10.2004.72
dipendente provoca un incendio in un garage per una errata modalità di travaso della benzina
25 gennaio 2005Italiano30 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
10.2004.72
Data decisione, Autorità:
25.01.2005, PRPEN
Titolo:
dipendente provoca un incendio in un garage per una errata modalità di travaso della benzina
INCENDIO COLPOSO
art. 222 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2004.72
DA
378/2004
Bellinzona
25
gennaio 2005
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di incendio colposo,
per avere, in data 2 settembre
2003 a __________ presso l’officina della __________, cagionato per negligenza
un incendio con conseguente danno alla cosa altrui,
in particolare per avere,
nella sua qualità di
responsabile della preparazione del materiale e del rifornimento di carburante
per i veicoli da corsa della società __________,
travasando della benzina (98
ottani) da fusti da 50 litri in un apposito recipiente aeronautico, il cui
contenuto veniva in seguito riversato nei serbatoi dei veicoli da competizione,
utilizzando per questa
operazione una pompa elettrica marca Flux, modello F420K, non adatta
all’impiego con liquidi infiammabili,
agendo all’interno dell’autorimessa
nelle immediate vicinanze della rampa d’accesso, mentre che, secondo le
disposizioni a lui note impartite dai suoi superiori, avrebbe dovuto svolgere
la mansione attribuitagli in un locale provvisto di cavi per la messa a terra
della corrente elettrostatica,
essendo a conoscenza che
quest’ultima area fu allestita ad hoc in seguito al principio d’incendio
verificatosi in circostanze analoghe nella medesima autorimessa nel corso del
mese di maggio 2003,
cagionato per imprevidenza
colpevole un incendio:
-
che si innescò a causa della presenza nell’aria di vapori di benzina
andati a contatto con un arco elettrico (scintilla) formatosi fra i suoi
pantaloni e un fusto di carburante,
-
che si propagò all’interno dell’autorimessa di proprietà della __________,
la quale subì un danno complessivo di almeno fr. 4'500'000.--,
-
ed il cui fumo intossicò leggermente __________ e __________;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 222
cpv. 1 CPS, richiamato l’art. 41 cifra 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 378/2004
Fatti
di data 9 febbraio 2004 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1.
Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Riservate
le disposizioni di cui all'art. 15 della Legge cantonale sull'organizzazione
della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI).
Considerandi
2.
Per ogni pretesa le parti civili __________, __________, e __________, __________,
sono rinviate al competente foro civile.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 300.--.
4.
Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla
pena di 15 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero
pubblico, Lugano, il 26 novembre 2001, ma l'ammonisce formalmente (art. 41
cifra 3 cpv. 2 CPS).
5.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata
trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra
4.
CPS;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 18 febbraio 2004 dal difensore;
indetto il dibattimento 25 gennaio 2005,
al quale hanno partecipato l’imputato, il suo difensore, il patrocinatore delle
parti civili ed il Sostituto Procuratore pubblico;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed
all’audizione dei testi;
preso atto che l'opposizione non riguarda il
Dispositivo
dispositivo n. 2 del decreto d'accusa;
sentito il Sostituto Procuratore
pubblico, il quale ritiene che nella presente fattispecie siano adempiti i
presupposti del reato di incendio colposo. In effetti, dal profilo oggettivo è
incontestato che vi sia stato un incendio e che esso abbia provocato dei danni.
Da quello soggettivo è necessario che il risultato dell’azione fosse
prevedibile ed evitabile. Nel caso in esame, l’istruttoria ha permesso di
accertare che l’imputato era conoscenza di un precedente principio di incendio
sviluppatosi in circostanze analoghe, e, soprattutto, che in seguito erano
state emanate delle direttive volte a scongiurare il ripetersi di tali eventi,
ossia il divieto di utilizzare la pompa elettrica e l’obbligo di svolgere il
lavoro di travaso della benzina in un’area appositamente adibita. Nonostante
queste chiare e comprensibili norme di comportamento, l’imputato ha agito di
testa propria, provocando per imprevidenza colpevole un incendio altrimenti
evitabile. Sulla proposta di pena pesano la gravità della negligenza, il danno
considerevole, il fatto di avere negato l’evidenza, la precedente condanna, la
leggera intossicazione subita da altri due dipendenti della parte civile e la
circostanza che i fatti in oggetto sono al limite dell’applicazione dell’aggravante
del capoverso 2 dell’art. 222 CPS. A suo favore va invece tenuto conto delle
ferite subite. In conclusione chiede la conferma integrale del decreto
d’accusa;
sentito il patrocinatore delle parti
civili, il quale sottolinea come dopo il primo incendio fossero state messe in
atto delle misure di prevenzione, tra l’altro pure a conoscenza di un teste
esterno alle parti civili, e che pertanto l’imputato abbia commesso un
imprevidenza colpevole. Si associa dunque alla richiesta formulata dal
Procuratore pubblico e chiede la rifusione delle spese di patrocinio legale,
limitatamente a quelle connesse al procedimento penale, sfociato nell’odierno
dibattimento, quantificate in fr. 3’500.--;
sentito il difensore, il quale pone in
evidenza le differenze fra le testimonianze rilasciate da coloro che ancora
oggi sono alle dipendenze delle parti civili e quelle rilasciate da quelli che
non lo sono più. L’istruttoria non ha permesso di stabilire in modo chiaro
quali siano state le cause dell’incendio, né che siano state impartite delle
direttive dopo il primo incendio, né che le stesse siano state comunicate
all’imputato. Per contro, dall’istruttoria è emerso che egli non aveva delle
conoscenze specifiche per la manipolazione dei carburanti. Mancano pertanto
alcune componenti dell’aspetto soggettivo del reato di incendio colposo, in
particolare l’educazione, l’esperienza della vita e le conoscenze personali.
Inoltre, il virtù del principio dell’affidamento, applicabile per analogia, la
negligenza è esclusa. In effetti, i superiori hanno visto il suo cliente
utilizzare la pompa elettrica al di fuori dell’apposita area anche dopo il
primo sinistro, senza tuttavia prendere dei provvedimenti. In conclusione egli
chiede il proscioglimento. In via subordinata postula una diminuzione o
esenzione della pena ex art. 66bis CPS, in ragione delle gravi ferite subite.
In via ancora più subordinata una massiccia riduzione della pena. Protesta
infine tasse, spese e ripetibili, e si oppone al risarcimento delle spese di
patrocinio legale avanzato dalle parti civili;
sentito in replica il Sostituto
Procuratore pubblico, il quale evidenzia come due dei testi, a differenza
dell’imputato, non abbiano assistito al primo incendio e non abbiano
partecipato in prima persona alle misure precauzionali intraprese. Egli rileva
inoltre come l’imputato abbia agito per negligenza già solo per il fatto di non
avere personalmente messo in atto le misure minime di sicurezza;
sentito in replica il patrocinatore delle
parti civili, il quale sottolinea come la questa corte debba rispondere
affermativamente alle domande se ci fossero delle direttive, se siano state
rese note e se erano conosciute dall’imputato. Evidenzia inoltre come l’art.
66bis non sia applicabile alla presente fattispecie;
sentito in duplica il difensore, il quale
ribadisce che il suo cliente va prosciolto per mancanza di prove circa la sua
imprevidenza colpevole e che, in caso negativo, può beneficiare dell’art. 66bis
CPS;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È l’imputato autore
colpevole di incendio colposo per i fatti commessi nelle circostanze descritte
nel decreto d’accusa n. DA 378/2004 del 9 febbraio 2004?
2. In caso affermativo deve, e
se sì in che misura, essere modificata la pena proposta? In particolare,
l’imputato può beneficiare dell’applicazione dell’art. 66bis CPS?
3. L’imputato può beneficiare
della sospensione condizionale dell’eventuale pena privativa della libertà e,
se sì, a quali condizioni?
4. L’eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la
cancellazione?
5. Deve essere mantenuto il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di
detenzione decretata nei confronti dell’imputato dal Ministero pubblico,
Lugano, il 26 novembre 2001, e, se sì, a quali condizioni?
6. Può essere accolta la
richiesta di risarcimento delle spese di patrocinio legate alla procedura
penale presentata in data odierna dalle parti civili?
7. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio ed eventualmente assegnate ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. Il signor ACCU 1 ha svolto
l’apprendistato presso il garage __________, __________, conseguendo il diploma
di magazziniere e venditore di pezzi di ricambio nell’anno 2000.
All’epoca dei fatti in
questione egli era alle dipendenze della ditta __________, __________, in qualità
di magazziniere, da circa due anni. Dal 1. gennaio 2003 egli si occupava a
tempo pieno della logistica, dell’inventario, dei ricambi, e della fornitura di
tutto quanto riguardava il reparto corse. In altri termini era il responsabile
della preparazione del materiale e del carburante per i veicoli utilizzati
nelle competizioni automobilistiche.
Dopo un periodo in infortunio a
seguito delle ferite subite nell’incendio oggetto del presente procedimento, il
signor ACCU 1 ha ripreso la sua attività presso la ditta __________. Avendo
tuttavia percepito sin dall’inizio una mancanza di fiducia nei suoi confronti
da parte di colleghi e superiori, ha ben presto deciso di abbandonare proprio posto
di lavoro.
Attualmente l’imputato è
disoccupato e segue dei corsi di formazione.
2. La società __________, __________,
si occupa della vendita di automobili del marchio __________ e di tutta la
gestione dopo vendita, della carrozzeria e del reparto corse.
La ditta __________, __________,
gestisce invece i marchi __________ ed è proprietaria dello stabile in cui si
verificato l’incendio.
Amministratore unico ed
azionista di maggioranza di entrambe le società, qui costituitesi parti civili,
è il signor __________.
Responsabile del reparto corse a
livello meccanico e logistico, e dunque superiore diretto dell’imputato, era il
signor __________. In questo gruppo collaboravano a tempo pieno anche il signor
__________, quale meccanico, ed il signor __________, quale magazziniere,
entrambi assunti da pochi mesi. A dipendenza delle necessità vi erano poi altre
persone che occasionalmente davano una mano.
A proposito del signor __________,
va precisato che in occasione del dibattimento egli ha dichiarato che ai
momento dei fatti era alle dipendenze della __________ da sei mesi e non da una
mese, come da lui esposto in sede di interrogatorio di polizia. A giustificazione
di questo suo agire egli ha affermato che il titolare delle società, gli disse
di dire agli inquirenti, contrariamente al vero, che lavorava presso il garage
solo da un mese, in modo da evitare l’insorgere di problemi per i permessi di
lavoro. Tale grave fatto meriterà un maggiore approfondimento in separata sede.
Il signor __________ svolgeva
la funzione di responsabile tecnico dell’officina e del reparto corse, mentre la
carrozzeria era sotto la responsabilità del signor __________. Il settore
amministrativo e di vendita, per entrambe le società, era invece gestito dalla
signora __________.
2. Lunedì 1. settembre 2003, alla
mattina, i veicoli da gara sono rientrati a __________ provenienti da una
manifestazione internazionale svoltasi nel fine settimana precedente. Gli
addetti al reparto corse avrebbero dovuto, come d’uso, prenderli immediatamente
in consegna e prepararli per la prossima gara, in programma il fine settimana
seguente a Barcellona.
Fra le incombenze del signor ACCU
1 in questo ambito, vi era anche quella di effettuare il rifornimento di
carburante dei nove veicoli da gara, che avrebbero dovuto partire per la Spagna
con i serbatoi pieni.
A tale scopo, l’imputato, nella
mattinata di martedì 2 settembre 2003, ha incaricato un collega di acquistare
presso il vicino distributore 300 litri di benzina a 98 ottani.
Dopo pranzo, egli ha scaricato
dal furgone i 6 fusti metallici da 50 litri in cui era contenuta la benzina,
posandoli nel locale magazzino, sito all’interno dell’edificio in cui vi è il
reparto corse, vicino al portone principale dal quale si accede alla rampa
d’accesso esterna. Questo stabile si compone di tre piani: al primo ci sono
degli uffici, al piano terra si trova la carrozzeria ed al piano seminterrato
il reparto corse, a sua volta suddiviso su due livelli: quello inferiore
adibito ad officina meccanica e l’altro a magazzino (cfr. rapporto polizia
scientifica, doc. 8).
Nel medesimo luogo in cui ha
depositato i bidoni, l’imputato ha poi effettuato il rifornimento delle vetture,
travasando dapprima la benzina dal fusto metallico in un apposito recipiente in
plastica munito di un bocchettone aeronautico da 20 litri ed in seguito da
quest’ultimo nei serbatoi dei veicoli, per caduta. In questa seconda fase egli
si è fatto aiutare da un collega, il quale, con l’ausilio di un recipiente
identico, impediva la fuoriuscita del carburante in eccesso dal serbatoio.
Per eseguire il travaso dal
fusto all’altro contenitore, l’imputato ha utilizzato una pompa elettrica marca
Flux, modello F420K, in dotazione al reparto corse.
L’imputato aveva verosimilmente
eseguito queste operazioni con le medesime modalità e nello stesso luogo anche
nel pomeriggio del giorno precedente, nonché la mattina stessa dei fatti qui in
discussione.
Dopo aver svuotato 4 fusti da
50 litri, verso le 15:30, durante l’ennesimo travaso di benzina da un fusto al recipiente
aeronautico, l’imputato ha udito un rumore tipico dell’accensione di una fiamma
di un cannello per saldatura. In quel momento egli aveva il fusto principale
sulla sua destra e con la mano sinistra teneva il tubo in gomma della pompa
elettrica infilato nel contenitore. In un attimo i suoi pantaloni hanno preso
fuoco all’altezza delle gambe. Egli, terrorizzato, ha mollato tutto e, senza disinserire
la pompa, si è messo a correre verso la rampa d’accesso, dove un collega lo ha
aiutato a spogliarsi era a spegnere le fiamme sui vestiti. Nel frattempo la pompa
ha continuato ad aspirare benzina fuori dal bidone, contribuendo alla rapida
propagazione dell’incendio e rendendo vani i tentativi effettuati dai
dipendenti del garage di soffocare il fuoco con l’ausilio degli estintori.
Le fiamme sono state domate solo
in un secondo tempo dai pompieri intervenuti sul luogo del sinistro.
L’inalazione del fumo
sprigionatosi dall’incendio ha provocato a __________ e __________ una leggera
intossicazione che ha reso necessario il loro trasposto all’Ospedale Italiano,
dal quale sono stati comunque subito dimessi.
Sorte diversa è invece toccata
al signor ACCU 1, che ha riportato ustioni di II° grado alla coscia, alla gamba
ed alla mano (I°-II°-III° dito) destra, tali da richiederne il ricovero in
ospedale ed un intervento chirurgico di débriment alla coscia ed alla gamba
destra. Egli è rimasto degente presso l’Ospedale Italiano dal 2 al 15 settembre
2003. Le ferite subite hanno causato la sua incapacità lavorativa, dapprima al
100% ed in seguito al 50%, per alcuni mesi. Inoltre gli rimarranno delle
cicatrici permanenti alla gamba ed alla coscia destra (doc. 5 e foto
prodotte al dibattimento).
L’incendio ha altresì causato
alle parti civili danni materiali e patrimoniali (stabile, merci ed
installazioni, veicoli a motore, casco RC impresa per veicoli a motore di
proprietà di terzi, interruzione d’esercizio e casco veicoli a motore) stimati
in complessivi fr. 4'500'000.-- (doc. 11).
3. In merito alle cause
dell’incendio, la polizia scientifica, sulla base dei riscontri esperiti sul
luogo del sinistro e dei successivi esami di laboratorio ha ipotizzato quanto
segue:
“Al momento della partenza
dell’incendio, ACCU 1 indossava un paio di scarpe da ginnastica (con suola in
gomma isolante) ed il fusto di benzina era appoggiato direttamente sul
pavimento ricoperto di una vernice isolante (con poco passaggio verso terra di
eventuali correnti e/o campi elettrici). La vicinanza tra l’abbigliamento di ACCU
1 (caricato elettrostaticamente) ed il fusto di benzina ha provocato una
scintilla/arco elettrico, nei relativi punti di avvicinamento (all’altezza di
una delle nervature del bidone e in corrispondenza della posizione delle
maniglie).
La formazione di una
scintilla/arco elettrico è stata resa possibile dal contatto tra i due
conduttori (nella fattispecie i jeans diACCU 1 ed il fusto di benzina), con
differenza di potenziale elettrico. I vapori di benzina fuoriusciti dai bidoni
durante le fasi del travaso si depositano tendenzialmente verso il basso,
essendo più pesanti dell’aria. La presenza di un flusso d’aria dall’esterno
(proveniente dalla rampa che porta al locale cantina) ha contribuito alla
miscela con i vapori di benzina che, a contatto con la scintilla/arco prodotto
tra i due conduttori, ha dato seguito all’accensione repentina (paragonabile ad
un’esplosione) dei vapori di benzina.
In conclusione, il grosso
dell’evento dannoso è da ascrivere alla fuoriuscita di carburante dal tubo di
travaso con la pompa in funzione rilasciata dal quando ha notato le fiamme
sulla sua gamba” (cfr. rapporto polizia scientifica, doc. 8, pag. 3).
Secondo la polizia scientifica
non è tuttavia possibile scartare del tutto l’ipotesi di un’eventuale
disfunzione della pompa elettrica impiegata nelle operazioni di travaso. La
forte carbonizzazione constatata sui residui metallici del motore elettrico, ha
però reso impossibile qualsiasi accertamento tecnico supplementare (cfr.
rapporto polizia scientifica, doc. 8, pag. 3).
L’inchiesta di polizia
giudiziaria ha inoltre stabilito che la pompa elettrica utilizzata
dall’imputato per le operazioni di travaso non era adatta all’impiego con
liquidi infiammabili, in quanto non omologata secondo le disposizioni della
casa produttrice. La stessa era stata acquistata nel corso della primavera 2002
ed è stata impiegata per lungo tempo per il pompaggio di carburante, sia
all’interno della struttura del garage, sia sugli autodromi (cfr. rapporto di
polizia scientifica, doc. 8, pag. 2; rapporto di constatazione e d’inchiesta di
polizia giudiziaria, doc. 7, pag. 4 e allegato 35).
Dall’inchiesta è altresì emerso
che nel corso del mese di maggio 2003, in occasione di un travaso di benzina
nel reparto corse, si era verificato un piccolo incendio, prontamente domato
dagli impiegati del garage. La
causa esatta del sinistro non ha potuto essere stabilita con certezza. Il responsabile
tecnico dell’officina ha ipotizzato che, quale elemento scatenante, poteva
entrare in considerazione un difetto alla pompa elettrica o una generazione di
corrente elettrostatica prodotta dallo sfregamento sulla vernice con la quale,
nella primavera 2003, era stato pitturato il pavimento dell’officina meccanica,
nonostante la stessa fosse isolante e concepita appositamente per i garage
(cfr. rapporto di constatazione e d’inchiesta di polizia giudiziaria, doc. 7,
pag. 4).
A detta dei responsabili, __________
e __________, a seguito di quel principio d’incendio vennero adottate delle
misure di sicurezza, con informazione di tutti i collaboratori. In particolare,
venne deciso di non utilizzare la pompa elettrica e di effettuare le operazioni
di travaso della benzina in un’area appositamente creata, dove erano stati
collegati dei cavi di messa a terra ai tubi dell’aria e dell’acqua.
In data 9 febbraio 2004, il AINQ
1 ha emanato il decreto d’accusa in discussione, reputando il signor ACCU 1
autore colpevole di incendio colposo.
4. L’art. 222 cpv. 1 CPS punisce
con la detenzione o con la multa chiunque per negligenza cagiona un incendio,
se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per l’incolumità
pubblica. La pena è della detenzione se il colpevole mette per negligenza in
pericolo la vita o l’integrità delle persone (cpv. 2).
Dal profilo oggettivo è
necessario un comportamento incendiario dell’autore, ossia atto a provocare un
incendio, sia sotto forma di un’azione (in particolare quando quest’ultima non
è accompagnata dalle necessarie precauzioni), sia di un’omissione (ma solamente
se l’autore aveva una posizione di garante). Detto comportamento deve provocare
un incendio, vale a dire un fuoco di una tale ampiezza che non può più essere
spento da chi l’ha provocato, deve essere la causa naturale e adeguata del
medesimo ed infine deve risultare un pregiudizio alla cosa altrui o un pericolo
per l’incolumità pubblica (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol. II, n. 1 e segg. ad art. 222 CPS, pag. 34, e riferimenti ivi citati).
Dal profilo soggettivo il reato
è adempito se l’autore ha agito per negligenza. La negligenza può essere sia
cosciente o incosciente. Secondo l’art. 18 cpv. 3 CPS agisce per negligenza
colui che, per imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo
comportamento o non ne ha tenuto conto e l’imprevidenza è colpevole se l’agente
non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le
sue condizioni personali, in specie secondo le sue conoscenze, la sua
esperienza e la sua capacità. L’ammissione della negligenza esige che l’agente
sia personalmente in grado, usando la diligenza che s’impone oggettivamente e
che può essere da lui soggettivamente pretesa, di prevedere, se non proprio
l’esatto svolgimento dell’evento, quanto meno la possibilità o il pericolo
dell’evento stesso quale conseguenza della sua azione o omissione (Rep 1998,
pag. 397 segg. e riferimenti ivi citati).
Per poter affermare che
l’autore abbia agito o meno conformemente ai suoi doveri di prudenza, bisogna
tenere conto di eventuali regole di sicurezza esistenti. Se non sussistono
disposizioni di questo genere, occorre fare riferimento al comportamento che
una persona normalmente intelligente avrebbe dovuto tenere nel caso specifico (Bernard
Corboz, op. cit., n. 9 e segg. ad art. 222, pag. 35).
5. A sua difesa, il signor ACCU 1 sostiene
che l’inchiesta non è stata in grado di chiarire con esattezza le cause
all’origine dell’incendio.
Egli contesta inoltre che dopo
il primo incendio siano state impartite delle direttive volte a scongiurare il
ripetersi di tale evento e che le stesse gli siano state comunicate. Egli
assevera infine di non essere stato a conoscenza della creazione di un apposito
luogo in cui svolgere le operazioni di travaso.
A mente sua, l’istruttoria ha
per contro permesso di stabilire che egli non disponeva di conoscenze
specifiche per la manipolazione di carburanti.
Infine egli è dell’avviso che,
in virtù del principio dell’affidamento di cui all’art. 26 LCStr,
applicabile per analogia, la negligenza sia esclusa. In effetti, i suoi
superiori, pur avendolo visto utilizzare la pompa elettrica al di fuori della
presunta area appositamente attrezzata anche dopo il primo incendio, non hanno
mai preso provvedimenti nei suoi confronti.
6. Dal profilo oggettivo è
incontestato che si sia verificato un incendio, che ha potuto essere domato
solo dopo un lungo intervento dei pompieri di Lugano. Pure assodato è che
l’incendio abbia provocato ingenti danni a terzi.
Circa l’origine dello stesso,
non vi possono essere dubbi che sia stato provocato dall’agire dell’imputato,
così come documentato dalla polizia scientifica (cfr. rapporto della polizia
scientifica, doc. 8).
Nemmeno il fatto che gli stessi
inquirenti, nelle loro conclusioni, abbiano ricordato come non sia possibile
scartare del tutto l’ipotesi di un eventuale disfunzione della pompa elettrica
impiegata nell’operazione di travaso, non è sufficiente ad inficiare questo
assunto. In effetti, per ammissione dello stesso imputato, la pompa non
presentava difetti, era relativamente poco usata e, soprattutto, durante tutto
il tempo in cui l’ha impiegata non ha riscontrato cedimenti del motore o udito
rumori particolari, né l’ha vista produrre scintille (cfr. suo verbale di
interrogatorio 3 settembre 2003, pagg. 4 e 6).
Date queste premesse è dunque
inverosimile che l’incendio sia da attribuire ad una disfunzione della pompa
elettrica.
Stante quanto precede, le
condizioni oggettive del reato di incendio colposo sono adempite.
7. Contrariamente a quanto
sostenuto dall’imputato, l’istruttoria ha permesso di stabilire oltre ogni
ragionevole dubbio che c’era uno spazio adibito ai travasi di benzina. Nemmeno
è possibile ritenere che il signor ACCU 1 non ne fosse a conoscenza. In
effetti, non solo i suoi superiori, __________ e __________, hanno riferito della
creazione di questo luogo, ma pure i suoi colleghi di reparto e persino una
persona esterna hanno rivelato di sapere che vi era quest’area apposita (cfr.
verbali di interrogatorio 3, risp. 4, settembre 2003 di __________ __________,
pag. 2, di __________ __________, pag. 4, e di __________ __________ __________,
pag. 3).
Pure pacifico è che egli sapeva
che alcuni mesi prima si era sviluppato un incendio in circostanze analoghe nel
medesimo luogo in cui è avvenuto quello qui in discussione (cfr. suo verbale di
interrogatorio 3 settembre 2003, pag. 7).
Più controversa è per contro la
questione relativa alle direttive che sarebbero state emanate per impedire il
ripetersi di un incendio. Da una parte ci sono i responsabili che affermano
d’aver esplicitamente preso dei provvedimenti in tal senso e di averli
divulgati, a più riprese, a tutti i collaboratori, in particolare anche
all’imputato. Dall’altra quest’ultimo ed i suoi colleghi sostengono di non aver
mai sentito dell’esistenza di specifiche norme di comportamento. Nemmeno
l’istruttoria dibattimentale ha potuto apportare maggiore chiarezza su questo
aspetto. In aula i vari protagonisti hanno infatti ribadito le loro versioni
diametralmente opposte.
Ciò non basta comunque a
scagionare il signor ACCU 1 dell’imputazione di incendio colposo.
In effetti, il primo sinistro avrebbe
dovuto responsabilizzare maggiormente l’imputato ed indurlo a mettere in atto
autonomamente tutte le misure di precauzione volte a scongiurare il riprodursi
di simili eventi. Soprattutto tenuto conto del fatto che le cause ipotizzate
erano due: o il difetto alla pompa o le scintille sprigionatesi per energia
elettrostatica.
Non va dimenticato che nello
svolgimento delle sue mansioni, fra le quali vi era anche il rifornimento dei
veicoli da gara, all’interno del “team corse” il dipendente in questione godeva
di una larga autonomia.
Inoltre egli, benché nel corso
della sua formazione professionale non abbia ricevuto un’istruzione specifica
riguardo alla prevenzione degli incendi durante la manipolazione dei
carburanti, non poteva ignorare, in virtù della esperienza generale della vita
e delle nozioni di base apprese a scuola, che quest’ultime operazioni
comportano dei notevoli rischi di incendio.
Chiunque si ritrova a
maneggiare sostanze infiammabili deve agire con particolare attenzione ed
informarsi spontaneamente sui potenziali pericoli ad connessi con le operazioni.
Già solo per questi motivi,
quindi indipendentemente dall’essere stato a conoscenza di eventuali direttive
interne, egli avrebbe dovuto evitare di effettuare i travasi di carburante
lontano dallo spazio espressamente concepito e con una pompa elettrica non
concepita appositamente per liquidi infiammabili.
L’imputato ha dunque agito per
un’imprevidenza colpevole, provocando un incendio facilmente altrimenti
evitabile con l’adozione delle opportune misure di prevenzione.
Per le medesime ragioni,
nonostante le risultanze dell’inchiesta predibattimentale e dibattimentale
hanno permesso di ritenere che i suoi superiori abbiano tollerato l’esecuzione
delle operazioni di travaso in modo contrastante con le direttive che loro
affermano di avere emanato, non può essere esclusa la negligenza dell’imputato.
A mente di questo giudice, nella presente circostanza non può dunque trovare
applicazione, per analogia, il principio dell’affidamento codificato all’art.
26 LCStr.
Pur non potendo prescindere da
una condanna per incendio colposo del signor ACCU 1, non ci si può esimere dal
rilevare come al verificarsi dell’evento abbiano contribuito anche diversi
fattori di cui egli non è principalmente responsabile.
La manipolazione dei carburanti
da parte dei dipendenti dei garages in oggetto era gestita in maniera molto
approssimativa e vi era sicuramente una situazione generalizzata di scarsa
chiarezza in merito alle procedure da adottare.
A titolo di esempio, basti
pensare che la confusione trova origine già al momento in cui un responsabile
del garage si è recato dal fornitore di materiale per chiedere una pompa
elettrica destinata ad effettuare travasi di carburante e quest’ultimo ne ha,
scientemente e con debita informazione dell’acquirente, consegnata una non
adatta a liquidi infiammabili. A ciò si aggiunga poi il fatto che proprio i
responsabili del garage, pur sapendo - o quantomeno dovendo sapere - che essa
non era adatta ad essere utilizzata per la benzina, ne hanno permesso per lungo
tempo l’impiego, perlomeno fino al primo sinistro, se non addirittura dopo.
Inoltre un aspetto basilare
come la sicurezza sul posto di lavoro, a maggior ragione dopo uno scampato
pericolo (leggasi primo incendio), avrebbe meritato da parte dei dirigenti una
maggiore chiarezza e precisione nell’emanazione delle norme di comportamento e
nella loro divulgazione a tutti gli impiegati, nonché nel controllo del
rispetto delle stesse.
Appare incomprensibile come si
siano potuti tollerare anche dopo il primo principio di incendio l’uso di un
macchinario elettrico notoriamente inadatto e l’esecuzione dei travasi in zone
che non erano quella specificatamente adibita a tale operazione.
Questi elementi andranno tenuti
in debita considerazione al momento della commisurazione della pena da irrogare
all’imputato.
8. Giusta l’art. 66bis cpv.1 CPS,
se l’agente è stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo
atto che una pena risulterebbe inappropriata, l’autorità competente prescinde
dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.
L’impunità è dunque subordinata
alla condizione che le conseguenze dirette del reato si ripercuotano duramente
sul suo autore.
La determinazione
dell’intensità con la quale l’autore deve essere stato colpito, fisicamente o
psichicamente, per meritare l’impunità dipende dalle circostanze concrete del
caso particolare, il cui apprezzamento compete al giudice. La decisione dipende
essenzialmente dalla gravità del reato e dunque anche dalla colpevolezza
dell’autore. Più la colpa è grave, più le ripercussioni sul reo dovranno essere
gravi, affinché si possa prescindere dalla pena (SJ 2003 I pag. 249; DTF 117 IV
245).
Se sono dati i presupposti
legali, il giudice è tenuto a procedere conformemente all’art. 66bis cpv. 1
CPS. I criteri __________ di questa norma concedono tuttavia al giudice un
largo margine di apprezzamento. Inoltre, se le conseguenze dell’atto, messe a
confronto con la gravità della colpa, non sono tali da giustificare
l’applicazione della disposizione in questione, il giudice può tenerne conto
operando una riduzione della pena (DTF 117 IV 245).
La ratio legis dell’art. 66bis
CPS consiste nell’offrire una soluzione ai casi limite per i quali il ricorso
ad una sanzione nei confronti di un delinquente già duramente colpito dalla sua
stessa azione (poena naturalis) urterebbe il senso comune di giustizia (FF 1985
II 909). In ogni caso occorre che una pena, anche leggera, sia inappropriata
rispetto alle sofferenze patite dall’autore a causa della sua colpa, la quale
inoltre non deve essere grave (Franz Riklin, Basler Kommentar,
Strafgesetzbuch I, nri. 43 e 44 ad art. 66bis).
Il giudice, quando è
confrontato ad una tale possibilità, deve esaminare in primo luogo la
colpevolezza dell’autore in base a tutti i criteri di cui all’art. 63 CPS e,
solamente in seconda battuta, se le conseguenze dannose dell’atto sul suo
autore appaiono incompatibili con la punizione, deve rinunciarvi in virtù
dell’art. 66bis CPS.
Nel caso in esame, a mente di
questo giudice, non sono dati i presupposti per l’applicazione dell’art. 66bis
CPS, già solo per il fatto che le sofferenze subite dal signor ACCU 1 a causa
del suo agire negligente, in particolare le cicatrici permanenti sull’arto
inferiore destro (doc. 5), non sono gravi a tal punto da rendere inappropriata
una qualsiasi sanzione nei suoi confronti.
Queste conseguenze fisiche avranno
tuttavia il loro peso nella determinazione dell’entità della pena.
9. Secondo l'art. 63 CPS, il
giudice fissa la sanzione in base alla colpa del reo, considerando i motivi a
delinquere, la vita anteriore e le condizioni personali.
Nella scelta
del tipo di pena e nella sua quantificazione, il giudice gode di un ampio
margine di apprezzamento (Hans Wiprächtiger, in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch
I, n. 16 ad art. 63): egli deve valutare le singole circostanze del caso
concreto alla luce degli atti e delle risultanze dibattimentali, prendendo
quindi in globale considerazione tutto quanto emerso. Il giudice deve così
giungere - pur ovviamente entro precisi limiti - a prescrivere la pena in una
certa entità, sulla base dei fatti oggettivi da un lato, ma anche sulle proprie
sensazioni soggettive.
Nel caso specifico va anzitutto
tenuto conto che i fatti in questione sono vicini al limite per l’applicazione
dell’aggravante di cui all’art. 222 cpv. 2 CPS (2 colleghi
leggermente intossicati), che l’imputato ha provocato un danno ingente ed
infine che ha alle spalle una piccola condanna penale per furto.
La commisurazione della pena è
inoltre influenzata dalle lesioni permanenti subite
dall’imputato nel rogo, nonché dalla sua attuale difficile situazione
finanziaria e professionale.
Non va inoltre dimenticato che,
come evidenziato sopra, vi sono anche delle colpe che non sono imputabili al
signor ACCU 1. Ovviamente nel diritto penale ognuno paga per i propri atti,
indipendentemente da responsabilità concomitanti di terze persone. Nella
fattispecie non si può comunque dimenticare la situazione alquanto confusa
nella quale l’imputato si è ritrovato ad operare e sicuramente riconducibile a
leggerezze e tolleranze contraddittorie dei suoi superiori e colleghi. Essa
ridimensiona oggettivamente la gravità della negligenza commessa, rispetto a
quanto postulato dall’accusa.
Tutto ciò ben ponderato, si giustifica
una riduzione della condanna proposta dal Sostituto Procuratore pubblico a 10
giorni di detenzione.
D'altro canto sono adempiti i
requisiti oggettivi e soggettivi sanciti dall'art. 41 CPS per ammettere
l'interessato al beneficio della sospensione condizionale della pena, con un
periodo di prova di 2 anni.
Nulla osta infine alla conferma
del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico, Lugano, il 26 novembre
2001. Come proposto dalla pubblica accusa, si impone tuttavia di ammonirlo
formalmente (art. 41 cifra 2 cpv. 2 CPS).
10. In occasione
del dibattimento, la difesa ha specificato che l’opposizione non riguardava il
dispositivo n. 2 del decreto d’accusa.
Non essendosi le
parti civili, a loro volta, opposte a tale dispositivo, esso è dunque da
considerarsi cresciuto in giudicato.
Le parti
civili hanno nondimeno postulato il risarcimento delle spese di patrocinio
legate alla presente procedura penale, quantificandole in fr. 402.50 per spese
e fr. 2145.-- per onorari (cfr. parcella 24 gennaio 2005).
In
considerazione delle difficoltà del caso specifico, dell’impegno difensivo,
delle difficoltà giuridiche e fattuali e del tempo impiegato, in questa sede
può essere riconosciuto loro un importo complessivo di fr. 2'000.-- a titolo di
ripetibili.
11. Gli oneri processuali, di
complessivi fr. 1'400.--, sono a carico del condannato, e per esso vengono
anticipati dallo Stato, considerato che, con decisione di data 5 gennaio 2005
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, il signor ACCU 1 è stato ammesso al
beneficio del gratuito patrocinio (art. 26 cpv. 3 Lag).
visti gli art. 41 cifra 1, 66bis, 222
cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di incendio
colposo, art. 222 cpv. 1 CPS,
per i fatti compiuti a Grancia
il 2 settembre 2003 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA
378/2004 del 9 febbraio 2004;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni;
2. al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 1'400.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 15 giorni di detenzione decretata nei suoi
confronti dal Ministero pubblico, Lugano, il 26 novembre 2001, ma lo
ammonisce formalmente (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);
riconosce alle parti civili, __________,
__________, e __________, __________, complessivamente fr. 2'000.-- a titolo di
ripetibili;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Il dispositivo per il quale non è stata formulata opposizione,
ossia: 2. Per ogni pretesa le
parti civili __________, __________, e __________, __________, sono rinviate al
competente foro civile per le pretese di risarcimento (art. 267 cpv. 1 CPP).
è definitivo.
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio della difesa contro gli
incendi, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 700.00 tassa
di giustizia
fr. 400.00 spese
giudiziarie
fr. 300.00 testi
fr. 1400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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