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Decisione

10.2005.1

cauzione processuale - attore con sede a Singapore

1 giugno 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

10.2005.1

Data decisione, Autorità:

01.06.2005, IICCA

Titolo:

cauzione processuale - attore con sede a Singapore

CAUZIONE

art. 153 cpv. 1 let. b CPC-TI

Incarto n.

10.2005.1

Lugano

1° giugno 2005/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Walzer e Chiesa (quest’ultimo in sostituzione della

giudice

Epiney-Colombo, assente)

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per giudicare nella causa promossa, con

petizione 3 febbraio 2005, da

AT 1

rappr. da RA 1

contro

CV 1

rappr. da RA 3 e da RA 2

in materia di risarcimento per violazione

contrattuale.

Ed ora sulla domanda di cauzione processuale 22 aprile

2005 con la quale la convenuta ha chiesto che l’attrice sia obbligata a

depositare un importo di Fr. 50'000.- a valere quale garanzia per il rimborso delle

spese e per il pagamento delle ripetibili.

Lette le osservazioni 13 maggio 2005 dell’attrice che

chiede, in via principale, che la domanda venga respinta e, in via subordinata,

che l’importo della cauzione venga limitato a Fr. 5'000.-.

Esaminati gli atti dell’incarto

Considerato

in fatto ed in diritto

che l’attrice ha sede a __________, Stato che non ha firmato con la

Svizzera alcun trattato od accordo bilaterale riguardante l’esonero dalla

prestazione di cautio judicatum solvi, e di conseguenza può essere obbligata a

prestarla in questa procedura per la disposizione dell’art. 153 cpv. 1 lett. b)

CPC;

che la

domanda di cauzione è stata presentata contestualmente alla risposta di causa e

quindi non può coprire questa attività del patrocinatore siccome i costi relativi

si sono prodotti già prima dell’inoltro della domanda (Cocchi/Trezzini, CPC-TI

App. ad art. 153 m. 64 e n. 287);

che,

tenuto conto di un valore di causa di Fr. 250'000.-, le ripetibili dovute dalla

parte attrice, qualora dovesse completamente soccombere nell’azione giudiziaria

che ci occupa, possono situarsi tra Fr.12'500.- e Fr. 20'000.- (art. 9 TOA) e

quindi la si può obbligare, poiché l’attività spesa per l’allestimento della

risposta non può essere considerata, a prestare una cauzione di Fr. 12'500.-;

che le

spese e le ripetibili di questo decreto seguono la soccombenza reciproca delle

parti che, in funzione delle loro richieste iniziali, può essere valutata in ¾

a carico dell’istante convenuta nel merito e nel rimante quarto a carico della

controparte, alla quale dovrà pure essere versata un’ndennità ridotta per

ripetibili di Fr. 250.-;

Per i quali motivi

visto l’art. 153 CPC

decreta

1. È fatto obbligo a AT 1, __________ di prestare una cauzione

giudiziaria di Fr. 12'500.- mediante deposito di una garanzia di primaria banca

svizzera o versamento in contanti sul conto 69-10370-9 Tribunale d’appello

AGITI.

Considerandi

2.

La

cauzione dovrà essere prestata entro il giorno 20 giugno 2005 con la

comminatoria che in caso di decorso infruttuoso del termine la causa verrà

stralciata dai ruoli.

3.

Le

spese del presente giudizio di complessivi Fr. 250.- sono a carico per ¾

dell’istante CV 1 e per ¼ di AT 1 cui controparte verserà Fr. 250.- per

ripetibili ridotte.

3.

Intimazione:

- ;

- ;

- .

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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