10.2005.120
omesso di presenziare o di farsi rappresentare al pignoramento di suoi beni
30 giugno 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2005.120
Data decisione, Autorità:
30.06.2005, PRPEN
Titolo:
omesso di presenziare o di farsi rappresentare al pignoramento di suoi beni
INOSSERVANZA DELLE NORME DELL'ESECUZIONE E FALLIMENTO
LESA 1
Incarto
n.
10.2005.120
DA
647/2005
Bellinzona
30
giugno 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lucia Andina in qualità
di segretaria, per giudicare
ACCU 1
(difesa da: DI 1)
prevenuta
colpevole di inosservanza da parte del debitore di norme della
procedura di esecuzione e di fallimento
per
avere, ad __________, presso il suo domicilio in __________, nel perio-do __________
– __________, nonostante fosse stata avvisata nelle forme di legge e malgrado
le ripetute diffide da parte LESA 1 di, omesso di presenziare o di farsi
rappresentare al pignoramento di suoi beni, così da impedirne l'esecuzione ai
responsabili del menzionato Ufficio;
reato previsto dall'art. 323 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguita con
decreto d’accusa n. 647/2005 di data 21 febbraio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla pena di 3 (tre)
giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni.
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- oltre alle spese di fr. 50.--;
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 4 marzo 2005 dall'accusata;
indetto il dibattimento 30 giugno 2005, sono
comparsi, l’interprete, l’accusata personalmente e il suo difensore, mentre il
con lettera 4 aprile 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico
dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le
generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il
teste __________ ,
sentito il
difensore, il quale chiede il proscioglimento;
sentito da
ultimo l'accusata;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autrice colpevole
di inosservanza da parte del debitore di norme della procedura di esecuzione e
fallimento per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 323 CP; 9 e segg., 273
e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di
inosservanza da parte del debitore di norme della procedura di esecuzione e di
fallimento per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di
accusa n. 647/2005 del 21 febbraio 2005;
carica le spese allo Stato.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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