10.2005.121
spargimento illegale di liquame in una discarica adibita a deposito di inerti e su terreni privati.
8 giugno 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2005.121
Data decisione, Autorità:
08.06.2005, PRPEN
Titolo:
spargimento illegale di liquame in una discarica adibita a deposito di inerti e su terreni privati.
INQUINAMENTO DELLE ACQUE POTABILI
art. 70 cpv. 1 let. a LPAC
art. 71 cpv. 1 LPAC
1. CIVI 1
1 patr. da: PR 1
2. CIVI 2
3. LESA 1
Incarto
n.
10.2005.121/rol
DA
899/2005
Bellinzona
8
giugno 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Rossini in qualità
di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso da: Avv. DI 1,)
prevenuto colpevole di 1. infrazione alla Legge federale sulla
protezione delle acque
per avere, a __________
(zona __________), nel corso del mese di maggio 2004, spandendo intenzionalmente
ed illecitamente, in una discarica adibita a deposito di inerti e di proprietà
del CIVI 2, fuori dalle acque un quantitativo di ca. 200 litri di liquame,
composto da colaticcio e scarti della produzione del latte, provocato un
pericolo di inquinamento delle sorgenti situate più a valle;
reato previsto dall'art. 70 cpv. 1 lett. a LPAc;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
Fatti
2. contravvenzione alla Legge
federale sulla protezione delle acque
per avere, a __________
(zona __________), nel corso del mese di maggio 2003, spandendo su terreni
gestiti da __________ (part. no. __________), un quantitativo imprecisato di
liquame, composto da colaticcio e scarti della produzione del latte, comunque
in quantità esagerata e, con ciò provocando un danneggiamento momentaneo su
circa il 40 % della cotica erbosa presente nelle particelle e così causando una
diminuzione della resa foraggiera, sfruttato concime in modo non rispettoso
dell'ambiente;
reato
previsto dall'art. 71 cpv. 1 in relazione con l'art. 14
cpv. 2 LPAc;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguito con
decreto d’accusa n. DA 899/2005 di data 7 marzo 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1.
Alla multa di fr. 1'000.--.
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 300.--.
3.
Rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro civile per il giudizio
sulle
sue eventuali pretese di risarcimento.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 11 marzo 2005 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 8 giugno 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalemente,
il difensore avv. DI 1, la parte civile con il suo patrocinatore PR 1 mentre il
Procuratore pubblico con lettera 13 marzo 2005 ha rinunciato ad intervenire al
pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
respinti i
testi proposti dal Procuratore pubblico con lettera 31 marzo 2005 in quanto gli
atti appaiono completi;
prodotti dalla
difesa i seguenti documenti:
-
promozione dell’accusa 25 ottobre 2000 PP __________,
-
lettera 6 novembre 200 signor __________ __________ a Ministero
pubblico, Lugano,
dal patrocinatore di parte
civile:
-
lettera 21 ottobre 2004 della Sezione dell’agricoltura alla signora CIVI
1,
-
varie fotografie della zona,
viene data la parola al patrocinatore, il quale
chiede la conferma del decreto di accusa e il pagamento di ripetibili;
viene data la
parola al difensore, il quale postula il proscioglimento dell’accusato;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole:
1.1
infrazione alla Legge
federale sulla protezione delle acque
1.2
contravvenzione alla
Legge federale sulla protezione delle acque
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla
pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli
atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 6 cpv. 2, 14 cpv. 2, 70 cpv. 1 lett. a, 71 cpv. 1 LPAc; 63 CP; 9 e segg.,
273.
e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di infrazione
alla Legge federale sulla protezione delle acque per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
dichiara ACCU 1
autore colpevole di contravvenzione
alla Legge federale sulla protezione delle acque per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 899/2005 del 7 marzo 2005 ad
esclusione di quelli concernenti la part. 4445 RFD.
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 200.-;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-;
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
dà atto alla parte civile CIVI 1 che
nel decreto di accusa è stata rinviata al competente foro civile per sue
eventuali pretese di risarcimento.
respinge la
richiesta di ripetibili.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 200.- multa
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 450.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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