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Decisione

10.2005.135

per aver circolato in stato di ebrezza e per essersi opposto alla prova del sangue

28 luglio 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti vanno letti nel

contesto socio-culturale dell’accusato, che presenta evidenti limiti, si sottopone

a cure antidepressive ed ha subito diversi interventi chirurgici per problemi

cardiocircolatori.

In conclusione, si chiede il

proscioglimento da entrambi i capi d’accusa.

In via subordinata per quanto

attiene al reato di cui all’art. 91a cpv. 1 LCS viene postulata l’applicazione

dell’art. 19 CP avendo l’accusato ritenuto che il suo comportamento non

costituisse opposizione alla prova del sangue, in via subordinata dell’art. 20

CP essendosi egli ritenuto legittimato ad opporsi alla prova del sangue

avendolo fatto anche il poliziotto che aveva condotto la sua autovettura

sorpassando i limiti di velocità con l’autovettura dell’accusato.

In ogni caso, visto il tempo

trascorso dall’ultima condanna specifica per ebrietà la pena proposta dal Procuratore

Pubblico appare eccessiva e va sensibilmente ridotta. L’importo della multa va

anch’esso proporzionato alle capacità finanziarie dell’accusato, quasi nulle,

come visto dagli atti prodotti, e che cifrano in al massimo fr. 200.— mensili

la sua eccedenza dal minimo vitale.

sentito per ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autore colpevole di:

1.1 . guida in stato di inattitudine, per

aver condotto, a Bellinzona, il 7 gennaio 2005, l’autovettura Peugeot targata

TI __________ essendo in stato di ubriachezza, così come risulta dal controllo

medico del 07.01.2005 concludente per uno stato di inabilità “pronunciato”,

giudizio confermato anche dal risultato della prova etanografica (1.66 per

mille)?

1.2. elusione di provvedimenti per

accertare l’incapacità alla guida, per essersi, a Camorino il 7 gennaio 2005,

intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione dell’alcolemia

ordinata dall’autorità, malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze

penali del suo rifiuto?

1.2.1. Può trovare applicazione l’art.

19 CP (errore sui fatti)?

1.2.2. Può trovare applicazione l’art.

20 CP (errore di diritto)?

Considerandi

2.

In caso di risposta

affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

L'eventuale condanna va

iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

5.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 41 cifra 4, 80, 91 e

91a LCS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

1.1

, 1.2., 2., 3. e 4.; negativamente ai quesiti posti sub 1.2.1. e

1.2.2

, come segue al quesito posto sub 5;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di guida in

stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCS) per aver condotto, a Magadino,

il 7 gennaio 2005, l’autovettura Peugeot targata TI __________ essendo in stato

di ubriachezza, così come risulta dal controllo medico del 07.01.2005

concludente per uno stato di inabilità “pronunciato”,

e di elusione di

provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida (art. 91a cpv. 1 LCS),

per essersi, a Camorino il 7 gennaio 2005, intenzionalmente opposto alla prova

del sangue per la determinazione dell’alcolemia ordinata dall’autorità,

malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3

(tre) anni;

2.

alla multa di fr. 200.—

(duecento);

3.

al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 350.-- per

complessivi fr. 600.-- (seicento);

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP;

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento

entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione

dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Sezione

della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (80016),

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.-- multa

fr. 250.-- tassa di giustizia

fr. 350.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 800.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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