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Decisione

10.2004.93

omesso di versale l'importo mensile di fr. 700.-- per il figlio

24 febbraio 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1.

Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, da dedursi il carcere

preventivo sofferto.

Considerandi

2.

Al versamento alla parte civile, Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento, Bellinzona dell'importo di fr. 21'799.80, a titolo di

risarcimento.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie

di fr. 200.--;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 9 marzo 2004;

indetto il dibattimento 24 febbraio 2005,

al quale l'accusato, regolarmente citato, non è comparso, mentre il Procuratore

pubblico con lettera 25 giugno 2004 ha rinunciato a comparire postulando la

conferma del decreto d'accusa;

presente, , il signor __________,

oltre che, quale interprete dal tedesco, non conoscendo l’accusato la lingua

italiana, la Signora __________, 1945, da __________, in __________, interprete

diplomata;

proceduto nelle forme contumaciali;

sentita la parte civile, la quale ha

postulato la conferma del decreto d’accusa e ha ribadito le pretese di

risarcimento già in esso riconosciute;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di trascuranza

degli obblighi di mantenimento, per avere, ad __________, nel periodo

dall’1.5.2001 al 31.12.2003, pur avendo o potendo avere i mezzi per farlo,

omesso di versare all’Ufficio cantonale del sostegno sociale e

dell’inserimento, per il figlio __________, l’importo mensile di fr. 700.--, da

aggiornare al costo della vita, versando alla ex consorte, nel periodo da

luglio a settembre 2002, l’importo di fr. 9'000.--, accumulando così arretrati

per un importo di almeno fr. 21'799.80?

2.

In caso di risposta

affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

L'eventuale condanna va

iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

5.

Devono essere riconosciute le

pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al

competente foro civile?

6.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 41 cifra 4, 80, 217

cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

1.

, 4. e 5.; negativamente ai quesiti posti sub 2. e 3.;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di trascuranza

degli obblighi di mantenimento (art. 217 cpv. 1 CP) per i fatti compiuti ad

__________ nel periodo dall’1.5.2001 al 31.12.2003, nelle circostanze descritte

nel decreto di accusa No. DA 658/2004 del 23.02.2004;

condanna ACCU 1 ,

1.

alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.

al versamento alla parte

civile, Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona

dell'importo di fr. 21'799.80 (ventunmilasettecentonovantanove&ottanta) a

titolo di risarcimento;

3.

al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 250.--, per

complessivi fr. 400.— (quattrocento);

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP.

avverte le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza. Il condannato

può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

il condannato della facoltà di

chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente

esecutiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio dei giudici

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 250.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 400.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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