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Decisione

10.2005.131

abbattimento di animale senza autorizzazione; animale protetto; omissione di iscrizione nel foglio di controllo apposito; privazione del diritto di cacciare; danno al patrimonio faunistico

16 giugno 2005Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall’art. 17 cpv. 1 lett. a in relazione con gli art. 5 e 7 LCP e con

gli art. 25 lett. b, 29 RLCC;

2. contravvenzione

alla Legge cantonale sulla caccia, la protezione dei mammiferi e degli uccelli

selvatici (LCC),

per avere,

a __________ (zona __________), il 25 novembre 2004, nelle circostanze

descritte al punto 1 del presente decreto, omettendo di iscrivere nell’apposito

foglio di controllo l’uccisione dello sparviere, violato le disposizioni della

Legge cantonale sulla caccia che fissano le modalità di registrazione e

controllo della selvaggina uccisa;

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall’art. 18 cpv. 5 LCP in relazione con gli art. 41 e 11 LCC e con

l’art. 29 RLCC;

perseguito

con decreto d’accusa del 7 marzo 2005 n. DA 879/2005 del Procuratore

pubblico __________, __________, che propone la condanna:

1. Alla multa di fr.

800.--.

Considerandi

2.

Alla devoluzione

allo Stato (art. 59 cifra 2 CP) dell’importo di fr. 1'000.-- quale risarcimento

per danni causati al patrimonio faunistico (art. 45 LCC).

3.

Al pagamento della

tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

4.

Alla privazione del

diritto di cacciare per 2 anni (art. 20 LCP);

5.

Ordina la confisca

dello sparviere, sequestratogli dagli agenti della polizia della caccia il 25

novembre 2004 (art. 58 e 59 CP);

6.

Ordina il

dissequestro del fucile marca Miroku cal. 12 no. KE 9700;

7.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 risp. art. 106 cpv. 3

CP);

prevenuto colpevole ACCU 2:

violazione

della Legge federale sulla caccia, la protezione dei mammiferi e degli uccelli

selvatici (LCP),

per avere,

a __________ (zona __________), il 25 novembre 2004, in correità con ACCU 1,

che ha esploso il colpo, durante il normale periodo di caccia bassa, senza

autorizzazione, ucciso uno sparviere (specie protetta a livello federale) per

poi occultarlo e apprestarsi a portarlo al proprio domicilio;

fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall’art. 17 cpv. 1 lett. a, d in relazione con l’art. 5 LCP, con gli

art. 5, 16 LCC e con l’art. 40 RLCC;

perseguito

con decreto d’accusa del 7 marzo 2005 n. DA 878/2005 del Procuratore

pubblico __________, __________, che propone la condanna:

1.

Alla multa di fr.

500.

--.

2.

Al pagamento della

tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

3.

La condanna verrà

iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato

avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 risp. art. 106

cpv. 3 CP);

vista l’opposizione

al rispettivo decreto d’accusa interposta tempestivamente da entrambi gli

accusati in data 18 marzo 2005;

riuniti i due

procedimenti con pronuncia 18 aprile 2005;

indetto il

dibattimento 16 giugno 2005, al quale sono comparsi gli accusati personalmente,

assistiti dal loro difensore DI 1, __________, nonché, per CIVI 1, __________,

i sigg. __________, __________ e __________; il Procuratore pubblico __________

con lettera 20/25 aprile 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico

dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità

degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto agli interrogatori

degli accusati;

sentiti per CIVI 1,

il Capoufficio __________, il quale ha postulato la conferma del decreto

impugnato, sostenendo in specie che la versione degli accusati non fosse

credibile alla luce delle circostanze concrete e del parere di più esperti,

nonché richiamando la prassi in vigore in materia di entità della multa

rispettivamente di privazione del diritto di cacciare. Per quanto attiene alla

domanda di risarcimento, la stessa viene cifrata in fr. 1'000.-- pari al valore

di uno sparviere vivo secondo apposite tabelle applicate nel Canton Berna;

il difensore,

il quale ha chiesto per il giovane ACCU 2 in via principale l’assoluzione poiché

i fatti accertati non risultano essere correttamente indicati nel decreto; in

via secondaria che la condanna si limiti alla complicità per violazione

dell’art. 17 cpv. 1 lett. d LCP. Chiede inoltre una riduzione della multa.

Per ACCU 1

il difensore ha sostenuto che essendo l’art. 20 LCP una pena accessoria e non

una misura (DTF 129 IV 296), alla privazione del diritto di cacciare va

concessa la sospensione condizionale della pena per due anni, sussistendo

pacificamente una prognosi favorevole (in quasi cinquant’anni da cacciatore e

pescatore egli è incensurato) ed avendo l’accusato ammesso i fatti. Inoltre la

pena della privazione del diritto di cacciare non deve superare l’anno e la

multa deve essere ridotta. Infine egli contesta quanto vantato dalla parte

civile a titolo di risarcimento, mancando ogni prova agli atti;

in replica

CIVI 1 che ha confermato le proprie domande;

in duplica

la difesa, la quale a sua volta ha confermato le proprie;

per ultimi

gli accusati;

posti a giudizio i

seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1

autore colpevole di:

1.1

violazione

della Legge federale sulla caccia, la protezione dei mammiferi e degli uccelli

selvatici (LCP)?

1.2

contravvenzione

alla Legge cantonale sulla caccia, la protezione dei mammiferi e degli uccelli

selvatici (LCC)?

2.

In caso di

risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena

proposta per ACCU 1?

3.

Deve essere

pronunciata per ACCU 1 la privazione del diritto di cacciare e, se sì, per

quale periodo di tempo?

3.1

Può essere

concessa la sospensione condizionale e se sì per quale periodo di prova?

4.

Deve

essere ordinata la confisca:

4.1

dello

sparviere ucciso?

4.2

del fucile

marca Miroku cal. 12 no. KE 9700?

5.

L'eventuale

condanna di ACCU 1 va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a

quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

6.

Devono

essere riconosciute le pretese della parte civile (risarcimento danni) nei

confronti di ACCU 1 e, se sì, in quale misura?

7.

E’ ACCU 2

autore colpevole di violazione della Legge federale sulla caccia, la protezione

dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP)?

8.

In caso di

risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena

proposta per ACCU 2?

9.

L'eventuale

condanna di ACCU 2 va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a

quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

10.

A chi vanno

caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che in data

17/20 giugno 2005 CIVI 1, __________, ha inoltrato tempestiva dichiarazione

(cautelativa) di ricorso, chiedendo contestualmente la motivazione scritta;

da qui le presenti

motivazioni;

considerato in fatto ed in

diritto:

1.

Nel

pomeriggio del 25 novembre 2004 ACCU 1, classe __________, cacciatore da 47

anni, si è recato con il figlio ACCU 2 (classe __________, privo della patente

di caccia in quanto semplice “accompagnatore”) in zona __________, a __________,

a suo dire, “alla ricerca di ghiandaie”.

In loco i

due hanno avvistato uno sparviere - specie protetta (art. 7 cpv. 1 LCP in

relazione con gli art. 2 lett. a e 5 LCP), come noto a entrambi - che, a loro

mente, era intento a catturare un leprotto.

Secondo la

versione di ACCU 1 - confermata a verbale e in ancora in aula dal figlio - egli

avrebbe esploso un colpo nella direzione dello sparviere con l’intenzione di

allontanarlo dalla lepre, specie di interesse venatorio “in difficoltà” vista

la penuria nella zona. Il colpo uscito dal fucile marca Miroku calibro 12 KE

9700.

ha colpito il rapace, uccidendolo.

2.

Discutendo

sul da farsi e constatando che l’uccello “non era rovinato” (“sembrava

quasi ancora vivo” come riferito dal padre davanti a questo giudice), i

due, pur rendendosi conto che stavano “commettendo una cosa non giusta”,

decidevano di portarlo a casa con il disegno di imbalsamarlo. Il figlio ha perciò

avvolto lo sparviere nella propria giacca e l’ha poi deposto sul sedile

posteriore dell’autovettura.

3.

Notata la

presenza in zona __________ di diversi cacciatori e uditi più spari, due agenti

della polizia della caccia hanno istituito un posto di blocco; verso le 16.45 è

stata così fermata l’autovettura degli accusati. “Dopo un controllo

approfondito” (stando al rapporto di contravvenzione 26 novembre 2004) è

stato rinvenuto lo sparviere ucciso nella giacca del figlio ACCU 2 posta dietro

il sedile del passeggero.

4.

CIVI 1, __________,

ha denunciato in data 5 gennaio 2005 i signori ACCU 1 e ACCU 2 per violazione

all’art. 17 della Legge federale sulla caccia (LCP) del 20 giugno 1986 “in

combinazione con la legislazione federale e cantonale sulla caccia + ogni altra

norma in concreto applicabile”, costituendosi parte civile e chiedendo un

risarcimento danni di fr. 1'000.-- da versare da parte del signor ACCU 1 al

Fondo di intervento selvaggina ex art. 45 LCC.

5.

Interrogati,

i due accusati hanno ammesso i fatti, sostenendo, ancora al dibattimento, che

l’uccisione dello sparviere non fosse voluta e che l’intenzione fosse unicamente

quello di spaventarlo per allontanarlo dal leprotto.

6.

Il

Procuratore Pubblico ha emesso in data 7 marzo 2005 un decreto d’accusa a

carico di ACCU 1 e uno a carico del di lui figlio ACCU 2.

Per il primo è

stata proposta una condanna ad una multa di fr. 800.--, con contestuale

privazione del diritto di cacciare per 2 anni e devoluzione allo Stato di un

importo di fr. 1'000.-- quale risarcimento per danni causati al patrimonio

faunistico, per “violazione della Legge federale sulla caccia, la protezione

dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP), per avere, a __________ (zona __________),

il 25 novembre 2004, in correità con ACCU 2, durante il normale periodo di

caccia bassa, senza autorizzazione, abbattuto, con il fucile marca Miroku cal.

12.

no. KE 9700, uno sparviere (specie protetta a livello federale)” e per “contravvenzione

alla Legge cantonale sulla caccia, la protezione dei mammiferi e degli uccelli

selvatici (LCC), per avere, a __________ (zona __________), il 25 novembre

2004, nelle circostanze descritte al punto 1 del presente decreto, omettendo di

iscrivere nell’apposito foglio di controllo l’uccisione dello sparviere,

violato le disposizioni della Legge cantonale sulla caccia che fissano le

modalità di registrazione e controllo della selvaggina uccisa”.

Per ACCU 2

l’accusa ha proposta una condanna a fr. 500.-- di multa per “violazione

della Legge federale sulla caccia, la protezione dei mammiferi e degli uccelli

selvatici (LCP), per avere, a __________ (zona __________), il 25 novembre

2004, in correità con ACCU 1, che ha esploso il colpo, durante il normale

periodo di caccia bassa, senza autorizzazione, ucciso uno sparviere (specie

protetta a livello federale) per poi occultarlo e apprestarsi a portarlo al

proprio domicilio”.

Entrambi

gli accusati hanno interposto tempestiva opposizione; da lì il dibattimento.

7.

Preliminarmente

va sollevata la questione a sapere se CIVI 1, __________, che in casu s’è

costituito, con la denuncia, parte civile, e in tal veste processuale ha

chiesto la presente motivazione ed ha inoltrato (cautelativa) dichiarazione di

ricorso, sia legittimato ad un tale agire, e meglio se ad esso possa essere

acriticamente riconosciuta la qualità di parte (civile).

Per l’art.

69.

cpv. 1 CPP ogni persona danneggiata moralmente o materialmente da un reato

può costituirsi parte civile nel processo. Meglio detto può costituirsi parte

civile solo la persona fisica o giuridica attualmente, direttamente e

personalmente lesa nel suo bene giuridico (Rusca/Salmina/Verda,

Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, nn. 1 e 6 ad

art. 69 CPP e rif. ivi citati; Frigerio,

I diritti della parte civile e della vittima nella procedura penale ticinese,

in: RDAT II-1999, pagg. 489 segg.; CRP 4.6.2002, inc. 60.2002.00162). Parte

civile può essere anche l’ente pubblico, a condizione che tali requisiti siano

adempiuti, per cui può sorgere più di un dubbio se annoverarvi anche CIVI 1,

istituito per compiti (amministrativi e di polizia) specifici (cfr. a titolo

esemplificativo gli art. 44 cpv. 2 LCC; 18 cpv. 1 lett. b, 19, 21, 23, 27, 28c,

57, 58, 62, 65 RLCC). Il fatto che l’art. 45 cpv. 1 LCC sancisca l’obbligo del

risarcimento a chi contravviene alle disposizioni penali non attribuisce di per

sé il ruolo di parte civile all’Ufficio che in casu se ne

prevale.

Giova

rammentare inoltre come in caso di violazione di norme penali che proteggono

interessi collettivi (come nella fattispecie) sono da considerare danneggiati e

legittimati a costituirsi parte civile coloro che sono stati effettivamente

lesi nei loro diritti da tali reati, sempre che il pregiudizio patito sia

conseguenza diretta dell’azione delittuosa (Rusca/Salmina/Verda,

op. cit., nn. 3 e 5 ad art. 69 CPP; DTF 119 Ia 342; CRP 4.6.2002, inc.

60.2002

).

Il

quesito, pur tutt’altro che meramente accademico, può tuttavia qui rimanere

aperto, atteso che in tutto il procedimento in parola CIVI 1 ha agito, senza che

siano state sollevate censure, in veste di parte (civile).

8.

Ciò premesso, sia

detto che i due accusati - l’uno, il più anziano, __________enne al momento dei

fatti, pensionato dopo aver svolto la professione di autista, l’altro

dipendente presso un supermercato quale macellaio al bancone - hanno

sostanzialmente e senza esitazioni ammesso i fatti costitutivi dei reati loro

imputati, riconoscendo, di massima, le loro colpe.

Essi

hanno indicato altrove i motivi della loro opposizione.

CIVI 1 ha sostenuto

la tesi che l’uccisione del rapace non potesse che essere volontaria, tacciando

di altamente improbabile su più aspetti la versione degli accusati.

Innanzitutto perché la distanza indicata di 45-50 m non avrebbe permesso, se il

tiro non fosse stato preciso e calibrato, di non colpire, per l’estensione

della “rosa” dei pallini, tanto l’uccello che la lepre che si voleva

salvaguardare. Poi perché sarebbe difficilmente credibile immaginare uno

sparviere maschio (di peso massimo 200 g) che attacca una lepre (stimata in ca.

4-5 kg di peso), allorquando di regola esso preda piccoli uccelli canori o al

limite piccoli mammiferi roditori, e in ogni caso, generalmente non cattura

prede al suolo. Infine ricorda che i due, fermati dai guardiacaccia, hanno

inizialmente sottaciuto quanto commesso (nemmeno risulta alcunché sull’apposito

foglio di controllo per la registrazione degli animali abbattuti) e che solo

dopo accurato controllo è stato trovato l’animale morto.

9.

Per l’art.

17.

cpv. 1 lett. a LCP è punito con la detenzione fino a un anno o con la multa

chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione, caccia o uccide animali

delle specie cacciabili o protette, oppure cattura o tiene in cattività animali

di specie protette o se ne appropria.

Per la

lett. d della stessa disposizione di legge è punito con pari pena chi fra

l’altro, prende in custodia e/o dissimula animali vivi o morti, di cui sa

oppure dovrebbe presumere che sono stati ottenuti con un reato.

Pacifica

la violazione da parte di ACCU 1 dell’art. 17 cpv. 1 lett. a LCP, ritenuto che

il cacciatore, anche dando fede al suo racconto, ha sicuramente agito, viste le

circostanze, con dolo eventuale e senza autorizzazione. Altrettanto cristallino

è il fatto che lo sparviere costituisca specie protetta (art. 7 cpv. 1 in

relazione con gli art. 2 e 5 LCP; 25 RLCC), ciò che era ben noto ad entrambi

gli accusati.

Il

Procuratore Pubblico non ha ritenuto di addossare a ACCU 1 anche il reato di

cui all’art. 17 cpv. 1 lett. d LCP per l’occultamento del rapace (nella giacca del

figlio).

Ci si

potrebbe ragionevolmente chiedere se non sussista un caso di correità, tuttavia

può trovare terreno fertile la considerazione che i momenti costitutivi dei due

reati (uccisione rispettivamente occultamento della preda) sono temporalmente

ben distinti e compiuti più marcatamente dall’uno degli accusati piuttosto che

dall’altro.

I due “momenti

di reato” sono effettivamente ben determinati: da un lato ACCU 1 che uccide una

specie protetta, dall’altro ACCU 2 che raccoglie e avvolge, pur in presenza e

con piena cognizione del padre, lo sparviere nella propria giacca, con

l’intento di prenderlo con sè, occultandolo, e portarlo a casa.

In più va

rilevato come il reato dell’uccisione di una specie protetta di cui alla lett.

a dell’art. 17 cpv. 1 LCP possa sussumere quello dell’occultamento dello stesso

animale, considerato che chi lo uccide intenzionalmente non lo fa per motivi

fini a sè stessi, ma per appropriarsene e/o trarne profitto.

Ne deriva

che, in linea con la proposta di condanna dell’accusa, riservato quanto esposto

sub cons. 10, per avere abbattuto lo sparviere ACCU 2 va condannato per

(la sola) violazione dell’art. 17 cpv. 1 lett. a LCP.

Al figlio ACCU

2, per contro, trova applicazione l’art. 17 cpv. 1 lett. d LCP per l’occultamento.

10.

La LCP, al

suo art. 18 cpv. 5, lascia ai Cantoni la facoltà di reprimere come

contravvenzioni infrazioni al diritto cantonale.

L’art. 11

della Legge cantonale sulla caccia dell’11 dicembre 1990 (LCC) indica expressis

verbis che il cacciatore è tenuto a registrare la selvaggina da lui uccisa

e a permetterne il controllo, secondo le norme fissate dal Consiglio di Stato,

che le ha sancite nel relativo Regolamento del 4 agosto 1993 (RLCC), e meglio

al suo art. 29 lett. a, secondo cui al fine di permettere il controllo della

selvaggina uccisa il cacciatore deve iscrivere immediatamente sul posto

dell’uccisione, nel foglio di controllo, il giorno, l’ora, il comune e il luogo

dell’abbattimento, nonché la specie, l’età e il sesso di ogni animale; in caso

di autodenuncia egli dovrà specificarne i motivi.

Chi,

intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla LCC e alle relative norme

di applicazione (fra cui la sopraccitata disposizione) è punibile con una multa

fino a fr. 20'000.-- (art. 41 LCC). In caso di autodenuncia, che in casu

difetta, vi può essere, a determinate condizioni, esenzione dalla condanna

(art. 42 LCC).

Il foglio

di controllo di ACCU 1, che nulla ha contestato in merito, non riporta

l’uccisione dello sparviere.

Oltre al

reato di cui all’art. 17 cpv. 1 lett.a LCP egli si è quindi reso colpevole

anche di contravvenzione alla LCC per avere omesso di iscrivere nell’apposito

foglio di controllo l’abbattimento del rapace protetto.

11.

Allorquando

sussiste violazione dell’art. 17 LCP, la pena prevista consiste nella

detenzione fino a un anno oppure nella multa; per la contravvenzione alla LCC

una multa fino a fr. 20'000.-- (art. 41 LCC).

Nella

commisurazione della pena, il giudice, per l’art. 63 CP, deve pronunciarsi in

base alla colpa del reo, considerando i motivi a delinquere, la vita anteriore

e le condizioni personali dello stesso.

Entrambi i

condannati hanno un casellario irreprensibile ed una vita anteriore che non

appare soggetta a censure (per ACCU 1 cfr. anche sub cons. 11).

In

considerazione delle pene inflitte in altri reati in ambito di caccia da questa

stessa Pretura, per unità di prassi, la pena proposta nel decreto d’accusa va

proporzionalmente ridotta. Infatti in un caso per violazione alla LCP per

abbattimento di due cinghiali durante una caccia notturna non autorizzata e

contestuale violazione della LF sulle armi, il giudice aveva comminato al reo

una multa di fr. 750.-- (sentenza 25.2.2003 in re A.M., inc. 10.03.42); in un’altra

per ripetuta violazione della LCP e ripetuta violazione della LArm in una

fattispecie in cui il condannato aveva abbattuto due caprioli e un cerbiatto,

il giudice aveva stimato la pena in fr. 1'600.-- (sentenza 2.10.2003 in re

F.B., inc. 10.03.328).

Tutto ciò

attentamente valutato, appare equo e ponderato infliggere fr. 500.-- di multa a

ACCU 1 per le infrazioni alla LCP e alla LCC e fr. 150.-- a ACCU 2 (che nemmeno

è cacciatore) per l’infrazione alla LCP.

12.

Il

Procuratore Pubblico propone inoltre, per ACCU 1, la privazione del diritto di

cacciare per due anni.

Chi ha

un’autorizzazione di caccia ne è privato dal giudice per uno sino a dieci anni

se ha intenzionalmente commesso o tentato di commettere un delitto di cui

all’art. 17, in qualità di autore, istigatore o complice (art. 20 cpv. 1 lett.

b LCP). Il ritiro dell’autorizzazione vale per tutta la Svizzera (art. 20 cpv.

2.

LCP).

ACCU 1,

titolare di un’autorizzazione di caccia, non contesta di dover essere privato

di tale patente, ma richiede che il ritiro sia limitato ad un anno e che trovi

applicazione la sospensione condizionale.

CIVI 1 ha

prodotto agli atti la sentenza 27 luglio 1995 del Tribunale cantonale

amministrativo in re M.V. (inc. 51.95.00327, cons. 7) secondo la quale “la

sola omissione d’iscrivere nel foglio di controllo il capo di selvaggina

abbattuto giustifica di per sè la misura della privazione del diritto di

cacciare. La pianificazione della caccia è uno dei pilastri portanti della LCC.

Essa deve infatti assicurare buone condizioni di vita, sano sviluppo e normale

riproduzione in idonei spazi vitali di mammiferi ed uccelli viventi allo stato

selvatico. Per pianificare la caccia occorre conoscere e riunire i dati

concernenti le popolazioni, la consistenza dei sessi, l’età predominante (cfr.

RVGC, autunno 1990, vol. 2, p. 495 e 553).

La

norma di legge che impone al cacciatore d’iscrivere immediatamente nel foglio

di controllo e sul posto dell’uccisione i dati relativi al capo abbattuto è

pertanto un importante strumento pianificatorio che consente sia di tenere una

statistica dei capi abbattuti sia di garantire un ponderato prelievo venatorio,

atto a tutelare la diffusione nel nostro territorio delle varie specie di

selvaggina”.

Tale

argomentazione può essere fatta propria anche dal giudice penale, a maggior

ragione per il fatto che ACCU 1 accanto alla contravvenzione dalla LCC per

avere omesso di riempire il foglio di controllo, si sia reso colpevole di un

delitto in violazione alla legge federale (cfr. cons. 9), ricadendo nel

disposto di cui all’art. 20 cpv. 1 lett. b LCP.

Per contro

non può qui essere protetta la tesi che la privazione del diritto di cacciare

costituisca semplice misura, come indicato nella decisione amministrativa,

datata 1995, testè citata.

Infatti,

il Tribunale Federale, nella sua sentenza 6S.139/2003 del 6 agosto 2003

(pubblicata in DTF 129 IV 296) ha definito, dopo approfondito esame, che il

ritiro dell’autorizzazione di caccia ai sensi dell’art. 20 cpv. 1 LCP non

è una misura, bensì una pena accessoria, che come tale ammette un’eventuale

sospensione condizionale. Una semplice lettura dei regesti di tale decisione,

citata al dibattimento, avrebbe forse permesso di evitare la redazione della

presente motivazione, in considerazione anche del fatto che chi ne ha fatto

domanda non può ricorrere che contro il dispositivo relativo all’accoglimento

parziale della pretesa di risarcimento (art. 268 e 287 cpv. 2 CPP; cfr. cons.

16).

A norma

dell’art. 41 n. 1 CP, il giudice può applicare ad una pena (accessoria) la

sospensione condizionale (DTF 129 IV 296, cons. 2.7.) qualora la vita anteriore

ed il carattere del condannato lasciano supporre che tale provvedimento lo

tratterrà dal commettere nuovi crimini o delitti e se questi risarcisce il

danno. Sospendendo l’esecuzione della pena, il giudice prescrive al condannato

un periodo di prova da due a cinque anni.

Per

determinare se il condannato può beneficiare di una sospensione condizionale

della pena (accessoria) il giudice deve, in un apprezzamento d’insieme,

“pronosticare” il suo comportamento futuro alla luce di quello passato, della

sua reputazione, dello stato d’animo che manifesta (DTF 123 IV 107, cons. 4a;

119.

IV 195 cons. 3b; 118 IV 97, cons. 2b, RJJ 3/2002, 261).

Il

dibattimento ha confermato quanto traspariva dagli atti, ossia che ACCU 1 è un

cacciatore assiduo e appassionato. Egli, originario della __________,

notoriamente terra d’arte per l’attività venatoria, ha 65 anni e caccia (e

pesca) da 47; può vantare un’esperienza notevole così come, in cotanti anni, un

“casellario venatorio” immacolato, al di fuori dei fatti del 25 novembre 2004 (CIVI

1.

non ha sostenuto il contrario). Egli insomma ha sempre dato prova di responsabilità

e rettitudine nell’esercizio della caccia e non solo, atteso che risulta

incensurato anche per il casellario giudiziale svizzero (doc. 4).

Già

davanti all’autorità inquirente che l’interrogava egli ha sostenuto di rendersi

conto “di aver commesso uno sbaglio che sicuramente sarà mia premura non più

commettere” (doc. 3, pag. 2).

La vita

anteriore ed il carattere del condannato - che costituiscono i criteri per la

concessione della “condizionale” - lasciano in conclusione ben supporre che la

privazione della libertà di cacciare per due anni (e non solo per uno come da

lui richiesto) possa costituire deterrente efficace a titolo preventivo. Sia

ricordato poi che per quanto esposto poco oltre egli viene chiamato anche al

risarcimento del danno.

Facit,

a ACCU 1 va comminata la pena accessoria della privazione del diritto di

cacciare per due anni (art. 20 cpv. 1 lett. b LCP), sospesa condizionalmente

per due anni.

13.

A mente

dell’art. 45 LCC chi contravviene alle disposizioni federali o cantonali è

tenuto al risarcimento del danno. Per il risarcimento sono applicabili le

disposizioni del Codice delle obbligazioni. L’autorità che decide sul reato di

caccia fissa anche l’importo del risarcimento.

A titolo

di risarcimento danni CIVI 1, già in denuncia, ha postulato un importo di fr.

1'000.-- a carico (solo) di ACCU 1.

A

motivazione di tale cifra per uno sparviere vivo v’è stato un riferimento in

aula a un tariffario in vigore nel Canton Berna, rimasto tuttavia mera

allegazione di parte in quella che, va ricordato, è una pretesa civile nel

contesto di un procedimento penale.

Fallendo

chi vanta il danno nell’onere della prova (art. 42 cpv. 1 CO), il giudice lo

determina secondo suo prudente criterio, apprezzando le circostanze e avendo

riguardo all’ordinario andamento delle cose (art. 42 cpv. 2 e 43 CO).

Ex

aequo et bono, quindi, un tale risarcimento può venir stabilito in fr.

500.

--, in considerazione del fatto che fr. 900.-- erano stati devoluti a tal

fine per l’uccisione di due caprioli e un cerbiatto nella sentenza di questa

Pretura 2.10.2003 in re F.B. (inc. 10.03.328), regolarmente cresciuta in

giudicato.

14.

In virtù

degli art. 58 e 59 CP viene ordinata la confisca dello sparviere abbattuto e

sequestrato dagli agenti della polizia della caccia il 2 novembre 2004.

Contestualmente

il fucile marca Miroku acl. 12 KE 9700 di proprietà di ACCU 1 deve essere

dissequestrato.

15.

A seguito

dell’esito del giudizio le tasse e le spese vengono caricate ai condannati.

16.

La parte

civile può interporre ricorso soltanto contro un giudizio di assoluzione (art.

287.

cpv. 2 CPP). Trattandosi qui di sentenze di condanna, essa potrà unicamente

impugnare il dispositivo sulle pretese di risarcimento (art. 268 CPP).

P.q.m.,

Visti gli art. 49

cifre 3 e 4, 58, 59 CP; 5, 7, 17 cpv. 1 lett. a, d, 18 cpv. 5, 20 LCP; 5,11,

16, 41, 45 LCC, 25 lett. b, 29, 40 RLCC; 9 e segg., 268, 273 e segg., 287 cpv.

2.

CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente

a tutti i quesiti posti tranne al quesito posto sub 4.2.;

dichiara ACCU 1

autore colpevole

di:

- violazione della LF su la caccia e la protezione dei

mammiferi e degli uccelli selvatici (art. 17 cpv. 1 lett. a LCP in relazione

con gli art. 5 e 7 LCP), per avere, a __________ (zona __________),

il 25 novembre 2004, durante il normale periodo di caccia bassa, senza

autorizzazione, abbattuto, con il fucile marca Miroku cal. 12 no. KE 9700, uno

sparviere (specie protetta a livello federale);

- contravvenzione alla Legge cantonale sulla caccia, la

protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (art. 18 LCP in relazione

con gli art. 41 e 11 LCC e 29 RLCC) per avere, a __________ (zona __________),

il 25 novembre 2004, nelle circostanze descritte sopra, omettendo di iscrivere

nell’apposito foglio di controllo l’uccisione dello sparviere, violato le disposizioni

della Legge cantonale sulla caccia che fissano le modalità di registrazione e

controllo della selvaggina uccisa;

condanna ACCU 1

1.

alla

multa di fr. 500.— (cinquecento);

2.

alla

devoluzione allo Stato dell’importo di fr. 500.— (cinquecento) quale

risarcimento per danni causati al patrimonio faunistico (art. 45 LCC);

3.

alla

privazione del diritto di cacciare per 2 (due) anni, sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di anni 2 (due);

4.

al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 150.—, per complessivi fr. 300.-- (trecento);

assegna al

condannato ACCU 1 il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo

avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà

commutata in arresto;

ordina l'iscrizione

della condanna di ACCU 1 a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un

anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49

cifra 4 CP);

ordina la

confisca dello sparviere, sequestratogli dagli agenti della polizia della

caccia il 25 novembre 2004 (art. 58 e 59 CP);

il

dissequestro del fucile marca Miroku cal. 12 no. KE 9700;

dichiara ACCU 2,

autore colpevole di

violazione della LF su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli

selvatici (art. 17 cpv. 1 lett. d LCP in relazione con l’art. 5 LCP), per

avere, a __________ (zona __________), il 25 novembre 2004, durante il normale

periodo di caccia bassa, preso in custodia e dissimulato uno sparviere (specie

protetta a livello federale), ucciso davanti a lui dal padre ACCU 1;

condanna ACCU 2,

1.

alla

multa di fr. 150.— (centocinquanta);

2.

al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 150.—, per complessivi fr. 300.-- (trecento);

assegna al

condannato ACCU 2 il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo

avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà

commutata in arresto;

ordina l'iscrizione

della condanna di ACCU 2 a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un

anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49

cifra 4 CP);

avvertite le

parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La

motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice,

in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta,

con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono

lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

(att. Sig.

G. Leoni)

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla

crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della

Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

reperti, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU

1.

fr. 500.-- multa

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 150.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 800.-- totale

a carico

di ACCU 2,

fr. 150.-- multa

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 150.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 450.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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