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Decisione

10.2004.60

Espropriazione materiale per mancata inclusione di un fondo nella zona edificabile

12 ottobre 2007Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i quali motivi

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia: 1. L’istanza è respinta.

2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1’500.-

sono a carico di ISES 1 con l’obbligo di rifondere al COEP 1 fr. 4'000.- per ripetibili.

3. Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

4. Intimazione a:

Considerandi

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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