10.2005.129
per aver circolato in stato di ubriachezza
7 giugno 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2005.129
Data decisione, Autorità:
07.06.2005, PRPEN
Titolo:
per aver circolato in stato di ubriachezza
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2005.129/bep
DA
919/2005
Bellinzona
7
giugno 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Paola Belloli in qualità
di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di circolazione
in stato di inattitudine
per aver condotto l'autovettura VW targata (I) VA B11192 essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.39 - max. 1.53 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2002 per analogo reato (alcolemia: 2.74 grammi per mille);
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
fatti avvenuti a
Magadino, il 6 gennaio 2005;
perseguito con
decreto d’accusa n. 919/2005 di data 14 marzo 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla
pena dio 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 4 (quattro) anni.
Considerandi
2.
Alla
multa di fr. 1'200.--.
3.
Alla
revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60
(sessanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero
pubblico del Canton Ticino il 18.11.2002.
4.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 300.--;
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 15 marzo 2005 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 7 giugno 2005, al quale è comparso l’accusato mentre il
Procuratore pubblico con lettera 8 aprile 2005 ha rinunciato ad intervenire al
pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa ed acquisiti i
documenti da 1 a 5 prodotti il 14 aprile 2005 dall’accusato, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
Se
__________ è autore colpevole di circolazione in stato di inattitudine per i
fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla
pena e sulle spese.
3.
Se
deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla
pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal
Ministero pubblico del Canton Ticino il 18.11.2002.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 91 cpv. 1 LCStr; 41, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di circolazione
in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa n. 919/2005 del 14 marzo 2005.
condanna Antonio ACCU 1
1.
alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4
(quattro) anni;
2.
alla multa di fr. 1'200.-;
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 550.-.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
revoca il beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena di 60 (sessanta) giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Canton
Ticino il 18.11.2002.
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione
dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Sezione
della circolazione, Camorino (80022),
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 1'200.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 350.00 spese
giudiziarie
fr. 1'750.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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