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Decisione

10.2004.94

espropriazione materiale per attribuzione di un mappale ad un comparto EP

5 dicembre 2005Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I termini della dichiarazione resa dell’esecutivo comunale non permettono di

identificarla come richiesta di ampliamento – o di completamento della

procedura – ritenuto che l’acquisto del fondo ed il relativo credito sono

esplicitamente stati condizionati ad una decisione affermativa del Consiglio

Comunale (cfr. lettera del 13.7.2004).

Di conseguenza pur considerando che, essendo vincolato, il fondo è destinato ad

essere espropriato, il presente giudizio deve limitarsi al tema dell’espropriazione

materiale poiché il diritto di espropriare (formalmente) spetta unicamente

all’ente pubblico ed il Tribunale di espropriazione non ha la competenza per

imporne l’esercizio (TRAM 11.1.2002 N. 50.2001.00020).

Ma anche a voler prescindere da questa constatazione, l’espropriazione formale

non potrebbe comunque essere ammessa in questa sede poiché, negata l’espropriazione

materiale, il fondo non ha subito alcun deprezzamento e di conseguenza i

presupposti dell’art. 6 cpv. 1 Lespr. non sono adempiuti.

7.L’addebito

della tassa di giustizia e delle spese segue la soccombenza in applicazione del

principio secondo cui qualora l’espropriazione materiale fosse contestata,

l’istante si assume tutti i rischi, anche quelli inerenti le spese processuali

com’è consuetudine nelle procedure amministrative (RDAT I-1994 no. 48).

Poiché il comune convenuto non si è avvalso della consulenza di un legale non

si assegnano ripetibili.

Per

Considerandi

i quali motivi

richiamata

la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia: 1. L’istanza di indennizzo per espropriazione

materiale è respinta.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 1’000.--

sono a carico dell’istante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo

Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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