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Decisione

10.2004.82

circolazione in stato di ebrietà, infrazione alle norme della circolazione, inosservanza dei doveri in caso di infortunio

8 settembre 2004Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a Bellinzona il 28.11.2003;

reato

previsto dall'art. 92 cpv. 1 LCS in relazione con l'art. 51

cpv. 1 e 3 LCS;

perseguito con

decreto d’accusa no. DA 656/2004 di data 23 febbraio 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla

pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo

di prova di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Alla

multa di fr. 600.--.

3.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 200.--;

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 8 marzo 2004 dall'accusato;

indetto il

dibattimento 8 settembre 2004, al quale sono comparsi l'accusato personalmente

ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 30 giugno 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la

conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa,

prospettato all'accusato

il reato di tentata sottrazione alla prova del sangue, art. 91 cpv. 3 LCS;

sentito il

difensore che ha rinunciato al rimando al procuratore pubblico per questa nuova

imputazione e si è dichiarato d'accordo che la stessa venga trattata

nell'ambito di questo procedimento;

proceduto all'interrogatorio

dell'accusato, sentito il teste __________;

sentito il

difensore, il quale il quale chiede in via principale il proscioglimento dalle

imputazioni di circolazione in stato di ebrietà, tentata sottrazione alla prova

del sangue e di inosservanza dei doveri in caso di infortunio, per quanto

concerne l'infrazione alle norme della circolazione chiede che la multa sia

fissata in fr. 300.-- al massimo; in via subordinata postula la riduzione della

pena detentiva a 5 (cinque) giorni, sospesi condizionalmente per soli due anni,

come pure la riduzione della multa;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

Se

ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1

circolazione

in stato di ebrietà

1.2

tentata

sottrazione alla prova del sangue

1.3

infrazione

alle norme della circolazione

1.4

inosservanza

dei doveri in caso d'infortunio

per

i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla

pena e sulle spese.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 91 cpv. 1 e 3 LCS, 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27

cpv. 1, 31 cpv. 1 LCS, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC, 92 cpv. 1 LCS in relazione con

l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCS; 22, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

proscioglie ACCU

1,

dalle

imputazioni di circolazione in stato di ebrietà e di tentata sottrazione alla

prova del sangue;

dichiara ACCU

1,

autore

colpevole di infrazione alle norme della circolazione e di inosservanza dei

doveri in caso d'infortunio per i fatti compiuti a Bellinzona il 28 novembre

2003.

nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 656/2004 del 23

febbraio 2004;

condanna ACCU

1,

1.

alla

multa di fr. 400.-- (quattrocento);

2.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 130.-

(centotrenta).

assegna al

condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che

in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di

casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,

Lugano.

La

sentenza è definitiva.

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 400.00 multa

fr. 50.00 tassa

di giustizia

fr. 50.00 spese

giudiziarie

fr. 30.00 testi

fr. 530.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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