10.2005.1
cauzione processuale - attore con sede a Singapore
1 giugno 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
10.2005.1
Data decisione, Autorità:
01.06.2005, IICCA
Titolo:
cauzione processuale - attore con sede a Singapore
CAUZIONE
art. 153 cpv. 1 let. b CPC-TI
Incarto n.
10.2005.1
Lugano
1° giugno 2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Walzer e Chiesa (quest’ultimo in sostituzione della
giudice
Epiney-Colombo, assente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare nella causa promossa, con
petizione 3 febbraio 2005, da
AT 1
rappr. da RA 1
contro
CV 1
rappr. da RA 3 e da RA 2
in materia di risarcimento per violazione
contrattuale.
Ed ora sulla domanda di cauzione processuale 22 aprile
2005 con la quale la convenuta ha chiesto che l’attrice sia obbligata a
depositare un importo di Fr. 50'000.- a valere quale garanzia per il rimborso delle
spese e per il pagamento delle ripetibili.
Lette le osservazioni 13 maggio 2005 dell’attrice che
chiede, in via principale, che la domanda venga respinta e, in via subordinata,
che l’importo della cauzione venga limitato a Fr. 5'000.-.
Esaminati gli atti dell’incarto
Considerato
in fatto ed in diritto
che l’attrice ha sede a __________, Stato che non ha firmato con la
Svizzera alcun trattato od accordo bilaterale riguardante l’esonero dalla
prestazione di cautio judicatum solvi, e di conseguenza può essere obbligata a
prestarla in questa procedura per la disposizione dell’art. 153 cpv. 1 lett. b)
CPC;
che la
domanda di cauzione è stata presentata contestualmente alla risposta di causa e
quindi non può coprire questa attività del patrocinatore siccome i costi relativi
si sono prodotti già prima dell’inoltro della domanda (Cocchi/Trezzini, CPC-TI
App. ad art. 153 m. 64 e n. 287);
che,
tenuto conto di un valore di causa di Fr. 250'000.-, le ripetibili dovute dalla
parte attrice, qualora dovesse completamente soccombere nell’azione giudiziaria
che ci occupa, possono situarsi tra Fr.12'500.- e Fr. 20'000.- (art. 9 TOA) e
quindi la si può obbligare, poiché l’attività spesa per l’allestimento della
risposta non può essere considerata, a prestare una cauzione di Fr. 12'500.-;
che le
spese e le ripetibili di questo decreto seguono la soccombenza reciproca delle
parti che, in funzione delle loro richieste iniziali, può essere valutata in ¾
a carico dell’istante convenuta nel merito e nel rimante quarto a carico della
controparte, alla quale dovrà pure essere versata un’ndennità ridotta per
ripetibili di Fr. 250.-;
Per i quali motivi
visto l’art. 153 CPC
decreta
1. È fatto obbligo a AT 1, __________ di prestare una cauzione
giudiziaria di Fr. 12'500.- mediante deposito di una garanzia di primaria banca
svizzera o versamento in contanti sul conto 69-10370-9 Tribunale d’appello
AGITI.
Considerandi
2.
La
cauzione dovrà essere prestata entro il giorno 20 giugno 2005 con la
comminatoria che in caso di decorso infruttuoso del termine la causa verrà
stralciata dai ruoli.
3.
Le
spese del presente giudizio di complessivi Fr. 250.- sono a carico per ¾
dell’istante CV 1 e per ¼ di AT 1 cui controparte verserà Fr. 250.- per
ripetibili ridotte.
3.
Intimazione:
- ;
- ;
- .
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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