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Decisione

10.2004.97-2

Intrepretazione di una convenzione; indebito arricchimento

7 ottobre 2009Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti; entrambe le parti hanno comunque prodotto un memoriale conclusivo

a conferma delle rispettive tesi e domande.

Successivamente, avviati i lavori di scavo per l’edificazione dei mapp. no. 476

e 481, con scritto 6.3.2007 lo ISEP 1 ha sollecitato con urgenza un sopralluogo

inteso a rilevare il profilo del terreno naturale preesistente e,

eventualmente, ad ordinare una perizia. I membri del Tribunale, ispezionato il

cantiere il 12.3 alla presenza delle parti, non hanno tuttavia potuto

ricostruire l’andamento originale del terreno.

Costituito il nuovo collegio giudicante con decreto del 7.1.2008, il

dibattimento finale è stato ripetuto in data 13.3.2008. In quella sede,

ridiscussa complessivamente la situazione, il Tribunale ha suggerito di

suddividere i costi in ragione di metà per parte. La trattativa

conseguentemente riattivata si è però risolta negativamente.

2.La

lite si riconduce ad una convenzione che, essendo stata stipulata per iscritto

dopo il deposito degli atti di espropriazione, costituisce accordo ai sensi

dell’art. 43 cpv. 1 Lespr e si configura come contratto espropriativo di

diritto amministrativo retto dal diritto pubblico (Hess/Weibel, Das

Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 54 no. 1, ad art. 53 no. 1 e 3; Thalmann,

Der Vertrag im Enteignungsverfahren, 1970, p. 115-116; Abegg, Der

Verwaltungsvertrag zwischen Staatsverwaltung und Privaten, Diss. 2009, p. 84; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, no. 1327; Grisel,

Traité de droit administratif, 1984, vol. II p. 763-764; Häflin/Müller/Uhlmann,

Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed. 2006, no.

2139; DTF 101 Ib 286 c. 6a, 102 Ia 559 c. 4a, 114 Ib 142 c. 3b).

Giusta l’art. 44 cpv. 2 Lespr un tale

accordo ha forza di decisione e rimane soggetto alla disciplina della legge di

espropriazione, specie per quanto attiene l’esecuzione (Hess/Weibel, op.

cit., ad art. 53 no. 10).

3.All’istanza

i convenuti oppongono l’eccezione di res judicata e ne bis in idem poiché lo

Stato vorrebbe riconsiderare una transazione equiparata a sentenza insinuando

oneri non previsti a loro carico.

E’ opinione comunemente ammessa dalla dottrina e dalla giurisprudenza federale,

che eventuali contestazioni che derivassero da accordi espropriativi siano

sottoposte all’autorità competente dinanzi alla quale si è svolta la pregressa

procedura espropriativa. La parte che contesta un contratto espropriativo, ad

esempio per vizio di volontà, dovrà quindi postulare la ripresa del

procedimento dinanzi alla Commissione federale di stima, la quale si pronuncerà

sulla obbligatorietà della convenzione e della pretesa contestata. A tal fine

applicherà il diritto pubblico e, in via analogica, le normative del diritto

civile, in particolare quelle che disciplinano i contratti. Parimenti

applicabili sono, naturalmente, i principi generali costituzionalmente

garantiti della legalità, della proporzionalità e della buona fede (DTF

99 Ib 267 c. 1, 108 Ib 375; Hess/Weibel, op. cit., ad art. 53 no. 12; Thalmann,

op. cit., p. 79, 117; Imboden/Rhinow, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, 1986, vol. I N. 46 B VIII; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., no. 1327; Moor,

Droit administratif, 1992, vol. III

no. 8.2.6.7; Waldmann, Der verwaltungsrechtliche Vertrag – Eine Einführung,

in: Der Verwaltungsrechtliche Vertrag in der Praxis, IDE 2007, p. 11-13).

Considerato che la Legge di

espropriazione cantonale è ampiamente ispirata a quella federale, i suddetti

principi sono applicabili anche alla presente vertenza. Di conseguenza le

eccezioni sollevate dai convenuti devono essere respinte.

4.4.1.

Lo ISEP 1 chiede che, in esecuzione della convenzione, i convenuti siano

condannati al versamento di una somma di denaro.

4.2. Giusta l’art. 11 Rlespr, riservati i casi disciplinati dall’art. 72 Lespr,

il Tribunale di espropriazione è competente a far eseguire le proprie decisioni

ricorrendo, se necessario, all’esecuzione forzata secondo le disposizioni

dell’art. 34 LPamm.

La normativa, che naturalmente presuppone l’esistenza di una decisione che

preveda un obbligo inadempiuto, tende a garantire il rispetto o il ripristino

della legalità con l’adozione di misure costrittive nei confronti del

destinatario di un provvedimento restio a darvi seguito (Borghi/Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 34 no. 1).

4.3. L’esecuzione di una somma di denaro avviene nelle forme della Legge

federale sull’esecuzione e sul fallimento (art. 34 cpv. 3 primo comma LPamm,

per il rinvio di cui all’art. 70 Lespr).

Le sentenze del Tribunale di espropriazione, come anche gli accordi

espropriativi in quanto parificati a sentenze, costituiscono valido titolo per

il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 LEF; Hess/Weibel, op.

cit., ad art. 53 no. 10, ad art. 75 no. 4).

4.4. Lo ISEP 1, dopo aver chiesto l’emissione di un precetto esecutivo, si è

rivolto al Tribunale di espropriazione anziché proseguire l’esecuzione: a

dimostrazione che la convenzione non è, come pretende, eloquente e chiarissima

in merito al credito qui vantato. In particolare, mancando l’importo, essa non

costituisce titolo esecutivo.

Vero

è che l’istante espone le sue ragioni conclamando un errore e proponendo una

sua tesi interpretativa, argomenti che non tendono semplicemente ad assicurare,

attraverso la coercizione, il rispetto (l’esecuzione) di un obbligo

inadempiuto, bensì sono manifestamente destinati a motivare e comprovare

l’esistenza di un credito.

5.5.1.

Occorre anzitutto chinarsi sull’errore di cui si avvale l’istante il quale

afferma che i piani allestiti MCON 5, apparentemente garanti della neutralità

dei costi, a posteriori si sono rivelati ingannevoli. In particolare

all’estensore dei piani è imputata l’inesatta indicazione delle quote che

avrebbe indotto lo ISEP 1 in errore circa la reale incidenza finanziaria del

muro.

I convenuti respingono l’addebito sostenendo che la variante è stata allestita

sulla base dei piani pubblicati dallo ISEP 1.

5.2. Nel progetto stradale pubblicato era previsto il semplice ripristino del

muro preesistente. La sua corona era data da una linea superiore obliqua

crescente da nord verso sud con un’altezza minima di m 1.20 al confine nord del

mapp. no. 476 ed un’altezza massima di m 2.80 al confine sud del mapp. no. 481.

Al di là del muro era prevista una scarpata fino a raggiungere la quota del

terreno naturale.

Per ovviare alla pendenza dei terreni, che rendeva la loro edificazione più

difficoltosa, i proprietari hanno chiesto il rialzamento del muro di modo che,

con il riempimento della scarpata retrostante, sarebbe stata recuperata la

superficie piana. Perciò nella variante suggerita MCON 5 di cui al progetto

allegato B alla convenzione – che è poi stata effettivamente attuata – la

corona obliqua del muro è sostituita con una corona orizzontale. Ne

scaturiscono due ritagli di forma triangolare a cavallo della linea teorica di

copertura che si compensano, l’uno per eccesso e l’altro per difetto, e che

risultano dalle due linee riportate nel piano: l’una tratteggiata

(giallo/arancione) che segna la linea teorica di copertura della retrostante

scarpata, e l’altra continua (verde) che rappresenta la testata del muro ed

indica il limite superiore come richiesto dai proprietari.

In definitiva, la proposta degli espropriati si differenzia alquanto dal

progetto pubblicato. Il riscontro è dato, in particolare, dalla sezione al

piano sinottico doc. 5 nella quale sono evidenziate sia l’altezza del muro

secondo il progetto pubblicato (rosa con una linea tratteggiata), sia l’altezza

per coprire il terreno naturale che è stata rilevata dalla direzione lavori per

l’allestimento della liquidazione, e che a tratti appare di poco superiore. A

corollario, nella sezione al piano sinottico doc. 6, sono messi in rilievo, in

colore giallo, la differenza fra le quote del terreno naturale a detta

dell’ente espropriante (punto linea) e MCON 5 (linea continua),

rispettivamente, in colore verde, i punti in cui la quota misurata dalla

direzione lavori è leggermente superiore a quella pubblicata.

5.3. Le condizioni originarie di rilevamento, e cioè le quote del terreno

naturale antecedenti l’apertura del cantiere stradale, non hanno potuto essere

verificate: vuoi perché entrambi i progetti riportano solo le quote della

strada e non quelle del terreno naturale retrostante, vuoi perché un

franamento, verificatosi dopo l’apertura del cantiere stradale lungo tutto il

fronte di scavo (cfr. teste __________), ha inevitabilmente contribuito ad

alterarne il profilo. Vano, nell’ottica di un accertamento a posteriori, si è

pure rivelato il sopralluogo esperito dai membri del Tribunale in data

12.3.2007.

Ne consegue che, in mancanza di dati confrontabili, non può essere concluso,

come vorrebbe l’istante, che i piani MCON 5 fossero errati. Piuttosto, la

coincidenza riscontrabile tra le sez. 6 e 7 del progetto pubblicato (cfr. piano

sezioni trasversali no. 312.004P/004) e le sez. 16 e 19 della variante, seppur

riferita alle sole quote della strada, è un elemento che tende ad accreditare

la versione dei convenuti, secondo cui la variante è stata elaborata sulla base

del progetto pubblicato. Questa era, dopo tutto, anche una soluzione di comodo

che evitava ai proprietari di dover ripetere le misurazioni con evidente

risparmio di tempo e di denaro.

Comunque sia, una volta in possesso della variante proposta dai privati, era

compito dello ISEP 1 verificarne scrupolosamente i contenuti: il risultato

della modifica è infatti un muro imponente che supera, nel punto massimo,

l’altezza di 6 m equivalente ad uno stabile abitativo di 2 piani. Orbene, i

piani MCON 5 sono stati sottoposti, oltre che al tecnico responsabile del

cantiere, anche ai suoi superiori (cfr. teste __________) e nessuno ha

sollevato la benché minima obiezione. Ciò quando le differenze, rispetto al

progetto stradale pubblicato, erano talmente manifeste da non poter sfuggire

neppure ad un profano.

E’ quindi difficilmente comprensibile che le “prime perplessità” riguardo alla

corona del muro siano sorte solamente durante la sua elevazione, e che solo a

quel momento si sia avuta consapevolezza di un aumento dei costi (cfr. teste __________).

Non si spiega neppure il motivo per cui, a questo punto, l’istante non abbia

ritenuto di allestire un preventivo e di sottoporlo ai proprietari, specie ove

di consideri che un intervento aggiuntivo e del tutto secondario come la posa

di vasche di fiori è stato immediatamente preventivato (cfr. teste __________;

doc. G). Ha poi dell’incredibile che l’asserito errore nei piani sia stato

rilevato solo nei 15 giorni precedenti l’udienza di conciliazione (cfr. verbale

13.12.2005).

Alla luce di tali circostanze la tesi dell’errore palesemente non regge.

Conoscendo la situazione e potendo effettuare tutte le verifiche del caso,

prima della stipula della convenzione lo ISEP 1 non solo disponeva dei dati

necessari per valutare se la modifica avrebbe inciso sui costi di costruzione,

ma era anche perfettamente in grado di constatare che un aumento della spesa

era ineluttabile. Usando la prudenza dovuta non poteva quindi incorrere in un

errore.

6.6.1.

L’istante sostiene che al momento della stipula dell’accordo la chiara ed

esplicita volontà delle parti fosse di escludere qualsiasi maggiore spesa a suo

carico, volontà che a suo avviso è chiaramente espressa al pto. 3 della

convenzione. Alla clausola non potrebbe infatti essere attribuito altro

significato se non quello della partecipazione degli espropriati ai costi di

costruzione del muro. In primo luogo perché nel corso della trattativa le

modifiche sono state accettate sulla base delle garanzie fornite MCON 5 circa

la sostanziale compensazione dei costi tra le opere previste dal progetto

pubblicato e quelle proposte dagli espropriati. In secondo luogo perché,

beneficiando di evidenti migliorie eccedenti il semplice ripristino, gli

espropriati non potevano ignorare né l’eventualità di maggiori costi, né di

doversene fare carico posto il principio secondo cui l’espropriato non deve

risultare né impoverito né arricchito in seguito all’espropriazione.

L’assunto è contestato dai convenuti i quali negano che sia mai stata

ipotizzata una loro partecipazione ai costi di costruzione. Se lo ISEP 1 avesse

espresso l’intenzione di addebitare loro una parte della spesa – per giunta in

misura discrezionale, senza preventivo e senza pattuizione di alcun criterio di

riparto – essi non avrebbero rinunciato all’opposizione né accettato

l’indennità espropriativa in quanto decisamente esigua. Inoltre lo ISEP 1 aveva

un evidente interesse ad aderire alla variante, da un canto perché conferiva

stabilità ottimale al contenimento stradale migliorando la sicurezza e la

qualità dell’opera, dall’altro perché consentiva di limitare al minimo

l’indennità di esproprio chiudendo anche l’eventualità di una espropriazione

totale del fondo.

6.2. In ambito contrattuale è decisiva la vera e concorde volontà delle parti

al momento della stipulazione del contratto (art. 18 cpv. 1 CO). In caso di

contestazione i contratti, siano essi di diritto privato o di diritto pubblico,

sono da interpretare secondo il principio dell’affidamento. Perciò alla

dichiarazione di volontà di un contraente dev’essere dato il significato che il

destinatario poteva e doveva ragionevolmente attribuirle in funzione delle

circostanze che, a quel momento, gli erano note o che avrebbe dovuto conoscere.

Nell’interpretare un contratto di diritto pubblico è anche necessario considerare

che l’amministrazione agisce in funzione di un interesse pubblico ed è tenuta a

tutelarlo; pertanto in caso di dubbio si presume che non avrebbe stipulato

alcun contratto inconciliabile con un tale interesse pubblico e che il

contraente ne fosse consapevole. Ciò non significa, tuttavia, che si debba

sempre accordare la preferenza all’interpretazione più favorevole all’interesse

pubblico in questione, poiché la salvaguardia di quest’ultimo trova un limite

nello stesso principio della buona fede e quindi non può comportare oneri che

il privato, all’atto della stipulazione, non poteva ragionevolmente prevedere (DTF

122 I 328 c. 4e, 132 I 150 c. 3.2.4; Häflin/Müller/Uhlmann, op. cit.,

no. 1103-1104; Imboden/Rhinow, op. cit., N. 20 B V; Waldmann, op.

cit., p. 12; Müller-Tschumi, Leistungsstörung bei verwaltungsrechtlichen

Verträgen, in: Der verwaltungsrechtliche Vertrag in der Praxis, IDE 2007, p.

69).

Visto che la convenzione in esame ha carattere espropriativo, l’interpretazione

non può prescindere dai principi che governano la materia e che valgono anche

nel contesto della stipula di una convenzione (Thalmann, op. cit., p.

117). Occorre dunque tener presente che l’indennità espropriativa è finalizzata

a compensare il danno indotto

dall’espropriazione ed a restituire al soggetto colpito le condizioni

economiche di cui avrebbe goduto se l’evento non avesse avuto luogo, senza

pregiudicarlo né arricchirlo (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 16 no. 4).

L’espropriato, che in consonanza con un obbligo generale deve contribuire a

contenere il danno (DTF 112 Ib 529 c. 1, 117 Ib 19), ha diritto, oltre

che alla piena indennità (art. 9 e 11 Lespr.), anche al ripristino, a spese

dell’espropriante, di manufatti danneggiati o demoliti per effetto

dell’espropriazione. Viceversa restano a suo carico i maggiori costi causati da

opere particolari eseguite su sua specifica richiesta (Hess/Weibel, op.

cit., ad art. 19 no. 45).

6.3. Considerato che nei contenuti un

contratto di diritto pubblico non può derogare alla legge (Knapp, Précis

de droit administratif, 4a ed. 1991, no. 1524; Waldmann, op. cit., p.

14), con la stipula di una convenzione espropriativa l’ente espropriante deve

conseguire un risultato proporzionato ed analogo a quello che otterrebbe se la

procedura espropriativa avesse luogo e si concludesse mediante sentenza (Abegg,

op. cit., p. 84; cfr. anche Müller, Zulässigkeit des Vertrages und

zulässige Vertragsinhalte, in: Der Verwaltungsrechtliche Vertrag in der Praxis,

IDE 2007, p. 30-31, 36). E’ dunque lecito supporre che l’istante non avrebbe

accettato di stipulare una convenzione che comportasse oneri superiori alla

piena indennità ai sensi dell’art. 9 Lespr, rispettivamente spese supplementari

riconducibili ad interventi eseguiti su richiesta ed eccedenti il ripristino di

manufatti preesistenti, per lo meno non senza un’adeguata controprestazione.

D’altronde, la salvaguardia dell’interesse pubblico correlato all’esecuzione

delle opere stradali esigeva, tra l’altro, che lo ISEP 1 eseguisse l’intervento

secondo metodi tecnicamente progrediti e con criteri economici (art. 7 vLstr,

art. 6 cpv. 1 nLstr); i costi dovevano quindi essere mantenuti entro quanto era

necessario per una corretta esecuzione dell’opera. Visto che la messa in atto

del progetto non incideva sull’andamento altimetrico del tracciato stradale

(cfr. relazione tecnica p. 6), il semplice ripristino del muro preesistente era

ampiamente sufficiente a garantire la conformità dell’opera alle regole

dell’arte ed ai requisiti di sicurezza veicolare e pedonale. Pertanto,

contrariamente a quanto pretendono i convenuti, lo ISEP 1 non aveva alcun

interesse concreto, dal profilo tecnico, a dare seguito gratuitamente alla

variante. Opinabile è, inoltre, che l’interesse per lo ISEP 1 risiedesse in un

vantaggio di ordine espropriativo. Seguendo il ragionamento dei convenuti, pare

infatti di capire che, quale contropartita alla costruzione del muro e pur di

chiudere la lite, essi abbiano rinunciato alla prerogativa di opporsi

all’espropriazione e di pretendere un’indennità superiore a quella offerta,

quasi fosse un atto di accettazione a beneficio dell’espropriante. In realtà,

però, in mancanza di decisioni formali sull’opposizione e sull’indennità, non

può evidentemente essere affermato né che gli oneri espropriativi a carico

dello ISEP 1 sarebbero stati maggiori se non avesse stipulato la convenzione,

né che abbia corso il rischio di dover espropriare l’intero fondo, i

proprietari non avendo mai chiesto l’ampliamento dell’espropriazione.

In realtà i soli ad avere avuto un interesse evidente alla costruzione del muro

ed al riempimento della scarpata erano gli stessi proprietari.

Perciò il significato attribuito alla clausola dallo ISEP 1 appare sostenibile

nonostante la formulazione imprecisa ed invero infelice. D’altronde la

locuzione ritenuto che seguita da un verbo al modo congiuntivo (comportino),

nell’uso corrente esprime una condizione.

Se non che, vista l’accertabilità oggettiva di un incremento della spesa, la

neutralità dei costi era una condizione palesemente irrealizzabile e dunque

viziata da impossibilità iniziale.

7.7.1.

Secondo il diritto civile il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile

è nullo totalmente (art. 20 cpv. 1 CO) o solo nella sua parte viziata ove non

si debba ammettere che senza la parte nulla esso non sarebbe stato concluso

(art. 20 cpv. 2 CO). Considerato che decisiva è la volontà delle parti, lo

scopo non è di rendere privo di effetti l’intero contratto, ma di eliminare

solo il vizio di cui è affetto. Si tratta quindi di ristabilire la situazione

precedente la stipulazione accertando, sulla base della volontà ipotetica delle

parti, che cosa avrebbero convenuto in buona fede, e di modificare il contratto

di conseguenza. In sostanza, quindi, non solo il contratto potrà essere

mantenuto depennato della clausola viziata, ma quest’ultima potrà essere

riformulata con un senso ragionevole e giuridicamente corretto avvicinandosi

quanto più possibile alla volontà delle parti (in Commentaire romand, Code des

Obligations I, 2003: Schmidlin ad art. 19-20 no. 97-105, Winiger

ad art. 18 no. 44, Pichonnez ad art. 151 no. 57 e ad art. 157 no. 4 e 9;

DTF 120 II 35 c. 4).

Tale soluzione presenta evidenti analogie con i principi validi nel diritto

amministrativo che ammette la nullità di un atto solo in via eccezionale se il

vizio di cui è affetto è particolarmente grave e manifesto, o quanto meno

facilmente riconoscibile, e se l’accertamento della nullità non mette

seriamente in pericolo la certezza del diritto (DTF 129 I 361 c. 2.1,

132 II 21 c. 3.1; RDAT I-2006 no. 49 c. 5a). Negli altri casi occorre

procedere ad una ponderazione degli interessi in gioco e valutare se

l’interesse pubblico alla corretta applicazione del diritto prevalga sulla

sicurezza del diritto e sull’interesse alla salvaguardia della buona fede del

cittadino, ammesso che quest’ultimo possa prevalersene. In tal modo è quindi

anche possibile correggere il vizio sulla base della volontà ipotetica delle

parti se una tale soluzione conviene più dell’invalidazione e corrisponde a

quella che verosimilmente avrebbero concordato (Moor, op. cit., vol. II,

p. 393; Knapp, op. cit., no. 1531; Grisel, op. cit., p. 454; Waldmann,

op. cit., p. 15-16; Müller-Tschumi, op. cit., p. 69, 79).

7.2. Come già evidenziato, la clausola in esame è materialmente impossibile ed

appare insensata traducendosi in un vizio grave e manifesto, oltre che

inconciliabile con il dovere di prudenza che incombe ai contraenti. E’ infatti

impensabile che un ente pubblico esegua un’opera senza prima averne verificato

e preventivato i costi. Lo ISEP 1 non può quindi appellarsi alla sua buona fede

non avendo esso né usato l’attenzione che normalmente si poteva esigere, né

vigilato sui suoi interessi.

Ciò detto, posto che la lite verte non sull’ammontare bensì sul principio

stesso di una prestazione, quand’anche si completasse la volontà claudicante

dello ISEP 1, non si otterrebbe comunque il risultato che entrambe le parti

avrebbero concordato: difatti, aggiungendo l’obbligo di una controprestazione

per i proprietari verrebbe a mancare la volontà di questi ultimi (anche solo

ipotetica) di eseguirla. Ponendosi nella situazione immediatamente precedente

la stipula della convenzione, nulla porta a concludere che le parti avrebbero

comunque sottoscritto l’accordo anche senza la clausola litigiosa. Anzi, alla

luce dello scambio di corrispondenza, appare ben più logico ritenere che non si

sarebbero affatto accordate e che la vertenza sarebbe stata decisa come di

ordinario dal Tribunale di espropriazione.

8.8.1.

Ferme restando le suddette premesse, non può essere ignorato che lo ISEP 1 ha

costruito il muro con l’accordo degli espropriati e che, se si ritornasse alla

situazione originaria, il manufatto dovrebbe, in ultima analisi, essere

abbattuto: ipotesi evidentemente inattuabile.

Pertanto non resta che da chiedersi se l’importo preteso possa essere

addebitato agli espropriati (e nell’affermativa in che misura) sulla base delle

norme concernenti il pagamento dell’indebito (art. 62 CO); ciò poiché la

prestazione è stata fornita in virtù di una causa non avveratasi individuabile

nella condizione impossibile (Engel, Traité des obligations en droit

suisse, 1997, p. 589; (Gauch/Schluep/Tercier, La partie générale du

droit des obligations, 1982, vol. II, no. 2665; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches

Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 2008, vol. II, no. 3993; Peter, Das

bedingte Geschäft, 1994, p. 353-356; DTF 129 III 264 c. 3.2.2; SJ

1999 p. 347).

Se, di principio, la ripetizione

dell’indebito presuppone che il contraente che ha già fornito la prestazione

sia in errore (art. 63 cpv. 1 CO), nel contesto dei contratti sinallagmatici è

sufficiente che la prestazione sia stata fornita senza causa (Engel, op.

cit., p. 591; Pichonnez, op. cit., ad art. 152 no. 31-32; von

Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 1974,

vol. II, p. 265; Peter, op. cit., p. 355; DTF 115 II 28).

8.2. L’istante, che non è incorso in un errore, ha fornito la prestazione

sapendo, o comunque dovendo sapere, che la modifica del progetto avrebbe

comportato un aumento dei costi. Esso ha quindi eseguito una prestazione senza

causa e ciò comporta, sulla base dei principi di cui sopra, un obbligo di

pagamento per l’espropriata. Date le circostanze, per stabilirne l’ammontare il

criterio non può che essere il grado di coinvolgimento delle parti

nell’ambiguità della clausola.

In quest’ottica dev’essere tenuto conto che con la stipula di una convenzione

espropriativa l’ente espropriante deve conseguire un risultato proporzionato.

Esso è responsabile della legalità dei suoi atti e non può considerarsi come

una qualsiasi controparte poiché agisce con finalità pubbliche. In particolare,

in ambito espropriativo, il privato può e deve aspettarsi che lo ISEP 1 stipuli

accordi realizzabili, conformi alla legge e che non inducano – per quanto

involontariamente – in errore o in false aspettative l’espropriato. Ciò vale a

maggior ragione in una questione tecnica quale è la fattispecie in esame.

Per altro verso anche gli espropriati, soprattutto perché rappresentati da un

tecnico, sono in parte responsabili dell’equivoco per non avere, a loro volta,

meglio chiarito una clausola che hanno sottoscritto e che manifestamente doveva

apparire loro come impraticabile, stante la constatazione (tecnicamente

possibile di primo acchito) per la quale il muro eccedeva il semplice

ripristino e non poteva non provocare un aumento dei costi. L’evidenza di

quest’ultima circostanza è del resto stata riconosciuta, anche se a posteriori,

dallo stesso MCON 5 (doc. K).

Tutto ciò considerato e ponderato si impone di ripartire la responsabilità per

il disaccordo sorto in ragione di 2/3 a carico dell’ente espropriante e di 1/3

degli espropriati.

Per loro stessa ammissione, verificando i conteggi i convenuti non hanno

riscontrato “pecche di natura tecnica nel confronto dei costi” (doc. 3). Alla

luce dei documenti prodotti (doc. 2) il Tribunale concorda.

Di conseguenza, in parziale accoglimento dell’istanza, MCON 4 e MCON 5 e MCON 6

in solido dovranno versare allo ISEP 1 l’importo di fr. 15'466.- oltre interessi

al 5% (art. 73 cpv. 1 CO) a far tempo dal 29.7.2003 (doc. 4), prima valida

messa in mora agli atti di causa (art. 102 cpv. 1 CO).

9.La

tassa di giustizia e le spese sono ripartite in ragione della soccombenza e

quindi sono a carico dell’istante per 2/3 e della convenuta per 1/3.

I convenuti, rappresentati da un legale, hanno diritto alla rifusione delle

ripetibili. Considerato che la procedura è stata avviata prima dell’entrata in

vigore del Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio e di

assistenza giudiziaria, le ripetibili sono fissate secondo il diritto

previgente (art. 16 cpv. 2 Reg). Esse vanno dunque commisurate alla consulenza

offerta per l’adempimento del mandato, e cioè tenendo conto della diligenza

dimostrata, del tempo impiegato e della durata e delle difficoltà della causa (RDAT

II-1994 no. 66; TRAM 50.2008.4 del 5.2.2009 in re V.).

A fronte di un contenzioso protrattosi per alcuni anni e che si presentava

complesso sia dal profilo fattuale che da quello giuridico, l’avv. RA 11ha

indubbiamente assolto il suo mandato con la dovuta diligenza; oltre a difendere

gli interessi dei qui convenuti, egli patrocinato anche la proprietaria del

mapp. no. 476 coinvolta separatamente nella medesima vertenza. Tenuto conto

delle esigenze legate allo studio della pratica, della stesura delle memorie,

scrupolosamente motivate, della partecipazione alle udienze di rito, delle

conferenze e della corrispondenza (conseguenti anche ai tentativi di

conciliazione), appare equo ritenere che il legale abbia dedicato 30 ore ad

ambedue le pratiche. L’indennità di patrocinio complessiva è dunque fissata in

fr 7'500.- corrispondenti a 30 ore lavorative a fr. 250.- l’ora. Essa è

riconosciuta proporzionalmente alla soccombenza ed in ragione di ½ per ciascuna

pratica.

Per

i quali motivi

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia 1. L’istanza è parzialmente accolta e di

conseguenza MCON 4 e MCON 5 e MCON 6 in solido sono condannati a versare allo ISEP

1 l’importo di fr. 15'466.- oltre interessi al 5% a far tempo dal 29.7.2003.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 1'200.-

sono ripartite in ragione di 2/3 a carico dell’istante e di 1/3 dei convenuti

in solido. L’istante rifonderà inoltre ai convenuti fr. 2'500.- per ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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