10.2004.510
per avere in veste di commessa venditrice presso un canapaio aver venduto e trasportato canapa ed aver copolpito in testa con un utensile
21 aprile 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
10.2004.510
Data decisione, Autorità:
21.04.2005, PRPEN
Titolo:
per avere in veste di commessa venditrice presso un canapaio aver venduto e trasportato canapa ed aver copolpito in testa con un utensile
LESIONE SEMPLICE
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
art. 125 cf. 2 CPS
art. 19 cf. 1 LSTUP
Incarto
n.
10.2004.510/CEG
DA
3695/2004
Bellinzona
21
aprile 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario, per giudicare
ACCU 1
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di 1. infrazione alla LF sugli stupefacenti,
per avere a __________, nel
periodo da febbraio al 14.7.2003, senza essere autorizzata, in veste di
commessa venditrice presso il canapaio __________ rispettivamente di conducente
incaricata del trasporto della canapa unitamente alla titolare del negozio,
venduto ad un imprecisato numero di persone e trasportato col proprio veicolo
un imprecisato quantitativo di canapa, che sapeva o doveva sapere essere destinata
all’uso quale sostanza stupefacente, percependo per tali mansioni uno stipendio
mensile netto di fr. 600.--;
2. lesioni semplici,
per avere, a __________, il
13.8.2003, all’interno del negozio __________, al culmine di un diverbio
durante il quale era stata colpita ad un piede con una prezzatrice,
raccogliendo tale utensile e colpendola ripetutamente sulla testa fino a
procurarle una commozione cerebrale, intenzionalmente cagionato con uno
strumento pericoloso un danno al corpo di __________, come attestato da
certificato medico in atti;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 19 cifra 1 LStup
rispettivamente 123 cifra 2 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 10.11.2004 no.
DA 3695/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:
Fatti
1.
alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni;
Considerandi
2.
al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese
giudiziarie di fr. 300.-- (trecento);
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 23 novembre 2004;
indetto il dibattimento 21 aprile 2005, al
quale sono comparsi l’accusata personalmente, assistita dal proprio difensore
avv. __________, l’, , nonché la parte civile, __________;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
prospettata la derubricazione del reato di
lesioni semplici dal cpv. 2 al cpv. 1 dell’art. 123 CP;
sentiti la parte civile, la quale ha
chiesto semplicemente che la giustizia facesse il suo corso, dicendosi disposta
a perdonare l’accusato per quanto accaduto, dopo che anche lei si è scusata;
il Procuratore Pubblico, il
quale si è rimesso al giudizio del giudice per quanto attiene l’infrazione alla
LStup e non si è opposto al fatto che per le lesioni semplici l’accusata venga
condannata in base al cpv. 1 e non al cpv. 2 dell’art. 123 CP;
il difensore, il quale ha
domandato il proscioglimento dall’accusa legata alla LStup per il ruolo del
tutto marginale avuto dall’accusata, che si limitava a fare l’autista ad inizio
e a fine giornata della titolare e ad aiutare, saltuariamente, nella
preparazione dei sacchetti profumati di canapa.
Non contesta i fatti oggetto
del reato di lesioni semplici per quanto a’ sensi del cpv. 1 dell’art. 123 CP, ma
chiede venga applicato l’art. 66 CP e che sia quindi pronunciata una condanna
di una multa di al massimo fr. 200.--. Infine ha dichiarato che l’accusata voleva
scusarsi, come poi avvenuto in aula, e risarcire la signora __________ con fr.
200.
— pari alla multa da lei comminata per la sua condanna;
per ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ __________ autrice colpevole
di:
1.1
infrazione alla LF sugli
stupefacenti, per avere a __________, nel periodo da febbraio al 14.7.2003,
senza essere autorizzata, in veste di commessa venditrice presso il canapaio__________
rispettivamente di conducente incaricata del trasporto della canapa unitamente
alla titolare del negozio, venduto ad un imprecisato numero di persone e
trasportato col proprio veicolo un imprecisato quantitativo di canapa, che
sapeva o doveva sapere essere destinata all’uso quale sostanza stupefacente,
percependo per tali mansioni uno stipendio mensile netto di fr. 600.--?
1.2
lesioni semplici, per avere, a __________,
il 13.8.2003, all’interno del negozio __________, al culmine di un diverbio
durante il quale era stata colpita ad un piede con una prezzatrice,
raccogliendo tale utensile e colpendola ripetutamente sulla testa fino a
procurarle una commozione cerebrale, intenzionalmente cagionato con uno
strumento pericoloso un danno al corpo di __________, come attestato da certificato
medico in atti (art. 123 cpv. 2 CP)?
1.2.1
lesioni semplici, nelle
circostanze di cui al punto 1.2., senza uso di strumento pericoloso (art. 123
cpv. 1 CP)?
2.
In caso di risposta
affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
2.1
Può trovare applicazione al
reato di lesioni semplici l’art. 66 CP (libera attenuazione della pena per caso
lieve)?
3.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
L'eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
5.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 49 cifra 4, 66, 123
cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1.2.1
, 2., 2.1. e 4.; negativamente ai quesiti posti sub 1.1. e 1.2.;
decaduto il quesito posto sub 3.;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di lesioni
semplici (art. 123 cifra 1 CP), per i fatti compiuti a __________ il
13.8.2003
all’interno del negozio __________, al culmine di un diverbio durante
il quale era stata colpita ad un piede con una prezzatrice, raccogliendo tale
utensile e colpendola ripetutamente sulla testa, intenzionalmente cagionato un
danno al corpo di __________, come attestato da certificato medico in atti;
condanna ACCU 1 ,
1.
alla multa di fr. 200.—
(duecento);
2.
al
pagamento delle tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.--, per complessivi fr. 200.-- (duecento);
dà atto che al dibattimento le parti
hanno raggiunto un accordo giudiziale secondo cui, a titolo di scuse e risarcimento,
la Signora __________ s’impegna a pagare la multa di fr. 200.— (duecento) inflitta
con decreto d’accusa cresciuto in giudicato alla parte civile Signora __________;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se la condannata
avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);
assegna alla condannata il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
proscioglie __________ dall’accusa di
infrazione alla LF sugli stupefacenti;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.-- multa
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 400.-- totale
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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