10.2004.66
vendita di auto in leasing
3 marzo 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2004.66
Data decisione, Autorità:
03.03.2005, PRPEN
Titolo:
vendita di auto in leasing
APPROPRIAZIONE INDEBITA
art. 138 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2004.66/CEG
DA
255/2004
Bellinzona
3
marzo 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. ripetuta
appropriazione indebita,
per
essersi, a Balerna, nel periodo tra marzo e settembre 2000, allo scopo di
procacciarsi un indebito profitto, ripetutamente, almeno in due occasioni, in
qualità di socio e gerente della società __________, concessionario ufficiale
SEAT, in correità con __________, indebitamente appropriato di due autoveicoli
di proprietà della società CIVI 1 del valore complessivo di riscatto di CHF
37'037.--, affidati alla __________ in base a contratti leasing;
e meglio,
per avere,
1.1. durante il
marzo 2000, violando le condizioni previste nel contratto leasing, venduto il
veicolo marca Seat Ibiza 1.4 GP Stella 60 CV n. matricola __________ del valore
di riscatto di CHF 14'070.70 a __________ per un valore di CHF 16'300.--;
1.2. in agosto e
settembre 2000, violando le condizioni previste nel contratto leasing, venduto
il veicolo marca Seat Ibiza 1.8T Sport 156 CV n. matricola __________ del
valore di riscatto di CHF 22'966.30 a __________ per un valore di CHF
26'000.--;
Fatti
avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo menzionate;
reato
previsto dall’art. 138 cifra 1 CP;
perseguito con decreto
d’accusa del 02.02.2004 no. DA 255/2004 del AINQ 1 che propone la
condanna:
1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Per l'eventuale richiesta di risarcimento, la parte
civile viene demandata al competente foro civile.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e
delle spese giudiziarie di fr. 100.--;
ed inoltre non si
fa luogo a procedimento penale per il reato di appropriazione indebita di
imposta alla fonte per l’assenza degli elementi oggettivi del reato e per
l’assenza dell’elemento soggettivo del dolo;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 13
febbraio 2004;
indetto il
dibattimento 3 marzo 2005, al quale è comparso l’accusato personalmente,
assistito dal proprio difensore DI 1, mentre il Procuratore pubblico
Monica Casalinuovo con lettera 16/20 dicembre 2004 ha rinunciato ad intervenire
al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto
d'accusa impugnato; la parte civile, con scritto 28 febbraio/2 marzo 2005 ha
comunicato di rinunciare a comparire, chiedendo il riconoscimento di un importo
a titolo di risarcimento di fr. 37'037.— oltre a interessi al 5 % dal 1.3.2002
su fr. 14'070.70 e dal 31.8.00 su fr. 22'966.30, nonché spese legali per fr. 5'658.74;
accertate le generalità
dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale ha chiesto il proscioglimento del proprio assistito;
per ultimo
l'accusat;
posti a giudizio i
seguenti quesiti:
1.
E’ autore
colpevole di appropriazione indebita, ripetuta,
per
essersi, a __________, nel periodo tra marzo e settembre 2000, allo scopo di
procacciarsi un indebito profitto, ripetutamente, almeno in due occasioni, in qualità
di socio e gerente della società __________, concessionario ufficiale SEAT, in
correità con __________, indebitamente appropriato di due autoveicoli di
proprietà della società CIVI 1 del valore complessivo di riscatto di CHF
37'037.--, affidati alla __________ in base a contratti leasing;
e meglio,
per avere,
1.1
durante il
marzo 2000, violando le condizioni previste nel contratto leasing, venduto il
veicolo marca Seat Ibiza 1.4 GP Stella 60 CV n. matricola 134.160.858 del
valore di riscatto di CHF 14'070.70 a __________ per un valore di CHF
16'300.--?
1.2
in agosto e
settembre 2000, violando le condizioni previste nel contratto leasing, venduto
il veicolo marca Seat Ibiza 1.8T Sport 156 CV n. matricola 134.402.921 del
valore di riscatto di CHF 22'966.30 a __________, __________, per un valore di
CHF 26'000.--?
2.
In caso di
risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena
proposta?
3.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale
periodo di prova?
4.
L'eventuale
condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali
condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5.
Devono
essere riconosciute le pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o
deve esservi rinvio al competente foro civile?
6.
A chi
vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna
parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1
segg. CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al
quesito posto sub 1., decaduti gli altri quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di
ripetuta appropriazione indebita per i fatti accaduti a __________, nel periodo
tra marzo e settembre 2000, nelle circostanze descritte nel decreto di accusa
No. __________;
assegna la tassa
di giustizia e le spese giudiziarie allo Stato;
avvertite le
parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione
della sentenza;
dichiara la
sentenza definitiva.
.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico ACCU 1
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 300.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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