Lexipedia

Decisione

10.2005.115

Rilasciare false dichiarazioni nell'ambito di un procedimento contro una terza persona

11 maggio 2005Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

2005 n. 903/2005 del AINQ 1, che propone la condanna:

1. Alla pena di 3 (tre) mesi di

detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 7 marzo 2005 dalla parte civile e

il 17 marzo 2005 dall’accusato;

indetto il dibattimento 11 maggio 2005,

al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il suo difensore, il

Procuratore pubblico e il patrocinatore di parte civile;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il Procuratore pubblico, il quale

chiede la conferma del decreto di accusa;

sentita la parte civile, la quale chiede

la conferma del decreto di accusa e postula il risarcimento di fr. 2’243.60 e,

a titolo di spese legali, di fr. 1'900.25 oltre interessi del 5 % dall’11

maggio 2005;

sentito il difensore, il quale chiede in

estrema sintesi che le pretese di parte civile siano respinte e postula il

proscioglimento dell’accusato dall’imputazione di falsa testimonianza;

sentito per ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di

falsa testimonianza per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se

deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede il risarcimento

di fr. 2’243.60 e di fr.1'900.25

oltre interessi del 5 % dal 10 maggio 2005 a titolo di spese legali;

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

1.

ACCU 1 è stato sentito due

volte in qualità di testimone nel corso dei primi mesi del 2003 nell’ambito di

un procedimento penale aperto dal Ministero pubblico ticinese nei confronti di __________

per i reati di truffa e falsità in documenti; in occasione di tali audizioni,

avvenute ripettivamente il 18 marzo e il 1° aprile 2003, sono stati in

particolare messi a fuoco i rapporti intercorsi fra le persone citate, con

specifico riferimento a un cospicuo prestito concesso dal teste al prevenuto e

all’acquisto da parte di ACCU 1 di una vettura marca Ferrari 512 TR mediante

contratto di compra-vendita stipulato con lo stesso __________.

2.

A seguito di una

denuncia penale inoltrata da __________, parte civile al presente procedimento,

nei confronti di ACCU 1 per i reati di bancarotta fraudolenta, frode nel

pignoramento e subordinatamente per inosservanza da parte del debitore di norme

della procedura di esecuzione e fallimento (cfr. act 1, denuncia penale del 22

settembre 2004) il Ministero pubblico ha provveduto, il 16 dicembre 2004, a

interrogare nuovamente ACCU 1, stavolta in veste di denunciato, per i medesimi

fatti di cui al considerando precedente.

3.

Nel corso di quest’ultimo

interrogatorio è emerso che gli attivi necessari al prestito e all’acquisto

della Ferrari non erano di sua proprietà; in sostanza è venuta a galla una

versione dei fatti completamente diversa rispetto a quella scaturita dalle

deposizioni rese nel 2003, tanto che il Procuratore pubblico con decreto di

accusa 4 marzo 2005 ha ritenuto ACCU 1 autore colpevole di falsa testimonianza

per avere - nei verbali di audizione testimoniale del 18 marzo e del 1°aprile

2003.

- dichiarato, in urto con la verità:

q di

avere concesso, a __________, nel corso dell'estate 2002, un mutuo di Frs.

150'000.-, con "fondi suoi (e non di suoi clienti)", "di sua

esclusiva pertinenza", "provento della sua attività",

"prelevati dalla sua cassaforte";

q di

avere acquistato, da __________, in data 2 gennaio 2003, una vettura marca Ferrari

512TR, per la somma di Frs. 40'000.-, utilizzando fondi che teneva in

cassaforte.

4.

Per l’art. 307 cpv. 1 CP

chiunque come testimonio fa sui fatti di una causa una falsa deposizione o una

falsa constatazione è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la

detenzione.

5.

Preliminarmente si osserva

che in uno stato di diritto come il nostro sono in generale riposte grandi

attese nella giustizia e per questo motivo gli errori giudiziari devono essere

combattuti con vigore; in tal senso è indispensabile che la giustizia medesima venga

in particolare protetta dall’utilizzo di false prove poiché su di esse ogni

magistrato fonda le proprie decisioni.

Non è un caso quindi - anche alla

luce delle considerazioni testé espresse - che il nostro codice penale

consideri il reato di falsa testimonianza un crimine, cioé il reato più grave

previsto dalla legislazione penale svizzera.

Il testimone è tenuto pertanto a

fornire le informazioni conformemente alla verità e a nulla tacere proprio per

mettere l’autorità giudiziaria nella condizione di poter decidere secondo

equità; al riguardo si rileva come la falsa testimonianza può derivare anche da

un’omissione, cioé quando il teste rivela solo parte dei fatti, dando

un’immagine monca o distorta della realtà.

6.

In concreto la prima

audizione di ACCU 1 è avvenuta il 18 marzo 2003 presso il Ministero pubblico

davanti alla segretaria giudiziaria, agente su delega del Procuratore pubblico;

in tale occasione il testimone ha dichiarato di aver concesso un prestito di

fr. 150'000.- al signor __________ nel corso dell’estate 2002 (cfr. act 32).

Al momento della risposta di ACCU

1, secondo cui “per l’importo da me concesso in prestito al signor __________

di fr. 150'000.- preciso di aver attinto fondi derivanti dalla mia” (cfr.

ibidem), il verbale tuttavia è stato bruscamente interrotto su richiesta della

difesa per permettere al proprio cliente, che non padroneggiava perfettamente

l’italiano, di essere assistito da un‘interprete di lingua tedesca.

7.

Di conseguenza in data 1° aprile

2003.

ACCU 1 veniva nuovamente sentito alla presenza dell’interprete; nel corso

dell’audizione (cfr. ibidem) il teste ha tra l’altro affermato che:

- “nel 2001-2002 ho avuto

delle entrate straordinarie nell’ambito della mia attività professionale. I

fondi li tenevo in cassaforte. [...] Tenuto conto che disponevo di fondi ho

acconsentito al prestito”;

- “i fondi di cui ho detto

sopra sono tutti esclusivamente di mia pertinenza”;

- “ribadisco che per la somma

di cui al prestito che ho concesso al signor __________ in data 19.08.2002 si

tratta di soldi a contanti che ho preso dalla mia cassaforte”;

- “in sede di interrogatorio

del 18.03.2003 intendevo dire che i fondi necessari al prestito erano di

provenienza dalla mia attività. Ribadisco che si trattava di fondi miei e non

di miei clienti”;

- “il contratto di prestito

non è stato registrato nella mia contabilità. Devo ancora allestire in maniera

definitiva la contabilità per il 2002. A tempo debito inserirò tale prestito

nella mia contabilità”;

- “sapevo che il signor __________

aveva acquistato una Ferrari di colore giallo. Il signor __________, poco prima

del Natale 2002, mi ha chiesto se ero interessato all’acquisto della Ferrari

poiché da parte sua necessitava di liquidità. Dopo un breve periodo di

riflessione all’inizio di gennaio 2003 ho dato il mio accordo all’acquisto al

signor __________”;

- “anche in questo caso, come

per il prestito, per la somma necessaria all’acquisto della vettura ho

utilizzato i fondi che detenevo in cassaforte. Ho atteso il mese di gennaio

2003.

a dare il mio consenso all’acquisto in quanto volevo verificare se potevo

permettermi l’investimento”;

Alla luce di queste

precise e chiare dichiarazioni il magistrato inquirente è stato indotto a

dissequestrare a favore del testimone la Ferrari in questione, precedentemente

posta sotto sequestro (cfr. decisione di dissequestro del Procuratore pubblico

del 21 maggio 2003); in seguito lo stesso veicolo è stato posto sotto sequestro

dall’Ufficio esecuzione e fallimenti per una procedura esecutiva nei confronti

del proprietario ed è poi finito all’incanto.

8.

Come accennato in

precedenza (cfr. supra, consid. 2 e seg.), in occasione dell’interrogatorio del

16.

dicembre 2004 (cfr. act 23), ACCU 1 ha cambiato completamente la versione

resa, tanto che ha affermato:

- “preciso di aver acquistato

il veicolo [Ferrari] per conto della società __________ di Vaduz, con

fondi di spettanza di quest’ultima”;

- “preciso [per quanto

attiene al credito di fr. 150'000.-] che ho agito a titolo fiduciario, in

quanto il denaro non era di mia spettanza, ma della società __________”;

- “come detto non ho

dichiarato al fisco questi attivi poiché li detenevo a titolo fiduciario”;

- “ribadisco che gli attivi

non erano di mia proprietà”;

- “i fondi provenivano da

terzi, tramite __________. [In precedenza] ho detto che provenivano

dalla società perché non volevo indicare i nominativi delle persone alle quali

appartenevano i fondi”;

- “per quanto concerne la Ferrari

e il credito come detto non volevo indicare che i fondi in questione fossero di

terzi, per non coinvolgerli”.

9.

Nel corso del dibattimento

l’accusato ha precisato ulteriormente la versione resa nell’interrogatorio di

cui al precedente considerando nel senso che i soldi in questione provenivano principalmente

dal suo partner, tale __________, un avvocato irlandese, la cui dichiarazione

figura agli atti (allegato ad act 31).

10.

Sulla base dei fatti evocati

- corroborati oltretutto da riscontri oggettivi come ad esempio l’esistenza a

carico dell’accusato di attestati di carenza beni per diverse migliaia di

franchi e la condizione di indigenza in cui si trova, tanto che da più di un

anno vive di pubblica assistenza - è evidente che ACCU 1, allorquando è stato

sentito come testimone nel corso del 2003, si è reso colpevole di falsa

testimonianza, avendo fornito informazioni contrarie alla verità sui fatti di

una causa.

Tale reato, con le dovute

avvertenze di legge, gli è stato prospettato dal Procuratore pubblico in data

16.

dicembre 2004 (cfr. act 23, verbale di interrogatorio, pag. 7).

11.

Se è vero che nel corso

della prima audizione del 18 marzo 2003 non era presente l’interprete, occorre

altresì dire che il testimone aveva pur sempre dichiarato, alla presenza della

segretaria giudiziaria e del proprio difensore, di comprendere la lingua

italiana e di riservarsi il diritto di ricorrere al tedesco in caso di

difficoltà di espressione (cfr. act. 32, verbale 18 marzo 2003, pag.1).

Ma, quand’anche non si

tenesse conto del verbale testé evocato, il reato sarebbe adempiuto sulla sola

base delle affermazioni di quello seguente avvenuto il 1° aprile 2003.

Alla luce di quanto emerge dagli

atti è altresì del tutto priva di fondamento l’affermazione della difesa

secondo cui si è trattato di una “dichiarazione rilasciata a porte chiuse

con il Procuratore pubblico” (cfr. verbale del dibattimento, pag. 4 ss).

12.

La difesa sostiene che

l’accusato non ha detto a chi appartenevano realmente i soldi poiché non gli è

stato chiesto durante le audizioni testimoniali; tuttavia è poco serio

sostenere una tesi di questo genere.

Le affermazioni di ACCU 1

in merito alla provenienza dei fondi erano talmente chiare da non lasciare

dubbi al riguardo: la verbalizzazione agli atti parla da sola (cfr. supra, consid.

7).

Inoltre l’accusato - proprio a

dimostrazione che il 1°aprile 2003 non ha detto la verità - ha pure affermato

che nel 2001-2002 aveva avuto delle entrate straordinarie nell’ambito della sua

attività professionale; tuttavia dalla dichiarazione di imposta transitoria

2003A non traspare alcun reddito straordinario risalente a quel periodo (cfr. act

33).

13.

In realtà ACCU 1 non

ha detto subito la verità, non tanto perché non gli è stato chiesto di chi

fossero i soldi, quanto piuttosto perché la versione resa in un primo tempo era

finalizzata al dissequestro della Ferrari, poi ottenuto sulla base della sua testimonianza

(cfr. supra, consid. 7 in fine).

La verità - precisata del

resto al dibattimento - è emersa il 16 dicembre 2004 poiché nel frattempo la

parte civile si era attivata per reclamare l’importo che ancora vantava nei

confronti dell’accusato, il quale, messo alle strette per via dei debiti ai quali

doveva far fronte, non poteva più dire - contrariamente al vero - che gli

importi utilizzati per concedere il prestito ad __________ e per l’acquisto

della Ferrari erano di sua esclusiva pertinenza.

14.

Neppure è ragionevole

sostenere, come ha fatto la difesa, che con il termine “mio” si potesse

intendere il possesso anche di un’altra persona; in primo luogo perché mai nel

corso di quell’audizione si è fatto il benché minimo riferimento a una qualsivoglia

altra persona e quindi il significato dell’aggettivo “mio” non poteva dar adito

a dubbi e non da ultimo per il semplice fatto che ACCU 1 ha anche dichiarato

che i fondi in questione erano tutti di sua esclusiva pertinenza (cfr. supra, consid.

7).

Tali considerazioni trovano

riscontro nelle parole dell’accusato medesimo, tanto è vero che ha ammesso di aver

volontariamente sottaciuto, durante le audizioni, l’esistenza di altre persone,

per non coinvolgerle (cfr. supra, consid. 8 in fine).

Non va nemmeno dimenticata la

formazione commerciale dell’accusato, che gli permetteva senz’altro di

comprendere la differenza intercorrente tra un fondo proprio e uno detenuto per

terzi a titolo fiduciario.

Un’ulteriore e decisiva prova al

riguardo è costituita dallo scritto prodotto dalla difesa in sede di istruttoria

predibattimentale, secondo cui “nel merito della titolarità fiduciaria dei

fondi in questione ritego d’informarla che la lettera del signor __________

contiene la dichiarazione della persona che aveva consegnato a titolo

fiduciario al signor ACCU 1 dei contanti, che egli detenne nella sua

cassaforte, per essere poi investiti, da ultimo anche tramite la società __________

già menzionata nel verbale 17 [recte 16].12.2004, sempre a titolo

fiduciario” (cfr. act. 31 e relativo allegato).

Assurda, per i motivi già

espressi in precedenza (cfr. supra consid. 5), è infine l’argomentazione

espressa in sede di arringa dalla difesa, secondo cui “siamo di fronte

all’eccessivo rigore del Ministero pubblico che rasenta quasi l’accanimento,

in una situazione dove il gabbato è ACCU 1 medesimo.”

In effetti la costatazione che

terze persone avrebbero raggirato o comunque messo in difficoltà l’accusato non

significa automaticamente che questi non abbia commesso il reato di falsa testimonianza

e neppure che fosse autorizzato ad agire in tal senso.

15.

Dal punto di vista soggettivo

per l’adempimento del reato di falsa testimonianza è sufficiente il dolo

eventuale.

Nell’evenienza concreta l’agire

dell’imputato - il quale per quanto concerne la Ferrari e il credito non ha

voluto indicare che i fondi in questione fossero di terzi, per non coinvolgerli

(cfr. act 32 e supra, consid. 8 in fine) - costituisce dolo diretto. In effetti

ha ammesso di aver in tal modo sottaciuto volontariamente il fatto che i fondi

appartenevano a terze persone.

Inoltre il reato è adempiuto

quando vengono fatte affermazioni false e non - come a torto sostiene la difesa

- unicamente quando vi sono delle conseguenze per quello che vien detto: concretamente

non è pertanto necessaria la volontà di intralciare la giustizia.

Peraltro, come evidenziato

sopra, la deposizione dell’accusato è stata rilevante nel procedimento, avendo

direttamente influenzato l’agire del procuratore pubblico. E questo rientrava

nelle intenzioni di ACCU 1.

16.

Quo all’errore sui fatti,

sollevato in via subordinata dalla difesa, si rileva come l’art. 19 CP non è

applicabile alla fattispecie per tutte le argomentazioni addotte e in

particolare perché ACCU 1 non ha agito per effetto di una supposizione erronea delle

circostanze di fatto; egli, al momento delle sue dichiarazioni, sapeva

benissimo quale fosse la verità oggettiva ed era cosciente di doverla

raccontare correttamente, essendogli state lette all’inizio di entrambe le

deposizioni le avvertenze di legge.

17.

Per quel che concerne la

commisurazione della pena, la richiesta del Procuratore pubblico risulta

correttamente commisurata alla gravità del reato e alla colpa dell’imputato; infatti

si tratta di un grave attacco all’amministrazione della giustizia in quanto le

prove testimoniali sono molto importanti e possono far pendere l’ago della

bilancia di un processo.

Inoltre l’accusato non

ha mostrato il benché minimo segno di pentimento per il reato commesso,

ritenuto come ancora al dibattimento ha tentato di giustificare il proprio

agire, commesso oltretutto - dal momento che era rientrato in possesso della Ferrari

- per proprio tornaconto personale.

Non vi sono motivi né oggettivi

né soggettivi per rifiutare la sospensione condizionale della pena.

18.

In merito alle pretese di

parte civile occorre distinguere fra la richiesta di risarcimento e il

riconoscimento delle spese legali.

Infatti la prima pretesa, per

un ammontare di fr. 2'243.60, deve essere dichiarata irricevibile in quanto è

già stata oggetto di una sentenza cresciuta in giudicato (cfr. act 11,

decisione 11 luglio 2003 della Pretura di Lugano) e di un attestato di carenza

beni che data del 16 settembre 2004 (cfr. istanza di risarcimento della parte

civile prodotta al dibattimento, pag. 5 e ACB allegato ad act. 1).

Di fronte alle dichiarazioni

del 1° aprile 2003 __________, creditore di ACCU 1 che si era visto consegnare

un attestato di carenza beni, a giusta ragione ha fatto valere i suoi diritti

sporgendo denuncia. È vero che questa è stata fatta per altre ipotesi di reato,

ma non poteva certo essere fatta per il reato di falsa testimonianza, che è

emerso solo in seguito e proprio nell’ambito dell’inchiesta conseguente alla

denuncia.

Le relative spese sono pertanto

giustificate e l’importo chiesto di fr. 1'900.25, oltre interessi del 5% a far

stato dall’11 maggio 2005, risulta corretto, come si evince anche dalla

parcella legale allegata all’istanza, e può essere riconosciuto.

visti gli art. 19, 41, 63, 307 cpv. 1

CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di falsa

testimonianza per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di

accusa n. 903/2005 del 4 marzo 2005;

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 800.-.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP.

condanna l’accusato al versamento alla

parte civile dell’importo di 1'900.25 oltre interessi del 5% a far stato dall’11

maggio 2005.

dichiara irricevibile la pretesa di

fr. 2'243.60.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Sezioni dei permessi e

dell’immigrazione, Bellinzona

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 600.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 800.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster