10.2005.110
per aver circolato con l'autovettura in stato di ubriachezza malgrado fosse già stato condannato per analogo reato ed aver perso la padronanza del veicolo
5 aprile 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2005.110
Data decisione, Autorità:
05.04.2005, PRPEN
Titolo:
per aver circolato con l'autovettura in stato di ubriachezza malgrado fosse già stato condannato per analogo reato ed aver perso la padronanza del veicolo
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2005.110/bep
DA
600/2005
Bellinzona
5
aprile 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Barbara Marelli in
qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1 di
autoveicoli
1. LESA 1
2. LESA 2
3. LESA 3
prevenuto
colpevole di 1. guida in stato di inattitudine
per aver condotto
l'autovettura Mazda targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.73 - max. 2.09 grammi per mille), malgrado fosse già stato
condannato nel 2004 per analogo reato (alcolemia: 1.12 grammi per mille);
reato previsto dall'art.
91 cpv. 1 LCStr;
fatti avvenuti a
__________;
Fatti
2. infrazione alle
norme della circolazione
per avere,
circolando nello stato psico-fisico surriferito, nell’uscire dall’intersezione
con percorso rotatorio obbligato, negligentemente perso la padronanza di guida
sbandando così sulla sua sinistra cozzando conseguentemente contro un paletto
posto sull’isola spartitraffico. A seguito dell’urto, il paletto veniva
proiettato contro la vettura Opel targata TI __________ condotta da __________
che sopraggiungeva regolarmente in senso inverso;
reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr in
relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 LCStr,
art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;
fatti avvenuti a
__________;
perseguito con
decreto d’accusa n. DA 600/2005 di data 21 febbraio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 75
(settantacinque) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo
di prova di 4 (quattro) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 400.--.
3.
Alla revoca del beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena di 5 (cinque) giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 05.04.2004.
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 7 marzo 2005,
limitatamente al dispositivo n. 3;
indetto il
dibattimento 5 aprile 2005, al quale è comparso l’accusato, mentre il
Procuratore pubblico con scritto14 marzo 2005 ha rinunciato ad intervenire al
pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto di
accusato impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
Se
deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla
pena di 5 (cinque) giorni di detenzione decretata nei confronti dell’accusato
dal Ministero Pubblico il 5 aprile 2004.
2.
Sulle
spese dell’odierno giudizio.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 41 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione decretata
nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 5 aprile 2004, ma ne prolunga di 1
(uno) anno il periodo di prova.
rileva che i dispositivi per i
quali non è stata fatta opposizione, ossia
“la condanna di __________
1.
Alla pena di 75
(settantacinque) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo
di prova di 4 (quattro) anni.
2.
Alla multa di fr. 400.-
[...].
…
4.
Al pagamento della
tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-“
sono esecutivi e il
periodo di prova di cui al dispositivo n. 1 decorre dall’intimazione del
decreto di accusa, avvenuta il 21 febbraio 2005.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
osserva che al condannato è stato
assegnato il termine di tre mesi per il pagamento della multa con l’avvertenza
che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in
arresto.
rinuncia a prelevare oneri per
l’odierno giudizio.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
__________
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 400.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia del DA
fr. 200.00 spese
giudiziarie del DA
fr. 700.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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