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Decisione

10.2005.121

spargimento illegale di liquame in una discarica adibita a deposito di inerti e su terreni privati.

8 giugno 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2. contravvenzione alla Legge

federale sulla protezione delle acque

per avere, a __________

(zona __________), nel corso del mese di maggio 2003, spandendo su terreni

gestiti da __________ (part. no. __________), un quantitativo imprecisato di

liquame, composto da colaticcio e scarti della produzione del latte, comunque

in quantità esagerata e, con ciò provocando un danneggiamento momentaneo su

circa il 40 % della cotica erbosa presente nelle particelle e così causando una

diminuzione della resa foraggiera, sfruttato concime in modo non rispettoso

dell'ambiente;

reato

previsto dall'art. 71 cpv. 1 in relazione con l'art. 14

cpv. 2 LPAc;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di

tempo e di luogo;

perseguito con

decreto d’accusa n. DA 899/2005 di data 7 marzo 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1.

Alla multa di fr. 1'000.--.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese

giudiziarie di fr. 300.--.

3.

Rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro civile per il giudizio

sulle

sue eventuali pretese di risarcimento.

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 11 marzo 2005 dall'accusato;

indetto il

dibattimento 8 giugno 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalemente,

il difensore avv. DI 1, la parte civile con il suo patrocinatore PR 1 mentre il

Procuratore pubblico con lettera 13 marzo 2005 ha rinunciato ad intervenire al

pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio

dell'accusato;

respinti i

testi proposti dal Procuratore pubblico con lettera 31 marzo 2005 in quanto gli

atti appaiono completi;

prodotti dalla

difesa i seguenti documenti:

-

promozione dell’accusa 25 ottobre 2000 PP __________,

-

lettera 6 novembre 200 signor __________ __________ a Ministero

pubblico, Lugano,

dal patrocinatore di parte

civile:

-

lettera 21 ottobre 2004 della Sezione dell’agricoltura alla signora CIVI

1,

-

varie fotografie della zona,

viene data la parola al patrocinatore, il quale

chiede la conferma del decreto di accusa e il pagamento di ripetibili;

viene data la

parola al difensore, il quale postula il proscioglimento dell’accusato;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole:

1.1

infrazione alla Legge

federale sulla protezione delle acque

1.2

contravvenzione alla

Legge federale sulla protezione delle acque

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla

pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli

atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 6 cpv. 2, 14 cpv. 2, 70 cpv. 1 lett. a, 71 cpv. 1 LPAc; 63 CP; 9 e segg.,

273.

e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di infrazione

alla Legge federale sulla protezione delle acque per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

dichiara ACCU 1

autore colpevole di contravvenzione

alla Legge federale sulla protezione delle acque per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 899/2005 del 7 marzo 2005 ad

esclusione di quelli concernenti la part. 4445 RFD.

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 200.-;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-;

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

dà atto alla parte civile CIVI 1 che

nel decreto di accusa è stata rinviata al competente foro civile per sue

eventuali pretese di risarcimento.

respinge la

richiesta di ripetibili.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 200.- multa

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 150.- spese giudiziarie

fr. 450.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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