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Decisione

10.2004.61

Espropriazione materiale - espropriazione formale richiesta dai proprietari - rifiuto della Licenza edilizia

30 novembre 2007Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i quali motivi

richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia: 1. L’stanza di indennizzo per espropriazione

materiale è respinta.

2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi

fr. 1'000.-- sono a carico degli istanti, con obbligo di rifondere al COEP 1

fr. 1’500.-- per ripetibili. Gli istanti ne rispondono con vincolo di

solidarietà.

3. Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

Considerandi

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la Presidente La segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Annalisa

Butti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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