10.2005.102
compiuto atti sessuali con una persona minore di anni sedici
16 giugno 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
10.2005.102
Data decisione, Autorità:
16.06.2005, PRPEN
Titolo:
compiuto atti sessuali con una persona minore di anni sedici
ATTI SESSUALI CON FANCIULLI
LESA 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2005.102/CEG
DA
806/2005
Bellinzona
16
giugno 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di ripetuti atti
sessuali con fanciulli
per avere,
nel periodo dicembre __________-__________, a __________ e __________, ai danni
della minore RF.M. (__________), approfittando dei rapporti di amicizia
esistenti con la famiglia della ragazza e dell’assenza dei genitori,
- baciandola più volte con baci linguali;
- in due o tre occasioni palpandola sul senso
sopra e sotto i vestiti;
- in un paio d’occasioni toccandola sulla vulva,
introducendo il dito nella vagina della ragazza;
compiuto
atti sessuali con una persona minore di anni sedici;
fatti avvenuti nelle
riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto
d’accusa del 28 febbraio 2005 n. DA 806/2005 del AINQ 1 che propone la
condanna:
1. Alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione, dedotto il
carcere preventivo sofferto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova
di 3 (tre) anni.
2. A valere quale norma di condotta, il condannato
durante il periodo di prova, è tenuto: a non avvicinarsi ad una distanza
inferiore a 100 metri dal luogo di residenza o di lavoro/studio di __________,
nonché a continuare a seguire il controllo/trattamento medico presso il
servizio psico-sociale.
3. Alla revoca del beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata
nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Canton Ticino il __________.
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e
delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
5. Ordina la confisca e la distruzione di quanto in
sequestro (2 natel e 4 videocassette);
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 1 marzo
2005;
indetto il
dibattimento 16 giugno 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente,
assistito dal proprio difensore, il nonché il patrocinatore della parte civile;
presente
pure quale interprete dal portoghese, non conoscendo sufficientemente
l’accusato la lingua italiana, la Signora __________, __________ la quale, a
norma dell’art. 26 cpv. 1 CPP, ammonita ai sensi dell’art. 307 CP, promette di
adempiere fedelmente il proprio compito;
accertate le generalità
dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
sentita con
l’accordo delle parti in assenza dell’accusato, che la svincola dal segreto
professionale, la teste,___________, psicologa presso il Servizio, la quale
avvertita della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art.
124, 125 e 126 CPP e ammonita a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP,
promette;
sentiti il AINQ 1, il quale postula la
conferma del decreto impugnato;
il PR 1 il quale chiede la
conferma del decreto e domanda il risarcimento delle spese finora sostenute
dalla famiglia: fr. 960.— per spese psicologa e fr. 10'000.— per torto morale,
oltre a spese del patrocinio legale (ca. fr. 3'000.--), ancorché al beneficio
dell’AG;
il DI 1,
il quale non contestando i fatti in sè e richiamandosi alla terapia curativa
cui si sta sottoponendo l’accusato e che come riferito dalla teste sta sortendo
buoni frutti, chiede che si soprassieda alla revoca del beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena decretata il __________.
Egli solleva
inoltre censura sulla legittimazione della parte civile, che, a suo dire, tale
non è difettando agli atti una dichiarazioen in tal senso; in ogni caso le sue
pretese vanno respinte: la fattura di patrocinio non è agli atti, così come
mancano le prove sul nesso causale con i fatti e sulla necessità della terapia
dalla psicologa; per torto morale può essere riconosciuto un importo massimo di
fr. 1'000.--;
per
ultimo l'accusato;
posti a giudizio
Fatti
i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1
autore colpevole di ripetuti atti sessuali con fanciulli per avere, nel periodo
__________ -__________, a __________ e __________, ai danni della minore __________
(__________), approfittando dei rapporti di amicizia esistenti con la famiglia
della ragazza e dell’assenza dei genitori,
- baciandola più volte con baci linguali;
- in due o tre occasioni palpandola sul senso
sopra e sotto i vestiti;
- in un paio d’occasioni toccandola sulla vulva,
introducendo il dito nella vagina della ragazza;
compiuto
atti sessuali con una persona minore di anni sedici?
Considerandi
2.
In caso di
risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena
proposta?
3.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale
periodo di prova?
3.1
Devono
essere fissate delle norme di condotta durante il periodo di prova, e, se sì,
quali?
4.
Deve
essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
di 90 giorni di detenzione decretata dal Ministero Pubblico il __________?
4.1
In caso di
risposta negativa, deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di
quanto?
5.
Deve
essere ordinata la confisca e la distruzione:
5.1
delle
quattro videocassette pornografiche VHS?
5.2
del natel
marca __________ 3310 colore grigio con relativa scheda del n. tel. __________?
5.3
del natel
marca __________ By Sharp, colore grigio-argento, senza scheda SIM?
6.
L'eventuale
condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali
condizioni potrà avvenire la cancellazione?
7.
Devono
essere riconosciute le pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o
deve esservi rinvio al competente foro civile?
8.
A chi
vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna
parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art.
41.
cifra 3 cpv. 1 e cifra 4 CP, 58, 80, 187 cifra 1 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e
segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente
ai quesiti posti sub 1, 3, 3.1., 4, 5.1, 5.2, 5.3. e 6; negativamente al
quesito posto sub 2; decaduto il quesito posto sub 4.1.; come
segue ai quesiti posti sub 7 e 8;
dichiara ACCU
1.
autore colpevole di
atti sessuali con fanciulli (art. 187 cifra 1 cpv. 1 CP) per i fatti compiuti
nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 806/2005 del 28
febbraio 2005;
condanna ACCU 1
1.
alla
pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, dedotto il carcere preventivo
sofferto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2.
alle
seguenti norme di condotta:
- durante il periodo di prova a non avvicinarsi
ad una distanza inferiore a 100 metri dal luogo di residenza o di lavoro/studio
di __________.
- a continuare a seguire il
controllo/trattamento medico presso il Servizio psico-sociale sintanto questi
lo riterrà necessario;
3.
alla
revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90
(novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero
Pubblico in data __________ (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS);
4.
al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 440.-- per complessivi fr. 740.-- (settecentoquaranta);
rinvia la
parte civile per le proprie richieste al competente foro civile;
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;
ordina la
confisca e la distruzione delle 4 videocassette VHS pornografiche, del natel
marca __________ 3310 colore grigio con relativa scheda del n. tel. __________
nonché del
natel marca __________ By Sharp, colore grigio-argento, senza scheda SIM;
avvertite le
parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione
della sentenza;
dichiara la
sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Comando
della polizia cantonale, Ufficio reperti, Bellinzona,
Sezione
dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU
1.
fr. -.-- multa
fr. 300.-- tassa di giustizia
fr. 400.-- spese giudiziarie
fr. 40.-- testi
fr. 740.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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