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Decisione

10.2004.72

dipendente provoca un incendio in un garage per una errata modalità di travaso della benzina

25 gennaio 2005Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

di data 9 febbraio 2004 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1.

Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Riservate

le disposizioni di cui all'art. 15 della Legge cantonale sull'organizzazione

della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI).

Considerandi

2.

Per ogni pretesa le parti civili __________, __________, e __________, __________,

sono rinviate al competente foro civile.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese

giudiziarie di fr. 300.--.

4.

Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla

pena di 15 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero

pubblico, Lugano, il 26 novembre 2001, ma l'ammonisce formalmente (art. 41

cifra 3 cpv. 2 CPS).

5.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata

trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra

4.

CPS;

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 18 febbraio 2004 dal difensore;

indetto il dibattimento 25 gennaio 2005,

al quale hanno partecipato l’imputato, il suo difensore, il patrocinatore delle

parti civili ed il Sostituto Procuratore pubblico;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed

all’audizione dei testi;

preso atto che l'opposizione non riguarda il

Dispositivo

dispositivo n. 2 del decreto d'accusa;

sentito il Sostituto Procuratore

pubblico, il quale ritiene che nella presente fattispecie siano adempiti i

presupposti del reato di incendio colposo. In effetti, dal profilo oggettivo è

incontestato che vi sia stato un incendio e che esso abbia provocato dei danni.

Da quello soggettivo è necessario che il risultato dell’azione fosse

prevedibile ed evitabile. Nel caso in esame, l’istruttoria ha permesso di

accertare che l’imputato era conoscenza di un precedente principio di incendio

sviluppatosi in circostanze analoghe, e, soprattutto, che in seguito erano

state emanate delle direttive volte a scongiurare il ripetersi di tali eventi,

ossia il divieto di utilizzare la pompa elettrica e l’obbligo di svolgere il

lavoro di travaso della benzina in un’area appositamente adibita. Nonostante

queste chiare e comprensibili norme di comportamento, l’imputato ha agito di

testa propria, provocando per imprevidenza colpevole un incendio altrimenti

evitabile. Sulla proposta di pena pesano la gravità della negligenza, il danno

considerevole, il fatto di avere negato l’evidenza, la precedente condanna, la

leggera intossicazione subita da altri due dipendenti della parte civile e la

circostanza che i fatti in oggetto sono al limite dell’applicazione dell’aggravante

del capoverso 2 dell’art. 222 CPS. A suo favore va invece tenuto conto delle

ferite subite. In conclusione chiede la conferma integrale del decreto

d’accusa;

sentito il patrocinatore delle parti

civili, il quale sottolinea come dopo il primo incendio fossero state messe in

atto delle misure di prevenzione, tra l’altro pure a conoscenza di un teste

esterno alle parti civili, e che pertanto l’imputato abbia commesso un

imprevidenza colpevole. Si associa dunque alla richiesta formulata dal

Procuratore pubblico e chiede la rifusione delle spese di patrocinio legale,

limitatamente a quelle connesse al procedimento penale, sfociato nell’odierno

dibattimento, quantificate in fr. 3’500.--;

sentito il difensore, il quale pone in

evidenza le differenze fra le testimonianze rilasciate da coloro che ancora

oggi sono alle dipendenze delle parti civili e quelle rilasciate da quelli che

non lo sono più. L’istruttoria non ha permesso di stabilire in modo chiaro

quali siano state le cause dell’incendio, né che siano state impartite delle

direttive dopo il primo incendio, né che le stesse siano state comunicate

all’imputato. Per contro, dall’istruttoria è emerso che egli non aveva delle

conoscenze specifiche per la manipolazione dei carburanti. Mancano pertanto

alcune componenti dell’aspetto soggettivo del reato di incendio colposo, in

particolare l’educazione, l’esperienza della vita e le conoscenze personali.

Inoltre, il virtù del principio dell’affidamento, applicabile per analogia, la

negligenza è esclusa. In effetti, i superiori hanno visto il suo cliente

utilizzare la pompa elettrica al di fuori dell’apposita area anche dopo il

primo sinistro, senza tuttavia prendere dei provvedimenti. In conclusione egli

chiede il proscioglimento. In via subordinata postula una diminuzione o

esenzione della pena ex art. 66bis CPS, in ragione delle gravi ferite subite.

In via ancora più subordinata una massiccia riduzione della pena. Protesta

infine tasse, spese e ripetibili, e si oppone al risarcimento delle spese di

patrocinio legale avanzato dalle parti civili;

sentito in replica il Sostituto

Procuratore pubblico, il quale evidenzia come due dei testi, a differenza

dell’imputato, non abbiano assistito al primo incendio e non abbiano

partecipato in prima persona alle misure precauzionali intraprese. Egli rileva

inoltre come l’imputato abbia agito per negligenza già solo per il fatto di non

avere personalmente messo in atto le misure minime di sicurezza;

sentito in replica il patrocinatore delle

parti civili, il quale sottolinea come la questa corte debba rispondere

affermativamente alle domande se ci fossero delle direttive, se siano state

rese note e se erano conosciute dall’imputato. Evidenzia inoltre come l’art.

66bis non sia applicabile alla presente fattispecie;

sentito in duplica il difensore, il quale

ribadisce che il suo cliente va prosciolto per mancanza di prove circa la sua

imprevidenza colpevole e che, in caso negativo, può beneficiare dell’art. 66bis

CPS;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. È l’imputato autore

colpevole di incendio colposo per i fatti commessi nelle circostanze descritte

nel decreto d’accusa n. DA 378/2004 del 9 febbraio 2004?

2. In caso affermativo deve, e

se sì in che misura, essere modificata la pena proposta? In particolare,

l’imputato può beneficiare dell’applicazione dell’art. 66bis CPS?

3. L’imputato può beneficiare

della sospensione condizionale dell’eventuale pena privativa della libertà e,

se sì, a quali condizioni?

4. L’eventuale condanna deve

essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la

cancellazione?

5. Deve essere mantenuto il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di

detenzione decretata nei confronti dell’imputato dal Ministero pubblico,

Lugano, il 26 novembre 2001, e, se sì, a quali condizioni?

6. Può essere accolta la

richiesta di risarcimento delle spese di patrocinio legate alla procedura

penale presentata in data odierna dalle parti civili?

7. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio ed eventualmente assegnate ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

1. Il signor ACCU 1 ha svolto

l’apprendistato presso il garage __________, __________, conseguendo il diploma

di magazziniere e venditore di pezzi di ricambio nell’anno 2000.

All’epoca dei fatti in

questione egli era alle dipendenze della ditta __________, __________, in qualità

di magazziniere, da circa due anni. Dal 1. gennaio 2003 egli si occupava a

tempo pieno della logistica, dell’inventario, dei ricambi, e della fornitura di

tutto quanto riguardava il reparto corse. In altri termini era il responsabile

della preparazione del materiale e del carburante per i veicoli utilizzati

nelle competizioni automobilistiche.

Dopo un periodo in infortunio a

seguito delle ferite subite nell’incendio oggetto del presente procedimento, il

signor ACCU 1 ha ripreso la sua attività presso la ditta __________. Avendo

tuttavia percepito sin dall’inizio una mancanza di fiducia nei suoi confronti

da parte di colleghi e superiori, ha ben presto deciso di abbandonare proprio posto

di lavoro.

Attualmente l’imputato è

disoccupato e segue dei corsi di formazione.

2. La società __________, __________,

si occupa della vendita di automobili del marchio __________ e di tutta la

gestione dopo vendita, della carrozzeria e del reparto corse.

La ditta __________, __________,

gestisce invece i marchi __________ ed è proprietaria dello stabile in cui si

verificato l’incendio.

Amministratore unico ed

azionista di maggioranza di entrambe le società, qui costituitesi parti civili,

è il signor __________.

Responsabile del reparto corse a

livello meccanico e logistico, e dunque superiore diretto dell’imputato, era il

signor __________. In questo gruppo collaboravano a tempo pieno anche il signor

__________, quale meccanico, ed il signor __________, quale magazziniere,

entrambi assunti da pochi mesi. A dipendenza delle necessità vi erano poi altre

persone che occasionalmente davano una mano.

A proposito del signor __________,

va precisato che in occasione del dibattimento egli ha dichiarato che ai

momento dei fatti era alle dipendenze della __________ da sei mesi e non da una

mese, come da lui esposto in sede di interrogatorio di polizia. A giustificazione

di questo suo agire egli ha affermato che il titolare delle società, gli disse

di dire agli inquirenti, contrariamente al vero, che lavorava presso il garage

solo da un mese, in modo da evitare l’insorgere di problemi per i permessi di

lavoro. Tale grave fatto meriterà un maggiore approfondimento in separata sede.

Il signor __________ svolgeva

la funzione di responsabile tecnico dell’officina e del reparto corse, mentre la

carrozzeria era sotto la responsabilità del signor __________. Il settore

amministrativo e di vendita, per entrambe le società, era invece gestito dalla

signora __________.

2. Lunedì 1. settembre 2003, alla

mattina, i veicoli da gara sono rientrati a __________ provenienti da una

manifestazione internazionale svoltasi nel fine settimana precedente. Gli

addetti al reparto corse avrebbero dovuto, come d’uso, prenderli immediatamente

in consegna e prepararli per la prossima gara, in programma il fine settimana

seguente a Barcellona.

Fra le incombenze del signor ACCU

1 in questo ambito, vi era anche quella di effettuare il rifornimento di

carburante dei nove veicoli da gara, che avrebbero dovuto partire per la Spagna

con i serbatoi pieni.

A tale scopo, l’imputato, nella

mattinata di martedì 2 settembre 2003, ha incaricato un collega di acquistare

presso il vicino distributore 300 litri di benzina a 98 ottani.

Dopo pranzo, egli ha scaricato

dal furgone i 6 fusti metallici da 50 litri in cui era contenuta la benzina,

posandoli nel locale magazzino, sito all’interno dell’edificio in cui vi è il

reparto corse, vicino al portone principale dal quale si accede alla rampa

d’accesso esterna. Questo stabile si compone di tre piani: al primo ci sono

degli uffici, al piano terra si trova la carrozzeria ed al piano seminterrato

il reparto corse, a sua volta suddiviso su due livelli: quello inferiore

adibito ad officina meccanica e l’altro a magazzino (cfr. rapporto polizia

scientifica, doc. 8).

Nel medesimo luogo in cui ha

depositato i bidoni, l’imputato ha poi effettuato il rifornimento delle vetture,

travasando dapprima la benzina dal fusto metallico in un apposito recipiente in

plastica munito di un bocchettone aeronautico da 20 litri ed in seguito da

quest’ultimo nei serbatoi dei veicoli, per caduta. In questa seconda fase egli

si è fatto aiutare da un collega, il quale, con l’ausilio di un recipiente

identico, impediva la fuoriuscita del carburante in eccesso dal serbatoio.

Per eseguire il travaso dal

fusto all’altro contenitore, l’imputato ha utilizzato una pompa elettrica marca

Flux, modello F420K, in dotazione al reparto corse.

L’imputato aveva verosimilmente

eseguito queste operazioni con le medesime modalità e nello stesso luogo anche

nel pomeriggio del giorno precedente, nonché la mattina stessa dei fatti qui in

discussione.

Dopo aver svuotato 4 fusti da

50 litri, verso le 15:30, durante l’ennesimo travaso di benzina da un fusto al recipiente

aeronautico, l’imputato ha udito un rumore tipico dell’accensione di una fiamma

di un cannello per saldatura. In quel momento egli aveva il fusto principale

sulla sua destra e con la mano sinistra teneva il tubo in gomma della pompa

elettrica infilato nel contenitore. In un attimo i suoi pantaloni hanno preso

fuoco all’altezza delle gambe. Egli, terrorizzato, ha mollato tutto e, senza disinserire

la pompa, si è messo a correre verso la rampa d’accesso, dove un collega lo ha

aiutato a spogliarsi era a spegnere le fiamme sui vestiti. Nel frattempo la pompa

ha continuato ad aspirare benzina fuori dal bidone, contribuendo alla rapida

propagazione dell’incendio e rendendo vani i tentativi effettuati dai

dipendenti del garage di soffocare il fuoco con l’ausilio degli estintori.

Le fiamme sono state domate solo

in un secondo tempo dai pompieri intervenuti sul luogo del sinistro.

L’inalazione del fumo

sprigionatosi dall’incendio ha provocato a __________ e __________ una leggera

intossicazione che ha reso necessario il loro trasposto all’Ospedale Italiano,

dal quale sono stati comunque subito dimessi.

Sorte diversa è invece toccata

al signor ACCU 1, che ha riportato ustioni di II° grado alla coscia, alla gamba

ed alla mano (I°-II°-III° dito) destra, tali da richiederne il ricovero in

ospedale ed un intervento chirurgico di débriment alla coscia ed alla gamba

destra. Egli è rimasto degente presso l’Ospedale Italiano dal 2 al 15 settembre

2003. Le ferite subite hanno causato la sua incapacità lavorativa, dapprima al

100% ed in seguito al 50%, per alcuni mesi. Inoltre gli rimarranno delle

cicatrici permanenti alla gamba ed alla coscia destra (doc. 5 e foto

prodotte al dibattimento).

L’incendio ha altresì causato

alle parti civili danni materiali e patrimoniali (stabile, merci ed

installazioni, veicoli a motore, casco RC impresa per veicoli a motore di

proprietà di terzi, interruzione d’esercizio e casco veicoli a motore) stimati

in complessivi fr. 4'500'000.-- (doc. 11).

3. In merito alle cause

dell’incendio, la polizia scientifica, sulla base dei riscontri esperiti sul

luogo del sinistro e dei successivi esami di laboratorio ha ipotizzato quanto

segue:

“Al momento della partenza

dell’incendio, ACCU 1 indossava un paio di scarpe da ginnastica (con suola in

gomma isolante) ed il fusto di benzina era appoggiato direttamente sul

pavimento ricoperto di una vernice isolante (con poco passaggio verso terra di

eventuali correnti e/o campi elettrici). La vicinanza tra l’abbigliamento di ACCU

1 (caricato elettrostaticamente) ed il fusto di benzina ha provocato una

scintilla/arco elettrico, nei relativi punti di avvicinamento (all’altezza di

una delle nervature del bidone e in corrispondenza della posizione delle

maniglie).

La formazione di una

scintilla/arco elettrico è stata resa possibile dal contatto tra i due

conduttori (nella fattispecie i jeans diACCU 1 ed il fusto di benzina), con

differenza di potenziale elettrico. I vapori di benzina fuoriusciti dai bidoni

durante le fasi del travaso si depositano tendenzialmente verso il basso,

essendo più pesanti dell’aria. La presenza di un flusso d’aria dall’esterno

(proveniente dalla rampa che porta al locale cantina) ha contribuito alla

miscela con i vapori di benzina che, a contatto con la scintilla/arco prodotto

tra i due conduttori, ha dato seguito all’accensione repentina (paragonabile ad

un’esplosione) dei vapori di benzina.

In conclusione, il grosso

dell’evento dannoso è da ascrivere alla fuoriuscita di carburante dal tubo di

travaso con la pompa in funzione rilasciata dal quando ha notato le fiamme

sulla sua gamba” (cfr. rapporto polizia scientifica, doc. 8, pag. 3).

Secondo la polizia scientifica

non è tuttavia possibile scartare del tutto l’ipotesi di un’eventuale

disfunzione della pompa elettrica impiegata nelle operazioni di travaso. La

forte carbonizzazione constatata sui residui metallici del motore elettrico, ha

però reso impossibile qualsiasi accertamento tecnico supplementare (cfr.

rapporto polizia scientifica, doc. 8, pag. 3).

L’inchiesta di polizia

giudiziaria ha inoltre stabilito che la pompa elettrica utilizzata

dall’imputato per le operazioni di travaso non era adatta all’impiego con

liquidi infiammabili, in quanto non omologata secondo le disposizioni della

casa produttrice. La stessa era stata acquistata nel corso della primavera 2002

ed è stata impiegata per lungo tempo per il pompaggio di carburante, sia

all’interno della struttura del garage, sia sugli autodromi (cfr. rapporto di

polizia scientifica, doc. 8, pag. 2; rapporto di constatazione e d’inchiesta di

polizia giudiziaria, doc. 7, pag. 4 e allegato 35).

Dall’inchiesta è altresì emerso

che nel corso del mese di maggio 2003, in occasione di un travaso di benzina

nel reparto corse, si era verificato un piccolo incendio, prontamente domato

dagli impiegati del garage. La

causa esatta del sinistro non ha potuto essere stabilita con certezza. Il responsabile

tecnico dell’officina ha ipotizzato che, quale elemento scatenante, poteva

entrare in considerazione un difetto alla pompa elettrica o una generazione di

corrente elettrostatica prodotta dallo sfregamento sulla vernice con la quale,

nella primavera 2003, era stato pitturato il pavimento dell’officina meccanica,

nonostante la stessa fosse isolante e concepita appositamente per i garage

(cfr. rapporto di constatazione e d’inchiesta di polizia giudiziaria, doc. 7,

pag. 4).

A detta dei responsabili, __________

e __________, a seguito di quel principio d’incendio vennero adottate delle

misure di sicurezza, con informazione di tutti i collaboratori. In particolare,

venne deciso di non utilizzare la pompa elettrica e di effettuare le operazioni

di travaso della benzina in un’area appositamente creata, dove erano stati

collegati dei cavi di messa a terra ai tubi dell’aria e dell’acqua.

In data 9 febbraio 2004, il AINQ

1 ha emanato il decreto d’accusa in discussione, reputando il signor ACCU 1

autore colpevole di incendio colposo.

4. L’art. 222 cpv. 1 CPS punisce

con la detenzione o con la multa chiunque per negligenza cagiona un incendio,

se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per l’incolumità

pubblica. La pena è della detenzione se il colpevole mette per negligenza in

pericolo la vita o l’integrità delle persone (cpv. 2).

Dal profilo oggettivo è

necessario un comportamento incendiario dell’autore, ossia atto a provocare un

incendio, sia sotto forma di un’azione (in particolare quando quest’ultima non

è accompagnata dalle necessarie precauzioni), sia di un’omissione (ma solamente

se l’autore aveva una posizione di garante). Detto comportamento deve provocare

un incendio, vale a dire un fuoco di una tale ampiezza che non può più essere

spento da chi l’ha provocato, deve essere la causa naturale e adeguata del

medesimo ed infine deve risultare un pregiudizio alla cosa altrui o un pericolo

per l’incolumità pubblica (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse,

vol. II, n. 1 e segg. ad art. 222 CPS, pag. 34, e riferimenti ivi citati).

Dal profilo soggettivo il reato

è adempito se l’autore ha agito per negligenza. La negligenza può essere sia

cosciente o incosciente. Secondo l’art. 18 cpv. 3 CPS agisce per negligenza

colui che, per imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo

comportamento o non ne ha tenuto conto e l’imprevidenza è colpevole se l’agente

non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le

sue condizioni personali, in specie secondo le sue conoscenze, la sua

esperienza e la sua capacità. L’ammissione della negligenza esige che l’agente

sia personalmente in grado, usando la diligenza che s’impone oggettivamente e

che può essere da lui soggettivamente pretesa, di prevedere, se non proprio

l’esatto svolgimento dell’evento, quanto meno la possibilità o il pericolo

dell’evento stesso quale conseguenza della sua azione o omissione (Rep 1998,

pag. 397 segg. e riferimenti ivi citati).

Per poter affermare che

l’autore abbia agito o meno conformemente ai suoi doveri di prudenza, bisogna

tenere conto di eventuali regole di sicurezza esistenti. Se non sussistono

disposizioni di questo genere, occorre fare riferimento al comportamento che

una persona normalmente intelligente avrebbe dovuto tenere nel caso specifico (Bernard

Corboz, op. cit., n. 9 e segg. ad art. 222, pag. 35).

5. A sua difesa, il signor ACCU 1 sostiene

che l’inchiesta non è stata in grado di chiarire con esattezza le cause

all’origine dell’incendio.

Egli contesta inoltre che dopo

il primo incendio siano state impartite delle direttive volte a scongiurare il

ripetersi di tale evento e che le stesse gli siano state comunicate. Egli

assevera infine di non essere stato a conoscenza della creazione di un apposito

luogo in cui svolgere le operazioni di travaso.

A mente sua, l’istruttoria ha

per contro permesso di stabilire che egli non disponeva di conoscenze

specifiche per la manipolazione di carburanti.

Infine egli è dell’avviso che,

in virtù del principio dell’affidamento di cui all’art. 26 LCStr,

applicabile per analogia, la negligenza sia esclusa. In effetti, i suoi

superiori, pur avendolo visto utilizzare la pompa elettrica al di fuori della

presunta area appositamente attrezzata anche dopo il primo incendio, non hanno

mai preso provvedimenti nei suoi confronti.

6. Dal profilo oggettivo è

incontestato che si sia verificato un incendio, che ha potuto essere domato

solo dopo un lungo intervento dei pompieri di Lugano. Pure assodato è che

l’incendio abbia provocato ingenti danni a terzi.

Circa l’origine dello stesso,

non vi possono essere dubbi che sia stato provocato dall’agire dell’imputato,

così come documentato dalla polizia scientifica (cfr. rapporto della polizia

scientifica, doc. 8).

Nemmeno il fatto che gli stessi

inquirenti, nelle loro conclusioni, abbiano ricordato come non sia possibile

scartare del tutto l’ipotesi di un eventuale disfunzione della pompa elettrica

impiegata nell’operazione di travaso, non è sufficiente ad inficiare questo

assunto. In effetti, per ammissione dello stesso imputato, la pompa non

presentava difetti, era relativamente poco usata e, soprattutto, durante tutto

il tempo in cui l’ha impiegata non ha riscontrato cedimenti del motore o udito

rumori particolari, né l’ha vista produrre scintille (cfr. suo verbale di

interrogatorio 3 settembre 2003, pagg. 4 e 6).

Date queste premesse è dunque

inverosimile che l’incendio sia da attribuire ad una disfunzione della pompa

elettrica.

Stante quanto precede, le

condizioni oggettive del reato di incendio colposo sono adempite.

7. Contrariamente a quanto

sostenuto dall’imputato, l’istruttoria ha permesso di stabilire oltre ogni

ragionevole dubbio che c’era uno spazio adibito ai travasi di benzina. Nemmeno

è possibile ritenere che il signor ACCU 1 non ne fosse a conoscenza. In

effetti, non solo i suoi superiori, __________ e __________, hanno riferito della

creazione di questo luogo, ma pure i suoi colleghi di reparto e persino una

persona esterna hanno rivelato di sapere che vi era quest’area apposita (cfr.

verbali di interrogatorio 3, risp. 4, settembre 2003 di __________ __________,

pag. 2, di __________ __________, pag. 4, e di __________ __________ __________,

pag. 3).

Pure pacifico è che egli sapeva

che alcuni mesi prima si era sviluppato un incendio in circostanze analoghe nel

medesimo luogo in cui è avvenuto quello qui in discussione (cfr. suo verbale di

interrogatorio 3 settembre 2003, pag. 7).

Più controversa è per contro la

questione relativa alle direttive che sarebbero state emanate per impedire il

ripetersi di un incendio. Da una parte ci sono i responsabili che affermano

d’aver esplicitamente preso dei provvedimenti in tal senso e di averli

divulgati, a più riprese, a tutti i collaboratori, in particolare anche

all’imputato. Dall’altra quest’ultimo ed i suoi colleghi sostengono di non aver

mai sentito dell’esistenza di specifiche norme di comportamento. Nemmeno

l’istruttoria dibattimentale ha potuto apportare maggiore chiarezza su questo

aspetto. In aula i vari protagonisti hanno infatti ribadito le loro versioni

diametralmente opposte.

Ciò non basta comunque a

scagionare il signor ACCU 1 dell’imputazione di incendio colposo.

In effetti, il primo sinistro avrebbe

dovuto responsabilizzare maggiormente l’imputato ed indurlo a mettere in atto

autonomamente tutte le misure di precauzione volte a scongiurare il riprodursi

di simili eventi. Soprattutto tenuto conto del fatto che le cause ipotizzate

erano due: o il difetto alla pompa o le scintille sprigionatesi per energia

elettrostatica.

Non va dimenticato che nello

svolgimento delle sue mansioni, fra le quali vi era anche il rifornimento dei

veicoli da gara, all’interno del “team corse” il dipendente in questione godeva

di una larga autonomia.

Inoltre egli, benché nel corso

della sua formazione professionale non abbia ricevuto un’istruzione specifica

riguardo alla prevenzione degli incendi durante la manipolazione dei

carburanti, non poteva ignorare, in virtù della esperienza generale della vita

e delle nozioni di base apprese a scuola, che quest’ultime operazioni

comportano dei notevoli rischi di incendio.

Chiunque si ritrova a

maneggiare sostanze infiammabili deve agire con particolare attenzione ed

informarsi spontaneamente sui potenziali pericoli ad connessi con le operazioni.

Già solo per questi motivi,

quindi indipendentemente dall’essere stato a conoscenza di eventuali direttive

interne, egli avrebbe dovuto evitare di effettuare i travasi di carburante

lontano dallo spazio espressamente concepito e con una pompa elettrica non

concepita appositamente per liquidi infiammabili.

L’imputato ha dunque agito per

un’imprevidenza colpevole, provocando un incendio facilmente altrimenti

evitabile con l’adozione delle opportune misure di prevenzione.

Per le medesime ragioni,

nonostante le risultanze dell’inchiesta predibattimentale e dibattimentale

hanno permesso di ritenere che i suoi superiori abbiano tollerato l’esecuzione

delle operazioni di travaso in modo contrastante con le direttive che loro

affermano di avere emanato, non può essere esclusa la negligenza dell’imputato.

A mente di questo giudice, nella presente circostanza non può dunque trovare

applicazione, per analogia, il principio dell’affidamento codificato all’art.

26 LCStr.

Pur non potendo prescindere da

una condanna per incendio colposo del signor ACCU 1, non ci si può esimere dal

rilevare come al verificarsi dell’evento abbiano contribuito anche diversi

fattori di cui egli non è principalmente responsabile.

La manipolazione dei carburanti

da parte dei dipendenti dei garages in oggetto era gestita in maniera molto

approssimativa e vi era sicuramente una situazione generalizzata di scarsa

chiarezza in merito alle procedure da adottare.

A titolo di esempio, basti

pensare che la confusione trova origine già al momento in cui un responsabile

del garage si è recato dal fornitore di materiale per chiedere una pompa

elettrica destinata ad effettuare travasi di carburante e quest’ultimo ne ha,

scientemente e con debita informazione dell’acquirente, consegnata una non

adatta a liquidi infiammabili. A ciò si aggiunga poi il fatto che proprio i

responsabili del garage, pur sapendo - o quantomeno dovendo sapere - che essa

non era adatta ad essere utilizzata per la benzina, ne hanno permesso per lungo

tempo l’impiego, perlomeno fino al primo sinistro, se non addirittura dopo.

Inoltre un aspetto basilare

come la sicurezza sul posto di lavoro, a maggior ragione dopo uno scampato

pericolo (leggasi primo incendio), avrebbe meritato da parte dei dirigenti una

maggiore chiarezza e precisione nell’emanazione delle norme di comportamento e

nella loro divulgazione a tutti gli impiegati, nonché nel controllo del

rispetto delle stesse.

Appare incomprensibile come si

siano potuti tollerare anche dopo il primo principio di incendio l’uso di un

macchinario elettrico notoriamente inadatto e l’esecuzione dei travasi in zone

che non erano quella specificatamente adibita a tale operazione.

Questi elementi andranno tenuti

in debita considerazione al momento della commisurazione della pena da irrogare

all’imputato.

8. Giusta l’art. 66bis cpv.1 CPS,

se l’agente è stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo

atto che una pena risulterebbe inappropriata, l’autorità competente prescinde

dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

L’impunità è dunque subordinata

alla condizione che le conseguenze dirette del reato si ripercuotano duramente

sul suo autore.

La determinazione

dell’intensità con la quale l’autore deve essere stato colpito, fisicamente o

psichicamente, per meritare l’impunità dipende dalle circostanze concrete del

caso particolare, il cui apprezzamento compete al giudice. La decisione dipende

essenzialmente dalla gravità del reato e dunque anche dalla colpevolezza

dell’autore. Più la colpa è grave, più le ripercussioni sul reo dovranno essere

gravi, affinché si possa prescindere dalla pena (SJ 2003 I pag. 249; DTF 117 IV

245).

Se sono dati i presupposti

legali, il giudice è tenuto a procedere conformemente all’art. 66bis cpv. 1

CPS. I criteri __________ di questa norma concedono tuttavia al giudice un

largo margine di apprezzamento. Inoltre, se le conseguenze dell’atto, messe a

confronto con la gravità della colpa, non sono tali da giustificare

l’applicazione della disposizione in questione, il giudice può tenerne conto

operando una riduzione della pena (DTF 117 IV 245).

La ratio legis dell’art. 66bis

CPS consiste nell’offrire una soluzione ai casi limite per i quali il ricorso

ad una sanzione nei confronti di un delinquente già duramente colpito dalla sua

stessa azione (poena naturalis) urterebbe il senso comune di giustizia (FF 1985

II 909). In ogni caso occorre che una pena, anche leggera, sia inappropriata

rispetto alle sofferenze patite dall’autore a causa della sua colpa, la quale

inoltre non deve essere grave (Franz Riklin, Basler Kommentar,

Strafgesetzbuch I, nri. 43 e 44 ad art. 66bis).

Il giudice, quando è

confrontato ad una tale possibilità, deve esaminare in primo luogo la

colpevolezza dell’autore in base a tutti i criteri di cui all’art. 63 CPS e,

solamente in seconda battuta, se le conseguenze dannose dell’atto sul suo

autore appaiono incompatibili con la punizione, deve rinunciarvi in virtù

dell’art. 66bis CPS.

Nel caso in esame, a mente di

questo giudice, non sono dati i presupposti per l’applicazione dell’art. 66bis

CPS, già solo per il fatto che le sofferenze subite dal signor ACCU 1 a causa

del suo agire negligente, in particolare le cicatrici permanenti sull’arto

inferiore destro (doc. 5), non sono gravi a tal punto da rendere inappropriata

una qualsiasi sanzione nei suoi confronti.

Queste conseguenze fisiche avranno

tuttavia il loro peso nella determinazione dell’entità della pena.

9. Secondo l'art. 63 CPS, il

giudice fissa la sanzione in base alla colpa del reo, considerando i motivi a

delinquere, la vita anteriore e le condizioni personali.

Nella scelta

del tipo di pena e nella sua quantificazione, il giudice gode di un ampio

margine di apprezzamento (Hans Wiprächtiger, in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch

I, n. 16 ad art. 63): egli deve valutare le singole circostanze del caso

concreto alla luce degli atti e delle risultanze dibattimentali, prendendo

quindi in globale considerazione tutto quanto emerso. Il giudice deve così

giungere - pur ovviamente entro precisi limiti - a prescrivere la pena in una

certa entità, sulla base dei fatti oggettivi da un lato, ma anche sulle proprie

sensazioni soggettive.

Nel caso specifico va anzitutto

tenuto conto che i fatti in questione sono vicini al limite per l’applicazione

dell’aggravante di cui all’art. 222 cpv. 2 CPS (2 colleghi

leggermente intossicati), che l’imputato ha provocato un danno ingente ed

infine che ha alle spalle una piccola condanna penale per furto.

La commisurazione della pena è

inoltre influenzata dalle lesioni permanenti subite

dall’imputato nel rogo, nonché dalla sua attuale difficile situazione

finanziaria e professionale.

Non va inoltre dimenticato che,

come evidenziato sopra, vi sono anche delle colpe che non sono imputabili al

signor ACCU 1. Ovviamente nel diritto penale ognuno paga per i propri atti,

indipendentemente da responsabilità concomitanti di terze persone. Nella

fattispecie non si può comunque dimenticare la situazione alquanto confusa

nella quale l’imputato si è ritrovato ad operare e sicuramente riconducibile a

leggerezze e tolleranze contraddittorie dei suoi superiori e colleghi. Essa

ridimensiona oggettivamente la gravità della negligenza commessa, rispetto a

quanto postulato dall’accusa.

Tutto ciò ben ponderato, si giustifica

una riduzione della condanna proposta dal Sostituto Procuratore pubblico a 10

giorni di detenzione.

D'altro canto sono adempiti i

requisiti oggettivi e soggettivi sanciti dall'art. 41 CPS per ammettere

l'interessato al beneficio della sospensione condizionale della pena, con un

periodo di prova di 2 anni.

Nulla osta infine alla conferma

del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di

detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico, Lugano, il 26 novembre

2001. Come proposto dalla pubblica accusa, si impone tuttavia di ammonirlo

formalmente (art. 41 cifra 2 cpv. 2 CPS).

10. In occasione

del dibattimento, la difesa ha specificato che l’opposizione non riguardava il

dispositivo n. 2 del decreto d’accusa.

Non essendosi le

parti civili, a loro volta, opposte a tale dispositivo, esso è dunque da

considerarsi cresciuto in giudicato.

Le parti

civili hanno nondimeno postulato il risarcimento delle spese di patrocinio

legate alla presente procedura penale, quantificandole in fr. 402.50 per spese

e fr. 2145.-- per onorari (cfr. parcella 24 gennaio 2005).

In

considerazione delle difficoltà del caso specifico, dell’impegno difensivo,

delle difficoltà giuridiche e fattuali e del tempo impiegato, in questa sede

può essere riconosciuto loro un importo complessivo di fr. 2'000.-- a titolo di

ripetibili.

11. Gli oneri processuali, di

complessivi fr. 1'400.--, sono a carico del condannato, e per esso vengono

anticipati dallo Stato, considerato che, con decisione di data 5 gennaio 2005

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, il signor ACCU 1 è stato ammesso al

beneficio del gratuito patrocinio (art. 26 cpv. 3 Lag).

visti gli art. 41 cifra 1, 66bis, 222

cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di incendio

colposo, art. 222 cpv. 1 CPS,

per i fatti compiuti a Grancia

il 2 settembre 2003 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA

378/2004 del 9 febbraio 2004;

condanna ACCU 1

1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni;

2. al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 1'400.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena di 15 giorni di detenzione decretata nei suoi

confronti dal Ministero pubblico, Lugano, il 26 novembre 2001, ma lo

ammonisce formalmente (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);

riconosce alle parti civili, __________,

__________, e __________, __________, complessivamente fr. 2'000.-- a titolo di

ripetibili;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Il dispositivo per il quale non è stata formulata opposizione,

ossia: 2. Per ogni pretesa le

parti civili __________, __________, e __________, __________, sono rinviate al

competente foro civile per le pretese di risarcimento (art. 267 cpv. 1 CPP).

è definitivo.

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio della difesa contro gli

incendi, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 700.00 tassa

di giustizia

fr. 400.00 spese

giudiziarie

fr. 300.00 testi

fr. 1400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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