10.2005.12
procedura di retrocessione di diritti espropriati
29 novembre 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
10.2005.12
Data decisione, Autorità:
29.11.2005, TE
Titolo:
procedura di retrocessione di diritti espropriati
RETROCESSIONE
art. 61segg LESPR
Incarto n.
10.2005.12
Lugano
29 novembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
ing.
Gianfranco Sciarini
ing. Giorgio Caprara
segretario
giudiziario
Enzo
Barenco
statuendo
sull’istanza di retrocessione promossa in data 15 settembre 2005 da
ISCE
1 composta da:
1.
MIST 1
Considerandi
2.
MIST 2
3.
MIST 3
4.
MIST 4 Nestenbach
tutti
rappr. dall’ RA 1
Contro
COEP
1.
rappr.
da RA 2
relativamente
al mapp. n. 4543 RFD del Comune di B__________
letti
ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato
in
fatto ed in diritto
- che la domanda in esame è finalizzata
ad ottenere la retrocessione della part. no. 4543 sita nel Comune di B__________.
Gli istanti sostengono che il terreno, già di proprietà di __________, fu
acquistato all’inizio degli anni ‘70 nell’ambito di una procedura espropriativa
dallo COEP 1 e che quest’ultimo, senza alcun formale avviso, ha ora innescato
le pratiche per la cessione del fondo ad un terzo intenzionato a costruirvi una
casa unifamiliare. Perciò e considerato che né il precedente proprietario né i
suoi eredi hanno mai rinunciato alla retrocessione, gli istanti si ritengono
legittimati a postularla in questa sede sulla base dell’art. 61 cpv. 1 let. c
Lespr.;
- che con istanza provvisionale del
30.9
, ribadite le suddette circostanze, la comunione ereditaria ha chiesto
che sia fatto ordine allo COEP 1 di astenersi dal frazionare, dall’alienare,
dall’edificare, direttamente o tramite terzi, così come di adottare ogni
qualsiasi altro atto di disposizione avente per oggetto la part. no. 4543;
- che con risposta 14.10.2005 lo COEP 1 ha
chiesto, da un canto, che la domanda di retrocessione sia respinta poiché il
trapasso non è avvenuto in via espropriativa e la pretesa è comunque prescritta
e, d’altro canto, che la provvisionale sia dichiarata priva d’oggetto;
- che le parti sono comparse all’udienza
dell’8.11.2005;
- che con successivo scritto 23.11.2005
gli istanti hanno dichiarato di voler mantenere la domanda di retrocessione
sollecitando pure una nuova udienza per la notifica delle prove;
- che l’istanza può essere risolta sulla
base degli atti di causa (art. 70 Lespr., art. 48 LPamm.);
- che le domande di retrocessione sono
di competenza del Presidente del Tribunale di espropriazione cui è data facoltà
di sostituire la propria competenza con quella del collegio giudicante (art. 38
cpv. 1 let. c, cpv. 2 Lespr.). Lo stesso vale per le domande provvisionali
(art. 21 cpv. 2 LPamm. nella sua applicazione analogica nonché art. 38 cpv. 1
let. e, cpv. 2, 70 Lespr.);
- che l’espropriato che non vi abbia
rinunciato con dichiarazione scritta può pretendere la retrocessione di un
diritto sottrattogli, previo rimborso dell’indennità ricevuta e di un’eventuale
indennità per deprezzamento, quando il diritto espropriato venga alienato o
adibito ad uno scopo diverso da quello per cui l’espropriazione è stata
concessa (art. 61 cpv. 1 let. c, 63-65 Lespr.). La retrocessione del diritto
espropriato può essere richiesta dall’espropriato o dai suoi eredi (art. 62
cpv. 1 Lespr.). L’azione si prescrive in 1 anno dal momento in cui l’avente
diritto ha avuto conoscenza del fatto che dà luogo al diritto alla
retrocessione, e in ogni caso in 5 anni dall’alienazione o dalla diversa
destinazione (art. 66 cpv. 2 Lespr.);
- che la retrocessione presuppone
imperativamente, quale antefatto, una procedura espropriativa. Occorre cioè che
il diritto di cui è chiesta la retrocessione sia stato sottratto nell’ambito di
un procedimento di espropriazione formale conformemente alla legge di
espropriazione. Poco importa, invece, che la procedura si sia conclusa mediante
sentenza o transazione dal momento che l’accordo stipulato dopo il deposito dei
piani ha connotazione di contratto espropriativo di diritto amministrativo
retto dal diritto pubblico ed ha forza di decisione (art. 43 e 44 Lespr.; Hess/Weibel,
Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 102 no. 4, ad art. 53 no. 1, 3,
12, ad art. 54 no. 1; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.
II, p. 762-763; Catenazzi, Rinuncia a un vincolo pianificatorio e
retrocessione del bene espropriato, in Il Ticino e il diritto CFPG, p. 223);
- che di conseguenza sfuggono alla
procedura di retrocessione giusta la legge di espropriazione i diritti oggetto
di transazioni extragiudiziarie poiché queste ultime non si configurano come contratti
espropriativi bensì come contratti di diritto privato soggetti, semmai, alla
giudicatura civile (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 54 no. 2, ad art. 102
no. 4; RDAT II-2002 no. 51);
- che nella fattispecie concreta i
documenti di causa attestano inequivocabilmente che il trapasso di proprietà
della part. no. 4543 da __________ allo COEP 1 non è avvenuto in esito ad una
procedura di espropriazione formale;
- che infatti l’alienazione del fondo è stata
definita nelle forme dell’atto pubblico e secondo le disposizioni del codice
civile mediante contratto di compravendita immobiliare del 15.5.1973 del notaio
avv. G__________ (cfr. estratto RF; rogito no. 247 del 15.5.1973; istanza di
iscrizione 24.5.1973);
- che per togliere, se ancora ve ne
fossero, tutti i dubbi vi sono i registri del Tribunale di espropriazione sopracenerino,
all’epoca già in funzione, nei quali non è catalogata alcuna procedura
espropriativa avviata dallo COEP 1 contro __________ riguardo al mapp. no. 4543
dinanzi al Tribunale medesimo o a questi trasmessa dalla preesistente
Commissione di espropriazione distrettuale al momento dell’entrata in vigore
della legge di espropriazione del 8.3.1971;
- che, invero, nell’ambito della
trattativa per la cessione si è ripetutamente alluso all’”espropriazione” del
fondo (cfr. inc. mutazione N. 5 138 02). Tuttavia, ciò è dovuto principalmente
all’esistenza di vincoli e meglio di una limitazione del diritto di disporre
peraltro menzionata a RF in vista della costruzione di una nuova strada
cantonale, opera pubblica che avrebbe comportato, in difetto di accordo con il
proprietario, la cessione coatta del terreno, per l’appunto nelle forme
dell’espropriazione. In quest’ottica l’uso di una certa terminologia durante i
preliminari non è dunque decisivo ritenuto che, finalmente, la questione si è
risolta con una transazione senza bisogno di adire la via giudiziaria;
- che non essendo fondata su un procedimento
espropriativo bensì su un contratto di diritto privato, l’istanza di
retrocessione è irricevibile;
- che, mancando il presupposto
fondamentale, nemmeno è il caso di accertare d’ufficio se l’istanza possa eventualmente
essere ricondotta ad altre fonti (art. 61 cpv. 1 let. a, b Lespr.),
rispettivamente se sia tempestiva;
- che il presente giudizio rende priva
d’oggetto l’istanza provvisionale;
- che gli oneri di causa sono carico
degli istanti in quanto parte soccombente (art. 28 e 31 LPamm.). Non si
assegnano ripetibili.
richiamati
gli art. 61 ss Lespr.,
dichiara e pronuncia:
1.
L’istanza di retrocessione è
irricevibile.
2.
L’istanza provvisionale è priva d’oggetto.
3.
La tassa di giustizia e le spese in fr. 1'200.-
sono a carico degli istanti. Non si assegnano ripetibili.
4.
Contro la presente decisione è data facoltà di
ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta
giorni dall’intimazione.
5.
Intimazione a:
- RA 1, Bellinzona
- RA 2
per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente Il
segretario giudiziario
Margherita
De Morpurgo Enzo
Barenco
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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