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Decisione

10.2005.120

omesso di presenziare o di farsi rappresentare al pignoramento di suoi beni

30 giugno 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena di 3 (tre)

giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- oltre alle spese di fr. 50.--;

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 4 marzo 2005 dall'accusata;

indetto il dibattimento 30 giugno 2005, sono

comparsi, l’interprete, l’accusata personalmente e il suo difensore, mentre il

con lettera 4 aprile 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico

dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le

generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il

teste __________ ,

sentito il

difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentito da

ultimo l'accusata;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autrice colpevole

di inosservanza da parte del debitore di norme della procedura di esecuzione e

fallimento per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 323 CP; 9 e segg., 273

e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di

inosservanza da parte del debitore di norme della procedura di esecuzione e di

fallimento per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di

accusa n. 647/2005 del 21 febbraio 2005;

carica le spese allo Stato.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il

presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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