10.2004.93
omesso di versale l'importo mensile di fr. 700.-- per il figlio
24 febbraio 2005Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2004.93
Data decisione, Autorità:
24.02.2005, PRPEN
Titolo:
omesso di versale l'importo mensile di fr. 700.-- per il figlio
TRASCURANZA DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO
Incarto
n.
10.2004.93/CEG
DA
658/2004
Bellinzona
24
febbraio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con il
segretario Flavio Biaggi per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di
mantenimento,
per avere, ad __________, nel
periodo dall’1.5.2001 al 31.12.2003, pur avendo o potendo avere i mezzi per
farlo, omesso di versare all’Ufficio cantonale del sostegno sociale e
dell’inserimento, per il figlio __________, l’importo mensile di fr. 700.--, da
aggiornare al costo della vita, versando alla ex consorte, nel periodo da
luglio a settembre 2002, l’importo di fr. 9'000.--, accumulando così arretrati
per un importo di almeno fr. 21'799.80;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 217 cpv. 1 CP;
detenuto dal 6 al 19 novembre 2002;
perseguito con decreto d’accusa del 23.02.2004 no.
DA 658/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:
Fatti
1.
Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, da dedursi il carcere
preventivo sofferto.
Considerandi
2.
Al versamento alla parte civile, Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, Bellinzona dell'importo di fr. 21'799.80, a titolo di
risarcimento.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie
di fr. 200.--;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 9 marzo 2004;
indetto il dibattimento 24 febbraio 2005,
al quale l'accusato, regolarmente citato, non è comparso, mentre il Procuratore
pubblico con lettera 25 giugno 2004 ha rinunciato a comparire postulando la
conferma del decreto d'accusa;
presente, , il signor __________,
oltre che, quale interprete dal tedesco, non conoscendo l’accusato la lingua
italiana, la Signora __________, 1945, da __________, in __________, interprete
diplomata;
proceduto nelle forme contumaciali;
sentita la parte civile, la quale ha
postulato la conferma del decreto d’accusa e ha ribadito le pretese di
risarcimento già in esso riconosciute;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di trascuranza
degli obblighi di mantenimento, per avere, ad __________, nel periodo
dall’1.5.2001 al 31.12.2003, pur avendo o potendo avere i mezzi per farlo,
omesso di versare all’Ufficio cantonale del sostegno sociale e
dell’inserimento, per il figlio __________, l’importo mensile di fr. 700.--, da
aggiornare al costo della vita, versando alla ex consorte, nel periodo da
luglio a settembre 2002, l’importo di fr. 9'000.--, accumulando così arretrati
per un importo di almeno fr. 21'799.80?
2.
In caso di risposta
affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
L'eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
5.
Devono essere riconosciute le
pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al
competente foro civile?
6.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 41 cifra 4, 80, 217
cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1.
, 4. e 5.; negativamente ai quesiti posti sub 2. e 3.;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di trascuranza
degli obblighi di mantenimento (art. 217 cpv. 1 CP) per i fatti compiuti ad
__________ nel periodo dall’1.5.2001 al 31.12.2003, nelle circostanze descritte
nel decreto di accusa No. DA 658/2004 del 23.02.2004;
condanna ACCU 1 ,
1.
alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
2.
al versamento alla parte
civile, Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona
dell'importo di fr. 21'799.80 (ventunmilasettecentonovantanove&ottanta) a
titolo di risarcimento;
3.
al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 250.--, per
complessivi fr. 400.— (quattrocento);
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
avverte le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza. Il condannato
può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;
il condannato della facoltà di
chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente
esecutiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio dei giudici
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 250.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 400.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster