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Decisione

10.2005.10

rinvio TF - spese e ripetibili

3 maggio 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

10.2005.10

Data decisione, Autorità:

03.05.2005, IICCA

Titolo:

rinvio TF - spese e ripetibili

SPESE E RIPETIBILI

art. 148 CPC-TI

Incarto n.

10.2005.10

rinvio TF

Lugano

3 maggio 2005/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Walser e Chiesa, quest’ultimo in sostituzione della

giudice Epiney-Colombo, astenuta

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per giudicare nella causa promossa

direttamente in appello, con petizione 28 giugno 1999, da

AT 1

rappr. da RA 2

contro

CV 1

rappr. da RA 1

con cui

l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di US $ 110'000.-

(pari a fr. 168'575.-) oltre interessi al 5% dal 5 dicembre 1997, domanda

avversata dalla controparte, la quale, dopo aver denunciato la lite a __________

LI 1, e a LI 2 , denuncie la prima rimasta inevasa e la seconda cui la

convenuta ha in seguito rinunciato, ha postulato la reiezione della petizione;

Ed ora in materia di spese e ripetibili della procedura cantonale

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con

sentenza 31 agosto 2004 (inc. n. 10.1999.21) la scrivente Camera ha accolto la

petizione per US $ 66'666.66 oltre interessi, caricando le spese giudiziarie

per 2/5 all’attore e per la rimanenza alla convenuta, pure condannata a

rifondere alla controparte fr. 2’500.- per ripetibili;

che la

Prima Corte Civile del Tribunale federale, con decisione 25 febbraio 2005

(4C.359/2004), ha riformato il giudizio d’appello nel senso che la petizione è

stata accolta per US $ 48’000.- oltre interessi, rinviando la causa a questa Camera

per nuova decisione sulle spese e sulle ripetibili della sede cantonale;

che la

determinazione delle spese e ripetibili avviene secondo la reciproca

soccombenza delle parti, salvo che giusti motivi -che nella fattispecie non

ricorrono- impongano una diversa soluzione (art. 148 CPC);

che la

convenuta è risultata vittoriosa nella lite per ca. 4/7, mentre l’attore lo è

stato per i rimanenti ca. 3/7, per cui è in definitiva in base a queste

proporzioni che dev’essere stabilita la ripartizione delle spese e delle

ripetibili della sede cantonale;

che per

questo giudizio non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili;

Per i quali motivi,

richiamati per le spese

gli art. 148 CPC e la LTG

dichiara e pronuncia

1. Le

spese giudiziarie di complessivi fr. 5'000.- (tassa di giustizia di fr. 4’800.-

e spese di fr. 200.-), già anticipate dall'attore, restano a suo carico in

ragione di 4/7 e per la rimanenza sono a carico della convenuta, a cui l’attore

rifonderà fr. 2’000.- a titolo di ripetibili parziali.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese e non si assegnano ripetibili per questa decisione.

3.

Intimazione:

-

-

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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