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Decisione

10.2004.515

truffa e falsità in documenti (legate alla vendita di un veicolo con promessa dell'ottenimento del sussidio VEL)

24 giugno 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2. falsità

in documenti

per

avere, al fine di nuocere al patrimonio altrui o ad altri diritti di una

persona, alterato un documento autentico al fine di attestare, in urto con la

verità, un fatto di importanza giuridica; in specie per avere, a scopo di

inganno, applicato illecitamente su un libretto di servizio autentico, emesso a

nome della __________, __________, i dati e il protocollo di consegna della

vettura __________ acquistata dalla __________ nelle modalità descritte al

punto 1, al fine di attestare, in urto con la verità, che per il citato veicolo

sussisteva una garanzia svizzera, allorquando lo stesso era stato acquistato in

Italia;

reato previsto dall'art.

251 n. 1 CP;

fatti avvenuti a

__________, nel mese di giugno 2003;

perseguito con

decreto d’accusa n. 4143/2004 del 6 dicembre 2004 del AINQ 1 che propone la

condanna dell’imputato:

1. alla

pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di 2 (due) anni,

Considerandi

2.

al

versamento a __________ di fr. 1400.– a titolo di risarcimento,

3.

al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 100.–,

e inoltre 4. ordina

la confisca e la distruzione del falso libretto di servizio emesso per il

veicolo __________ telaio n. __________;

vista l’opposizione

al decreto d’accusa interposta il 16 dicembre 2004 dall’imputato;

indetto il

dibattimento 24 giugno 2005, al quale sono comparsi l’accusato, la parte civile

e il rispettivo patrocinatore;

accertate le

generalità dell'accusato e proceduto al suo interrogatorio;

preso atto che

la parte civile, in seguito all’impegno dell’accusato di versarle fr. 1400.–

entro la fine del corrente mese, ha dichiarato di ritirare la costituzione di

parte civile e di disinteressarsi del procedimento penale;

sentito il

difensore, il quale conclude – in estrema sintesi – per il proscioglimento dal

reato di truffa e per la derubricazione dell’altro capo d’imputazione nel reato

di cui all’art. 251 n. 2 CP o in falsità in certificati ex art. 252 CP; donde

la condanna a una sola multa, commisurata alla lieve entità del caso specifico,

con protesta di spese e ripetibili;

rispondendo ai

seguenti quesiti:

1.

se

l'imputato è autore colpevole di truffa e/o di falsità in documenti (251 n. 1 o

n. 2 CP), o, in subordine, di falsità in certificati ex art. 252 CP;

2.

in

caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

2.1

quale

pena dev'essere inflitta all'imputato,

2.2

se

dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale

periodo di prova;

3.

il

giudizio sugli oneri processuali e sulla destinazione del falso documento;

preso atto che

le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della sentenza;

visti gli

art. 63 e 251 n. 2 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

proscioglie ACCU

1.

dal

reato di truffa, art. 146 cpv. 1 CP, per i fatti descritti nel decreto

d’accusa n. 4143/2004 del 6 dicembre 2004;

dichiara ACCU

1.

autore

colpevole di falsità in documenti, art. 251 n. 2 CP, per i fatti

compiuti nelle circostanze descritte nel medesimo decreto d’accusa;

condanna ACCU

1.

1.

alla

multa di fr. 200.–,

2.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.–;

ordina – la

confisca e la distruzione del falso libretto di servizio emesso per il veicolo __________

telaio n. __________

– l'iscrizione

della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il

condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 n. 4 CP);

assegna al

condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che

in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

Intimazione

a:

– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

– Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

– Servizio di coordinamento in materia di casellario

giudiziale, Bellinzona,

– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta di

pagamento a carico del condannato:

fr.

200.

– multa

fr.

100.

– tassa di giustizia

fr. 100.– spese giudiziarie

fr. 400.– totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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