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Decisione

10.2004.8

banca - consigli d'investimento - responsabilità per malversazioni di un suo funzionario - dichiarazione di scarico

16 giugno 2006Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi obblighi di mandataria, la conseguenza sarebbe stata che l’attore non

avrebbe provveduto all’investimento. Questi deve pertanto venir posto nella

situazione in cui si troverebbe qualora l’investimento non si fosse mai

realizzato. Ciò significa che gli utili conseguiti in relazione all’affare, in

concreto quindi gli interessi di US$ 7'282.65 che gli sono stati versati per i

primi 5 mesi (doc. C e 3), devono essere computati (ICCTF 25 febbraio

2005 4C.365/2004). Il danno subito dall’attore può quindi essere quantificato

in US$ 167'717.35.

8. All’attore

non si può infine rimproverare una concolpa per aver accettato l’operazione

propostagli da un funzionario che nel corso degli anni si era dimostrato

meritevole della sua fiducia, tanto più che l’investimento, nella misura in cui

prevedeva il versamento di un interesse del 10% annuale (cfr. doc. E), neppure poteva

essere considerato a carattere speculativo. E nemmeno gli si può rimproverare

di non aver reclamato, come invece previsto dalle condizioni generali (doc. 1),

entro un mese dal ricevimento del relativo estratto conto, il fatto che l’operazione

in questione non fosse riportata negli estratti conto (cfr. ad es. doc. F1) non

essendo in ogni caso tale da destare in lui preoccupazioni particolari, atteso

che in quel genere di documenti, per espressa volontà della convenuta, non

erano indicati tutta una serie di operazioni, tra cui i crediti fiduciari, i

piani d’investimento, le operazioni in sospeso, ecc.. In tali circostanze non

vi è motivo -né del resto la convenuta l’ha preteso- di ridurre il risarcimento

a favore dell’attore, così che in definitiva la convenuta dev’essere condannata

a rifondergli la somma di US$ 167'717.35, a cui devono essere aggiunti gli

interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) a far tempo dal 21 ottobre 2003

(doc. L), prima valida interpellazione agli atti.

9. Ne

discende il parziale accoglimento della petizione.

La tassa

di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati per le spese

gli art. 148 CPC e la LTG

dichiara e pronuncia

I. La

petizione 2 giugno 2004 è parzialmente accolta.

§. Di conseguenza CV 1, __________,

è condannata a pagare a AT 1, __________ la somma di US$ 167'717.35 oltre

interessi al 5% dal 21 ottobre 2003.

Considerandi

II. Le

spese giudiziarie, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 9'900.-

b)

spese fr.

100.

-

Totale

fr. 10'000.-

già

anticipate dall'attore, restano a suo carico in ragione di 1/20 e per la

rimanenza sono a carico della convenuta, che rifonderà alla controparte fr. 15'000.-

a titolo di ripetibili parziali.

III. Intimazione:

-

-

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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