10.2004.90
circolazione in stato di ebrietà, perdendo la padronanza di guida in un percorso rotatorio
9 settembre 2004Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2004.90
Data decisione, Autorità:
09.09.2004, PRPEN
Titolo:
circolazione in stato di ebrietà, perdendo la padronanza di guida in un percorso rotatorio
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2004.90/CEG
DA
606/2004/PE/NG
Bellinzona
9
settembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con l’avv. Flavio Biaggi in
qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. circolazione in stato di ebrietà
per aver condotto l’autovettura
__________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min.
0.88 - max. 0.98 grammi per mille),
fatti avvenuti a __________ il
Fatti
15.09.2003;
reato previsto dall’art. 91
cpv. 1 LCS;
2. infrazione alle norme della
circolazione
per avere, circolando nello
stato psico-fisico surriferito, nell’immettersi sull’intersezione con percorso
rotatorio obbligato, negligentemente perso la padronanza di guida continuando
così diritto la corsa cozzando conseguentemente contro un muro posto al centro
dell’intersezione stessa;
fatti avvenuti a __________ il
15.09.2003;
reato previsto dall’art. 90
cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCS,
art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 ONC;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 23 febbraio
2004 no. DA 606/2004/PE/NG del AINQ 1 che propone la condanna:
1.
alla multa di fr. 1'000.-, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata
entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in
arresto (art. 49 cifra 3 CPS);
Considerandi
2.
al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie
di fr. 300.-;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 9 marzo 2004;
indetto il
dibattimento in data 9 settembre 2004, al quale è comparso l’accusato
personalmente, assistito dal suo difensore, , mentre il Procuratore pubblico
con lettera 17/18 maggio 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico
dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale ha chiesto
che l’accusato venisse prosciolto dal reato di circolazione in stato d'ebrietà
non essendovi prova sufficiente a determinare con certezza che lo stesso si
trovasse in stato alcolemico al momento dell'incidente.
La difesa ha osservato in
particolare che le risultanze del prelievo del sangue eseguite dal Laboratorio Bioanalitico
SA non consentivano di giungere alla conclusione che l'accusato conducesse
nella circostanza con un tasso di alcolemia punibile. Non era infatti chiaro né
provato il momento esatto in cui questi avesse cessato di bere. Di conseguenza,
tenuto conto della massa corporea del Signor ACCU 1 (1.90 x 90 kg), la difesa
ha sostenuto la necessità di porsi in una situazione di cosiddetto
"assorbimento lento", ciò che potrebbe implicare - e il dubbio qui
deve profittare all'accusato - che al momento critico il conducente non
raggiungesse il tasso dello 0.8 g/mille e che questo tasso sia aumentato nel
seguito, fino alla fase del prelievo, siccome in fase di assorbimento. Dubbi a
favore dell'accusato risulterebbero a dire della difesa pure dallo scritto 27
aprile 2004 del Laboratorio Bioanalitico SA al difensore, ma anche dal referto
stesso 15 settembre 2003, nel quale si legge che il calcolo dell'alcolemia al
momento critico non è eseguibile.
Il reato di infrazione alle
norme di circolazione stradale non è in sé stato contestato, per quanto non
riferito a uno stato psico-fisico legato all'alcolemia.
Di conseguenza è stata
richiesta una riduzione della pena, così come, proporzionalmente, l’importo per
le tasse e le spese di giustizia;
da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di:
1.1
circolazione in stato di
ebrietà, per aver condotto, a __________ il 15.09.2003, l’autovettura __________
targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.88 - max.
0.98
grammi per mille)?
1.2
infrazione alle norme della
circolazione, per avere, a __________ il 15.09.2003, circolando nello stato
psico-fisico surriferito, nell’immettersi sull’intersezione con percorso
rotatorio obbligato, negligentemente perso la padronanza di guida continuando
così diritto la corsa cozzando conseguentemente contro un muro posto al centro
dell’intersezione stessa?
2.
In caso di risposta
affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3.
L'eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
4.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1 segg. CP, 26 cpv. 1,
27.
cpv. 1, 31 cpv.1, 90 cifra 1 LCS; 3 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg CPP;
39.
LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
2, in modo parzialmente affermativo al quesito posto sub 1.2.,
negativamente ai quesiti posti sub 1.1. e 3.;
dichiara ACCU 1,
autore colpevole di infrazione
alle norme della circolazione, per avere, a __________ il 15.09.2003,
nell’immettersi sull’intersezione con percorso rotatorio obbligato,
negligentemente perso la padronanza di guida continuando così diritto la corsa
cozzando conseguentemente contro un muro posto al centro dell’intersezione
stessa;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 400.--
(quattrocento);
2.
al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 350.--, per
complessivi fr. 600.-- (seicento);
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
proscioglie ACCU 1 dall'accusa di
circolazione in stato di ebrietà, in virtù del principio in "dubio pro
reo" non avendo il giudice raggiunto il convincimento sulla base degli
atti, e in particolare del referto d'analisi 15.9.03 del Laboratorio Bioanalitico
SA (vedi in specie lettera 27.4.04 del suddetto Laboratorio al difensore), che
l'accusato abbia condotto l'autovettura in stato di ebrietà;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 400.-- multa
fr. 250.-- tassa di giustizia
fr. 350.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 1'000.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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