Lexipedia

Decisione

10.2004.66

vendita di auto in leasing

3 marzo 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo menzionate;

reato

previsto dall’art. 138 cifra 1 CP;

perseguito con decreto

d’accusa del 02.02.2004 no. DA 255/2004 del AINQ 1 che propone la

condanna:

1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Per l'eventuale richiesta di risarcimento, la parte

civile viene demandata al competente foro civile.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e

delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

ed inoltre non si

fa luogo a procedimento penale per il reato di appropriazione indebita di

imposta alla fonte per l’assenza degli elementi oggettivi del reato e per

l’assenza dell’elemento soggettivo del dolo;

vista l’opposizione

al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 13

febbraio 2004;

indetto il

dibattimento 3 marzo 2005, al quale è comparso l’accusato personalmente,

assistito dal proprio difensore DI 1, mentre il Procuratore pubblico

Monica Casalinuovo con lettera 16/20 dicembre 2004 ha rinunciato ad intervenire

al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto

d'accusa impugnato; la parte civile, con scritto 28 febbraio/2 marzo 2005 ha

comunicato di rinunciare a comparire, chiedendo il riconoscimento di un importo

a titolo di risarcimento di fr. 37'037.— oltre a interessi al 5 % dal 1.3.2002

su fr. 14'070.70 e dal 31.8.00 su fr. 22'966.30, nonché spese legali per fr. 5'658.74;

accertate le generalità

dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio

dell'accusato;

sentito il

difensore, il quale ha chiesto il proscioglimento del proprio assistito;

per ultimo

l'accusat;

posti a giudizio i

seguenti quesiti:

1.

E’ autore

colpevole di appropriazione indebita, ripetuta,

per

essersi, a __________, nel periodo tra marzo e settembre 2000, allo scopo di

procacciarsi un indebito profitto, ripetutamente, almeno in due occasioni, in qualità

di socio e gerente della società __________, concessionario ufficiale SEAT, in

correità con __________, indebitamente appropriato di due autoveicoli di

proprietà della società CIVI 1 del valore complessivo di riscatto di CHF

37'037.--, affidati alla __________ in base a contratti leasing;

e meglio,

per avere,

1.1

durante il

marzo 2000, violando le condizioni previste nel contratto leasing, venduto il

veicolo marca Seat Ibiza 1.4 GP Stella 60 CV n. matricola 134.160.858 del

valore di riscatto di CHF 14'070.70 a __________ per un valore di CHF

16'300.--?

1.2

in agosto e

settembre 2000, violando le condizioni previste nel contratto leasing, venduto

il veicolo marca Seat Ibiza 1.8T Sport 156 CV n. matricola 134.402.921 del

valore di riscatto di CHF 22'966.30 a __________, __________, per un valore di

CHF 26'000.--?

2.

In caso di

risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena

proposta?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale

periodo di prova?

4.

L'eventuale

condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali

condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5.

Devono

essere riconosciute le pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o

deve esservi rinvio al competente foro civile?

6.

A chi

vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna

parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione

scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1

segg. CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al

quesito posto sub 1., decaduti gli altri quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di

ripetuta appropriazione indebita per i fatti accaduti a __________, nel periodo

tra marzo e settembre 2000, nelle circostanze descritte nel decreto di accusa

No. __________;

assegna la tassa

di giustizia e le spese giudiziarie allo Stato;

avvertite le

parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione

della sentenza;

dichiara la

sentenza definitiva.

.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico ACCU 1

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 150.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 300.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster