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Decisione

10.2005.113

per aver cirolato alal velocità di 131 Km/h dedotto il margine di tolleranza, malgrado il vigente limite di 80 Km/h

12 maggio 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla

pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Alla

multa di fr. 1'000.--.

3.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 200.--;

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 4 marzo 2005 dall'accusata;

indetto il

dibattimento 12 maggio 2005, al quale è comparsa l’accusata mentre il

Procuratore pubblico con lettera 31 marzo 2005 ha rinunciato ad intervenire al

pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le

generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusata;

sentita l'accusata;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

Se

ACCU 1 è autrice colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla

pena e sulle spese.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 90 cifra 2 LCStr in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr; art.

4a cpv. 1 lett. b ONC; art. 22 cpv. 1 OSStr; 63 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP;

39.

LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

dichiara ACCU

1.

autrice colpevole di

infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 828/2005 del 28 febbraio

2005;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 2’500.-;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se la condannata avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

assegna alla condannata il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione

della circolazione, Camorino (80151)

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 2'500.00 multa

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 2'800.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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