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Decisione

10.2004.508

circolazione in stato di ebrietà, perdere la padronanza di guida, fuga dopo incidente

14 aprile 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

17.10.2004;

reato previsto dall’art. 91

cpv. 1 LCS;

2. infrazione alle norme della

circolazione,

per avere, circolando nello

stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a sinistra,

negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua sinistra

cozzando conseguentemente contro la vettura Alfa Romeo targata TI 153280 di

Emanuele Moranda ivi posteggiata;

fatti avvenuti a Losone il

17.10.2004;

reato previsto dall’art. 90

cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34

cpv. 1 e 4 LCS,;

3. inosservanza dei doveri in

caso d’infortunio,

per aver abbandonato il luogo

dell’incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in

specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio

la polizia;

fatti avvenuti a Losone il

17.10.2004;

reato previsto dall’art. 92

cpv. 1 LCS in relazione con l’art. 51 cpv. 1 e 3 LCS;

perseguito con decreto d’accusa del 13.12.2004

no. DA 4191/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.

Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'000.-- (mille).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese

giudiziarie di fr. 300.-- (trecento);

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 16 dicembre 2004;

indetto il

dibattimento 14 aprile 2005, al quale sono comparsi l’accusato personal-mente,

assistito dal proprio difensore avv. Raffaele Dadò, Muralto, mentre il

Procuratore pubblico Antonio Perugini con lettera 23 febbraio 2005 ha

rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la

conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti il teste Rossano FALCONI,

1963, domiciliato a Losone, di Losone, giardiniere, coniugato; non parente con

l’accusato, il quale avvertito della sua facoltà di rifiutare la deposizione

nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonito a dire la verità previa

lettura dell'art. 307 CP, ha giurato;

il difensore, il quale ha chiesto

il proscioglimento del proprio assistito dal reato di circolazione in stato di

ebrietà poiché la prova del sangue, prova principe, indica un tasso alcolemico

di 0.72 g/mille e per di più il referto medico indica “sospetto leggero debole

influsso alcolemico”. L’accusato non è bevitore abituale, come confermato dal

teste, e il tasso rilevato rispetta le affermazioni dell’accusato in aula di

aver bevuto tre birrini al ristorante. Il proscioglimento è stato postulato

inoltre per l’inosservanza dei doveri in caso d’infortunio: il teste Falconi ha

indicato che l’accusato, che ha avuto l’incidente a pochi metri dal proprio

domicilio, ha spostato l’automobile spingendola, senza accendere il motore,

sino a casa sua, distante meno di 50 m, per evitare intralci al traffico,

poiché l’incidente era avvenuto in una stradina molto stretta, priva di

illuminazione e ove vi erano posteggiate, fuori delimitazione, più vetture di

fedeli che erano intenti ad ascoltare la S. Messa che si teneva nella Chiesa

poco distante. In tal modo egli ha così “assicurato” i luoghi. Subito

l’accusato, in preda a panico e spavento, si è recato dal proprio amico

Falconi, sentito come teste, e che abita a pochi metri da lui, chiedendo cosa

avesse dovuto fare: se entrare in Chiesa a cercare il danneggiato o se

attenderlo al termine della funzione. L’accusato ha subito chiamato, da lì, il

proprio assicuratore per sapere come procedere; immediatamente dopo sua madre,

con cui vive, l’ha chiamato dall’amico per dirgli che la Polizia già era

arrivata a casa sua.

Sull’infrazione alle norme

della circolazione viene contestato sia stata com-messa sotto influsso

alcolemico e, inoltre, ha provocato solo danni materiali minimi. Giova poi

ricordare che l’autovettura danneggiata era parcheggiata ove non vi era

parcheggio, subito dopo una curva a gomito.

La difesa ha domandato quindi

in via principale il proscioglimento da ogni ac-cusa; in via subordinata il

proscioglimento dai reati di circolazione in stato di ebrietà e di inosservanza

dei doveri in caso d’infortunio, con conseguente riduzione di pena;

sentito per ultimo l'accusat;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ Luigi Tolotti autore colpevole

di:

1.1

circolazione in stato di

ebrietà, per avere, a Losone il 17.10.2004, condotto l’autovettura Peugeot

targata TI 22009 essendo in stato di ubriachezza così come risulta dagli indizi

concludenti in tal senso (alcolemia: min. 0.72 - max. 0.90 grammi per mille) e

del parere medico attestante uno stato di “debole” influsso alcolico?

1.2

infrazione alle norme della

circolazione, per avere, a Losone il 17.10.2004, circolando nello stato

psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a sinistra,

negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua sinistra

cozzando conseguentemente contro la vettura Alfa Romeo targata TI 153280 di

Emanuele Moranda ivi posteggiata?

1.3

inosservanza dei doveri in caso

d’infortunio, per avere, a Losone il 17.10.2004, abbandonato il luogo

dell’incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in

specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio

la polizia?

2.

In caso di risposta affermativa,

deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

L'eventuale condanna va

iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

5.

A chi vanno caricate le tasse

e le spese?

Letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1,

34.

cpv. 1 e 4, 90 cifra 1 LCS; art. 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e

segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

1.2

e 2.; negativamente ai quesiti posti sub 1.1., 1.3. e 4.; decaduto

il quesito posto sub 3.;

dichiara Luigi ACCU 1

autore colpevole di infrazione

alle norme della circolazione (art. 90 cifra 1 LCS), per avere, a Losone il

17.10

, in una curva per lui piegante a sinistra, negligentemente perso la

padronanza di guida sbandando così sulla sua sinistra cozzando conseguentemente

contro la vettura Alfa Romeo targata TI 153280 di Emanuele Moranda ivi

posteggiata;

condanna Luigi ACCU 1 ,

1.

alla multa di fr. 300.—

(trecento);

2.

al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 90.— per complessivi

fr. 140.-- (centoquaranta).

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

proscioglie Luigi Tolotti dall’accusa di

circolazione in stato di ebrietà e di inosservanza dei doveri in caso

d’infortunio per quanto avvenuto a Losone il 17.10.2004;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio

giuridico della circolazione, Camorino (5753),

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.-- multa

fr. 50.-- tassa di giustizia

fr. 50.-- spese giudiziarie

fr. 40.-- testi

fr. 440.-- totale

Il giudice: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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