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Decisione

10.2005.104

per aver importato dall'Italia e tenuto in deposito banconate false

2 giugno 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2005 no. DA 699/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.

alla multa di fr. 200.--;

Considerandi

2.

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese

giudiziarie di fr. 100.--;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 2 marzo 2005;

indetto il dibattimento 2 giugno 2005, al

quale è comparso l’accusato personalmente, assistito dal proprio difensore avv.

__________, mentre il Procuratore pubblico

Arturo Garzoni con lettera 18 aprile 2005 ha rinunciato ad intervenire al

pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

ritirata dal difensore l’opposizione

(cautelativa) alle risultanze dell’istruzione formale interposta con scritto

14/15 marzo 2005;

acquisiti gli atti formanti l'incarto del

Ministero pubblico;

sentiti il difensore, il quale postula

l’assoluzione del proprio assistito.

Per l’importazione di banconote

false dall’Italia alla Svizzera difetta l’aspetto soggettivo (nemmeno dolo

eventuale o negligenza), poiché l’accusato non credeva le stesse fossero false:

ciò è stato per la prima volta ventilato dalla di lui moglie in Svizzera.

Persino in banca v’è stato, prima visu, dubbio sull’autenticità delle

banconote.

Il reato di deposito di monete

false non è contemplato all’art. 243 cpv. 1 CP, pertanto secondo il principio nulla

poena sine lege l’accusato va prosciolto anche per i fatti del “secondo

periodo temporale”. Inoltre va ricordato che dopo che la moglie ha sostenuto

che le banconote erano false, l’accusato se ne è del tutto spossessato,

dimenticandosi addirittura di averle, tanto che le ha abbandonate in cima ad un

armadio allorquando ha lasciato l’appartamento;

per ultimo l'accusat;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ __________ autore colpevole

di importazione e deposito di monete false, per avere, senza fine di

falsificazione, a __________ e __________ nel periodo compreso tra il dicembre

2003.

e il luglio 2004, importato dall’Italia e tenuto in deposito complessive

112.

banconote da LIT 50'000 l’una sapendo (o dovendo comunque presumere dalle

circostanze) trattarsi di denaro falso segnatamente di denaro da lui rinvenuto

in un cassonetto di __________ e da lui poi custodito presso un appartamento di

__________ dopo averlo trasportato in Svizzera?

2.

In caso di risposta

affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3.

L'eventuale condanna va

iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

4.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg.,

273.

e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al quesito posto sub

1, decaduti gli altri,

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di importazione e

deposito di monete false per quanto avvenuto a __________ e __________ tra il

dicembre 2003 e il luglio 2004;

assegna le tasse e le spese

giudiziarie allo Stato;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza,

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico ACCU 1

fr. -.-- tassa di giustizia

fr. -.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. -.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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