10.2005.10
rinvio TF - spese e ripetibili
3 maggio 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
10.2005.10
Data decisione, Autorità:
03.05.2005, IICCA
Titolo:
rinvio TF - spese e ripetibili
SPESE E RIPETIBILI
art. 148 CPC-TI
Incarto n.
10.2005.10
rinvio TF
Lugano
3 maggio 2005/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Walser e Chiesa, quest’ultimo in sostituzione della
giudice Epiney-Colombo, astenuta
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare nella causa promossa
direttamente in appello, con petizione 28 giugno 1999, da
AT 1
rappr. da RA 2
contro
CV 1
rappr. da RA 1
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di US $ 110'000.-
(pari a fr. 168'575.-) oltre interessi al 5% dal 5 dicembre 1997, domanda
avversata dalla controparte, la quale, dopo aver denunciato la lite a __________
LI 1, e a LI 2 , denuncie la prima rimasta inevasa e la seconda cui la
convenuta ha in seguito rinunciato, ha postulato la reiezione della petizione;
Ed ora in materia di spese e ripetibili della procedura cantonale
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
sentenza 31 agosto 2004 (inc. n. 10.1999.21) la scrivente Camera ha accolto la
petizione per US $ 66'666.66 oltre interessi, caricando le spese giudiziarie
per 2/5 all’attore e per la rimanenza alla convenuta, pure condannata a
rifondere alla controparte fr. 2’500.- per ripetibili;
che la
Prima Corte Civile del Tribunale federale, con decisione 25 febbraio 2005
(4C.359/2004), ha riformato il giudizio d’appello nel senso che la petizione è
stata accolta per US $ 48’000.- oltre interessi, rinviando la causa a questa Camera
per nuova decisione sulle spese e sulle ripetibili della sede cantonale;
che la
determinazione delle spese e ripetibili avviene secondo la reciproca
soccombenza delle parti, salvo che giusti motivi -che nella fattispecie non
ricorrono- impongano una diversa soluzione (art. 148 CPC);
che la
convenuta è risultata vittoriosa nella lite per ca. 4/7, mentre l’attore lo è
stato per i rimanenti ca. 3/7, per cui è in definitiva in base a queste
proporzioni che dev’essere stabilita la ripartizione delle spese e delle
ripetibili della sede cantonale;
che per
questo giudizio non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili;
Per i quali motivi,
richiamati per le spese
gli art. 148 CPC e la LTG
dichiara e pronuncia
1. Le
spese giudiziarie di complessivi fr. 5'000.- (tassa di giustizia di fr. 4’800.-
e spese di fr. 200.-), già anticipate dall'attore, restano a suo carico in
ragione di 4/7 e per la rimanenza sono a carico della convenuta, a cui l’attore
rifonderà fr. 2’000.- a titolo di ripetibili parziali.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese e non si assegnano ripetibili per questa decisione.
3.
Intimazione:
-
-
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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