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Decisione

10.2004.52

Espropriazione materiale - indennità per vincoli di inedificabilità per tutela di biotopo

20 agosto 2010Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i quali motivi

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia: 1. L’stanza di indennizzo per espropriazione

materiale è respinta.

2. La tassa di giustizia e le spese in fr.

1'500.-- sono solidalmente a carico delle qui parti istanti, con obbligo

solidale di rifondere alla Confederazione Svizzera fr. 9’000.-- per ripetibili.

3. Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

4. Intimazione a:

Considerandi

-

-

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

il

Presidente supplente Il

segretario giudiziario

Stefano

Camponovo Enzo

Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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