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Decisione

10.2005.12

procedura di retrocessione di diritti espropriati

29 novembre 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

10.2005.12

Data decisione, Autorità:

29.11.2005, TE

Titolo:

procedura di retrocessione di diritti espropriati

RETROCESSIONE

art. 61segg LESPR

Incarto n.

10.2005.12

Lugano

29 novembre 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e

dai membri

ing.

Gianfranco Sciarini

ing. Giorgio Caprara

segretario

giudiziario

Enzo

Barenco

statuendo

sull’istanza di retrocessione promossa in data 15 settembre 2005 da

ISCE

1 composta da:

1.

MIST 1

Considerandi

2.

MIST 2

3.

MIST 3

4.

MIST 4 Nestenbach

tutti

rappr. dall’ RA 1

Contro

COEP

1.

rappr.

da RA 2

relativamente

al mapp. n. 4543 RFD del Comune di B__________

letti

ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato

in

fatto ed in diritto

- che la domanda in esame è finalizzata

ad ottenere la retrocessione della part. no. 4543 sita nel Comune di B__________.

Gli istanti sostengono che il terreno, già di proprietà di __________, fu

acquistato all’inizio degli anni ‘70 nell’ambito di una procedura espropriativa

dallo COEP 1 e che quest’ultimo, senza alcun formale avviso, ha ora innescato

le pratiche per la cessione del fondo ad un terzo intenzionato a costruirvi una

casa unifamiliare. Perciò e considerato che né il precedente proprietario né i

suoi eredi hanno mai rinunciato alla retrocessione, gli istanti si ritengono

legittimati a postularla in questa sede sulla base dell’art. 61 cpv. 1 let. c

Lespr.;

- che con istanza provvisionale del

30.9

, ribadite le suddette circostanze, la comunione ereditaria ha chiesto

che sia fatto ordine allo COEP 1 di astenersi dal frazionare, dall’alienare,

dall’edificare, direttamente o tramite terzi, così come di adottare ogni

qualsiasi altro atto di disposizione avente per oggetto la part. no. 4543;

- che con risposta 14.10.2005 lo COEP 1 ha

chiesto, da un canto, che la domanda di retrocessione sia respinta poiché il

trapasso non è avvenuto in via espropriativa e la pretesa è comunque prescritta

e, d’altro canto, che la provvisionale sia dichiarata priva d’oggetto;

- che le parti sono comparse all’udienza

dell’8.11.2005;

- che con successivo scritto 23.11.2005

gli istanti hanno dichiarato di voler mantenere la domanda di retrocessione

sollecitando pure una nuova udienza per la notifica delle prove;

- che l’istanza può essere risolta sulla

base degli atti di causa (art. 70 Lespr., art. 48 LPamm.);

- che le domande di retrocessione sono

di competenza del Presidente del Tribunale di espropriazione cui è data facoltà

di sostituire la propria competenza con quella del collegio giudicante (art. 38

cpv. 1 let. c, cpv. 2 Lespr.). Lo stesso vale per le domande provvisionali

(art. 21 cpv. 2 LPamm. nella sua applicazione analogica nonché art. 38 cpv. 1

let. e, cpv. 2, 70 Lespr.);

- che l’espropriato che non vi abbia

rinunciato con dichiarazione scritta può pretendere la retrocessione di un

diritto sottrattogli, previo rimborso dell’indennità ricevuta e di un’eventuale

indennità per deprezzamento, quando il diritto espropriato venga alienato o

adibito ad uno scopo diverso da quello per cui l’espropriazione è stata

concessa (art. 61 cpv. 1 let. c, 63-65 Lespr.). La retrocessione del diritto

espropriato può essere richiesta dall’espropriato o dai suoi eredi (art. 62

cpv. 1 Lespr.). L’azione si prescrive in 1 anno dal momento in cui l’avente

diritto ha avuto conoscenza del fatto che dà luogo al diritto alla

retrocessione, e in ogni caso in 5 anni dall’alienazione o dalla diversa

destinazione (art. 66 cpv. 2 Lespr.);

- che la retrocessione presuppone

imperativamente, quale antefatto, una procedura espropriativa. Occorre cioè che

il diritto di cui è chiesta la retrocessione sia stato sottratto nell’ambito di

un procedimento di espropriazione formale conformemente alla legge di

espropriazione. Poco importa, invece, che la procedura si sia conclusa mediante

sentenza o transazione dal momento che l’accordo stipulato dopo il deposito dei

piani ha connotazione di contratto espropriativo di diritto amministrativo

retto dal diritto pubblico ed ha forza di decisione (art. 43 e 44 Lespr.; Hess/Weibel,

Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 102 no. 4, ad art. 53 no. 1, 3,

12, ad art. 54 no. 1; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.

II, p. 762-763; Catenazzi, Rinuncia a un vincolo pianificatorio e

retrocessione del bene espropriato, in Il Ticino e il diritto CFPG, p. 223);

- che di conseguenza sfuggono alla

procedura di retrocessione giusta la legge di espropriazione i diritti oggetto

di transazioni extragiudiziarie poiché queste ultime non si configurano come contratti

espropriativi bensì come contratti di diritto privato soggetti, semmai, alla

giudicatura civile (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 54 no. 2, ad art. 102

no. 4; RDAT II-2002 no. 51);

- che nella fattispecie concreta i

documenti di causa attestano inequivocabilmente che il trapasso di proprietà

della part. no. 4543 da __________ allo COEP 1 non è avvenuto in esito ad una

procedura di espropriazione formale;

- che infatti l’alienazione del fondo è stata

definita nelle forme dell’atto pubblico e secondo le disposizioni del codice

civile mediante contratto di compravendita immobiliare del 15.5.1973 del notaio

avv. G__________ (cfr. estratto RF; rogito no. 247 del 15.5.1973; istanza di

iscrizione 24.5.1973);

- che per togliere, se ancora ve ne

fossero, tutti i dubbi vi sono i registri del Tribunale di espropriazione sopracenerino,

all’epoca già in funzione, nei quali non è catalogata alcuna procedura

espropriativa avviata dallo COEP 1 contro __________ riguardo al mapp. no. 4543

dinanzi al Tribunale medesimo o a questi trasmessa dalla preesistente

Commissione di espropriazione distrettuale al momento dell’entrata in vigore

della legge di espropriazione del 8.3.1971;

- che, invero, nell’ambito della

trattativa per la cessione si è ripetutamente alluso all’”espropriazione” del

fondo (cfr. inc. mutazione N. 5 138 02). Tuttavia, ciò è dovuto principalmente

all’esistenza di vincoli e meglio di una limitazione del diritto di disporre

peraltro menzionata a RF in vista della costruzione di una nuova strada

cantonale, opera pubblica che avrebbe comportato, in difetto di accordo con il

proprietario, la cessione coatta del terreno, per l’appunto nelle forme

dell’espropriazione. In quest’ottica l’uso di una certa terminologia durante i

preliminari non è dunque decisivo ritenuto che, finalmente, la questione si è

risolta con una transazione senza bisogno di adire la via giudiziaria;

- che non essendo fondata su un procedimento

espropriativo bensì su un contratto di diritto privato, l’istanza di

retrocessione è irricevibile;

- che, mancando il presupposto

fondamentale, nemmeno è il caso di accertare d’ufficio se l’istanza possa eventualmente

essere ricondotta ad altre fonti (art. 61 cpv. 1 let. a, b Lespr.),

rispettivamente se sia tempestiva;

- che il presente giudizio rende priva

d’oggetto l’istanza provvisionale;

- che gli oneri di causa sono carico

degli istanti in quanto parte soccombente (art. 28 e 31 LPamm.). Non si

assegnano ripetibili.

richiamati

gli art. 61 ss Lespr.,

dichiara e pronuncia:

1.

L’istanza di retrocessione è

irricevibile.

2.

L’istanza provvisionale è priva d’oggetto.

3.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 1'200.-

sono a carico degli istanti. Non si assegnano ripetibili.

4.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

5.

Intimazione a:

- RA 1, Bellinzona

- RA 2

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo

Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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