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Decisione

10.2004.91-1

espropriazione formale nell'ambito della creazione di una zona balneare (zona AP-EP con destinazione svago e balneazione e zona di protezione della natura Zp1)

21 maggio 2007Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i successivi trapassi di proprietà della part. no. 531 per chiarire a chi

appartenga la pretesa derivante dall’espropriazione.

3.2. Intestato in origine ad __________, che lo acquistò nel 1941, nel 1969 il

fondo passò per successione ai due figli componenti la comunione ereditaria __________

e __________ (cfr. estratto RF). Per la verità gli eredi stipularono un atto

divisorio che assegnava la proprietà sull’immobile alla sola __________, ma

l’atto non fu mai iscritto a RF (cfr. stipulazione 9.12.1968; lettera avv. __________

3.2.1969).

__________ decedette nel 1985 (cfr. certificato ereditario doc. A). Ciò non

ebbe ripercussioni immediate sul RF che fu aggiornato solo il 18.9. 2003 con la

modifica della composizione della comunione ereditaria e l’inserimento, in vece

di __________, dei suoi eredi __________, __________ e __________ (d.g. 24334

del 18.9.2003). Contemporaneamente, per estromissione, la proprietà fu

attribuita alla sola __________ (d.g. 24335 del 18.9.2003).

Infine, con atto di compravendita del 28.9.2004, il fondo fu ceduto ai coniugi COES

1 (cfr. estratto RF d.g. 22240).

3.3. Quando nel corso di una procedura espropriativa il fondo passa di

proprietà nell’ambito di una successione, per legge gli eredi acquistano

l’universalità della successione dal momento della sua apertura e subentrano

nel processo (art. 560 cpv. 1 CC; art. 102 CPC applicabile per analogia in

virtù del rinvio di cui agli art. 70 Lespr. e art. 24 LPamm.; cfr. TRAM

12.4.2006 N. 50.2005.9).

In concreto la questione della legittimazione attiva è dunque di rilievo solo

in relazione al contratto stipulato nel 2004 con il quale __________ ha venduto

il fondo ai coniugi COES 1, atto peraltro consentito nella misura in cui non ha

reso più gravosa l’espropriazione (art. 33 cpv. 1 Lespr.; Hess/Weibel,

Das Enteignungsrecht des Bundes, ad art. 42 no. 9).

Considerato che le pretese derivanti da espropriazione hanno natura reale, nel

caso di trapasso di proprietà per compravendita durante una procedura

espropriativa la pretesa è trasferita automaticamente dal precedente al nuovo

proprietario, salvo che nel contratto il venditore si sia espressamente riservato

il diritto di restare parte nel procedimento e quindi l’esercizio i diritti

derivanti dall’espropriazione (cfr. Hess/Weibel, op. cit., ad art. 16

no. 17; DTF 122 I 168 c. 1).

Il contratto di compravendita del 28.9.2004 non contempla alcuna clausola specifica

intesa a riservare alla venditrice il diritto di restare parte nella presente

procedura espropriativa; con la vendita __________ ha dunque ceduto tutto il

complesso dei diritti e degli obblighi pertinenti al fondo agli acquirenti. Ne

consegue che i nuovi ed ultimi proprietari, COES 1, sono subentrati di diritto

nel procedimento e sono i soli ad avere ora legittimazione attiva.

4.

4.1. Tra le varie censure di

ordine formale sollevate dagli opponenti, il primo rimprovero mosso al Comune è

di aver inviato l’avviso personale alla sola __________ trascurando, a torto,

gli eredi del defunto fratello __________.

4.2. A norma dell’art. 25 cpv. 1 e 2 Lespr. l’avviso personale dev’essere

intimato ai titolari dei diritti espropriandi figuranti nei pubblici registri o

altrimenti noti, unito ad un estratto della tabella di espropriazione.

Per individuare i titolari dei diritti espropriandi l’ente espropriante deve

attenersi alle iscrizioni risultanti a RF, ma può destinare l’avviso anche a

terzi qualora, a suo giudizio, possano essere considerati come aventi diritto (Hess/Weibel,

op. cit., ad art. 31 no. 7). I dati del RF servono naturalmente anche per

compilare la tabella di espropriazione nella quale, per una comunione

ereditaria, devono essere indicati tutti i singoli eredi (RtiD I-2005

no. 29).

4.3. In concreto al momento dell’avvio della procedura espropriativa il mapp.

no. 531 era ancora ufficialmente intestato alla comunione ereditaria composta

da __________ e __________ sebbene quest’ultimo fosse da tempo deceduto. La

tabella di espropriazione, che ne offre puntuale riscontro (cfr. tabella), è

dunque compilata correttamente. Ne conseguiva l’obbligo per il Comune di

inviare singolarmente un avviso personale ai titolari iscritti, rispettivamente

a quelli noti ossia, sapendo del decesso di __________ o avutane conoscenza, ai

suoi successori in diritto. La notificazione incompleta dell’avviso costituisce

dunque un’omissione palese.

Ora, è vero che il mancato invio dell’avviso personale non è motivo di nullità

della procedura bensì inibisce la decorrenza del termine di perenzione di 30

giorni (art. 24 Lespr.) entro il quale l’avente diritto può notificare

eventuali pretese espropriative (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 31 no.

12; DTF 116 Ib 394).

E’ però altrettanto vero che l’ente pubblico non può eludere un requisito di

forma normativamente sancito per il solo motivo che nella trattativa sulla

vendita del fondo ha avuto come unica interlocutrice __________,

rispettivamente appellandosi ad un patto divisorio (mai iscritto) o alle

risultanze fiscali.

Ciò indipendentemente dal fatto che, in definitiva, tutti i proprietari del

fondo, anche gli ultimi, hanno avuto modo di esprimersi in merito

all’intervento espropriativo.

5.

5.1. Gli opponenti ravvisano un

secondo vizio formale nel progetto presentato dal Comune in quanto a tal punto

carente da non rispondere nemmeno ai requisiti minimi posti dall’art. 22 Lespr..

Il Comune respinge l’appunto poiché la pubblica utilità e l’ampiezza

dell’espropriazione sono già state decise definitivamente con l’approvazione

del PR.

La censura dei proprietari è fondata.

5.2. Gli atti di espropriazione devono comprendere, tra l’altro, un progetto

dal quale risultino la natura, l’ubicazione, l’estensione ed il costo

dell’opera (art. 21 let. b Lespr.). Se la pubblica utilità è già stata

sanzionata in precedenza sulla base di norme speciali l’ente espropriante può

essere autorizzato a presentare solo una relazione succinta sull’opera ed un

progetto di massima senza l’indicazione dei costi (art. 22 Lespr.). Scopo del

progetto è di circoscrivere l’opera che l’ente espropriante intende eseguire così

da ragguagliare i proprietari ed altri interessati sui diritti espropriandi e

da consentire loro di esercitare i diritti di difesa con piena cognizione di

causa.

Stando al vigente PR la part. no. 531 forma, insieme ad altri fondi limitrofi,

un comprensorio a lago assegnato alla zona AP-EP riservata allo “svago ed alla

balneazione”; la particella è anche inclusa, parzialmente, in una fascia esposta

ai rumori AER1 (cfr. piano del traffico e delle attrezzature e costruzioni di

interesse pubblico).

La zona AP-EP, come anche la confinante zona di protezione Zp1, sono entrambe

state approvate dal Consiglio di Stato che si è limitato ad imporre al Comune il

completamento della relativa norma di applicazione (cfr. ris. 5250 del 19.9.1995

p. 8, 10-11, 47-48; art. 6.4 NAPR doc. D). Nell’ambito della procedura di

approvazione del PR l’istituzione della zona AP-EP e della zona di protezione

Zp1 di __________ è stata contestata solamente dai proprietari dei mapp. no.

316, 317 e 494 (cfr. inc. congiunto no. 10.2006.7 __________) il cui ricorso è

però stato respinto dal Consiglio di Stato (ris. cit. p. 31-32).

Ne consegue che la pubblica utilità della zona AP-EP riferita allo “svago ed

alla balneazione” e della zona di protezione Zp1 è stata sancita con

l’approvazione del PR (art. 40 cpv. 2 LALPT). L’istituzione stessa della zona

AP-EP, riservata per definizione ad uso pubblico, ha posto le basi per un

futuro trasferimento di proprietà dei fondi vincolati onde attuare la destinazione

di zona a fini pubblici disposta dal PR; ciò significa che i proprietari possono

continuare ad usufruire del fondo come in precedenza ma in via provvisoria e

fintanto che la proprietà non sarà acquisita mediante contratto privato o in

esito ad una procedura espropriativa dall’ente pubblico (cfr. TRAM

24.9.1998 N. 50.96.00009 in re Comune di L. consid. 2.3.1, 5.4.2007 N.

50.2006.1 in re R. consid. 2).

Di principio, su tali basi, l’ente espropriante potrebbe essere autorizzato a

presentare solo una relazione succinta sull’opera ed un progetto di massima

senza l’indicazione dei costi (art. 22 Lespr.). In concreto, tuttavia, la tesi

dell’applicabilità della norma, perorata dal Comune, non appare convincente per

varie ragioni.

Anzitutto perché il piano d’intervento prevede un certo numero di posteggi

pubblici, disposti sia sul mapp. no. 321 che a cavallo dei mapp. no. 317, 494,

531, 318 e 319, senza che tali aree siano stata espressamente riservate a tale scopo

come richiesto dall’art. 28 cpv. 2 let. p LALPT. Sotto questo profilo, poiché la

pubblica utilità non è stata sanzionata, l’opera si rivela incompatibile con il

PR e dunque una semplice proposta di intervento non è sufficiente.

Il piano d’intervento prevede poi la creazione di un centro balneare dotato di

una serie di infrastrutture quando, in base al PR, non è del tutto chiaro se

quel settore debba semplicemente essere lasciato libero per consentire

l’accesso alla riva e la balneazione al pubblico oppure se siano autorizzate

attrezzature anche a carattere edilizio e, in questo caso, secondo quali

criteri debbano essere concepite. La volontà espressa in sede pianificatoria di

proteggere l’ambiente e la vegetazione alla quale fa da corollario l’intenzione

del Comune di demolire gli edifici e le darsene esistenti sembrerebbero,

invero, deporre a favore della prima ipotesi e non della seconda. Seguendo

questo ragionamento il progetto appare dunque incongruente sia nella misura in

cui si propone di rivalorizzare il paesaggio naturale ma nel contempo pretende

di creare un vero e proprio lido attrezzato di tutto punto, sia là dove indica

che sarà insediato “soltanto il minimo di infrastrutture edificate” ma include

nel concetto anche 2 piscine che, oggettivamente, non solo non sono

“indispensabili per il buon funzionamento” di un centro balneare già ubicato a

lago ma per di più mal si conciliano con l’intento di rivalutare il paesaggio.

Ma anche ammettendo che nel principio l’opera sia attuabile – l’art. 6.4 NAPR sembra

ammettere, anche se del tutto genericamente, interventi costruttivi e di

sistemazione del terreno – in ogni caso essa non ha ottenuto l’avallo dall’Ufficio

protezione della natura e, soprattutto, è presentata secondo criteri talmente generici

da palesare l’indecisione del Comune che, in realtà, ancora non ha risolto

quale nuovo aspetto conferire al comprensorio; ciò potrebbe anche essere dovuto

al fatto che la soluzione a suo tempo scelta dal Comune di __________ non

risponda più ai bisogni reali del nuovo Comune di ISEP 1. Inoltre, sempre nel

progetto e nella relazione tecnica si delineano posteggi e si auspicano marciapiedi

dove il PR non ne prevede e addirittura si prospetta l’ampliamento della struttura,

nel corso di una seconda tappa, ai sedimi adiacenti, quando questi sono dichiaratamente

gravati con un vincolo di protezione (cfr. relazione p. 2 e 3).

Insomma, che il piano di intervento sia “sommariamente indicativo” e quindi si

riduca sostanzialmente ad un’idea ancora tutta da sviluppare ed approfondire in

futuro dopo l’acquisizione del terreno e nell’ambito di una procedura di

concorso secondo la Legge sulle commesse pubbliche, lo ammette la stessa progettista.

Così si dimentica, tuttavia, che l’iter corretto è esattamente quello inverso

ed implica, dapprima, l’approvazione del progetto definitivo, lo stanziamento

del credito complessivo per la costruzione e l’acquisizione dei sedimi da parte

del Consiglio Comunale e l’ottenimento di un preavviso favorevole da parte

dell’Ufficio protezione della natura, e solo in seguito l’avvio della procedura

di espropriazione. Difatti gli espropriati devono poter esercitare consapevolmente

il diritto di essere sentiti e, in futuro, devono anche poter sollecitare la

retrocessione qualora il Comune non usasse il terreno allo scopo previsto o lo

adibisse ad uno scopo diverso da quello per cui è concessa l’espropriazione

(art. 61 Lespr.). Entrambe tali ipotesi presuppongono ovviamente la conoscenza completa

del progetto e le sue ripercussioni (cfr. TRAM 27.11.1992 N. ES 17/91 in

re F. consid. 5).

Tutto ciò considerato l’argomento secondo cui la documentazione prodotta a

sostegno dell’espropriazione è carente ed insufficiente è condivisibile.

6.

6.1. Gli opponenti individuano un

ulteriore vizio formale nel fatto che il Comune ha avviato la procedura

espropriativa solo per il mapp. no. 531 quando invece, per il principio dell’unitarietà

della procedura, avrebbe dovuto espropriare tutte le proprietà interessate dalla

proposta di intervento. Il Comune risponde di essersi attenuto ai principi

della sussidiarietà e della parità di trattamento affrontando in modo diverso

situazioni differenti tra loro essendo ancora aperte, con gli altri

proprietari, le possibilità di un esito positivo delle trattative private per

l’acquisizione dei sedimi. Inoltre il Municipio aveva l’obbligo di dar seguito alla

risoluzione con la quale il Consiglio Comunale ha stanziato il credito per acquistare

il terreno.

6.2. La pubblicazione degli atti ai sensi dell’art. 20ss Lespr. ha lo scopo di

permettere ai proprietari colpiti da espropriazione di tutelare i loro diritti

con piena cognizione di causa. L’esercizio di tali diritti implica la

conoscenza dell’opera in senso lato, ossia di tutte le sue componenti

progettuali e delle sue ripercussioni sulla proprietà, anche quelle di ordine

economico. In quest’ottica l’opera non può essere intesa che come concetto

unitario poiché altrimenti gli interessati non disporrebbero di tutte quelle

informazioni indispensabili per un corretto esercizio del diritto di essere

sentito. Perciò la procedura espropriativa per un’opera che coinvolge più fondi

non può essere spezzettata esattamente come non è possibile suddividere le

pretese espropriative (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 27 no. 12; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

Aménagement du territorie, construction, expropriation, 2001, no. 1231; DTF

111 Ib 15 c. 5c p. 22).

La necessità di trattare nello stesso modo tutte le proprietà colpite da un

medesimo progetto, tra l’altro fornendo le medesime indicazioni a tutti i

proprietari anche in punto alle indennità, scaturisce dallo stesso principio

della parità di trattamento. Analogamente il Tribunale di espropriazione deve avere

un quadro globale e preciso della situazione e disporre di tutti gli elementi

necessari al giudizio, essendo impensabile che si pronunci anche solo in via

incidentale – in merito ad un’opposizione o una domanda di modifica dei piani –

senza conoscere le sorti di tutti i terreni coinvolti nel progetto.

6.3. In concreto è circostanza incontrovertibile che il Comune concepisca la

proposta di intervento come opera unitaria; lo si desume sia dalla relazione

tecnica, sia dalla procedura espropriativa avviata nel frattempo anche contro i

proprietari dei mapp. no. 494, 317 e 316, quest’ultimo coinvolto nella seconda

tappa (cfr. incarto congiunto 10.2006.7), sia infine dagli atti pubblicati che,

fatta eccezione per le aree adibite a posteggio, sono identici per entrambe le

procedure. Pertanto l’avvio di una sola procedura nei confronti di tutti i

proprietari o, quantomeno, di tutti quelli coinvolti nella prima tappa era

un’esigenza imprescindibile. Infatti se è vero che in virtù del principio di

sussidiarietà l’espropriazione rappresenta l’ultima ratio, è però altrettanto

vero che una trattativa privata non può protrarsi all’infinito né condizionare

l’avvio della procedura espropriativa a seconda del libero arbitrio dell’ente

pubblico (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 1 no. 36, Vorbemerkungen zu

art. 27-44 no. 4). Se per di più, come ammette il Comune, l’attuazione

dell’opera non è imminente né urgente non v’è alcuna ragione per procedere in

via coatta solo contro alcuni proprietari. In ogni caso lo stanziamento del

credito da parte del Consiglio Comunale per l’acquisto del mapp. no. 531 non è

un motivo sufficiente già solo perché una volta scaduto può essere riproposto.

Ora, prescindendo dai sedimi espropriandi, nonostante il tempo trascorso non si

sa ancora nulla di preciso riguardo all’acquisto delle particelle restanti.

Stando alla documentazione prodotta la trattativa con la proprietaria del mapp.

no. 319 si è arenata nel 2002 (cfr. lettera 10.7.2002) e quella con il

proprietario del mapp. no. 493 nel 2003 (cfr. lettera 24.6.2003). Con il Comune

di __________, proprietario dei mapp. no.539, 495, 312 e 313 – che non è

aggregato, che auspica la creazione di un bagno pubblico ma che sta pure

valutando la possibilità di costruire un porto (cfr. lettera 6.6.2002) – non è

stato raggiunto alcun accordo definitivo. Infine manca una qualsiasi

indicazione in merito all’acquisizione del mapp. no. 315.

A ciò si aggiunge che per i mapp. no. 493, 319 e 315 nemmeno sono stati

stanziati i crediti di acquisto e tantomeno è stato approvato il credito di

costruzione anch’esso solo stimato sommariamente in fr. 4'750'000.-.

7.

l vizi accertati sono insanabili e

di conseguenza la procedura non può che essere annullata senza che sia

necessario entrare nel merito delle ulteriori censure sollevate dagli opponenti

e della domanda di modifica dei piani, quest’ultima rivelandosi priva

d’oggetto.

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971

dichiara

e pronuncia 1. L’opposizione è accolta e di conseguenza la

procedura di espropriazione formale del mapp. no. 531 è annullata.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 1'500.-

sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere agli

espropriati fr. 3'000.- per ripetibili.

3.

Contro la presente pronuncia è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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