10.2005.104
per aver importato dall'Italia e tenuto in deposito banconate false
2 giugno 2005Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2005.104
Data decisione, Autorità:
02.06.2005, PRPEN
Titolo:
per aver importato dall'Italia e tenuto in deposito banconate false
IMPORTAZIONE O ACQUISTO O DEPOSITO DI MONETE FALSE
art. 243 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2005.104/CEG
DA
699/2005
Bellinzona
2
giugno 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio
Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di importazione e deposito di monete
false,
per avere, senza fine di
falsificazione, a __________ e __________ nel periodo compreso tra il dicembre
2003 e il luglio 2004, importato dall’Italia e tenuto in deposito complessive
112 banconote da LIT 50'000 l’una sapendo (o dovendo comunque presumere dalle
circostanze) trattarsi di denaro falso segnatamente di denaro da lui rinvenuto
in un cassonetto di Milano e da lui poi custodito presso un appartamento di __________
dopo averlo trasportato in Svizzera;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 243 cpv. 1 CP, richiamata
la Delega del Ministero Pubblico della Confederazione del 25.11.2004 (rif.to
OCRFM/304396/Sr-Say)
perseguito con decreto d’accusa del 25 febbraio
Fatti
2005 no. DA 699/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1.
alla multa di fr. 200.--;
Considerandi
2.
al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 100.--;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 2 marzo 2005;
indetto il dibattimento 2 giugno 2005, al
quale è comparso l’accusato personalmente, assistito dal proprio difensore avv.
__________, mentre il Procuratore pubblico
Arturo Garzoni con lettera 18 aprile 2005 ha rinunciato ad intervenire al
pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
ritirata dal difensore l’opposizione
(cautelativa) alle risultanze dell’istruzione formale interposta con scritto
14/15 marzo 2005;
acquisiti gli atti formanti l'incarto del
Ministero pubblico;
sentiti il difensore, il quale postula
l’assoluzione del proprio assistito.
Per l’importazione di banconote
false dall’Italia alla Svizzera difetta l’aspetto soggettivo (nemmeno dolo
eventuale o negligenza), poiché l’accusato non credeva le stesse fossero false:
ciò è stato per la prima volta ventilato dalla di lui moglie in Svizzera.
Persino in banca v’è stato, prima visu, dubbio sull’autenticità delle
banconote.
Il reato di deposito di monete
false non è contemplato all’art. 243 cpv. 1 CP, pertanto secondo il principio nulla
poena sine lege l’accusato va prosciolto anche per i fatti del “secondo
periodo temporale”. Inoltre va ricordato che dopo che la moglie ha sostenuto
che le banconote erano false, l’accusato se ne è del tutto spossessato,
dimenticandosi addirittura di averle, tanto che le ha abbandonate in cima ad un
armadio allorquando ha lasciato l’appartamento;
per ultimo l'accusat;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ __________ autore colpevole
di importazione e deposito di monete false, per avere, senza fine di
falsificazione, a __________ e __________ nel periodo compreso tra il dicembre
2003.
e il luglio 2004, importato dall’Italia e tenuto in deposito complessive
112.
banconote da LIT 50'000 l’una sapendo (o dovendo comunque presumere dalle
circostanze) trattarsi di denaro falso segnatamente di denaro da lui rinvenuto
in un cassonetto di __________ e da lui poi custodito presso un appartamento di
__________ dopo averlo trasportato in Svizzera?
2.
In caso di risposta
affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3.
L'eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
4.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg.,
273.
e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito posto sub
1, decaduti gli altri,
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di importazione e
deposito di monete false per quanto avvenuto a __________ e __________ tra il
dicembre 2003 e il luglio 2004;
assegna le tasse e le spese
giudiziarie allo Stato;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza,
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico ACCU 1
fr. -.-- tassa di giustizia
fr. -.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. -.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster