10.2004.95
espropriazione materiale per inserimento parziale di un fondo in zona Attrezzature ed Edifici Pubblici (AEP)
5 ottobre 2007Italiano15 min
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Numero d'incarto:
10.2004.95
Data decisione, Autorità:
05.10.2007, TE
Titolo:
espropriazione materiale per inserimento parziale di un fondo in zona Attrezzature ed Edifici Pubblici (AEP)
ESPROPRIAZIONE MATERIALE
art. 39segg LESPR
Incarto n.
10.2004.95
75/03
Lugano
5 ottobre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente supplente del Tribunale di
espropriazione
Composto
dal Presidente supplente
Stefano Camponovo
e
dai membri
arch.
Claudio Morandi
ing. Alberto Lucchini
segretario
giudiziario
Enzo
Barenco
statuendo
nella procedura di espropriazione materiale presentata in data 16 ottobre 2003
da
ISCC
1 composta da:
1.
MIST 1
2.
MIST 2
contro
COEP
1
rappr.
dal RA 1
relativamente
al mapp. n. 484 RFD __________
letti
ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato,
in fatto 1. MIST 1 e MIST 2 sono comproprietari in parti uguali del
mappale no. 484 RFD di __________, così descritto:
a. mq 991 coltivo.
Trattasi
di fondo prativo, terrazzato ed orientato verso est / nord-est; esso fronteggia
la valletta di ronco, boscata.
2. Con
decisione del 26 marzo 1984 il Consiglio Comunale di __________ ha adottato un
Piano Regolatore (PR) vincolante circa mq 610 del mappale no. 484 a zona
Attrezzature ed Edifici Pubblici (AEP) con destinazione posteggio (P10). Il 6
agosto 1986 il Consiglio di Stato, con risoluzione no. 4638, ha approvato detto
PR. Tuttavia, per quanto attiene al suddetto mappale, ha invitato il Comune a
ridefinire, con una variante di PR, la superficie minima del posteggio P10 in
funzione dei bisogni locali; con detta variante doveva “essere considerata
l’opportunità di salvaguardare una concreta possibilità di edificazione del f.
m. n. 484, pena il concretizzarsi dei presupposti dell’espropriazione
materiale” (risoluzione, pag. 49-50).
In tal senso è quindi stato (parzialmente) accolto il
relativo ricorso in merito dei proprietari in questione.
3. Il 5 agosto 1987 i proprietari hanno
presentato una prima istanza di espropriazione materiale al Comune.
4. Il 1. febbraio 1988 il Consiglio
Comunale ha adottato la variante di PR, riducendo il parcheggio P10 su di una
profondità di ml 10.
Il 15 febbraio 1989 il Consiglio di
Stato ha approvato con risoluzione no. 1183 la suddetta variante. Il mappale
no. 484 è stato quindi definitivamente assegnato per mq 432 alla zona AEP (P10)
e per mq 562 alla zona edificabile R2+.
5. Il 13 luglio 1989 i proprietari hanno
ripresentato domanda di espropriazione materiale al Comune.
6. Il 25 novembre 1998 il Consiglio di
Stato ha approvato una serie di varianti di PR modificanti i parametri
edificatori delle zone edificabili.
7. Il 16 ottobre 2003 i comproprietari
hanno presentato una nuova istanza di indennità per espropriazione materiale,
senza formalizzare una richiesta di indennizzo.
8. Con risposta del 3 dicembre 2003 il Municipio di __________ ha riconosciuto fr. 180.--/mq per
espropriazione formale.
9. All’udienza di conciliazione e di
sopralluogo del 7 settembre 2004 gli espropriati hanno quantificato in fr.
600.--/mq la loro pretesa. Contestualmente è stata dichiarata chiusa
l’istruttoria.
10. Con ordinanza del 10 luglio 2006 gli
atti della procedura sono stati trasmessi all’avv. Stefano Camponovo quale
Presidente supplente.
11. Il 7 novembre 2006 è quindi stato
esperito un nuovo sopralluogo, al termine del quale le parti hanno proceduto al
dibattimento finale.
in diritto 12. Avantutto, si deve esaminare se
non sia intervenuta la prescrizione della
pretesa degli istanti; e ciò sebbene il
Comune, con il proprio allegato di risposta, non abbia contestato la
tempestività dell’istanza del 16 ottobre 2003.
13. La giurisprudenza ha modificato
l’interpretazione dei combinati art. 39 cpv. 1 e 75 cpv. 2 Lespr, nelle loro
versioni entrate in vigore il 6 maggio 1988, e ha così sancito quanto aveva in
precedenza esplicitamente escluso (cfr. RDAT I-1992 no. 49 consid. 2.2), e cioè
una sorta di generale restituzione dei termini per insinuare pretese a titolo
di espropriazione materiale (TRAM 2.5.1994 in re C./Comune di M__________
pubblicata in RDAT II-1994 no. 64, confermata in una successiva sentenza del
15.3.1996 in re P. di O./Comune di O__________). Ciò significa che la
decorrenza del termine utile di 10 anni coincide non con la data d’imposizione
del vincolo, bensì con la data in cui è entrata in vigore la modifica
legislativa che ha introdotto nella Lespr i nuovi art. 39 cpv. 1 e cpv. 5 e 75
cpv. 2 (ossia il 6 maggio 1988), e si applica a tutte le restrizioni
preesistenti a quella novella legislativa.
Pertanto, in
applicazione di tale regola, la pretesa d’indennizzo notificata dagli istanti è
da ritenersi tempestiva, considerato che la loro prima richiesta di indennizzo,
interruttiva della prescrizione ex art. 39 cpv 2.2 Lespr, è del 13 luglio 1989
(doc. F).
Si può
dunque entrare nel merito della richiesta di un eventuale indennizzo per
espropriazione materiale.
14. La proprietà
è garantita; in caso di espropriazione o di restrizione equivalente della
proprietà è dovuta piena indennità (art. 26 CF).
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 5 LPT il diritto cantonale deve prevedere
un'adeguata compensazione di vantaggi o svantaggi rilevanti, derivanti da
pianificazioni secondo la legge federale sulla pianificazione del territorio
del 22 giugno 1979; per le restrizioni della proprietà equivalenti ad
espropriazioni derivanti da pianificazioni, secondo detta legge, è dovuta piena
indennità.
La legislazione ticinese, all'art. 42 LALPT, ha espressamente indicato che
per le
limitazioni dei diritti previsti dal PR non è dovuto indennizzo alcuno,
eccettuato quando esse equivalgono ad un'espropriazione materiale; si applica a
questo riguardo la legge cantonale d'espropriazione.
L'art. 39 cpv. 1 Lespr prevede in effetti che pretese derivanti da vincoli che
configurano gli estremi dell'espropriazione materiale debbano essere fatte
valere - come detto - entro il termine di dieci anni dal giorno in cui è
entrato in vigore il provvedimento dal quale si vogliono fare derivare le suddette
pretese.
15. Secondo la
vigente giurisprudenza, vi è espropriazione materiale, che dà diritto ad una
piena indennità, quando l'uso attuale od il prevedibile uso futuro di una
proprietà immobiliare é vietato o ridotto in modo particolarmente grave, così
che il proprietario colpito è privato delle facoltà essenziali dipendenti dal
diritto di proprietà medesimo. Una limitazione di minore rilievo può ugualmente
costituire espropriazione materiale ove essa colpisca un solo proprietario od
un numero ristretto di proprietari in modo tale che, fosse loro negato
l'indennizzo, essi sarebbero costretti a sopportare, a beneficio della
comunità, un sacrificio per loro eccessivo ed incompatibile con il principio
della parità di trattamento. In entrambi i casi il miglior uso del fondo è da
prendere in considerazione solo se, al momento determinante, esso appare come
molto probabile in un prossimo avvenire; un tale miglior uso del fondo va
riferito, di regola, alle concrete - in fatto e per legge - possibilità
edificatorie del terreno medesimo (DTF 123 II 489 c. 6a, 121 II 417 c. 4a, 119
Ib 124 c. 2b; RDAT 1990 n. 67 e 85, I-1991 n. 68, I-1992 n. 49; Grisel,
Traité de droit administratif, 1984, vol II, p. 769; Riva, Hauptfragen
der materiellen Enteignung, 1990, p. 113 ss).
La problematica verte dunque
sul grado di ingerenza dell’atto pianificatorio nella sfera protetta e sul
potenziale edificatorio, elementi che soggiacciono ad una ponderazione
oggettiva ed assurgono a criteri decisivi per il giudizio sulla legittimità di
un eventuale risarcimento. In quest’ottica occorre vagliare tutti gli elementi
che qualificano il fondo influenzandone le possibilità di sfruttamento –
riconducibili tanto alla legislazione vigente in materia pianificatoria ed
edilizia, quanto alla effettiva e prevedibile utilizzazione del suolo ed alle
qualità del fondo medesimo – al fine di accertare se, al momento
dell’istituzione del vincolo, l’edificabilità fosse una realtà di fatto
concreta ed attuabile a breve termine oltre che giuridicamente ammissibile.
16. Sulla base di
tali principi dottrina e giurisprudenza ritengono, in particolare, che
l'attribuzione di un terreno di natura edilizia ad una zona riservata alle
costruzioni ed agli impianti pubblici provochi una lesione grave al punto da
poter essere assimilata ad una espropriazione materiale. In effetti, in questo
caso, il fondo gravato viene privato per l'appunto delle facoltà edificatorie
perdendo quindi quello che, sino ad allora, era il suo valore di terreno
edificabile, per conservare solo un valore residuo corrispondente di regola a
quello agricolo e, di conseguenza, cessa contemporaneamente di essere oggetto
di mercato per edilizia privata e di partecipare all'evoluzione dei relativi
prezzi (RDAT II-1999 n. 39, 1994 n. 64; Zimmerli,
Raumplanungsgesetz und Enteignung, in: Das Bundesgesetz über die
Raumplanung, p. 62-63; DTF 114 Ib).
Il pregiudizio patrimoniale che risulta per il proprietario nasce al momento
dell'entrata in vigore del vincolo pianificatorio che ne è alla base; ciò
significa che quel momento fa stato per determinare le caratteristiche del
fondo e lo statuto giuridico al quale esso soggiace come pure l'ammontare
dell'indennità (DTF 112 Ib 509, 114 Ib 287; RDAT II-1991 n. 68).
17. Nella
fattispecie è pacifico che il mappale n. 484 RFD __________ sia stato inserito
in zona AEP. Di principio si è dunque confrontati con un caso di espropriazione
materiale, così che un diritto all'indennizzo è teoricamente ammissibile.
18. Per determinare
se concretamente, e non solo teoricamente, vi sia o meno un diritto
all'indennizzo occorre avantutto accertare il momento dell'entrata in vigore
del vincolo AEP, ritenuto che i PR entrano in vigore con l'approvazione del
Consiglio di Stato (art. 39 cpv 1 LALPT).
19. Nella fattispecie, il primo PR che ha
vincolato il mappale è stato quello approvato il 6 agosto 1986 (risoluzione no.
4638).
E’
ben vero che con tale risoluzione il Consiglio di Stato aveva chiesto al
Comune, in ossequio al principio di proporzionalità, di ridurre la portata del
vincolo; è però altrettanto vero che esso non ha confutato il principio del
vincolo, così che il mappale già a quel momento aveva vista segnata la propria
sorte, perlomeno per parte di esso (quella parte oggi oggetto di valutazione di
indennizzo). Né sarebbe più stato possibile, a quel momento, seppure in attesa
di variante, un’edificazione.
20. Si può dunque
procedere alla valutazione del valore del fondo al 6 agosto 1986, stabilendo
avantutto quale sarebbe stata la sua situazione pianificatoria se non fosse
stato adottato e approvato il vincolo in oggetto (TRAM 26.02.2001 in re Comune
di C./ R.M., consid. 4.1). Di conseguenza si potrà stabilire l'estimo ex tunc (6
agosto 1986), e lo si confronterà con il valore del fondo gravato dal vincolo
di inedificabilità (DTF 122 II 326 consid. 6c/bb).
In altre
parole, l'indennizzo è da calcolarsi deducendo dal valore edilizio pieno del
terreno alla data dell'estimo il suo valore residuo, corrispondente di norma a
quello di un buon fondo agricolo (TRAM 26.02.2001 in re Comune di C. / R.M.,
consid. 4). L'eventuale differenza rappresenterà, se sussiste, l'indennizzo
dovuto per esproprio materiale.
21. Per
determinare la situazione pianificatoria presumibile del fondo al 6 agosto
1986, in assenza di vincolo AP/EP, occorre rifarsi alla situazione di allora.
Dal piano
delle zone del PR del 1986 risulta chiaramente che il mappale in oggetto è
cinto per buona parte del proprio perimetro dalla zona R2+ estensiva. Sarebbe
dunque stata questa la destinazione del mappale, in assenza di vincolo AEP.
D’altronde, era stata questa la sorte pertoccata alla porzione di fondo svincolata
con la variante di PR del 15 febbraio 1989.
Inoltre, il
mappale era inserito nel perimetro del PGC approvato il 2 febbraio 1971, a
comprova della sua idoneità all’edificazione.
Se non fosse stato inserito in zona
AEP, il mappale degli istanti sarebbe dunque stato in zona R2+.
D’altronde, ancora attualmente
l’attuale comparto ove è sito il mappale in oggetto è edificabile ed è soggetto,
in particolare, alla zona di PR R2+ (che, per l’appunto, interessa la parte non
gravata da vincolo del mappale).
22. Nei cinque anni dal 1982 al 1986
(lasso di tempo usualmente considerato dalla giurisprudenza) i prezzi per compravendite
in zona R2+ a __________ sono stati i seguenti:
1982: Nessuna alienazione di
superfici site in zona R2+ è stata iscritta a
Registro Fondiario.
ANNO
PART.
SUP.
LOCALITÀ
PREZZO/MQ
DG.
DATA
1983
1276
1000
200.00
1356
28.01.1983
1983
410
76
150.00
13670
11.08.1983
1983
531
1298
240.00
16403
07.10.1983
1983
1457
530
239.62
16029
30.09.1983
1983
445
616
275.97
16917
17.10.1983
1983
813
1723
232.15
19652
29.11.1983
1984
1285
1559
255.29
408
09.01.1984
1984
534
2238
170.00
2032
03.02.1984
1984
339
471
148.62
7934
04.05.1984
1984
416
553
235.08
12284
09.07.1984
1985
577
527
231.94
36/8
02.01.1985
1985
1464 1465
1055
222.00
29/30
02.01.1985
1985
1463
527
230.00
33/5
02.01.1985
1985
1249
999
200.20
10526
31.05.1985
1985
1464
527
245.00
20874/5
05.11.1985
1985
353
508
236.22
24374
18.12.1985
1985
1475
509
235.76
24376
18.12.1985
1986
532
1352
325.44
6655
01.04.1986
1986
553
979
260.47
8220
16.04.1986
1986
1483
421
237.53
7176/7
07.04.1986
Ne discende un prezzo medio per i
terreni in zona R2+ di fr. 227,70/mq nell’arco di tempo citato (per il mappale
no. 534 si è considerato un prezzo riferito alla sola superficie prativa, non
considerando la superficie boschiva).
Non vi è un’apprezzabile evoluzione
dei prezzi nel corso degli anni, anche se invero le -sole- tre transazioni nel
1986 hanno visto pattuiti valori superiori alla media.
Alcune delle transazioni esaminate
nel citato arco di anni hanno però valore di paragone ben superiore rispetto ad
altre.
In particolare, quelle relative ai
mappali no. 1249 (venduto a fr. 200,20/mq) e no. 813 (venduto a fr. 232,15/mq)
sono riferite a fondi quasi adiacenti a quello in esame: per esse vi è un
valore medio di fr. 216,10/mq.
In posizione (oltre che in zona di
PR) analoga a quella del fondo che ci occupa sono pure i mappali no. 531
(venduto a fr. 240.--/mq), no. 532 (venduto a fr. 325,44/mq) e no. 534 (venduto
a fr. 170.--/mq, con la precisazione sopra indicata): per essi vi è un valore
medio di fr. 245,15/mq.
Meno considerabili - perché ben più
vicini alle principali vie di collegamento, alle infrastrutture sportive, ecc.
- sono invece i mappali no. 1457 (fr. 239,62/mq), no. 445 (fr. 275,97/mq), no.
410 (fr. 150.--/mq) e no. 416 (fr. 235,09/mq): ciò nonostante, il valore medio
in questo caso è di fr. 225,15/mq (essenzialmente però in virtù del valore
ridotto attribuito alla transazione per il mappale no. 410, di forma
particolare: senza di esso il valore medio si attesterebbe a fr. 250,20/mq).
In definitiva, il valore del mappale
in oggetto può essere quantificato in fr. 220.--/mq, tenuto conto pure della
sua natura terrazzata e della sua esposizione.
23. Dall’importo sopra indicato va
dedotto il puro valore agricolo del terreno (rimasto agli istanti perché ancora
proprietari), trattandosi di espropriazione materiale. Esso è attualmente
generalmente indicato in fr. 30.-/mq per buoni terreni agricoli (RDAT II 1994
n. 64, 1990 n. 58, 1989 n. 37; TRAM 09.06.1997 in re O. e S. / Comune di C.).
Tuttavia nella fattispecie
occorre riferirsi all’anno 1986, nel quale la giurisprudenza non riconosceva
più di fr. 20.-/mq per un terreno agricolo. Nella fattispecie quest’ultimo
valore può essere assunto quale determinante, trattandosi di un fondo che ben
si prestava (e presta) all’agricoltura: essa corrisponde al valore di esproprio
formale, dopo indennizzo di quello per l’esproprio materiale.
Ne discende che l’indennità per
l’espropriazione materiale è di fr 200.--/mq, da applicarsi a complessivi mq
432 (come da accertamento del geometra revisore, richiesto dallo scrivente
Tribunale).
24. Gli interessi sull’indennità per
espropriazione materiale decorrono, di regola, dal momento in cui l’avente
diritto ha manifestato in modo inequivocabile la propria intenzione di farsi
risarcire (DTF 114 Ib 283 c. 2a e invii). A tale richiesta non debbono porsi
esigenze di forma troppo severe: è necessario, ma sufficiente, che l’ente
pubblico, conformemente al principio della buona fede, debba rendersi conto che
il proprietario intende chiedere l’indennità che gli spetta (DTF 112 Ib 512).
Una simile manifestazione di volontà è stata scorta dal Tribunale federale
nella formulazione di una proposta transattiva (DTF 97 I 819), nell’intavolazione
di trattative con il privato in vista della vendita (DTF 108 Ib 344), così come
nelle azioni di opposizione intraprese dal proprietario avverso una misura
pianificatoria ritenuta lesiva dei suoi interessi (DTF 122 Ib 512). La
giurisprudenza ticinese segue detti principi (TRAM 9.11.1998 in re CE C. e D’A.
/ Comune di F., consid. 4.1).
25. Nella fattispecie gli interessi
sono quindi da riconoscersi dal 5 agosto 1987, ai seguenti tassi:
4.5% dal
5 agosto 1987 al 31 maggio 1986;
5.5% dal
1. giugno 1986 al 31 maggio 1989;
6.5% dal
1. giugno 1989 al 31 maggio 1990;
5.5% dal
1. giugno 1990 al 31 marzo 1993;
5% dal
1. aprile 1993 al 30 settembre 1993;
4.5% dal
1. ottobre 1993 al 31 marzo 1996;
4% dal
1. aprile 1996 al 31 marzo 1997;
4.5% dal
1. aprile 1997 al 31 dicembre 2000;
4% dal
1. gennaio 2001 al 31 agosto 2002;
3.5% dal
1.settembre 2002 al 30 aprile 2003;
4% dal
6 maggio 1998 al 31 dicembre 2000;
4.5% dal
1. gennaio 2001 al 31 agosto 2002;
4% dal
1. settembre 2002 al 30 aprile 2003;
3.5% dal
1. maggio 2003 in poi.
26. Tasse e spese della precedente procedura
seguono la soccombenza.
Gli istanti hanno chiesto fr
600.--/mq per l’espropriazione materiale del loro fondo, ma si sono visti
riconoscere solo fr 200.--/mq: essi sono quindi soccombenti per 2/3.
Poiché le parti le parti non si
sono avvalse di un legale, non si assegnano ripetibili.
Per
Fatti
i quali motivi
richiamata la
Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,
dichiara
e pronuncia: 1. L’istanza è parzialmente accolta. Per
l’espropriazione materiale di mq 432 della part. 484 RFD di __________ è
riconosciuta un’indennità per espropriazione materiale di fr. 200.--/mq.
2. Per
l’espropriazione formale di mq 432 della particella 484 RFD di __________ è
riconosciuta un’indennità di fr. 20.--/mq.
3. La tassa di giustizia e le spese in fr. 600.--
sono a carico degli istanti per 2/3 e del Comune di __________ per 1/3.
4. Contro la presente decisione è data facoltà di
Considerandi
ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta
giorni dall’intimazione.
5.
Intimazione a:
-
-
-
per il Tribunale di
espropriazione
il
Presidente supplente Il
segretario giudiziario
Stefano
Camponovo Enzo Barenco
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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