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Decisione

10.2004.90

circolazione in stato di ebrietà, perdendo la padronanza di guida in un percorso rotatorio

9 settembre 2004Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

15.09.2003;

reato previsto dall’art. 91

cpv. 1 LCS;

2. infrazione alle norme della

circolazione

per avere, circolando nello

stato psico-fisico surriferito, nell’immettersi sull’intersezione con percorso

rotatorio obbligato, negligentemente perso la padronanza di guida continuando

così diritto la corsa cozzando conseguentemente contro un muro posto al centro

dell’intersezione stessa;

fatti avvenuti a __________ il

15.09.2003;

reato previsto dall’art. 90

cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCS,

art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 ONC;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di

tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa del 23 febbraio

2004 no. DA 606/2004/PE/NG del AINQ 1 che propone la condanna:

1.

alla multa di fr. 1'000.-, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata

entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in

arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

Considerandi

2.

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie

di fr. 300.-;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 9 marzo 2004;

indetto il

dibattimento in data 9 settembre 2004, al quale è comparso l’accusato

personalmente, assistito dal suo difensore, , mentre il Procuratore pubblico

con lettera 17/18 maggio 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico

dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale ha chiesto

che l’accusato venisse prosciolto dal reato di circolazione in stato d'ebrietà

non essendovi prova sufficiente a determinare con certezza che lo stesso si

trovasse in stato alcolemico al momento dell'incidente.

La difesa ha osservato in

particolare che le risultanze del prelievo del sangue eseguite dal Laboratorio Bioanalitico

SA non consentivano di giungere alla conclusione che l'accusato conducesse

nella circostanza con un tasso di alcolemia punibile. Non era infatti chiaro né

provato il momento esatto in cui questi avesse cessato di bere. Di conseguenza,

tenuto conto della massa corporea del Signor ACCU 1 (1.90 x 90 kg), la difesa

ha sostenuto la necessità di porsi in una situazione di cosiddetto

"assorbimento lento", ciò che potrebbe implicare - e il dubbio qui

deve profittare all'accusato - che al momento critico il conducente non

raggiungesse il tasso dello 0.8 g/mille e che questo tasso sia aumentato nel

seguito, fino alla fase del prelievo, siccome in fase di assorbimento. Dubbi a

favore dell'accusato risulterebbero a dire della difesa pure dallo scritto 27

aprile 2004 del Laboratorio Bioanalitico SA al difensore, ma anche dal referto

stesso 15 settembre 2003, nel quale si legge che il calcolo dell'alcolemia al

momento critico non è eseguibile.

Il reato di infrazione alle

norme di circolazione stradale non è in sé stato contestato, per quanto non

riferito a uno stato psico-fisico legato all'alcolemia.

Di conseguenza è stata

richiesta una riduzione della pena, così come, proporzionalmente, l’importo per

le tasse e le spese di giustizia;

da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di:

1.1

circolazione in stato di

ebrietà, per aver condotto, a __________ il 15.09.2003, l’autovettura __________

targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.88 - max.

0.98

grammi per mille)?

1.2

infrazione alle norme della

circolazione, per avere, a __________ il 15.09.2003, circolando nello stato

psico-fisico surriferito, nell’immettersi sull’intersezione con percorso

rotatorio obbligato, negligentemente perso la padronanza di guida continuando

così diritto la corsa cozzando conseguentemente contro un muro posto al centro

dell’intersezione stessa?

2.

In caso di risposta

affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3.

L'eventuale condanna va

iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

4.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione

scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 segg. CP, 26 cpv. 1,

27.

cpv. 1, 31 cpv.1, 90 cifra 1 LCS; 3 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg CPP;

39.

LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

2, in modo parzialmente affermativo al quesito posto sub 1.2.,

negativamente ai quesiti posti sub 1.1. e 3.;

dichiara ACCU 1,

autore colpevole di infrazione

alle norme della circolazione, per avere, a __________ il 15.09.2003,

nell’immettersi sull’intersezione con percorso rotatorio obbligato,

negligentemente perso la padronanza di guida continuando così diritto la corsa

cozzando conseguentemente contro un muro posto al centro dell’intersezione

stessa;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 400.--

(quattrocento);

2.

al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 350.--, per

complessivi fr. 600.-- (seicento);

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

proscioglie ACCU 1 dall'accusa di

circolazione in stato di ebrietà, in virtù del principio in "dubio pro

reo" non avendo il giudice raggiunto il convincimento sulla base degli

atti, e in particolare del referto d'analisi 15.9.03 del Laboratorio Bioanalitico

SA (vedi in specie lettera 27.4.04 del suddetto Laboratorio al difensore), che

l'accusato abbia condotto l'autovettura in stato di ebrietà;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Sezione

della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 400.-- multa

fr. 250.-- tassa di giustizia

fr. 350.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 1'000.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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