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Decisione

10.2005.129

per aver circolato in stato di ubriachezza

7 giugno 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla

pena dio 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 4 (quattro) anni.

Considerandi

2.

Alla

multa di fr. 1'200.--.

3.

Alla

revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60

(sessanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero

pubblico del Canton Ticino il 18.11.2002.

4.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 300.--;

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 15 marzo 2005 dall'accusato;

indetto il

dibattimento 7 giugno 2005, al quale è comparso l’accusato mentre il

Procuratore pubblico con lettera 8 aprile 2005 ha rinunciato ad intervenire al

pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa ed acquisiti i

documenti da 1 a 5 prodotti il 14 aprile 2005 dall’accusato, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

Se

__________ è autore colpevole di circolazione in stato di inattitudine per i

fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla

pena e sulle spese.

3.

Se

deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla

pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal

Ministero pubblico del Canton Ticino il 18.11.2002.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 91 cpv. 1 LCStr; 41, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di circolazione

in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. 919/2005 del 14 marzo 2005.

condanna Antonio ACCU 1

1.

alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4

(quattro) anni;

2.

alla multa di fr. 1'200.-;

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 550.-.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP.

revoca il beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena di 60 (sessanta) giorni di

detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Canton

Ticino il 18.11.2002.

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione

dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Sezione

della circolazione, Camorino (80022),

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 1'200.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 350.00 spese

giudiziarie

fr. 1'750.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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