezione poiché vi era troppo poco spazio. (...) è vero che la
Signora __________ mi chiese se poteva far intervenire gli artigiani della
cucina. Preciso che io le diedi il nulla osta. Preciso pure che questi
artigiani li aveva contatati e trovati lei” (verbale Sost. P.P n. 11, 22
settembre 2004, pag. 3).
14. Al
dibattimento l’accusato si è mantenuto su questa linea, ammettendo di aver
effettivamente svolto la direzione lavori, limitatamente però - e ciò in base agli
accordi con i committenti - alle opere da lui eseguite. Secondo la sua visione
delle cose l’operato degli artigiani direttamente contattati dai committenti
sfuggiva alla sua responsabilità di direttore dei lavori.
Alla
domanda, a sapere il perché, allora, delle sue firme sui documenti e in
particolare sugli ordini di bonifico, egli ha risposto di averlo fatto “semplicemente
per fare un piacere alla __________”.
A
mente del difensore l’accusato non è incorso in nessuna responsabilità penale,
ritenuto come tutta una serie di elementi e circostanze sconfessino la tesi
secondo cui egli abbia funto nella circostanza da direttore dei lavori a valere
per l’intera opera:
- tutti
gli artigiani hanno perfezionato i contratti direttamente con i committenti,
- stando
ai verbali __________ e __________, questi avrebbero personalmente allestito
gli ordini di pagamento, che venivano firmati dall’accusato “solo per fare
un favore ai committenti”,
- gli
artigiani sentiti dal magistrato hanno confermato di non essere a conoscenza
dell’esistenza di una direzione lavori sul cantiere in rassegna,
- anche
la vittima CIVI 1 ha dichiarato di non essere a conoscenza se vi fosse e chi
fosse la direzione dei lavori,
- lo
stesso accusato ha ammesso solo parzialmente di aver svolto la direzione
lavori, e meglio solo entro i limiti dei lavori a lui affidati,
- __________
ha avuto un ruolo fondamentale nella vicenda, a discapito di quanto ritenuto
dall’accusa; ella sarebbe stata, a mente della difesa, il vero “dominus” del
cantiere,
- tecnicamente,
una volta rimosso il parapetto per la posa del betoncino e delle piastrelle,
non era più possibile riposizionarlo in loco,
- l’accusato
ha adottato tutte le misure preventive richieste dal caso, avvisando
ripetutamente del pericolo tutti gli artigiani che operavano sul cantiere,
compresi padre e figlio CIVI 1,
- l’incidente
è essenzialmente imputabile a negligenza della vittima (CIVI 1), la quale pur
avendo avvertito il pericolo non ha agito di conseguenza, prestando la
necessaria attenzione.
Dal canto
loro, accusa e parte civile confermano la responsabilità di ACCU 1 per i fatti
descritti nel decreto d’accusa.
15. Checché
ne dicano l’accusato e la sua difesa, da tutto quanto precede non si può che
addivenire al convincimento che ACCU 1 abbia agito in piena consapevolezza ed a
tutti gli effetti come direttore dei lavori sul cantiere di __________. Egli
non può tentare di sfuggire a tali constatazioni interpretando a modo suo i
fatti.
A favore
della sua tesi, a ben vedere, vi è unicamente la conferma d’ordine firmata da __________
e __________ portante su fr. 117'256.--, a significare che i committenti
avrebbero approvato l’offerta senza la posizione “direzione lavori”. Ma
ciò è ben poco di fronte al cumulo di documenti e testimonianze, più sopra evocati,
che attestano il contrario.
Non può
inoltre soccorrere l’accusato il comportamento adottato in sede di inchiesta, ove
invero non ha brillato per coerenza. Tant’è: fino al confronto con __________
egli ha sostenuto di non aver mai concordato con i committenti la sua funzione
di direttore dei lavori, per poi però dover riconoscere che effettivamente era
nato un accordo in tal senso. Posto dinanzi alla sua stessa ammissione, egli ha
allora tolto dal cappello la tesi (mai emersa in precedenza) della direzione
lavori parziale.
Va detto poi
che al dibattimento l’accusato è apparso tutt’altro che sprovveduto, dando
l’impressione di essere una persona intelligente, responsabile e cognita del
proprio mestiere. Ciò fa a pugni con l’esempio di superficialità che egli
sembrerebbe voler dare di sé allorquando afferma di aver firmato i documenti
bancari e gli ordini di pagamento solo per fare un favore ai committenti, addirittura
“alla cieca” come sostenuto al dibattimento.
Non può
inoltre essere disatteso che anche successivamente all’incidente e dopo il
compimento delle sue opere da capomastro, fino al 20 marzo 2004 (quindi anche
dopo il primo interrogatorio di polizia) l’accusato ha continuato imperterrito
a firmare gli ordini di pagamento a favore degli artigiani.
L’aspetto
esteriore dell’attività svolta dal ACCU 1 (coordinamento dei lavori, avvertenze
agli artigiani sul pericolo del vano scala, firma del contratto di fiduciario
con la banca, firma degli ordini di pagamento, ecc.), oggettivamente rilevabile
dagli atti e dal dibattimento, deve quindi prevalere su quello soggettivo
sgorgante dalle sue interpretazioni.
Dal
profilo del diritto civile, infine, il contratto di direzione lavori è
perfezionato anche se al direttore dei lavori non è conferita facoltà di
deliberare le opere ai singoli artigiani (P.
Gauch, Le contrat d’entreprise, Zurigo 1999, n. 55, pag. 18), sicché in
concreto l’accusato non può trarre argomento liberatorio dal fatto che i
committenti hanno appaltato direttamente i lavori agli artigiani senza passare
tramite la direzione lavori.
Di fatto
poi, le delibere risultano firmate proprio da lui (vedi annesso A al verbale Sost.
P.P. n. 9, 25 agosto 2004).
Assodato
pertanto che ACCU 1 ha lavorato sul cantiere di __________ tanto in veste di
impresario costruttore quanto in veste di direttore dei lavori, occorre allora
verificare l’ipotesi accusatoria, ovvero la sua responsabilità penale ex
art. 229 cpv. 2 CP__________
16. L’art. 229
cpv. 1 CP commina la pena della detenzione, cumulata alla multa, nei confronti
di “chiunque, dirigendo od eseguendo una costruzione o una demolizione,
trascura intenzionalmente le regole riconosciute dell’arte e mette con ciò in
pericolo la vita o l’integrità delle persone”. Giusta il cpv. 2 della norma
“se il colpevole ha trascurato per negligenza le regole riconosciute
dell’arte, la pena è della detenzione o della multa”.
Questo
reato costituisce un delitto di comune pericolo che, secondo la dottrina
dominante, è da ritenersi perfezionato allorquando, attraverso un’azione o
un’omissione del suo autore viene a crearsi, appunto, una concreta
situazione di pericolo (Roelli/Fleischanderl,
in: Basler Kommentar, n. 35 ad art. 229 CP). Il bene protetto non è il
patrimonio, bensì la vita e l’integrità delle persone. Inoltre, a differenza
delle altre disposizioni riguardanti i crimini o i delitti di comune pericolo
che occupano il Titolo settimo del CP, ove il pericolo collettivo deriva
piuttosto dall’impiego di certe forze naturali (fuoco, acqua, esplosioni, uso
di gas tossici, elettricità, ecc.), l’art. 229 CP si riferisce alla creazione
di situazioni di pericolo collettivo in un campo d’attività specifico, quello
della costruzione (Corboz, Les infractions
ed droit suisse, Berna 2002, Vol. II, n. 1 ad art. 229 CP).
17. Tre sono
gli elementi costitutivi dell’infrazione in parola. Primo: il fatto di dirigere
o eseguire una costruzione o una demolizione; secondo: una violazione delle
regole riconosciute dell’arte; terzo: la conseguente messa in pericolo della
vita o l’integrità delle persone.
Deve
essere allora esaminato se questi elementi trovino riscontro nella fattispecie.
17.1 La costruzione
va intesa in senso ampio, ovvero come realizzazione totale o parziale di
un’opera collegata al suolo. Sono dunque compresi in questo concetto gli
ampliamenti, le trasformazioni, le riattazioni, ecc. (DTF 115 IV 45; Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 229 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté,
Losanna 1997, n. 1 ad art. 229 CP).
Nel caso
di specie è pacifico e incontroverso che le opere intese a trasformare e
rendere abitabile il vecchio apiario di proprietà dei signori __________ e __________
rientrano nella nozione di costruzione ai sensi dell’art. 229 CP.
Per esecuzione
deve intendersi l’attività di chi compie direttamente il lavoro, mentre che la direzione
si qualifica, su un piano generale, come l’attività di chi concepisce l’opera,
sceglie i materiali, le dimensioni e le forme, pianifica e organizza i lavori,
sceglie gli artigiani, dà loro le istruzioni e le raccomandazioni necessarie e
sorveglia l’esecuzione (Corboz,
op. cit., n. 3 e 4 ad art. 229 CP; Roelli/Fleischanderl,
op. cit., n. 8 e 20 ad art. 229 CP).
Nella
circostanza l’accusato, come visto, ha rivestito sia il ruolo di esecutore, per
quanto attiene ai lavori di capomastro, sia il ruolo di direttore dei lavori,
vincolandosi in tale funzione con la banca e con i committenti, firmando le
delibere e gli ordini di pagamento a favore degli artigiani, coordinando con
essi i lavori, fungendo da uomo di collegamento tra loro e la committenza,
dando il nulla osta al momento opportuno per il loro intervento in cantiere,
avvertendoli infine ripetutamente sul pericolo costituito dal vano scala dopo
la rimozione del parapetto.
Su di lui
grava quindi quella posizione di garante che giurisprudenza e dottrina pongono
a fondamento della responsabilità penale ex art. 229 CP (DTF 109 IV 15 consid.
2a; Roelli/Fleischanderl, op. cit.,
n. 7 ad art. 229 CP; Favre/Pellet/Stoudmann,
op. cit., n. 3.15 ad art. 18 CP); e questo sia come esecutore delle opere di
capomastro sia nella sua posizione di direttore dei lavori cristallizzatasi
contrattualmente. Va ricordato infatti che l’obbligo di far rispettare le
regole riconosciute dell’arte in ogni lavoro di costruzione o demolizione
incombe a tutti coloro che partecipano alla direzione o all’esecuzione dello
stesso (Rep. 1982, pag. 145).
17.2 Con
riferimento ai problemi di sicurezza, per regole dell’arte bisogna
intendere in primo luogo le norme fissate dall’ordinamento giuridico alfine di
evitare incidenti legati ad una costruzione o ad una demolizione. Occorre
precisare che non si tratta qui unicamente delle regole destinate a proteggere
gli utilizzatori una volta ultimata la costruzione, ma anche e soprattutto
delle regole che tendono a garantire la sicurezza sui cantieri durante
l’esecuzione della costruzione o della demolizione. Tra queste si annovera
l’Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr, RS 832.311.141; Corboz, op. cit., 12 ad art. 229 CP),
normativa che l’accusato, in sede dibattimentale, ha dichiarato di conoscere.
A questo
proposito la giurisprudenza ha già statuito che il fatto di non rispettare le
prescrizioni dell’ordinanza concernente la prevenzione degli infortuni
nell’esecuzione di scavi, pozzi e lavori del genere (RS 832.311.11) costituisce
una violazione dell’arte edilizia (DTF 109 IV 125). Non ne può andare
diversamente in caso di violazione dell’OLCostr, normativa del tutto analoga
sia per campo di applicazione (costruzioni) sia per scopo (sicurezza) (Corboz, op. cit., n. 12 ad art. 229
CP).
L’art. 16 OLCostr
recita: “all’interno degli edifici, deve essere installato un parapetto
quando i suoli presentano differenze di livello di più di 50 cm” (cpv. 1).
“Le aperture nei suoli attraverso le quali è possibile cadere devono essere
provviste di una protezione laterale o di una copertura resistente alla rottura
e solidamente fissata” (cpv. 2).
Nella fattispecie
l’apertura presentava una profondità di 2,5 - 3 m, sicché era obbligo del
costruttore della scala, rispettivamente del direttore dei lavori, assicurare
il rispetto di detta norma, ciò che in effetti ACCU 1 ha fatto in un primo
tempo posizionando il parapetto.
La violazione
delle regole riconosciute dell’arte è intervenuta però in un secondo tempo,
in via di omissione, allorquando per consentire la posa del betoncino e delle
piastrelle l’accusato ha tolto il parapetto sostituendolo con un asse obliquo
che propriamente non aveva funzione di sicurezza ma di “segnalazione del
pericolo”. ACCU 1 sapeva, o doveva sapere, che simile artifizio si poneva
in netto contrasto con l’art. 16 cpv. 1 e 2 OLCostr. Tolto il parapetto egli
era quindi tenuto a sostituirlo con un altro o, se ciò non fosse stato
tecnicamente possibile, a posare una copertura resistente alla rottura e
solidamente fissata sull’intera superficie dell’apertura del vano scala.
Egli si
difende argomentando:
- che
non era tecnicamente possibile riposizionare il parapetto poiché le piastrelle
si sarebbero danneggiate;
- che
l’asse posizionato obliquamente rappresentava un sufficiente avvertimento del
pericolo di cadute,
- che i
vari artigiani sono sempre stati da lui prontamente resi attenti del pericolo
insito nell’apertura,
- che
al momento della caduta di CIVI 1 l’asse era stato rimosso (non da lui),
- che
altre persone sul cantiere erano, al pari di lui, tenute a garantire la
sicurezza, come lo stesso CIVI 1 e non da ultimo la committente __________
Tali
giustificazioni non lo liberano dalle sue responsabilità, poiché come già
ribadito la soluzione adottata non è conforme al chiaro disposto dell’art. 16 OLCostr.
Non lo è, in particolare, il fatto stesso che l’asse obliquo, mancando di ogni
fissaggio (salvo un tappeto sul suolo con funzione di non fare cadere l’asse a
terra), potesse essere spostato a piacimento, come in realtà avvenuto.
Con
riguardo agli avvertimenti, poi, va ricordato che la giurisprudenza ha già
avuto modo di stabilire che il fatto di avvisare le persone presenti sul
cantiere attirando la loro attenzione sul pericolo, in luogo di adottare le
necessarie misure di sicurezza imposte dalle norme di sicurezza, non può costituire
argomento liberatorio (DTF 109 IV 15 consid. 2a).
Parimenti,
il fatto che altre persone sul cantiere abbiano avuto uguali obblighi in
materia di sicurezza non dispensa l’autore dal dovere di rispettare i suoi (DTF
101 IV 28 consid. 2a; Favre/Pellet/Stoudmann,
op. cit, n. 1.3 ad art. 229 CP), Difatti, ritenendo punibile sia chi dirige
sia chi esegue i lavori la legge ha inteso istituire una duplice
cautela, indipendentemente da eventuali omissioni colpose di altri partecipanti
all’opera (Rep. 1984, pag. 426).
In quest’ottica
le possibili imprudenze e disattenzioni dei signori CIVI 1 (padre e figlio) non
influiscono quindi sulla responsabilità penale di ACCU 1, anche se, a ben
vedere, la posizione del responsabile della ditta __________, in relazione
all’incidente del 6 novembre 2003, meritava forse maggiore attenzione e
approfondimento da parte degli inquirenti.
Lo stesso
dicasi per l’importante ruolo ricoperto da __________ nella vicenda, data la
sua costante presenza sul cantiere, in particolare il giorno dell’incidente (fu
lei a soccorrere per prima il CIVI 1) e considerato che la stessa (in misura
preponderante rispetto al suo convivente) si è occupata degli appalti diretti
con gli artigiani, dell’allestimento degli ordini di bonifico, dei contatti con
la direzione lavori, ecc.
La
dottrina corre comunque in suo soccorso. Infatti una parte della dottrina
considera che il rispetto delle regole dell’arte sfugga alle responsabilità del
committente, il quale potrebbe al massimo essere considerato come “Teilnehmer”
ossia partecipante accessorio del delitto (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil II, 3a
ed., n. 18, pag. 122), mentre che un’altra parte della dottrina include il
committente fra i possibili autori dell’infrazione, a condizione però che abbia
dato istruzioni, disponendo inoltre delle necessarie conoscenze tecniche per
farlo (Rehberg, Strafrecht IV, Zurigo
1996, 2a ed., pag. 53), ciò che non sembra essere il caso per la __________, di
professione insegnante.
17.3 Affinché
l’infrazione dell’art. 229 CP si trovi perfezionata è necessario infine che la
violazione di una regola dell’arte (sia per azione che per omissione) abbia
causato una messa in pericolo della vita o dell’intergità delle persone. Non
occorre in questo caso che più persone siano state messe in pericolo (ne basta
una), né che la situazione di pericolo sia stata origine di lesioni o morte
d’uomo, ritenuto che in questi casi l’art. 229 CP troverebbe applicazione in
concorso con l’art. 125 CP (lesioni colpose) o l’art. 117 CP (omicidio per
negligenza) (Favre/Pellet/Stoudmann,
op. cit., n. 1.6 ad art. 229 CP), ciò che nel caso concreto, mancando la
relativa imputazione, non può che tornare a vantaggio dell’accusato (per un
caso simile in giurisprudenza si veda: Rep.
1984, pag. 427 consid. 3.3).
La messa
in pericolo concreta è quindi sufficiente a realizzare l’infrazione (Corboz, op. cit., n. 27 ad art. 229 CP;
Roelli/Fleischanderl, op. cit.,
n. 35 ad art. 229 CP).
18. Dal profilo
dell’elemento oggettivo del reato deve infine sussistere un rapporto di
causalità naturale (“conditio sine qua non”) e adeguato tra il
comportamento dell’autore e la situazione di pericolo concreto derivatane.
La
causalità naturale è data se la violazione – in concreto delle norme dell’arte
edilizia - risulta essere una condizione necessaria per la creazione del
pericolo, anche se non ne costituisce la causa unica e immediata; è sufficiente
che essa abbia contribuito con altre a produrre l’evento (Rep. 1986, pag. 45).
Per
costante giurisprudenza, il nesso di causalità è adeguato quando il
comportamento contrario ai doveri di prudenza è idoneo, secondo l’andamento
ordinario delle cose nonché l’esperienza generale della vita, a produrre o a
favorire un evento simile a quello in concreto realizzatosi (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,
Bes. Teil I, 4a ed., Berna 1993, pag. 44, n. 75; Rep. 1997, pag. 91, n. 11; DTF 115 IV 243).
La
causalità adeguata è esclusa, e la concatenazione dei fatti perde allora la sua
rilevanza giuridica, soltanto se altre cause concomitanti, quali, ad esempio,
l’imprudenza di un terzo o della vittima, costituiscano circostanze del tutto
eccezionali o appaiano dovute a un comportamento talmente straordinario,
insensato o stravagante da non poter essere previste. L’imprevedibilità di una
colpa concomitante non basta tuttavia, di per sé, a interrompere il rapporto di
causalità adeguata. Occorre che detta colpa abbia una gravità tale da risultare
la causa più probabile e più immediata dell’evento considerato e far passare in
seconda linea tutti gli altri fattori, e in particolare il comportamento
dell’agente, che hanno contribuito a produrlo (Rep. 1982, pag. 45; DTF 100 IV 284 consid. 3d; sentenza TF 18
febbraio 2002,6S.721/2001, pag. 7).
Nel caso
di specie il nesso di causalità naturale è certamente da ritenere. Infatti,
l’assenza delle protezioni prescritte dalle normative in materia la sicurezza
sui cantieri ha creato una situazione concreta di pericolo nella zona del vano
scala, mettendo a repentaglio la vita o perlomeno l’integrità corporale non di
uno, ma di tutti gli artigiani e operai che hanno lavorato sul cantiere
successivamente alla rimozione del parapetto ad opera dell’accusato.
Vi è poi
l’incidente occorso a CIVI 1, che si attesta quale espressione più chiara ed
evidente della messa in pericolo e della sua concretezza.
È
parimenti dato in concreto un rapporto di causalità adeguato: ai terzi (ad es.
la __________ o la ditta __________) o alla vittima (CIVI 1) non può essere
infatti imputata un’imprudenza tale da risultare quale causa più immediata
della situazione di pericolo venuta in essere sul cantiere, così da far passare
in seconda linea il fattore principale che ha contribuito a produrla,
segnatamente il comportamento dell’accusato.
19 Nell’agire
di ACCU 1 il Sostituto Procuratore Pubblico ha ravvisato gli estremi del reato
per negligenza (art. 229 cpv. 2 CP).
L’art. 18
cpv. 3 CP distingue la cosiddetta negligenza incosciente da quella cosciente.
Nel primo caso l’autore, per imprevidenza colpevole, non ha scorto le
conseguenze della sua azione; nel secondo caso, pur scorgendo tali conseguenze,
non ne ha tenuto conto (Graven,
L’infraction pénale punissable, Berna 1993, pag. 210).
Una
condanna per negligenza presuppone quindi che l’autore, violando i suoi doveri
di prudenza, sia stato all’origine del risultato dell’infrazione. Tale è il
caso se l’autore, al momento dei fatti, sulla base delle circostanze, delle sue
capacità e della sue conoscenze avrebbe potuto rendersi conto della messa in
pericolo del bene protetto dal diritto penale e ciononostante ha agito
oltrepassando il limite di rischio ammissibile, cagionando un risultato
delittuoso prevedibile ed evitabile (DTF 127 IV 62 consid. 2d; 126 IV 13 consid.
7a/bb).
In tema di
violazione delle regole dell’arte edilizia si ammette generalmente che
l’infrazione può essere ritenuta solo qualora si possa rimproverare all’autore un’imprevidenza
colpevole sia allo stadio della violazione della regole dell’arte sia sul piano
dell’assenza di coscienza del pericolo concreto (Trechsel, Kurzkommentar, 2a ed., n. 10 ad art. 229 CP; Corboz, op. cit., 34 ad art. 229 CP).
ACCU 1 non
ha certamente agito con l’intenzione di creare un pericolo per la vita o
l’integrità delle persone.
Nondimeno,
asportando il parapetto e lasciando l’apertura della scala sprovvista delle
necessarie protezioni, egli ha evidentemente agito con un’imprevidenza
colpevole tale da assurgere a negligenza nel senso dell’art. 18 cpv. 3 CP.
Doveva in particolare rendersi conto di violare in tal modo le prescrizioni di
sicurezza che gli erano imposte dalle circostanze e soprattutto dalle normative
in vigore, così come doveva rendersi conto che la sostituzione del parapetto
con un asse amovibile posizionato obliquamente non rappresentava una misura di
protezione sufficiente, lasciando sussistere in loco una situazione di pericolo
prevedibile ed evitabile.
Ciò che
non ha fatto; la sua negligenza è quindi punibile.
20. L’accusato
deve quindi essere condannato per violazione colposa delle regole dell’arte
edilizia, reato che prevede la pena della detenzione o della multa (art. 229
cpv. 2 CP).
Per l’art.
63 CP il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenuto conto dei motivi
a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui.
Atteso che
“chi lavora ogni tanto sbaglia”, considerati i precedenti penali
dell’accusato (che si limitano a due condanne militari per omissione di
servizio), il Sostituto Procuratore Pubblico ha ritenuto eccessiva una pena
detentiva, ancorché sospesa, propendendo per una multa di fr. 800.-- “tutto
sommato contenuta”.
A
mente di questo giudice non sussistono ragioni specifiche per discostarsi dalla
multa proposta dall’accusa, la quale appare congruamente ed adeguatamente commisurata
alla pur non trascurabile negligenza del reo, per di più commessa nel suo campo
professionale. La pena va quindi confermata.
Trattandosi
di infrazione di lieve gravità e non essendovi motivo di credere che il
condannato non terrà buona condotta si giustifica altresì - in linea con
l’accusa ed in applicazione dell’art. 41 cifra 3 cpv. 2 CP - di prescindere
dalla revoca del beneficio della sospensione condizionale alla pena di 20
giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Militärgericht 7 di Berna
il __________, pronunciando comunque un ammonimento.
21. CIVI 1 si è
costituito parte civile con scritto 17 agosto 2004 del proprio legale avv. PR 1
(art. 70 cpv. 2 CPP). Nelle fasi predibattimentali egli non ha presentato
domande di risarcimento. Lo ha fatto invece al dibattimento, come peraltro
consentitogli dalla legge, chiedendo la condanna di ACCU 1 al pagamento di fr.
2'500.-- per titolo di onorari e spese di patrocinio e di fr. 15'000.-- per
titolo di parziale risarcimento dell’incapacità lavorativa, ritenuto che “non
essendo il danno definitivo, segnatamente in considerazione della non ancora
intervenuta definitiva guarigione, appare peraltro giustificato un risarcimento
parziale provvisionale, in applicazione segnatamente dell’art. 267 cpv. 2 CPP”
(memoria presentata al dibattimento, pag. 2).
A sostegno
delle proprie pretese la parte civile ha prodotto il certificato medico 30
novembre 2005 del dott. __________ di __________ (VA) attestante che il signor CIVI
1 “accusa cervicalgie di movimenti di flessione e torsione del capo” e
che “deve praticare cicli di __________ e massoterapia cervicale e dorsale”,
nonché una serie di fatture emesse in Italia per visite mediche, test (risonanza
magnetica, elettroencefalogramma,) e trattamenti di fisioterapia per
complessivi Euro 1'824.--. Una nota professionale con il dettaglio delle
prestazioni del legale non è stata prodotta.
Giusta
l’art. 267 cpv. 1 CPP se la Corte non stima sufficienti i dati del processo
decidere sulle pretese di parte civile, rimette quest’ultima al foro civile,
potendo in tale caso accordare un risarcimento parziale (cpv. 2).
Nel caso
di specie lo scrivente giudice non stima sufficientemente liquidi gli elementi
forniti dalla parte civile per provare e soprattutto quantificare il danno.
Infatti,
per quanto attiene agli oneri di patrocinio difetta una parcella legale dalla
quale possano esimersi dettagliatamente le prestazioni dell’avv. PR 1, mentre
che per il danno patrimoniale derivante dall’incapacità lavorativa, la
documentazione prodotta fa stato unicamente di alcune spese mediche sostenute
dalla parte civile per Euro 1'824.--. Sulla differenza con i richiesti fr.
15'000.-- nulla è detto né provato. Manca, poi, un rapporto medico dettagliato
dal quale risultino l’anamnesi di CIVI 1, le eventuali pregresse patologie ed
il grado di incapacità lavorativa di quest’ultimo.
Oltre a
ciò la parte civile al dibattimento ha ripetutamente affermato che il danno non
è definitivo, bensì in continua evoluzione, di guisa che oggi come oggi non può
essere determinato in tutta la sua entità.
Da ultimo,
come rettamente osservato dalla difesa, in sede civile si potrà verificare,
attraverso un’istruttoria completa, l’eventuale corresponsabilità di terzi o
della parte civile medesima, tematica che giocoforza sfugge al presente
giudizio penale. Ciò potrebbe, ad esempio, condurre ad una riduzione del
risarcimento ex art. 44 CO.
Per queste
ragioni, oltre all’insufficienza di prove liquide del danno, anche solo per
costituire il fondamento di un risarcimento parziale (art. 267 cpv. 2 CPP), le
richieste di parte civile si palesano decisamente premature.
In linea
con l’accusa, occorre quindi disporre il rinvio di CIVI 1 al competente foro
civile.
22. Trattandosi
di sentenza condannatoria, tasse e spese andranno poste a carico di ACCU 1 (art.
9 cpv. 1 CPP).
P.Q.M. visti gli art.
18 cpv. 3, 41 cifra 3 cpv. 2; 49 cifra 4, 106 cpv. 3, 229 cpv.2 CP; 16 OLCostr;
9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente
ai quesiti posti sub 1, 3.1. e 4; negativamente ai quesiti posti sub
Considerandi
2.
e 3; come segue al quesito posto sub 5;
dichiara ACCU
1.
autore colpevole di
violazione colposa delle regole dell'arte edilizia (art. 229 cpv. 2 CP);
condanna ACCU 1
1.
alla
multa di fr. 800.— (ottocento);
2.
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 850.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 250.-- per complessivi fr. 1’100.--;
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il
condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);
assegna al
condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in
arresto;
non revoca il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 (venti)
giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Militärgericht 7, Berna,
il __________, ma l'ammonisce formalmente;
rinvia la
parte civile al competente foro civile per ogni sua pretesa;
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del
ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre
esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la
precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese
(art. 289 cpv. 2 CPP);
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla
crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della
Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice Il
segretario
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 800.-- multa
fr. 850.-- tassa
di giustizia
fr. 250.-- spese
giudiziarie
fr. 1'900.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster