10.2005.115
Rilasciare false dichiarazioni nell'ambito di un procedimento contro una terza persona
11 maggio 2005Italiano18 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
10.2005.115
Data decisione, Autorità:
11.05.2005, PRPEN
Titolo:
Rilasciare false dichiarazioni nell'ambito di un procedimento contro una terza persona
FALSA TESTIMONIANZA
art. 307 cpv. 1 CPS
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2005.115/pg
DA
903/2005
Bellinzona
11
maggio 2005
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 d
(difeso da: DI 1)
prevenuto
colpevole di falsa testimonianza
per
avere, in qualità di testimone, reso delle false dichiarazioni nell'ambito del
procedimento penale aperto a carico di __________, presso il Ministero
pubblico;
in
specie,
per
avere dichiarato, in urto con la verità, dinanzi alla segretaria giudiziaria
delegata dal Procuratore pubblico, nei verbali di audizione testimoniale del 18
marzo 2003 e, rispettivamente, del 1°aprile 2003:
q
di avere concesso, a __________, nel corso dell'estate 2002, un
mutuo di Frs. 150'000.-, con "fondi suoi (e non di suoi clienti)",
"di sua esclusiva pertinenza", "provento della sua
attività", "prelevati dalla sua cassaforte";
q
di avere acquistato, da __________, in data 2 gennaio 2003, una
vettura marca Ferrari 512 TR, per la somma di Frs. 40'000.-, utilizzando fondi
che teneva in cassaforte.
Circostanze, queste, da lui
smentite, in sede di interrogatorio 16 dicembre 2004, nell'ambito del
procedimento penale avviato a suo carico, presso questo Ministero pubblico,
per i reati di bancarotta fraudolenta, sub. inosservanza da parte del debitore
di norme della procedura di esecuzione e fallimento, nel corso del quale ha
dichiarato che detti attivi non erano di sua proprietà;
reato previsto dall'art.
307 cpv. 1 CP;
fatti avvenuti a Lugano, il 18 marzo 2003 e il 1°
aprile 2003;
perseguito con decreto d’accusa del 4 marzo
Fatti
2005 n. 903/2005 del AINQ 1, che propone la condanna:
1. Alla pena di 3 (tre) mesi di
detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 7 marzo 2005 dalla parte civile e
il 17 marzo 2005 dall’accusato;
indetto il dibattimento 11 maggio 2005,
al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il suo difensore, il
Procuratore pubblico e il patrocinatore di parte civile;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il Procuratore pubblico, il quale
chiede la conferma del decreto di accusa;
sentita la parte civile, la quale chiede
la conferma del decreto di accusa e postula il risarcimento di fr. 2’243.60 e,
a titolo di spese legali, di fr. 1'900.25 oltre interessi del 5 % dall’11
maggio 2005;
sentito il difensore, il quale chiede in
estrema sintesi che le pretese di parte civile siano respinte e postula il
proscioglimento dell’accusato dall’imputazione di falsa testimonianza;
sentito per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole di
falsa testimonianza per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
3.
Se
deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede il risarcimento
di fr. 2’243.60 e di fr.1'900.25
oltre interessi del 5 % dal 10 maggio 2005 a titolo di spese legali;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1.
ACCU 1 è stato sentito due
volte in qualità di testimone nel corso dei primi mesi del 2003 nell’ambito di
un procedimento penale aperto dal Ministero pubblico ticinese nei confronti di __________
per i reati di truffa e falsità in documenti; in occasione di tali audizioni,
avvenute ripettivamente il 18 marzo e il 1° aprile 2003, sono stati in
particolare messi a fuoco i rapporti intercorsi fra le persone citate, con
specifico riferimento a un cospicuo prestito concesso dal teste al prevenuto e
all’acquisto da parte di ACCU 1 di una vettura marca Ferrari 512 TR mediante
contratto di compra-vendita stipulato con lo stesso __________.
2.
A seguito di una
denuncia penale inoltrata da __________, parte civile al presente procedimento,
nei confronti di ACCU 1 per i reati di bancarotta fraudolenta, frode nel
pignoramento e subordinatamente per inosservanza da parte del debitore di norme
della procedura di esecuzione e fallimento (cfr. act 1, denuncia penale del 22
settembre 2004) il Ministero pubblico ha provveduto, il 16 dicembre 2004, a
interrogare nuovamente ACCU 1, stavolta in veste di denunciato, per i medesimi
fatti di cui al considerando precedente.
3.
Nel corso di quest’ultimo
interrogatorio è emerso che gli attivi necessari al prestito e all’acquisto
della Ferrari non erano di sua proprietà; in sostanza è venuta a galla una
versione dei fatti completamente diversa rispetto a quella scaturita dalle
deposizioni rese nel 2003, tanto che il Procuratore pubblico con decreto di
accusa 4 marzo 2005 ha ritenuto ACCU 1 autore colpevole di falsa testimonianza
per avere - nei verbali di audizione testimoniale del 18 marzo e del 1°aprile
2003.
- dichiarato, in urto con la verità:
q di
avere concesso, a __________, nel corso dell'estate 2002, un mutuo di Frs.
150'000.-, con "fondi suoi (e non di suoi clienti)", "di sua
esclusiva pertinenza", "provento della sua attività",
"prelevati dalla sua cassaforte";
q di
avere acquistato, da __________, in data 2 gennaio 2003, una vettura marca Ferrari
512TR, per la somma di Frs. 40'000.-, utilizzando fondi che teneva in
cassaforte.
4.
Per l’art. 307 cpv. 1 CP
chiunque come testimonio fa sui fatti di una causa una falsa deposizione o una
falsa constatazione è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la
detenzione.
5.
Preliminarmente si osserva
che in uno stato di diritto come il nostro sono in generale riposte grandi
attese nella giustizia e per questo motivo gli errori giudiziari devono essere
combattuti con vigore; in tal senso è indispensabile che la giustizia medesima venga
in particolare protetta dall’utilizzo di false prove poiché su di esse ogni
magistrato fonda le proprie decisioni.
Non è un caso quindi - anche alla
luce delle considerazioni testé espresse - che il nostro codice penale
consideri il reato di falsa testimonianza un crimine, cioé il reato più grave
previsto dalla legislazione penale svizzera.
Il testimone è tenuto pertanto a
fornire le informazioni conformemente alla verità e a nulla tacere proprio per
mettere l’autorità giudiziaria nella condizione di poter decidere secondo
equità; al riguardo si rileva come la falsa testimonianza può derivare anche da
un’omissione, cioé quando il teste rivela solo parte dei fatti, dando
un’immagine monca o distorta della realtà.
6.
In concreto la prima
audizione di ACCU 1 è avvenuta il 18 marzo 2003 presso il Ministero pubblico
davanti alla segretaria giudiziaria, agente su delega del Procuratore pubblico;
in tale occasione il testimone ha dichiarato di aver concesso un prestito di
fr. 150'000.- al signor __________ nel corso dell’estate 2002 (cfr. act 32).
Al momento della risposta di ACCU
1, secondo cui “per l’importo da me concesso in prestito al signor __________
di fr. 150'000.- preciso di aver attinto fondi derivanti dalla mia” (cfr.
ibidem), il verbale tuttavia è stato bruscamente interrotto su richiesta della
difesa per permettere al proprio cliente, che non padroneggiava perfettamente
l’italiano, di essere assistito da un‘interprete di lingua tedesca.
7.
Di conseguenza in data 1° aprile
2003.
ACCU 1 veniva nuovamente sentito alla presenza dell’interprete; nel corso
dell’audizione (cfr. ibidem) il teste ha tra l’altro affermato che:
- “nel 2001-2002 ho avuto
delle entrate straordinarie nell’ambito della mia attività professionale. I
fondi li tenevo in cassaforte. [...] Tenuto conto che disponevo di fondi ho
acconsentito al prestito”;
- “i fondi di cui ho detto
sopra sono tutti esclusivamente di mia pertinenza”;
- “ribadisco che per la somma
di cui al prestito che ho concesso al signor __________ in data 19.08.2002 si
tratta di soldi a contanti che ho preso dalla mia cassaforte”;
- “in sede di interrogatorio
del 18.03.2003 intendevo dire che i fondi necessari al prestito erano di
provenienza dalla mia attività. Ribadisco che si trattava di fondi miei e non
di miei clienti”;
- “il contratto di prestito
non è stato registrato nella mia contabilità. Devo ancora allestire in maniera
definitiva la contabilità per il 2002. A tempo debito inserirò tale prestito
nella mia contabilità”;
- “sapevo che il signor __________
aveva acquistato una Ferrari di colore giallo. Il signor __________, poco prima
del Natale 2002, mi ha chiesto se ero interessato all’acquisto della Ferrari
poiché da parte sua necessitava di liquidità. Dopo un breve periodo di
riflessione all’inizio di gennaio 2003 ho dato il mio accordo all’acquisto al
signor __________”;
- “anche in questo caso, come
per il prestito, per la somma necessaria all’acquisto della vettura ho
utilizzato i fondi che detenevo in cassaforte. Ho atteso il mese di gennaio
2003.
a dare il mio consenso all’acquisto in quanto volevo verificare se potevo
permettermi l’investimento”;
Alla luce di queste
precise e chiare dichiarazioni il magistrato inquirente è stato indotto a
dissequestrare a favore del testimone la Ferrari in questione, precedentemente
posta sotto sequestro (cfr. decisione di dissequestro del Procuratore pubblico
del 21 maggio 2003); in seguito lo stesso veicolo è stato posto sotto sequestro
dall’Ufficio esecuzione e fallimenti per una procedura esecutiva nei confronti
del proprietario ed è poi finito all’incanto.
8.
Come accennato in
precedenza (cfr. supra, consid. 2 e seg.), in occasione dell’interrogatorio del
16.
dicembre 2004 (cfr. act 23), ACCU 1 ha cambiato completamente la versione
resa, tanto che ha affermato:
- “preciso di aver acquistato
il veicolo [Ferrari] per conto della società __________ di Vaduz, con
fondi di spettanza di quest’ultima”;
- “preciso [per quanto
attiene al credito di fr. 150'000.-] che ho agito a titolo fiduciario, in
quanto il denaro non era di mia spettanza, ma della società __________”;
- “come detto non ho
dichiarato al fisco questi attivi poiché li detenevo a titolo fiduciario”;
- “ribadisco che gli attivi
non erano di mia proprietà”;
- “i fondi provenivano da
terzi, tramite __________. [In precedenza] ho detto che provenivano
dalla società perché non volevo indicare i nominativi delle persone alle quali
appartenevano i fondi”;
- “per quanto concerne la Ferrari
e il credito come detto non volevo indicare che i fondi in questione fossero di
terzi, per non coinvolgerli”.
9.
Nel corso del dibattimento
l’accusato ha precisato ulteriormente la versione resa nell’interrogatorio di
cui al precedente considerando nel senso che i soldi in questione provenivano principalmente
dal suo partner, tale __________, un avvocato irlandese, la cui dichiarazione
figura agli atti (allegato ad act 31).
10.
Sulla base dei fatti evocati
- corroborati oltretutto da riscontri oggettivi come ad esempio l’esistenza a
carico dell’accusato di attestati di carenza beni per diverse migliaia di
franchi e la condizione di indigenza in cui si trova, tanto che da più di un
anno vive di pubblica assistenza - è evidente che ACCU 1, allorquando è stato
sentito come testimone nel corso del 2003, si è reso colpevole di falsa
testimonianza, avendo fornito informazioni contrarie alla verità sui fatti di
una causa.
Tale reato, con le dovute
avvertenze di legge, gli è stato prospettato dal Procuratore pubblico in data
16.
dicembre 2004 (cfr. act 23, verbale di interrogatorio, pag. 7).
11.
Se è vero che nel corso
della prima audizione del 18 marzo 2003 non era presente l’interprete, occorre
altresì dire che il testimone aveva pur sempre dichiarato, alla presenza della
segretaria giudiziaria e del proprio difensore, di comprendere la lingua
italiana e di riservarsi il diritto di ricorrere al tedesco in caso di
difficoltà di espressione (cfr. act. 32, verbale 18 marzo 2003, pag.1).
Ma, quand’anche non si
tenesse conto del verbale testé evocato, il reato sarebbe adempiuto sulla sola
base delle affermazioni di quello seguente avvenuto il 1° aprile 2003.
Alla luce di quanto emerge dagli
atti è altresì del tutto priva di fondamento l’affermazione della difesa
secondo cui si è trattato di una “dichiarazione rilasciata a porte chiuse
con il Procuratore pubblico” (cfr. verbale del dibattimento, pag. 4 ss).
12.
La difesa sostiene che
l’accusato non ha detto a chi appartenevano realmente i soldi poiché non gli è
stato chiesto durante le audizioni testimoniali; tuttavia è poco serio
sostenere una tesi di questo genere.
Le affermazioni di ACCU 1
in merito alla provenienza dei fondi erano talmente chiare da non lasciare
dubbi al riguardo: la verbalizzazione agli atti parla da sola (cfr. supra, consid.
7).
Inoltre l’accusato - proprio a
dimostrazione che il 1°aprile 2003 non ha detto la verità - ha pure affermato
che nel 2001-2002 aveva avuto delle entrate straordinarie nell’ambito della sua
attività professionale; tuttavia dalla dichiarazione di imposta transitoria
2003A non traspare alcun reddito straordinario risalente a quel periodo (cfr. act
33).
13.
In realtà ACCU 1 non
ha detto subito la verità, non tanto perché non gli è stato chiesto di chi
fossero i soldi, quanto piuttosto perché la versione resa in un primo tempo era
finalizzata al dissequestro della Ferrari, poi ottenuto sulla base della sua testimonianza
(cfr. supra, consid. 7 in fine).
La verità - precisata del
resto al dibattimento - è emersa il 16 dicembre 2004 poiché nel frattempo la
parte civile si era attivata per reclamare l’importo che ancora vantava nei
confronti dell’accusato, il quale, messo alle strette per via dei debiti ai quali
doveva far fronte, non poteva più dire - contrariamente al vero - che gli
importi utilizzati per concedere il prestito ad __________ e per l’acquisto
della Ferrari erano di sua esclusiva pertinenza.
14.
Neppure è ragionevole
sostenere, come ha fatto la difesa, che con il termine “mio” si potesse
intendere il possesso anche di un’altra persona; in primo luogo perché mai nel
corso di quell’audizione si è fatto il benché minimo riferimento a una qualsivoglia
altra persona e quindi il significato dell’aggettivo “mio” non poteva dar adito
a dubbi e non da ultimo per il semplice fatto che ACCU 1 ha anche dichiarato
che i fondi in questione erano tutti di sua esclusiva pertinenza (cfr. supra, consid.
7).
Tali considerazioni trovano
riscontro nelle parole dell’accusato medesimo, tanto è vero che ha ammesso di aver
volontariamente sottaciuto, durante le audizioni, l’esistenza di altre persone,
per non coinvolgerle (cfr. supra, consid. 8 in fine).
Non va nemmeno dimenticata la
formazione commerciale dell’accusato, che gli permetteva senz’altro di
comprendere la differenza intercorrente tra un fondo proprio e uno detenuto per
terzi a titolo fiduciario.
Un’ulteriore e decisiva prova al
riguardo è costituita dallo scritto prodotto dalla difesa in sede di istruttoria
predibattimentale, secondo cui “nel merito della titolarità fiduciaria dei
fondi in questione ritego d’informarla che la lettera del signor __________
contiene la dichiarazione della persona che aveva consegnato a titolo
fiduciario al signor ACCU 1 dei contanti, che egli detenne nella sua
cassaforte, per essere poi investiti, da ultimo anche tramite la società __________
già menzionata nel verbale 17 [recte 16].12.2004, sempre a titolo
fiduciario” (cfr. act. 31 e relativo allegato).
Assurda, per i motivi già
espressi in precedenza (cfr. supra consid. 5), è infine l’argomentazione
espressa in sede di arringa dalla difesa, secondo cui “siamo di fronte
all’eccessivo rigore del Ministero pubblico che rasenta quasi l’accanimento,
in una situazione dove il gabbato è ACCU 1 medesimo.”
In effetti la costatazione che
terze persone avrebbero raggirato o comunque messo in difficoltà l’accusato non
significa automaticamente che questi non abbia commesso il reato di falsa testimonianza
e neppure che fosse autorizzato ad agire in tal senso.
15.
Dal punto di vista soggettivo
per l’adempimento del reato di falsa testimonianza è sufficiente il dolo
eventuale.
Nell’evenienza concreta l’agire
dell’imputato - il quale per quanto concerne la Ferrari e il credito non ha
voluto indicare che i fondi in questione fossero di terzi, per non coinvolgerli
(cfr. act 32 e supra, consid. 8 in fine) - costituisce dolo diretto. In effetti
ha ammesso di aver in tal modo sottaciuto volontariamente il fatto che i fondi
appartenevano a terze persone.
Inoltre il reato è adempiuto
quando vengono fatte affermazioni false e non - come a torto sostiene la difesa
- unicamente quando vi sono delle conseguenze per quello che vien detto: concretamente
non è pertanto necessaria la volontà di intralciare la giustizia.
Peraltro, come evidenziato
sopra, la deposizione dell’accusato è stata rilevante nel procedimento, avendo
direttamente influenzato l’agire del procuratore pubblico. E questo rientrava
nelle intenzioni di ACCU 1.
16.
Quo all’errore sui fatti,
sollevato in via subordinata dalla difesa, si rileva come l’art. 19 CP non è
applicabile alla fattispecie per tutte le argomentazioni addotte e in
particolare perché ACCU 1 non ha agito per effetto di una supposizione erronea delle
circostanze di fatto; egli, al momento delle sue dichiarazioni, sapeva
benissimo quale fosse la verità oggettiva ed era cosciente di doverla
raccontare correttamente, essendogli state lette all’inizio di entrambe le
deposizioni le avvertenze di legge.
17.
Per quel che concerne la
commisurazione della pena, la richiesta del Procuratore pubblico risulta
correttamente commisurata alla gravità del reato e alla colpa dell’imputato; infatti
si tratta di un grave attacco all’amministrazione della giustizia in quanto le
prove testimoniali sono molto importanti e possono far pendere l’ago della
bilancia di un processo.
Inoltre l’accusato non
ha mostrato il benché minimo segno di pentimento per il reato commesso,
ritenuto come ancora al dibattimento ha tentato di giustificare il proprio
agire, commesso oltretutto - dal momento che era rientrato in possesso della Ferrari
- per proprio tornaconto personale.
Non vi sono motivi né oggettivi
né soggettivi per rifiutare la sospensione condizionale della pena.
18.
In merito alle pretese di
parte civile occorre distinguere fra la richiesta di risarcimento e il
riconoscimento delle spese legali.
Infatti la prima pretesa, per
un ammontare di fr. 2'243.60, deve essere dichiarata irricevibile in quanto è
già stata oggetto di una sentenza cresciuta in giudicato (cfr. act 11,
decisione 11 luglio 2003 della Pretura di Lugano) e di un attestato di carenza
beni che data del 16 settembre 2004 (cfr. istanza di risarcimento della parte
civile prodotta al dibattimento, pag. 5 e ACB allegato ad act. 1).
Di fronte alle dichiarazioni
del 1° aprile 2003 __________, creditore di ACCU 1 che si era visto consegnare
un attestato di carenza beni, a giusta ragione ha fatto valere i suoi diritti
sporgendo denuncia. È vero che questa è stata fatta per altre ipotesi di reato,
ma non poteva certo essere fatta per il reato di falsa testimonianza, che è
emerso solo in seguito e proprio nell’ambito dell’inchiesta conseguente alla
denuncia.
Le relative spese sono pertanto
giustificate e l’importo chiesto di fr. 1'900.25, oltre interessi del 5% a far
stato dall’11 maggio 2005, risulta corretto, come si evince anche dalla
parcella legale allegata all’istanza, e può essere riconosciuto.
visti gli art. 19, 41, 63, 307 cpv. 1
CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di falsa
testimonianza per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di
accusa n. 903/2005 del 4 marzo 2005;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 800.-.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
condanna l’accusato al versamento alla
parte civile dell’importo di 1'900.25 oltre interessi del 5% a far stato dall’11
maggio 2005.
dichiara irricevibile la pretesa di
fr. 2'243.60.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Sezioni dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 600.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 800.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
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