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Decisione

10.2004.512

Condurre un'autovettura in stato di ubriachezza

28 novembre 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1 vLCStr;

perseguita con decreto d’accusa del 13 dicembre

2004 n. DA 4214/2004 del che propone la condanna:

1. Alla pena di 15 (quindici)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3

(tre) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 600.--

(seicento).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.--

(duecento);

vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente dall’accusata in data 17 dicembre 2004;

indetto il dibattimento 28 novembre 2006,

al quale è comparsa l’accusata personal-mente, assistita dal proprio difensore DI

1, ____ , mentre il Procuratore pubblico con lettera 7 giugno 2006 ha

rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la

conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentiti il difensore, il quale non

contesta i fatti e chiede che venga pronunciata la sola multa, limitata ad un

massimo di fr. 1'000.--;

per ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1 autrice colpevole di

circolazione in stato di ebrietà per aver condotto l’autovettura __________

targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.29 -

max. 1.61 grammi per mille)?

2.

In caso di risposta

affermativa, quale deve essere la pena?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

L’eventuale condanna va

iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

5.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg.,

273.

e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

1, 3 e 4, come segue ai quesiti posti sub 2 e 5;

dichiara ACCU 1,

autrice colpevole di circolazione

in stato di ebrietà (art. 91 cpv. 1 vLCStr) per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 4214/ 2004 del 13 dicembre

2004;

condanna ACCU 1,

1.

alla pena di 7 (sette) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2.

alla multa di fr. 400.—

(quattrocento);

3.

al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 250.-- per

complessivi fr. 400.-- (quattrocento);

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP;

assegna alla condannata il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio giuridico della

circolazione, Camorino (81014),

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 400.-- multa

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 250.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 800.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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