10.2004.78
Espropriazione materiale per nuovo azzonamento più diversificato del precedente
7 dicembre 2007Italiano16 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
10.2004.78
Data decisione, Autorità:
07.12.2007, TE
Ricorso:
TRAM, 50.2008.3, 10.10.2008
Titolo:
Espropriazione materiale per nuovo azzonamento più diversificato del precedente
ESPROPRIAZIONE MATERIALE
art. 39segg LESPR
Incarto n.
10.2004.78
49/02
Lugano
7 dicembre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dal Presidente supplente
Stefano Camponovo
e
dai membri
arch.
Bruno Buzzini
ing. Giancarlo
Rosselli
segretaria
giurista
Annalisa
Butti
statuendo
nella procedura di espropriazione materiale presentata in data 4 luglio 2002 da
ISES
1
rappr.
dall’ RA 1
contro
COEP
1
rappr.
dal RA 2
relativamente
ai mapp. n. 391, 392 e 393 di __________,
letti
ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato, in
fatto
1.ISES
1 è proprietario dei mappali no. 391, 392 e 393 RFD di __________, attualmente
così descritti.
Fondo 391:
A)
edificio mq 45
B) edificio mq 24
C) edificio mq 62
NE) superficie non edificata,
rivestimento duro,
humus mq 73
totale mq
8619
Fondo 392:
c)
giardino mq
438
A) abitazione mq 105
B) terrazza mq
9
totale mq
552
Fondo 393:
b)
giardino mq
1217
A) stalla mq
50
C) terrazza mq
17
totale mq
1284
A carico del mappale no. 391 ed a favore del mappale
no. 392 è iscritto a registro fondiario una servitù prediale di diritto di
passo con autoveicoli.
2.Il
precedente Piano Regolatore (PR) di __________ è stato approvato dal Consiglio
di Stato con risoluzione no. 3369 del 10 giugno 1981.
Esso includeva i suddetti mappali in zona R2a (zona
Residenziale estensiva) con un indice di sfruttamento pari a 0,3, un indice di
occupazione massimo del 30% ed un’altezza massima di costruzione prevista di
principio in ml 7,50 (art. 52 NAPR 1981).
3.Il
nuovo PR è invece stato approvato con risoluzione governativa no. 508 del 4
febbraio 1998 (confermata per quanto attiene ai mappali citati, dal Tribunale
della Pianificazione del Territorio con sentenza del 20 aprile 1999). Con essa
Fatti
i fondi di ISES 1 sono stati sottoposti ad un azzonamento più diversificato.
E meglio:
- del mappale no. 391 mq 1237* sono siti
in zona R2P, mq 750 in zona Cp3, mq 62 in zona SCP8 (allargamento strada: v.
piano viario), mq 4815 in zona R2 e mq 1755 in zona indicata dal Piano delle
zone quale “area di stacco” e nelle NAPR (art. 34) quale “area di rispetto” (il
Consiglio di Stato, a pag. 42 della propria risoluzione di approvazione del PR,
le cita con entrambe le denominazioni);
(* a seguito di alienazione parziale intervenuta in
corso di procedura: il PR aveva inserito mq 1341 in zona R2P)
- del mappale no. 393 mq 814 sono stati
inseriti in zona “area di rispetto” e mq 470 in zona *Cp3”;
- il mappale no. 392 è stato interamente inserito in
zona R2.
E meglio come risulta dalla planimetria del 22 ottobre
2007 del geometra revisore del Comune ing. __________, acquisita agli atti.
4.Le
zone R2 ed R2P sono entrambe definite quali zone residenziali estensive
all’art. 44 NAPR.
In dette zone è ammessa l’edificazione di costruzioni
residenziali e l’insediamento parziale di contenuti lavorativi di servizio
purché non in contrasto con le finalità della zona (art. 44 cpv 1 NAPR).
L’indice (massimo) di sfruttamento è pari a 0,5 nella zona R2 ed a 0,4 nella
zona R2P, mentre non v’è limite massimo di occupazione (art. 38 NAPR).
In ogni caso, all’interno delle citate due zone,
l’edificazione della parte del mappale no. 391 situata a meridione del mappale
no. 392, nonché l’edificazione del medesimo mappale no. 392, non potranno
superare la quota del tetto dello stabile già esistente sulla part. 392,
ritenute le altezze alla gronda ed al colmo al 1. gennaio 1996.
La zona Cp regola dei comparti con contenuti di protezione:
Cp3 è riferito al cosiddetto “Nucleo __________” e tocca parzialmente i mappali
no. 391 e 393 (art. 44 cpv 1 NAPR).
Nei comparti con contenuti degni di protezione (ai
quali appartiene pure la zona “Cp3”) gli interventi edificatori possono avere
unicamente carattere conservativo; nuove destinazioni d’uso sono ammesse purché
compatibili con la struttura originaria delle costruzioni e degli spazi di
contorno (art. 40 cpv 2 NAPR). Il Municipio può autorizzare eccezioni per
promuovere la salvaguardia e la valorizzazione di questi insiemi insediativi
(art. 40 cpv 4 NAPR).
L’art. 34 NAPR infine istituisce le “Aree di
rispetto”. Esse mirano a conferire e mantenere un aspetto paesaggistico
pregiato ed equilibrato agli insediamenti (cpv 1). Queste superfici vanno
mantenute libere da nuove edificazioni: è concesso il mantenimento di costruzioni
principali esistenti (cpv 2). Su dette superfici la vegetazione va curata
convenientemente (cpv 3). Queste superfici incluse nella zona edificabile sono
computabili ai fini dallo sfruttamento del fondo edificabile (cpv 4).
5. Il 17 ottobre 2000 ISES 1, per la penna
del proprio patrocinatore, ha lamentato al RA 2 il fatto che le proprietà
fossero vittime di espropriazione materiale “dell’ordine di diverse centinaia
di migliaia di franchi”.
6. Il 4 luglio 2002 ISES 1 ha
presentato al Tribunale di espropriazione una notifica di pretese di indennità
per espropriazione materiale nei confronti del COEP 1 per l’importo di fr
750'000.--, oltre ad interessi dal 5% a decorrere dal 4 febbraio 1998.
7. Il 19 Luglio 2002 il COEP 1, in
risposta, ha concluso per la reiezione dell’istanza.
8. Con replica del 9 settembre 2002 e
duplica del 18 settembre 2002 ogni parte ha confermato le proprie tesi e
domande.
9. Il 13 maggio 2003 hanno avuto
luogo l’udienza di conciliazione ed il sopralluogo.
10. Il 19 luglio 2006 gli atti sono
stati trasmessi al Presidente supplente avv. Stefano Camponovo; ne è scaturita
la necessità di riindire il sopralluogo con dibattimento finale.
11. Il 1. dicembre 2006 ha avuto luogo
detto secondo sopralluogo. Le parti si sono riconfermate nelle rispettive tesi
e domande: l’istante ha pure prodotto in quella sede un memoriale conclusivo.
Considerandi
12.
La proprietà è garantita; in caso
di espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena
indennità (art. 26 CF).
Di conseguenza, ai sensi
dell’art. 5 LPT il diritto cantonale deve prevedere un’adeguata compensazione
di vantaggi o svantaggi rilevanti, derivanti da pianificazioni secondo la legge
federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979; per le
restrizioni della proprietà equivalenti ad espropriazioni derivanti da
pianificazioni, secondo detta legge, è dovuta piena indennità.
La legislazione ticinese,
all’art. 39 cpv. 1 Lespr, prevede in effetti che pretese derivanti da vincoli
che configurano gli estremi dell’espropriazione materiale debbano essere fatte
valere entro il termine di dieci anni dal giorno in cui è entrato in vigore il
provvedimento dal quale si vogliono fare derivare le suddette pretese.
13.
Secondo la vigente giurisprudenza,
vi è espropriazione materiale, che dà diritto ad una piena indennità, quando
l’uso attuale od il prevedibile uso futuro di una proprietà immobiliare è
vietato o ridotto in modo particolarmente grave, così che il proprietario
colpito è privato delle facoltà essenziali dipendenti dal diritto di proprietà
medesimo. Una limitazione di minore rilievo può ugualmente costituire
espropriazione materiale ove essa colpisca un solo proprietario od un numero
ristretto di proprietari in modo tale che, fosse loro negato l’indennizzo, essi
sarebbero costretti a sopportare, a beneficio della comunità, un sacrificio per
loro eccessivo e incompatibile con il principio della parità di trattamento. In
entrambi i casi il miglior uso del fondo è da prendere in considerazione solo
se, al momento determinante, esso appare come molto probabile in un prossimo
avvenire; un tale miglior uso del fondo va riferito, di regola, alle concrete
- in fatto e per la legge – possibilità edificatorie del terreno medesimo (DTF
123.
II 489 c. 6a, 121 II 417 c. 4a, 119 Ib 124 c. 2b; RDAT 1990 n. 67 e
85, I-1991 n. 68, I-1992 n. 49; Grisel, Traité de droit administratif,
1984, voll II, p. 769; Riva, Hauptfragen der materiellen Enteignung,
1990, p. 113 ss).
Premessa al riconoscimento di qualsivoglia
indennità è dunque l’idoneità del fondo colpito ad essere oggetto di
sfruttamento edilizio in un prossimo futuro (DTF 131 II 151 consid. 2.1; TRAM
24.8.2007
in re SNL/Comune di L.).
14.
La problematica verte quindi sul
grado di ingerenza dell’atto pianificatorio nelle sfera protetta e sul
potenziale edificatorio, elementi che soggiacciono ad una ponderazione
oggettiva ed assurgono a criteri decisivi per il giudizio sulle legittimità di
un eventuale risarcimento. In quest’ottica occorre vagliare tutti gli elementi
che quantificano il fondo influenzandone le possibilità di sfruttamento –
riconducibili tanto alla legislazione vigente in materia pianificatoria ed
edilizia, quanto alla effettiva e prevedibile utilizzazione del suolo ed alle
qualità del fondo medesimo – al fine di accertare se, al momento
dell’istituzione del vincolo, l’edificabilità fosse una realtà di fatto
concreta ed attuabile a breve termine oltre che giuridicamente ammissibile.
15.
Nel tema specifico
dell’espropriazione materiale assume importanza il concetto di dezonamento.
Esso si produce quando l’autorità pianificatoria estromette un fondo da una
zona già definita come edificabile da un piano di utilizzo conforme alla Legge
sulla pianificazione del territorio (LPT), per attribuirlo ad una zona non
edificabile. Benché in quest’ottica possa dirsi limitativo del diritto di
proprietà, non necessariamente il dezonamento si traduce automaticamente anche
in un’espropriazione materiale: infatti la circostanza è comunque soggetta ad
un’obbligatoria verifica in relazione alle particolarità del fondo (Riva,
op. cit., no. 140, 161-163).
Viceversa l’autorità
pianificatoria che, adottando il suo primo piano di utilizzazione conforme alla
LPT, omette di attribuire un terreno alla zona edificabile attua non un
dezonamento, bensì una cosiddetta non-attribuzione, che secondo un’opinione
diffusa, non adempie ai presupposti dell’espropriazione materiale e quindi
nemmeno legittima un risarcimento (Riva, op. cit., no. 114, 141-145; DTF
121.
II 417 c. 3e, 122 II 326 c. 4, 125 II 431 c. 3b; RDAT II-1998 no. 47
c. 3b).
E’ risaputo infatti che la
legislazione in materia di pianificazione del territorio è, per sua stessa
essenza, dinamica, così che il nostro ordinamento giuridico non riconosce al
proprietario un generico diritto all’attribuzione del fondo a una zona
edificabile o al mantenimento di uno specifico regime edilizio, neppure se il
terreno era edificabile in base al diritto previgente (DTF 122 II 326 c.
6a).
Una non-attribuzione potrebbe
comportare un obbligo di indennizzo, solamente in via eccezionale, qualora
circostanze particolari, concrete ed oggettive, avrebbero giustificato
l’inserimento del fondo in una zona edificabile. Tale ipotesi potrebbe
concretizzarsi qualora il fondo fosse edificabile o quantomeno dotato delle
infrastrutture di urbanizzazione primaria, fosse compreso nel PGC ed il
proprietario avesse già investito somme considerevoli in vista della sua urbanizzazione
ed edificazione, ritenuto che i presupposti citati devono essere adempiuti
cumulativamente; oppure qualora il fondo fosse situato in un territorio già
largamente edificato ai sensi dell’art. 15 let. a LPT; oppure ancora qualora
l’azzonamento fosse legittimato dalla buona fede, istituto quest’ultimo che
sembrerebbe peraltro estendersi all’insieme degli aspetti che caratterizzano
l’eccezione sostanzialmente finalizzata a compensare, attraverso il
risarcimento, una reale aspettativa di miglior uso che il proprietario, a
fronte di motivi oggettivamente fondati e concreti, ha risposto nell’ente
pubblico e che questi ha deluso (Riva, op. cit., no. 114, 146-160; DTF
121.
II 417 c. 4b, 122 II 326 c. 6°, 125 II 431 c. 4a ).
16.
La misura pianificatoria definitiva
che sopprime o limita la componente edificabile sottrae il bene al mercato dei
fondi edilizi, ne compromette la libera disponibilità privata e, di riflesso,
ne riduce il valore. Decisiva per il giudizio sull’espropriazione materiale e
per l’estimo è, pertanto, la data di entrata in vigore della misura stessa
causa del pregiudizio (DTF 122 II 326 c. 4b; RDAT II-1991 no. 68:
Riva, op. cit., no. 194). Nell’ordinamento giuridico ticinese l’atto
pianificatorio definitivo che programma, organizza e disciplina le attività di
incidenza territoriale è il PR (art. 24 LALPT; cfr. inoltre art. 14 LPT), che
entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato (art. 39 cpv. 1
LALPT), produce effetti giuridicamente vincolanti e crea la presunzione di
pubblica utilità per tutte le espropriazioni, le imposizioni e le opere
pubbliche previste (art. 40 LALPT). Ad esso si riconduce quindi l’esame
retrospettivo del giudice finalizzato ad accertare i presupposti
dell’espropriazione materiale.
Nella fattispecie diesi
estimandi è quindi il 4 febbraio 1998.
17.
Per valutare in concreto se vi è
stata espropriazione materiale alla suddetta data occorre nella fattispecie
ancora rammentare che la giurisprudenza considera la data dell’entrata in
vigore della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), il 1.
gennaio 1980, come momento determinante: tutte le restrizioni della proprietà
legate al primo adattamento dei PR alla LPT, e quindi successive al 1. gennaio
1980, costituiscono, di principio, dei casi di non inclusione
(“Nichteinzonung”) in zona edificabile (DFT 123 II 488; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, p. 597), e non dei casi
di esclusione stricto sensu.
In effetti, poiché la
regolamentazione precedente non è sorta sotto l’egida dei disposti procedurali
della LPT (segnatamente gli art. 4, 26 e 33), di principio unicamente un PR
posteriore all’entrata in vigore della citata legge federale risponde alle
esigenze formali della LPT.
Orbene, di regola una mancata
inclusione in zona edificabile di un mappale da parte del primo PR adottato
secondo i suddetti principi della LPT non costituisce violazione del diritto
alla proprietà (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., p. 597), e quindi non fonda
alcun diritto ad un indennizzo.
18.
Ciò non sarebbe però sufficiente
per negare a priori qualsivoglia conformità alla predetta LPT, giacché criterio
determinante è la conformità materiale della normativa pianificatoria comunale
con la legge federale, e non quella formale (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op.
cit., p. 598).
E’ ben vero che la
giurisprudenza avalla questo criterio essenzialmente nel senso di limitarsi a
presumere che un PR adottato dopo l’entrata in vigore di quest’ultima le sia
conforme, senza che ciò assurga ad assioma, né tantomeno che leghi il giudice
(DTF 10.10.1997 consid, 3c, non pubblicato); essa non prevede esplicitamente
invece che un PR adottato precedentemente possa essere conforme alla medesima
legge federale. Non v’è tuttavia motivo di negligere questa seconda
possibilità.
19.
Nella fattispecie comunque la
normativa comunale precedente risale al 10 giugno 1981.
Essa è quindi posteriore,
seppure di poco, all’entrata in vigore del LPT.
Tuttavia, nulla induce a
ritenere che l’autorità cantonale non abbia tenuto conto dei criteri imposti
dal legislatore federale, considerato oltretutto che la LPT è stata votata il
22.
giugno 1979, pochi mesi dopo quindi l’emanazione del Messaggio municipale chiedente
l’adozione del PR e pochissimi mesi dopo la stessa.
D’altronde, la formale domanda
di espropriazione del precedente PR è stata inoltrata dal RA 2 al Consiglio di
Stato il 3 dicembre 1978, quindi ben dopo che la LPT era stata votata dalle
Camere federali. Se difformità v’è stata tra il precedente PR ed i dettami
della LPT, questa può al massimo essere individuata in una ridotta informazione e
partecipazione della popolazione (che negli atti, in effetti, non risulta
essere avvenuta nel senso voluto dal legislatore). Ciò non è però sufficiente a
scalfire la qualità di PR conforme alla LPT che aveva già la precedente
normativa comunale, attenta alla protezione di determinate aree, contenente una
valutazione di contenibilità del piano, dei riferimenti planimetrici precisi e
completi, ecc. (per quanto sicuramente generosa nella valutazione delle aree
edificatorie).
20.
Nella fattispecie si può dunque
considerare che vi sia stato un teorico caso di mancata inclusione
(“Nichteinzonung”) in area edificabile o meglio una mancata inclusione delle
potenzialità edificatori precedenti (perché i fondi in questione sono stati
comunque inseriti in zone edificabili). Occorre in altre parole valutare se vi
sia stata effettivamente una perdita rilevante di potenzialità edificabile dei
fondi in oggetto: l’istante lo sostiene, il Comune lo nega.
21.
Il Tribunale di espropriazione
rileva avantutto che la parte istante ha presentato domanda di indennizzo per
espropriazione materiale citando i mappali no. 391, 392 e 393.
Tuttavia, in merito al mappale
no. 392 essa non spende alcuna parola negli allegati di causa (né in petizione,
né in replica, né nel memoriale conclusivo) per giustificare un presunto
diritto ad un indennizzo.
E ciò a ragione, poiché la
destinazione di detto mappale era, ed è, quello della zona di PR R2.
Detto altrimenti, il nuovo PR
non ha intaccato, né modificato sostanzialmente, la qualità della destinazione
della part. 392.
Restano dunque da valutare le
eventuali modifiche concernenti unicamente i mappali no. 391 e 393.
22.
Dalla comparazione tra le
possibilità edificatorie concesse dal precedente PR e quelle concesse
dall’attuale PR risulta che la proprietà dell’istante ha mantenuto le proprie
potenzialità edificatorie; anzi, le ha migliorate di circa il 30%.
Secondo il PR precedente infatti,
la Superficie Utile Lorda (SUL) (riferita alle superfici attuali) era di mq 3’136,50
(derivanti da (8’619+552+1’284) x 3).
Con l’attuale PR invece la SUL è
la seguente:
Part. 391
mq 4815 x 0,5 = 2’407,5
1’755 x 0,5 = 877,5
62.
x 0,5 = 31
1’237 x 0,4 = 494,8
3’810,8
Part. 392
mq 552 x 0,5 = 276
Part. 393
mq 814 x 0,5 = 407
La SUL complessiva è quindi di
mq 4493,80.
Ciò perché le NAPR permettono,
come detto, l’utilizzo degli indici edificatori di una superficie a favore
dell’altra, e meglio dalle aree di stacco (rispetto) alle altre (esclusa la zona
Cp3).
Inoltre, la zona R2 (parte non
gravata quale area di stacco) e R2P sono sufficientemente ampie per permettere
l’utilizzo non solo degli indici propri, ma anche di quelli cedibili dalle
superfici oggetto di aggravio (e ciò anche tenendo conto dalla limitazione di
altezze per gli edifici per la parte a meridione del mappale no. 391).
In sostanza, l’istante ora è più
limitato nelle proprie scelte edificatorie, ma dispone di fondi più (anzi: ben
più) intensamente sfruttabili.
Ne consegue che non v’è
esproprio materiale.
23.
Le tasse e le spese di complessivi
fr. 800.-- seguono la soccombenza: esse sono dunque a carico dell’istante. Al COEP
1, convenuto in causa senza un patrocinatore, non sono assegnate ripetibili.
Per
i quali motivi
richiamata la
Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,
dichiara
e pronuncia: 1. L’istanza di pretese d’indennità per espropriazione
materiale del 4 luglio 2002 di ISES 1, __________, è respinta.
2.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi
fr. 800.-- sono a carico dell’istante. Non si assegnano ripetibili.
3.
Contro la presente decisione è data facoltà di
ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta
giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione a:
-
-
RA 2
per il Tribunale di
espropriazione
il
Presidente supplente La
segretaria giurista
Stefano
Camponovo Annalisa Butti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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