10.2004.508
circolazione in stato di ebrietà, perdere la padronanza di guida, fuga dopo incidente
14 aprile 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
10.2004.508
Data decisione, Autorità:
14.04.2005, PRPEN
Titolo:
circolazione in stato di ebrietà, perdere la padronanza di guida, fuga dopo incidente
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
INOSSERVANZA DEI DOVERI IN CASO DI INFORTUNIO
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
art. 92 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2004.508/CEG
DA
4191/2004
Bellinzona
14
aprile 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. circolazione in stato di ebrietà,
per aver condotto l’autovettura
Peugeot targata TI 22009 essendo in stato di ubriachezza così come risulta
dagli indizi concludenti in tal senso (alcolemia: min. 0.72 - max. 0.90 grammi
per mille) e del parere medico attestante uno stato di “debole” influsso
alcolico;
fatti avvenuti a Losone il
Fatti
17.10.2004;
reato previsto dall’art. 91
cpv. 1 LCS;
2. infrazione alle norme della
circolazione,
per avere, circolando nello
stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a sinistra,
negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua sinistra
cozzando conseguentemente contro la vettura Alfa Romeo targata TI 153280 di
Emanuele Moranda ivi posteggiata;
fatti avvenuti a Losone il
17.10.2004;
reato previsto dall’art. 90
cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34
cpv. 1 e 4 LCS,;
3. inosservanza dei doveri in
caso d’infortunio,
per aver abbandonato il luogo
dell’incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in
specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio
la polizia;
fatti avvenuti a Losone il
17.10.2004;
reato previsto dall’art. 92
cpv. 1 LCS in relazione con l’art. 51 cpv. 1 e 3 LCS;
perseguito con decreto d’accusa del 13.12.2004
no. DA 4191/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:
1.
Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'000.-- (mille).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese
giudiziarie di fr. 300.-- (trecento);
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 16 dicembre 2004;
indetto il
dibattimento 14 aprile 2005, al quale sono comparsi l’accusato personal-mente,
assistito dal proprio difensore avv. Raffaele Dadò, Muralto, mentre il
Procuratore pubblico Antonio Perugini con lettera 23 febbraio 2005 ha
rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti il teste Rossano FALCONI,
1963, domiciliato a Losone, di Losone, giardiniere, coniugato; non parente con
l’accusato, il quale avvertito della sua facoltà di rifiutare la deposizione
nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonito a dire la verità previa
lettura dell'art. 307 CP, ha giurato;
il difensore, il quale ha chiesto
il proscioglimento del proprio assistito dal reato di circolazione in stato di
ebrietà poiché la prova del sangue, prova principe, indica un tasso alcolemico
di 0.72 g/mille e per di più il referto medico indica “sospetto leggero debole
influsso alcolemico”. L’accusato non è bevitore abituale, come confermato dal
teste, e il tasso rilevato rispetta le affermazioni dell’accusato in aula di
aver bevuto tre birrini al ristorante. Il proscioglimento è stato postulato
inoltre per l’inosservanza dei doveri in caso d’infortunio: il teste Falconi ha
indicato che l’accusato, che ha avuto l’incidente a pochi metri dal proprio
domicilio, ha spostato l’automobile spingendola, senza accendere il motore,
sino a casa sua, distante meno di 50 m, per evitare intralci al traffico,
poiché l’incidente era avvenuto in una stradina molto stretta, priva di
illuminazione e ove vi erano posteggiate, fuori delimitazione, più vetture di
fedeli che erano intenti ad ascoltare la S. Messa che si teneva nella Chiesa
poco distante. In tal modo egli ha così “assicurato” i luoghi. Subito
l’accusato, in preda a panico e spavento, si è recato dal proprio amico
Falconi, sentito come teste, e che abita a pochi metri da lui, chiedendo cosa
avesse dovuto fare: se entrare in Chiesa a cercare il danneggiato o se
attenderlo al termine della funzione. L’accusato ha subito chiamato, da lì, il
proprio assicuratore per sapere come procedere; immediatamente dopo sua madre,
con cui vive, l’ha chiamato dall’amico per dirgli che la Polizia già era
arrivata a casa sua.
Sull’infrazione alle norme
della circolazione viene contestato sia stata com-messa sotto influsso
alcolemico e, inoltre, ha provocato solo danni materiali minimi. Giova poi
ricordare che l’autovettura danneggiata era parcheggiata ove non vi era
parcheggio, subito dopo una curva a gomito.
La difesa ha domandato quindi
in via principale il proscioglimento da ogni ac-cusa; in via subordinata il
proscioglimento dai reati di circolazione in stato di ebrietà e di inosservanza
dei doveri in caso d’infortunio, con conseguente riduzione di pena;
sentito per ultimo l'accusat;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ Luigi Tolotti autore colpevole
di:
1.1
circolazione in stato di
ebrietà, per avere, a Losone il 17.10.2004, condotto l’autovettura Peugeot
targata TI 22009 essendo in stato di ubriachezza così come risulta dagli indizi
concludenti in tal senso (alcolemia: min. 0.72 - max. 0.90 grammi per mille) e
del parere medico attestante uno stato di “debole” influsso alcolico?
1.2
infrazione alle norme della
circolazione, per avere, a Losone il 17.10.2004, circolando nello stato
psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a sinistra,
negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua sinistra
cozzando conseguentemente contro la vettura Alfa Romeo targata TI 153280 di
Emanuele Moranda ivi posteggiata?
1.3
inosservanza dei doveri in caso
d’infortunio, per avere, a Losone il 17.10.2004, abbandonato il luogo
dell’incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in
specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio
la polizia?
2.
In caso di risposta affermativa,
deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
L'eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
5.
A chi vanno caricate le tasse
e le spese?
Letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1,
34.
cpv. 1 e 4, 90 cifra 1 LCS; art. 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e
segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1.2
e 2.; negativamente ai quesiti posti sub 1.1., 1.3. e 4.; decaduto
il quesito posto sub 3.;
dichiara Luigi ACCU 1
autore colpevole di infrazione
alle norme della circolazione (art. 90 cifra 1 LCS), per avere, a Losone il
17.10
, in una curva per lui piegante a sinistra, negligentemente perso la
padronanza di guida sbandando così sulla sua sinistra cozzando conseguentemente
contro la vettura Alfa Romeo targata TI 153280 di Emanuele Moranda ivi
posteggiata;
condanna Luigi ACCU 1 ,
1.
alla multa di fr. 300.—
(trecento);
2.
al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 90.— per complessivi
fr. 140.-- (centoquaranta).
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
proscioglie Luigi Tolotti dall’accusa di
circolazione in stato di ebrietà e di inosservanza dei doveri in caso
d’infortunio per quanto avvenuto a Losone il 17.10.2004;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio
giuridico della circolazione, Camorino (5753),
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.-- multa
fr. 50.-- tassa di giustizia
fr. 50.-- spese giudiziarie
fr. 40.-- testi
fr. 440.-- totale
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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