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Decisione

10.2004.98-17

espropriazione formale di parte di un fondo inedificabile (zona EAP e tracciato stradale)

29 luglio 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i quali motivi

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara: 1. Per l’espropriazione

formale di ca. 121 mq del mapp. no. 610 di __________ lo ISEP 1 verserà ai

comproprietari un'indennità di fr. 50.- il mq oltre agli interessi ai seguenti

saggi annuali:

- del 4,5% dal 1.03.2002 al 31.8.2002;

- del 4% dal 1.09.2002 al 30.4.2003;

- del 3,5% dal 1.05.2003 in avanti.

2.

La tassa di giustizia e le spese

in fr. 300.-- sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere agli

espropriati fr. 1’000.-- per ripetibili.

3.

Considerandi

Contro la presente decisione è

data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel

termine di trenta giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

- MCON 18, __________

- __________

per il Tribunale di

espropriazione

la

presidente la

segretaria

Margherita

De Morpurgo Paola

Carcano

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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