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Decisione

10.2005.119

consegnato veicolo a autodemolitore malgrado non fosse di proprietà dell'accusato, tentato furto.

23 giugno 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dagli art. 138 cifra 1 e 139

cifra 1 CP;

perseguito con

decreto d’accusa n. 429/2005 di data 7 febbraio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1.

Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per

un

periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 3'200.--,

a

titolo di risarcimento. Per ulteriori pretese la parte civile viene rinviata al

competente

foro.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese

giudiziarie di

fr.

100.

--.

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 18 febbraio 2005 dall'accusato;

indetto il

dibattimento 23 giugno 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente,

il suo difensore avv. DI 1 e il Procuratore pubblico AINQ 1;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti i

testi;

prospettato dal

Procuratore pubblico, in via subordinata anche il reato di danneggiamento per i

fatti avvenuti il 24 dicembre 2004;

sentito

il Procuratore pubblico, il quale chiede la

conferma del decreto d’accusa con

l’aggiunta

del reato di danneggiamento;

sentito il

difensore, il quale contesta l’estensione al reato di danneggiamento, poiché lo

stesso è stato solo prospettato in via subordinata al reato di tentato furto;

chiede il proscioglimento per entrambe le imputazioni;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di:

1.1

appropriazione indebita

1.2

tentato furto

subordinatamente danneggiamento

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se

deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede un risarcimento di

fr. 6'000.-.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 137, 138 cifra 1 e 139 cifra 1 CP; 21, 41, 63, 68 CP; 9 e segg., 273 e

segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

proscioglie ACCU 1,

dall’imputazione di tentato

furto subordinatamente danneggiamento per i fatti descritti nel DA n. 429/2005

del 7 febbraio 2005;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

appropriazione semplice per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. 429/2005 del 7 febbraio 2005;

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 390.--.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP.

rinvia la parte civile al

competente foro civile per sue pretese.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese giudiziarie

fr. 190.- testi

fr. 390.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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