10.2005.135
per aver circolato in stato di ebrezza e per essersi opposto alla prova del sangue
28 luglio 2005Italiano7 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
10.2005.135
Data decisione, Autorità:
28.07.2005, PRPEN
Titolo:
per aver circolato in stato di ebrezza e per essersi opposto alla prova del sangue
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
OPPOSIZIONE ALLA PROVA DEL SANGUE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
art. 91a cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2005.135/CEG
DA
957/2005
Bellinzona
28
luglio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l’autovettura
Peugeot targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza, così come
risulta dal controllo medico del 07.01.2005 concludente per uno stato di inabilità
“pronunciato”, giudizio confermato anche dal risultato della prova etanografica
(1.66 g/per mille),
fatti avvenuti a Bellinzona, il
7 gennaio 2005;
reato previsto dall’art. 91
cpv. 1 LCS;
2. elusione di provvedimenti
per accertare l’incapacità alla guida,
per essersi intenzionalmente
opposto alla prova del sangue per la determinazione dell’alcolemia ordinata
dall’autorità, malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze penali del
suo rifiuto;
fatti avvenuti a Camorino, il 7
gennaio 2005;
reato previsto dall’art. 91a
cpv. 1 LCS;
perseguito con decreto d’accusa del 14 marzo
2005 n. DA 957/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1.
Alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2.
Alla multa di fr. 1'200.--.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 300.--;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 18 marzo 2005;
indetto il dibattimento 28 luglio 2005,
al quale sono comparsi l’accusato personalmente, assistito dal proprio
difensore DI 1 mentre il AINQ 1 con lettera 17 maggio 2005 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale postula
l’assoluzione dal reato di cui all’art. 91a LCS, poiché l’accusato, analfabeta
(sa solo firmare e leggere lo stampatello), si è opposto alla prova del sangue
non comprendendo gli scritti sottopostigli e, avendo avuto, pur
soggettivamente, “cattive esperienze” nel passato con la giustizia, non sapeva
a cosa sarebbe andato incontro firmando. Inoltre egli, come sentito, si è
stupito della velocità con cui il poliziotto guidasse la sua auto dal momento
del “fermo” sino alla centrale, tanto che ha chiesto che anche questi fosse
sottoposto alla prova del sangue. Dal suo rifiuto ha dedotto, soggettivamente,
che ci si poteva opporre.
In ogni caso l’esame con l’etilometro
non rispetta le nuove disposizioni che ne impongono un doppio tentativo. Qui ne
è avvenuto uno solo, per cui l’esame è nullo, e in applicazione all’art. 140
OAC nemmeno avrebbe potuto essere ordinata la prova del sangue, non sussistendo
uno dei casi ivi indicati esaustivamente.
Fatti
I fatti vanno letti nel
contesto socio-culturale dell’accusato, che presenta evidenti limiti, si sottopone
a cure antidepressive ed ha subito diversi interventi chirurgici per problemi
cardiocircolatori.
In conclusione, si chiede il
proscioglimento da entrambi i capi d’accusa.
In via subordinata per quanto
attiene al reato di cui all’art. 91a cpv. 1 LCS viene postulata l’applicazione
dell’art. 19 CP avendo l’accusato ritenuto che il suo comportamento non
costituisse opposizione alla prova del sangue, in via subordinata dell’art. 20
CP essendosi egli ritenuto legittimato ad opporsi alla prova del sangue
avendolo fatto anche il poliziotto che aveva condotto la sua autovettura
sorpassando i limiti di velocità con l’autovettura dell’accusato.
In ogni caso, visto il tempo
trascorso dall’ultima condanna specifica per ebrietà la pena proposta dal Procuratore
Pubblico appare eccessiva e va sensibilmente ridotta. L’importo della multa va
anch’esso proporzionato alle capacità finanziarie dell’accusato, quasi nulle,
come visto dagli atti prodotti, e che cifrano in al massimo fr. 200.— mensili
la sua eccedenza dal minimo vitale.
sentito per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di:
1.1 . guida in stato di inattitudine, per
aver condotto, a Bellinzona, il 7 gennaio 2005, l’autovettura Peugeot targata
TI __________ essendo in stato di ubriachezza, così come risulta dal controllo
medico del 07.01.2005 concludente per uno stato di inabilità “pronunciato”,
giudizio confermato anche dal risultato della prova etanografica (1.66 per
mille)?
1.2. elusione di provvedimenti per
accertare l’incapacità alla guida, per essersi, a Camorino il 7 gennaio 2005,
intenzionalmente opposto alla prova del sangue per la determinazione dell’alcolemia
ordinata dall’autorità, malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze
penali del suo rifiuto?
1.2.1. Può trovare applicazione l’art.
19 CP (errore sui fatti)?
1.2.2. Può trovare applicazione l’art.
20 CP (errore di diritto)?
Considerandi
2.
In caso di risposta
affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
L'eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
5.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41 cifra 4, 80, 91 e
91a LCS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1.1
, 1.2., 2., 3. e 4.; negativamente ai quesiti posti sub 1.2.1. e
1.2.2
, come segue al quesito posto sub 5;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in
stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCS) per aver condotto, a Magadino,
il 7 gennaio 2005, l’autovettura Peugeot targata TI __________ essendo in stato
di ubriachezza, così come risulta dal controllo medico del 07.01.2005
concludente per uno stato di inabilità “pronunciato”,
e di elusione di
provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida (art. 91a cpv. 1 LCS),
per essersi, a Camorino il 7 gennaio 2005, intenzionalmente opposto alla prova
del sangue per la determinazione dell’alcolemia ordinata dall’autorità,
malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni;
2.
alla multa di fr. 200.—
(duecento);
3.
al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 350.-- per
complessivi fr. 600.-- (seicento);
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP;
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento
entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione
dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (80016),
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.-- multa
fr. 250.-- tassa di giustizia
fr. 350.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 800.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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