10.2005.119
consegnato veicolo a autodemolitore malgrado non fosse di proprietà dell'accusato, tentato furto.
23 giugno 2005Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2005.119
Data decisione, Autorità:
23.06.2005, PRPEN
Titolo:
consegnato veicolo a autodemolitore malgrado non fosse di proprietà dell'accusato, tentato furto.
APPROPRIAZIONE INDEBITA
FURTO
art. 138 cf. 1 CPS
art. 139 cf. 1 CPS
1. CIVI 1
2. CIVI 2
Incarto
n.
10.2005.119/rol
DA
429/2005
Bellinzona
23
giugno 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Rossini in qualità
di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso da: Avv. DI 1, Lugano)
prevenuto
colpevole di 1. appropriazione indebita
per
avere, a scopo d'indebito profitto, a __________, nel periodo dal febbraio 2002
al 14.7.2004, in danno di CIVI 1, ricevendo nella propria autofficina il
veicolo __________, senza targhe, che doveva essere riparato e sottoposto a
collaudo, promettendo ripetutamente al detentore che i lavori di rimessa in
esercizio erano in corso e quindi non più restituendolo asserendo di averlo
portato presso un autodemolitore perché ritenuto un rottame, impiegato a
proprio indebito profitto il veicolo di cui sopra che gli era stato affidato,
del valore di almeno fr. 3'200.--;
2. tentato
furto
per
avere, a scopo d'indebito profitto, a __________, il 24.12.2004, in danno di CIVI
2, dopo essere entrato nei parcheggi sotterranei dello stabile, tentava lo
scasso della porta d'ingresso dello stabile, venendo però sorpreso dall'arrivo
di un inquilino per cui desisteva e si dava alla fuga;
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dagli art. 138 cifra 1 e 139
cifra 1 CP;
perseguito con
decreto d’accusa n. 429/2005 di data 7 febbraio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1.
Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per
un
periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 3'200.--,
a
titolo di risarcimento. Per ulteriori pretese la parte civile viene rinviata al
competente
foro.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese
giudiziarie di
fr.
100.
--.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 18 febbraio 2005 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 23 giugno 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente,
il suo difensore avv. DI 1 e il Procuratore pubblico AINQ 1;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti i
testi;
prospettato dal
Procuratore pubblico, in via subordinata anche il reato di danneggiamento per i
fatti avvenuti il 24 dicembre 2004;
sentito
il Procuratore pubblico, il quale chiede la
conferma del decreto d’accusa con
l’aggiunta
del reato di danneggiamento;
sentito il
difensore, il quale contesta l’estensione al reato di danneggiamento, poiché lo
stesso è stato solo prospettato in via subordinata al reato di tentato furto;
chiede il proscioglimento per entrambe le imputazioni;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole
di:
1.1
appropriazione indebita
1.2
tentato furto
subordinatamente danneggiamento
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
3.
Se
deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede un risarcimento di
fr. 6'000.-.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 137, 138 cifra 1 e 139 cifra 1 CP; 21, 41, 63, 68 CP; 9 e segg., 273 e
segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
proscioglie ACCU 1,
dall’imputazione di tentato
furto subordinatamente danneggiamento per i fatti descritti nel DA n. 429/2005
del 7 febbraio 2005;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
appropriazione semplice per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa n. 429/2005 del 7 febbraio 2005;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 390.--.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
rinvia la parte civile al
competente foro civile per sue pretese.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 190.- testi
fr. 390.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster