10.2005.131
abbattimento di animale senza autorizzazione; animale protetto; omissione di iscrizione nel foglio di controllo apposito; privazione del diritto di cacciare; danno al patrimonio faunistico
16 giugno 2005Italiano27 min
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Numero d'incarto:
10.2005.131
Data decisione, Autorità:
16.06.2005, PRPEN
Titolo:
abbattimento di animale senza autorizzazione; animale protetto; omissione di iscrizione nel foglio di controllo apposito; privazione del diritto di cacciare; danno al patrimonio faunistico
CACCIA CON AUSILIO DI MEZZI PROIBITI
art. 17 cpv. 1 let. a LCP
art. 17 cpv. 1 let. d LCP
art. 18 cpv. 5 LCP
art. 25 let. b RALCC
art. 29 RALCC
art. 40 RALCC
CIVI 1
Incarto
n.
10.2005.131 10.2005.132/CEG
DA
878/2005
Bellinzona
16
giugno 2005
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio
Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1
ACCU 2
entrambi difesi da: DI 1
prevenuto colpevole ACCU 1:
1. violazione
della Legge federale sulla caccia, la protezione dei mammiferi e degli uccelli
selvatici (LCP),
per avere,
a __________ (zona __________), il 25 novembre 2004, in correità con ACCU 2,
durante il normale periodo di caccia bassa, senza autorizzazione, abbattuto,
con il fucile marca Miroku cal. 12 no. KE 9700, uno sparviere (specie protetta
a livello federale);
Fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall’art. 17 cpv. 1 lett. a in relazione con gli art. 5 e 7 LCP e con
gli art. 25 lett. b, 29 RLCC;
2. contravvenzione
alla Legge cantonale sulla caccia, la protezione dei mammiferi e degli uccelli
selvatici (LCC),
per avere,
a __________ (zona __________), il 25 novembre 2004, nelle circostanze
descritte al punto 1 del presente decreto, omettendo di iscrivere nell’apposito
foglio di controllo l’uccisione dello sparviere, violato le disposizioni della
Legge cantonale sulla caccia che fissano le modalità di registrazione e
controllo della selvaggina uccisa;
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall’art. 18 cpv. 5 LCP in relazione con gli art. 41 e 11 LCC e con
l’art. 29 RLCC;
perseguito
con decreto d’accusa del 7 marzo 2005 n. DA 879/2005 del Procuratore
pubblico __________, __________, che propone la condanna:
1. Alla multa di fr.
800.--.
Considerandi
2.
Alla devoluzione
allo Stato (art. 59 cifra 2 CP) dell’importo di fr. 1'000.-- quale risarcimento
per danni causati al patrimonio faunistico (art. 45 LCC).
3.
Al pagamento della
tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;
4.
Alla privazione del
diritto di cacciare per 2 anni (art. 20 LCP);
5.
Ordina la confisca
dello sparviere, sequestratogli dagli agenti della polizia della caccia il 25
novembre 2004 (art. 58 e 59 CP);
6.
Ordina il
dissequestro del fucile marca Miroku cal. 12 no. KE 9700;
7.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 risp. art. 106 cpv. 3
CP);
prevenuto colpevole ACCU 2:
violazione
della Legge federale sulla caccia, la protezione dei mammiferi e degli uccelli
selvatici (LCP),
per avere,
a __________ (zona __________), il 25 novembre 2004, in correità con ACCU 1,
che ha esploso il colpo, durante il normale periodo di caccia bassa, senza
autorizzazione, ucciso uno sparviere (specie protetta a livello federale) per
poi occultarlo e apprestarsi a portarlo al proprio domicilio;
fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall’art. 17 cpv. 1 lett. a, d in relazione con l’art. 5 LCP, con gli
art. 5, 16 LCC e con l’art. 40 RLCC;
perseguito
con decreto d’accusa del 7 marzo 2005 n. DA 878/2005 del Procuratore
pubblico __________, __________, che propone la condanna:
1.
Alla multa di fr.
500.
--.
2.
Al pagamento della
tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;
3.
La condanna verrà
iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato
avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 risp. art. 106
cpv. 3 CP);
vista l’opposizione
al rispettivo decreto d’accusa interposta tempestivamente da entrambi gli
accusati in data 18 marzo 2005;
riuniti i due
procedimenti con pronuncia 18 aprile 2005;
indetto il
dibattimento 16 giugno 2005, al quale sono comparsi gli accusati personalmente,
assistiti dal loro difensore DI 1, __________, nonché, per CIVI 1, __________,
i sigg. __________, __________ e __________; il Procuratore pubblico __________
con lettera 20/25 aprile 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico
dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità
degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto agli interrogatori
degli accusati;
sentiti per CIVI 1,
il Capoufficio __________, il quale ha postulato la conferma del decreto
impugnato, sostenendo in specie che la versione degli accusati non fosse
credibile alla luce delle circostanze concrete e del parere di più esperti,
nonché richiamando la prassi in vigore in materia di entità della multa
rispettivamente di privazione del diritto di cacciare. Per quanto attiene alla
domanda di risarcimento, la stessa viene cifrata in fr. 1'000.-- pari al valore
di uno sparviere vivo secondo apposite tabelle applicate nel Canton Berna;
il difensore,
il quale ha chiesto per il giovane ACCU 2 in via principale l’assoluzione poiché
i fatti accertati non risultano essere correttamente indicati nel decreto; in
via secondaria che la condanna si limiti alla complicità per violazione
dell’art. 17 cpv. 1 lett. d LCP. Chiede inoltre una riduzione della multa.
Per ACCU 1
il difensore ha sostenuto che essendo l’art. 20 LCP una pena accessoria e non
una misura (DTF 129 IV 296), alla privazione del diritto di cacciare va
concessa la sospensione condizionale della pena per due anni, sussistendo
pacificamente una prognosi favorevole (in quasi cinquant’anni da cacciatore e
pescatore egli è incensurato) ed avendo l’accusato ammesso i fatti. Inoltre la
pena della privazione del diritto di cacciare non deve superare l’anno e la
multa deve essere ridotta. Infine egli contesta quanto vantato dalla parte
civile a titolo di risarcimento, mancando ogni prova agli atti;
in replica
CIVI 1 che ha confermato le proprie domande;
in duplica
la difesa, la quale a sua volta ha confermato le proprie;
per ultimi
gli accusati;
posti a giudizio i
seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1
autore colpevole di:
1.1
violazione
della Legge federale sulla caccia, la protezione dei mammiferi e degli uccelli
selvatici (LCP)?
1.2
contravvenzione
alla Legge cantonale sulla caccia, la protezione dei mammiferi e degli uccelli
selvatici (LCC)?
2.
In caso di
risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena
proposta per ACCU 1?
3.
Deve essere
pronunciata per ACCU 1 la privazione del diritto di cacciare e, se sì, per
quale periodo di tempo?
3.1
Può essere
concessa la sospensione condizionale e se sì per quale periodo di prova?
4.
Deve
essere ordinata la confisca:
4.1
dello
sparviere ucciso?
4.2
del fucile
marca Miroku cal. 12 no. KE 9700?
5.
L'eventuale
condanna di ACCU 1 va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a
quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
6.
Devono
essere riconosciute le pretese della parte civile (risarcimento danni) nei
confronti di ACCU 1 e, se sì, in quale misura?
7.
E’ ACCU 2
autore colpevole di violazione della Legge federale sulla caccia, la protezione
dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP)?
8.
In caso di
risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena
proposta per ACCU 2?
9.
L'eventuale
condanna di ACCU 2 va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a
quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
10.
A chi vanno
caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che in data
17/20 giugno 2005 CIVI 1, __________, ha inoltrato tempestiva dichiarazione
(cautelativa) di ricorso, chiedendo contestualmente la motivazione scritta;
da qui le presenti
motivazioni;
considerato in fatto ed in
diritto:
1.
Nel
pomeriggio del 25 novembre 2004 ACCU 1, classe __________, cacciatore da 47
anni, si è recato con il figlio ACCU 2 (classe __________, privo della patente
di caccia in quanto semplice “accompagnatore”) in zona __________, a __________,
a suo dire, “alla ricerca di ghiandaie”.
In loco i
due hanno avvistato uno sparviere - specie protetta (art. 7 cpv. 1 LCP in
relazione con gli art. 2 lett. a e 5 LCP), come noto a entrambi - che, a loro
mente, era intento a catturare un leprotto.
Secondo la
versione di ACCU 1 - confermata a verbale e in ancora in aula dal figlio - egli
avrebbe esploso un colpo nella direzione dello sparviere con l’intenzione di
allontanarlo dalla lepre, specie di interesse venatorio “in difficoltà” vista
la penuria nella zona. Il colpo uscito dal fucile marca Miroku calibro 12 KE
9700.
ha colpito il rapace, uccidendolo.
2.
Discutendo
sul da farsi e constatando che l’uccello “non era rovinato” (“sembrava
quasi ancora vivo” come riferito dal padre davanti a questo giudice), i
due, pur rendendosi conto che stavano “commettendo una cosa non giusta”,
decidevano di portarlo a casa con il disegno di imbalsamarlo. Il figlio ha perciò
avvolto lo sparviere nella propria giacca e l’ha poi deposto sul sedile
posteriore dell’autovettura.
3.
Notata la
presenza in zona __________ di diversi cacciatori e uditi più spari, due agenti
della polizia della caccia hanno istituito un posto di blocco; verso le 16.45 è
stata così fermata l’autovettura degli accusati. “Dopo un controllo
approfondito” (stando al rapporto di contravvenzione 26 novembre 2004) è
stato rinvenuto lo sparviere ucciso nella giacca del figlio ACCU 2 posta dietro
il sedile del passeggero.
4.
CIVI 1, __________,
ha denunciato in data 5 gennaio 2005 i signori ACCU 1 e ACCU 2 per violazione
all’art. 17 della Legge federale sulla caccia (LCP) del 20 giugno 1986 “in
combinazione con la legislazione federale e cantonale sulla caccia + ogni altra
norma in concreto applicabile”, costituendosi parte civile e chiedendo un
risarcimento danni di fr. 1'000.-- da versare da parte del signor ACCU 1 al
Fondo di intervento selvaggina ex art. 45 LCC.
5.
Interrogati,
i due accusati hanno ammesso i fatti, sostenendo, ancora al dibattimento, che
l’uccisione dello sparviere non fosse voluta e che l’intenzione fosse unicamente
quello di spaventarlo per allontanarlo dal leprotto.
6.
Il
Procuratore Pubblico ha emesso in data 7 marzo 2005 un decreto d’accusa a
carico di ACCU 1 e uno a carico del di lui figlio ACCU 2.
Per il primo è
stata proposta una condanna ad una multa di fr. 800.--, con contestuale
privazione del diritto di cacciare per 2 anni e devoluzione allo Stato di un
importo di fr. 1'000.-- quale risarcimento per danni causati al patrimonio
faunistico, per “violazione della Legge federale sulla caccia, la protezione
dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP), per avere, a __________ (zona __________),
il 25 novembre 2004, in correità con ACCU 2, durante il normale periodo di
caccia bassa, senza autorizzazione, abbattuto, con il fucile marca Miroku cal.
12.
no. KE 9700, uno sparviere (specie protetta a livello federale)” e per “contravvenzione
alla Legge cantonale sulla caccia, la protezione dei mammiferi e degli uccelli
selvatici (LCC), per avere, a __________ (zona __________), il 25 novembre
2004, nelle circostanze descritte al punto 1 del presente decreto, omettendo di
iscrivere nell’apposito foglio di controllo l’uccisione dello sparviere,
violato le disposizioni della Legge cantonale sulla caccia che fissano le
modalità di registrazione e controllo della selvaggina uccisa”.
Per ACCU 2
l’accusa ha proposta una condanna a fr. 500.-- di multa per “violazione
della Legge federale sulla caccia, la protezione dei mammiferi e degli uccelli
selvatici (LCP), per avere, a __________ (zona __________), il 25 novembre
2004, in correità con ACCU 1, che ha esploso il colpo, durante il normale
periodo di caccia bassa, senza autorizzazione, ucciso uno sparviere (specie
protetta a livello federale) per poi occultarlo e apprestarsi a portarlo al
proprio domicilio”.
Entrambi
gli accusati hanno interposto tempestiva opposizione; da lì il dibattimento.
7.
Preliminarmente
va sollevata la questione a sapere se CIVI 1, __________, che in casu s’è
costituito, con la denuncia, parte civile, e in tal veste processuale ha
chiesto la presente motivazione ed ha inoltrato (cautelativa) dichiarazione di
ricorso, sia legittimato ad un tale agire, e meglio se ad esso possa essere
acriticamente riconosciuta la qualità di parte (civile).
Per l’art.
69.
cpv. 1 CPP ogni persona danneggiata moralmente o materialmente da un reato
può costituirsi parte civile nel processo. Meglio detto può costituirsi parte
civile solo la persona fisica o giuridica attualmente, direttamente e
personalmente lesa nel suo bene giuridico (Rusca/Salmina/Verda,
Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, nn. 1 e 6 ad
art. 69 CPP e rif. ivi citati; Frigerio,
I diritti della parte civile e della vittima nella procedura penale ticinese,
in: RDAT II-1999, pagg. 489 segg.; CRP 4.6.2002, inc. 60.2002.00162). Parte
civile può essere anche l’ente pubblico, a condizione che tali requisiti siano
adempiuti, per cui può sorgere più di un dubbio se annoverarvi anche CIVI 1,
istituito per compiti (amministrativi e di polizia) specifici (cfr. a titolo
esemplificativo gli art. 44 cpv. 2 LCC; 18 cpv. 1 lett. b, 19, 21, 23, 27, 28c,
57, 58, 62, 65 RLCC). Il fatto che l’art. 45 cpv. 1 LCC sancisca l’obbligo del
risarcimento a chi contravviene alle disposizioni penali non attribuisce di per
sé il ruolo di parte civile all’Ufficio che in casu se ne
prevale.
Giova
rammentare inoltre come in caso di violazione di norme penali che proteggono
interessi collettivi (come nella fattispecie) sono da considerare danneggiati e
legittimati a costituirsi parte civile coloro che sono stati effettivamente
lesi nei loro diritti da tali reati, sempre che il pregiudizio patito sia
conseguenza diretta dell’azione delittuosa (Rusca/Salmina/Verda,
op. cit., nn. 3 e 5 ad art. 69 CPP; DTF 119 Ia 342; CRP 4.6.2002, inc.
60.2002
).
Il
quesito, pur tutt’altro che meramente accademico, può tuttavia qui rimanere
aperto, atteso che in tutto il procedimento in parola CIVI 1 ha agito, senza che
siano state sollevate censure, in veste di parte (civile).
8.
Ciò premesso, sia
detto che i due accusati - l’uno, il più anziano, __________enne al momento dei
fatti, pensionato dopo aver svolto la professione di autista, l’altro
dipendente presso un supermercato quale macellaio al bancone - hanno
sostanzialmente e senza esitazioni ammesso i fatti costitutivi dei reati loro
imputati, riconoscendo, di massima, le loro colpe.
Essi
hanno indicato altrove i motivi della loro opposizione.
CIVI 1 ha sostenuto
la tesi che l’uccisione del rapace non potesse che essere volontaria, tacciando
di altamente improbabile su più aspetti la versione degli accusati.
Innanzitutto perché la distanza indicata di 45-50 m non avrebbe permesso, se il
tiro non fosse stato preciso e calibrato, di non colpire, per l’estensione
della “rosa” dei pallini, tanto l’uccello che la lepre che si voleva
salvaguardare. Poi perché sarebbe difficilmente credibile immaginare uno
sparviere maschio (di peso massimo 200 g) che attacca una lepre (stimata in ca.
4-5 kg di peso), allorquando di regola esso preda piccoli uccelli canori o al
limite piccoli mammiferi roditori, e in ogni caso, generalmente non cattura
prede al suolo. Infine ricorda che i due, fermati dai guardiacaccia, hanno
inizialmente sottaciuto quanto commesso (nemmeno risulta alcunché sull’apposito
foglio di controllo per la registrazione degli animali abbattuti) e che solo
dopo accurato controllo è stato trovato l’animale morto.
9.
Per l’art.
17.
cpv. 1 lett. a LCP è punito con la detenzione fino a un anno o con la multa
chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione, caccia o uccide animali
delle specie cacciabili o protette, oppure cattura o tiene in cattività animali
di specie protette o se ne appropria.
Per la
lett. d della stessa disposizione di legge è punito con pari pena chi fra
l’altro, prende in custodia e/o dissimula animali vivi o morti, di cui sa
oppure dovrebbe presumere che sono stati ottenuti con un reato.
Pacifica
la violazione da parte di ACCU 1 dell’art. 17 cpv. 1 lett. a LCP, ritenuto che
il cacciatore, anche dando fede al suo racconto, ha sicuramente agito, viste le
circostanze, con dolo eventuale e senza autorizzazione. Altrettanto cristallino
è il fatto che lo sparviere costituisca specie protetta (art. 7 cpv. 1 in
relazione con gli art. 2 e 5 LCP; 25 RLCC), ciò che era ben noto ad entrambi
gli accusati.
Il
Procuratore Pubblico non ha ritenuto di addossare a ACCU 1 anche il reato di
cui all’art. 17 cpv. 1 lett. d LCP per l’occultamento del rapace (nella giacca del
figlio).
Ci si
potrebbe ragionevolmente chiedere se non sussista un caso di correità, tuttavia
può trovare terreno fertile la considerazione che i momenti costitutivi dei due
reati (uccisione rispettivamente occultamento della preda) sono temporalmente
ben distinti e compiuti più marcatamente dall’uno degli accusati piuttosto che
dall’altro.
I due “momenti
di reato” sono effettivamente ben determinati: da un lato ACCU 1 che uccide una
specie protetta, dall’altro ACCU 2 che raccoglie e avvolge, pur in presenza e
con piena cognizione del padre, lo sparviere nella propria giacca, con
l’intento di prenderlo con sè, occultandolo, e portarlo a casa.
In più va
rilevato come il reato dell’uccisione di una specie protetta di cui alla lett.
a dell’art. 17 cpv. 1 LCP possa sussumere quello dell’occultamento dello stesso
animale, considerato che chi lo uccide intenzionalmente non lo fa per motivi
fini a sè stessi, ma per appropriarsene e/o trarne profitto.
Ne deriva
che, in linea con la proposta di condanna dell’accusa, riservato quanto esposto
sub cons. 10, per avere abbattuto lo sparviere ACCU 2 va condannato per
(la sola) violazione dell’art. 17 cpv. 1 lett. a LCP.
Al figlio ACCU
2, per contro, trova applicazione l’art. 17 cpv. 1 lett. d LCP per l’occultamento.
10.
La LCP, al
suo art. 18 cpv. 5, lascia ai Cantoni la facoltà di reprimere come
contravvenzioni infrazioni al diritto cantonale.
L’art. 11
della Legge cantonale sulla caccia dell’11 dicembre 1990 (LCC) indica expressis
verbis che il cacciatore è tenuto a registrare la selvaggina da lui uccisa
e a permetterne il controllo, secondo le norme fissate dal Consiglio di Stato,
che le ha sancite nel relativo Regolamento del 4 agosto 1993 (RLCC), e meglio
al suo art. 29 lett. a, secondo cui al fine di permettere il controllo della
selvaggina uccisa il cacciatore deve iscrivere immediatamente sul posto
dell’uccisione, nel foglio di controllo, il giorno, l’ora, il comune e il luogo
dell’abbattimento, nonché la specie, l’età e il sesso di ogni animale; in caso
di autodenuncia egli dovrà specificarne i motivi.
Chi,
intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla LCC e alle relative norme
di applicazione (fra cui la sopraccitata disposizione) è punibile con una multa
fino a fr. 20'000.-- (art. 41 LCC). In caso di autodenuncia, che in casu
difetta, vi può essere, a determinate condizioni, esenzione dalla condanna
(art. 42 LCC).
Il foglio
di controllo di ACCU 1, che nulla ha contestato in merito, non riporta
l’uccisione dello sparviere.
Oltre al
reato di cui all’art. 17 cpv. 1 lett.a LCP egli si è quindi reso colpevole
anche di contravvenzione alla LCC per avere omesso di iscrivere nell’apposito
foglio di controllo l’abbattimento del rapace protetto.
11.
Allorquando
sussiste violazione dell’art. 17 LCP, la pena prevista consiste nella
detenzione fino a un anno oppure nella multa; per la contravvenzione alla LCC
una multa fino a fr. 20'000.-- (art. 41 LCC).
Nella
commisurazione della pena, il giudice, per l’art. 63 CP, deve pronunciarsi in
base alla colpa del reo, considerando i motivi a delinquere, la vita anteriore
e le condizioni personali dello stesso.
Entrambi i
condannati hanno un casellario irreprensibile ed una vita anteriore che non
appare soggetta a censure (per ACCU 1 cfr. anche sub cons. 11).
In
considerazione delle pene inflitte in altri reati in ambito di caccia da questa
stessa Pretura, per unità di prassi, la pena proposta nel decreto d’accusa va
proporzionalmente ridotta. Infatti in un caso per violazione alla LCP per
abbattimento di due cinghiali durante una caccia notturna non autorizzata e
contestuale violazione della LF sulle armi, il giudice aveva comminato al reo
una multa di fr. 750.-- (sentenza 25.2.2003 in re A.M., inc. 10.03.42); in un’altra
per ripetuta violazione della LCP e ripetuta violazione della LArm in una
fattispecie in cui il condannato aveva abbattuto due caprioli e un cerbiatto,
il giudice aveva stimato la pena in fr. 1'600.-- (sentenza 2.10.2003 in re
F.B., inc. 10.03.328).
Tutto ciò
attentamente valutato, appare equo e ponderato infliggere fr. 500.-- di multa a
ACCU 1 per le infrazioni alla LCP e alla LCC e fr. 150.-- a ACCU 2 (che nemmeno
è cacciatore) per l’infrazione alla LCP.
12.
Il
Procuratore Pubblico propone inoltre, per ACCU 1, la privazione del diritto di
cacciare per due anni.
Chi ha
un’autorizzazione di caccia ne è privato dal giudice per uno sino a dieci anni
se ha intenzionalmente commesso o tentato di commettere un delitto di cui
all’art. 17, in qualità di autore, istigatore o complice (art. 20 cpv. 1 lett.
b LCP). Il ritiro dell’autorizzazione vale per tutta la Svizzera (art. 20 cpv.
2.
LCP).
ACCU 1,
titolare di un’autorizzazione di caccia, non contesta di dover essere privato
di tale patente, ma richiede che il ritiro sia limitato ad un anno e che trovi
applicazione la sospensione condizionale.
CIVI 1 ha
prodotto agli atti la sentenza 27 luglio 1995 del Tribunale cantonale
amministrativo in re M.V. (inc. 51.95.00327, cons. 7) secondo la quale “la
sola omissione d’iscrivere nel foglio di controllo il capo di selvaggina
abbattuto giustifica di per sè la misura della privazione del diritto di
cacciare. La pianificazione della caccia è uno dei pilastri portanti della LCC.
Essa deve infatti assicurare buone condizioni di vita, sano sviluppo e normale
riproduzione in idonei spazi vitali di mammiferi ed uccelli viventi allo stato
selvatico. Per pianificare la caccia occorre conoscere e riunire i dati
concernenti le popolazioni, la consistenza dei sessi, l’età predominante (cfr.
RVGC, autunno 1990, vol. 2, p. 495 e 553).
La
norma di legge che impone al cacciatore d’iscrivere immediatamente nel foglio
di controllo e sul posto dell’uccisione i dati relativi al capo abbattuto è
pertanto un importante strumento pianificatorio che consente sia di tenere una
statistica dei capi abbattuti sia di garantire un ponderato prelievo venatorio,
atto a tutelare la diffusione nel nostro territorio delle varie specie di
selvaggina”.
Tale
argomentazione può essere fatta propria anche dal giudice penale, a maggior
ragione per il fatto che ACCU 1 accanto alla contravvenzione dalla LCC per
avere omesso di riempire il foglio di controllo, si sia reso colpevole di un
delitto in violazione alla legge federale (cfr. cons. 9), ricadendo nel
disposto di cui all’art. 20 cpv. 1 lett. b LCP.
Per contro
non può qui essere protetta la tesi che la privazione del diritto di cacciare
costituisca semplice misura, come indicato nella decisione amministrativa,
datata 1995, testè citata.
Infatti,
il Tribunale Federale, nella sua sentenza 6S.139/2003 del 6 agosto 2003
(pubblicata in DTF 129 IV 296) ha definito, dopo approfondito esame, che il
ritiro dell’autorizzazione di caccia ai sensi dell’art. 20 cpv. 1 LCP non
è una misura, bensì una pena accessoria, che come tale ammette un’eventuale
sospensione condizionale. Una semplice lettura dei regesti di tale decisione,
citata al dibattimento, avrebbe forse permesso di evitare la redazione della
presente motivazione, in considerazione anche del fatto che chi ne ha fatto
domanda non può ricorrere che contro il dispositivo relativo all’accoglimento
parziale della pretesa di risarcimento (art. 268 e 287 cpv. 2 CPP; cfr. cons.
16).
A norma
dell’art. 41 n. 1 CP, il giudice può applicare ad una pena (accessoria) la
sospensione condizionale (DTF 129 IV 296, cons. 2.7.) qualora la vita anteriore
ed il carattere del condannato lasciano supporre che tale provvedimento lo
tratterrà dal commettere nuovi crimini o delitti e se questi risarcisce il
danno. Sospendendo l’esecuzione della pena, il giudice prescrive al condannato
un periodo di prova da due a cinque anni.
Per
determinare se il condannato può beneficiare di una sospensione condizionale
della pena (accessoria) il giudice deve, in un apprezzamento d’insieme,
“pronosticare” il suo comportamento futuro alla luce di quello passato, della
sua reputazione, dello stato d’animo che manifesta (DTF 123 IV 107, cons. 4a;
119.
IV 195 cons. 3b; 118 IV 97, cons. 2b, RJJ 3/2002, 261).
Il
dibattimento ha confermato quanto traspariva dagli atti, ossia che ACCU 1 è un
cacciatore assiduo e appassionato. Egli, originario della __________,
notoriamente terra d’arte per l’attività venatoria, ha 65 anni e caccia (e
pesca) da 47; può vantare un’esperienza notevole così come, in cotanti anni, un
“casellario venatorio” immacolato, al di fuori dei fatti del 25 novembre 2004 (CIVI
1.
non ha sostenuto il contrario). Egli insomma ha sempre dato prova di responsabilità
e rettitudine nell’esercizio della caccia e non solo, atteso che risulta
incensurato anche per il casellario giudiziale svizzero (doc. 4).
Già
davanti all’autorità inquirente che l’interrogava egli ha sostenuto di rendersi
conto “di aver commesso uno sbaglio che sicuramente sarà mia premura non più
commettere” (doc. 3, pag. 2).
La vita
anteriore ed il carattere del condannato - che costituiscono i criteri per la
concessione della “condizionale” - lasciano in conclusione ben supporre che la
privazione della libertà di cacciare per due anni (e non solo per uno come da
lui richiesto) possa costituire deterrente efficace a titolo preventivo. Sia
ricordato poi che per quanto esposto poco oltre egli viene chiamato anche al
risarcimento del danno.
Facit,
a ACCU 1 va comminata la pena accessoria della privazione del diritto di
cacciare per due anni (art. 20 cpv. 1 lett. b LCP), sospesa condizionalmente
per due anni.
13.
A mente
dell’art. 45 LCC chi contravviene alle disposizioni federali o cantonali è
tenuto al risarcimento del danno. Per il risarcimento sono applicabili le
disposizioni del Codice delle obbligazioni. L’autorità che decide sul reato di
caccia fissa anche l’importo del risarcimento.
A titolo
di risarcimento danni CIVI 1, già in denuncia, ha postulato un importo di fr.
1'000.-- a carico (solo) di ACCU 1.
A
motivazione di tale cifra per uno sparviere vivo v’è stato un riferimento in
aula a un tariffario in vigore nel Canton Berna, rimasto tuttavia mera
allegazione di parte in quella che, va ricordato, è una pretesa civile nel
contesto di un procedimento penale.
Fallendo
chi vanta il danno nell’onere della prova (art. 42 cpv. 1 CO), il giudice lo
determina secondo suo prudente criterio, apprezzando le circostanze e avendo
riguardo all’ordinario andamento delle cose (art. 42 cpv. 2 e 43 CO).
Ex
aequo et bono, quindi, un tale risarcimento può venir stabilito in fr.
500.
--, in considerazione del fatto che fr. 900.-- erano stati devoluti a tal
fine per l’uccisione di due caprioli e un cerbiatto nella sentenza di questa
Pretura 2.10.2003 in re F.B. (inc. 10.03.328), regolarmente cresciuta in
giudicato.
14.
In virtù
degli art. 58 e 59 CP viene ordinata la confisca dello sparviere abbattuto e
sequestrato dagli agenti della polizia della caccia il 2 novembre 2004.
Contestualmente
il fucile marca Miroku acl. 12 KE 9700 di proprietà di ACCU 1 deve essere
dissequestrato.
15.
A seguito
dell’esito del giudizio le tasse e le spese vengono caricate ai condannati.
16.
La parte
civile può interporre ricorso soltanto contro un giudizio di assoluzione (art.
287.
cpv. 2 CPP). Trattandosi qui di sentenze di condanna, essa potrà unicamente
impugnare il dispositivo sulle pretese di risarcimento (art. 268 CPP).
P.q.m.,
Visti gli art. 49
cifre 3 e 4, 58, 59 CP; 5, 7, 17 cpv. 1 lett. a, d, 18 cpv. 5, 20 LCP; 5,11,
16, 41, 45 LCC, 25 lett. b, 29, 40 RLCC; 9 e segg., 268, 273 e segg., 287 cpv.
2.
CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente
a tutti i quesiti posti tranne al quesito posto sub 4.2.;
dichiara ACCU 1
autore colpevole
di:
- violazione della LF su la caccia e la protezione dei
mammiferi e degli uccelli selvatici (art. 17 cpv. 1 lett. a LCP in relazione
con gli art. 5 e 7 LCP), per avere, a __________ (zona __________),
il 25 novembre 2004, durante il normale periodo di caccia bassa, senza
autorizzazione, abbattuto, con il fucile marca Miroku cal. 12 no. KE 9700, uno
sparviere (specie protetta a livello federale);
- contravvenzione alla Legge cantonale sulla caccia, la
protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (art. 18 LCP in relazione
con gli art. 41 e 11 LCC e 29 RLCC) per avere, a __________ (zona __________),
il 25 novembre 2004, nelle circostanze descritte sopra, omettendo di iscrivere
nell’apposito foglio di controllo l’uccisione dello sparviere, violato le disposizioni
della Legge cantonale sulla caccia che fissano le modalità di registrazione e
controllo della selvaggina uccisa;
condanna ACCU 1
1.
alla
multa di fr. 500.— (cinquecento);
2.
alla
devoluzione allo Stato dell’importo di fr. 500.— (cinquecento) quale
risarcimento per danni causati al patrimonio faunistico (art. 45 LCC);
3.
alla
privazione del diritto di cacciare per 2 (due) anni, sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di anni 2 (due);
4.
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 150.—, per complessivi fr. 300.-- (trecento);
assegna al
condannato ACCU 1 il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo
avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà
commutata in arresto;
ordina l'iscrizione
della condanna di ACCU 1 a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un
anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49
cifra 4 CP);
ordina la
confisca dello sparviere, sequestratogli dagli agenti della polizia della
caccia il 25 novembre 2004 (art. 58 e 59 CP);
il
dissequestro del fucile marca Miroku cal. 12 no. KE 9700;
dichiara ACCU 2,
autore colpevole di
violazione della LF su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli
selvatici (art. 17 cpv. 1 lett. d LCP in relazione con l’art. 5 LCP), per
avere, a __________ (zona __________), il 25 novembre 2004, durante il normale
periodo di caccia bassa, preso in custodia e dissimulato uno sparviere (specie
protetta a livello federale), ucciso davanti a lui dal padre ACCU 1;
condanna ACCU 2,
1.
alla
multa di fr. 150.— (centocinquanta);
2.
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 150.—, per complessivi fr. 300.-- (trecento);
assegna al
condannato ACCU 2 il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo
avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà
commutata in arresto;
ordina l'iscrizione
della condanna di ACCU 2 a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un
anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49
cifra 4 CP);
avvertite le
parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La
motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice,
in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta,
con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono
lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
(att. Sig.
G. Leoni)
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla
crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della
Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
reperti, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU
1.
fr. 500.-- multa
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 800.-- totale
a carico
di ACCU 2,
fr. 150.-- multa
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 450.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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