Lexipedia

Decisione

10.2004.95

espropriazione materiale per inserimento parziale di un fondo in zona Attrezzature ed Edifici Pubblici (AEP)

5 ottobre 2007Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i quali motivi

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia: 1. L’istanza è parzialmente accolta. Per

l’espropriazione materiale di mq 432 della part. 484 RFD di __________ è

riconosciuta un’indennità per espropriazione materiale di fr. 200.--/mq.

2. Per

l’espropriazione formale di mq 432 della particella 484 RFD di __________ è

riconosciuta un’indennità di fr. 20.--/mq.

3. La tassa di giustizia e le spese in fr. 600.--

sono a carico degli istanti per 2/3 e del Comune di __________ per 1/3.

4. Contro la presente decisione è data facoltà di

Considerandi

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

5.

Intimazione a:

-

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

il

Presidente supplente Il

segretario giudiziario

Stefano

Camponovo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster