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Decisione

10.2005.138

per aver offeso l'onore ed aver proferto diversi ulteriori ingiuriosi epiteti

11 agosto 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2005 n. DA 810/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.

Alla multa di fr. 100.--.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie

di fr. 50.--;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 17 marzo 2005;

indetto il dibattimento 11 agosto 2005,

al quale è comparso solo il difensore avv. __________, mentre il Sostituto

Procuratore pubblico Andrea Pagani con lettera 21 aprile 2005 ha rinunciato ad

intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del

decreto d'accusa impugnato;

rilevata l’assenza dell’accusata, benché

regolarmente citata,

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

sentito il difensore, il quale rileva

come il decreto d’accusa sia impreciso nell’indicazione degli insulti che

sarebbero stati proferiti e pertanto lo stesso è nullo per l’accusa di ingiuria

relativamente ai “diversi ulteriori ingiuriosi epiteti”. Nel contesto in

cui è avvenuta la discussione non costituisce ingiuria aver dato

dell’alcolizzato al convivente, che proveniva da un bar ove aveva bevuto ed era

da tempo, dandone “prova” già in passato, bevitore assiduo.

Per di più va rilevato come né

la querela, né tantomeno il verbale d’interro-gatorio 17.12.2004 di __________

indicano quali sarebbero gli epiteti che sarebbero stati ingiuriosi o fanno

accenno al termine “alcolizzato” (che risulta inserito nel solo verbale

dell’accusata). __________, insomma, non ha percepito come lesivo nessuno dei

termini per cui il Sost. PP ha emesso il decreto d’accusa. Si chie-de pertanto

il proscioglimento.

In via subordinata risulta

evidente che l’ingiuria è stata provocata direttamente dall’ingiuriato,

condannato con separato decreto d’accusa per lesioni colpose per gli stessi

fatti del dicembre 2004, con il suo contegno sconveniente. Ne deriva

l’applicazione dell’art. 177 cpv. 2 CP e la domanda di mandare esente da pena

l’accusata, la quale, va ricordato, ha patito conseguenze fisiche im-portanti

ed è la vera vittima di quanto accaduto il 17 dicembre 2004.

In via ancor più subordinata

torna applicabile l’art. 66bis CP, date le conse-guenze dirette del suo atto.

Infine vengono richieste

adeguate ripetibili in caso di proscioglimento dell’ac-cusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ __________ autrice colpevole

di ingiuria, per avere, a __________ in data 17.12.2004, offeso l’onore di __________,

dandogli dell’alcolizzato e proferendo nei suoi confronti diversi ulteriori

ingiuriosi epiteti?

2.

. In caso di risposta

affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

2.1

Può trovare applicazione l’art.

177.

cpv. 2 CP?

2.2

Può trovare applicazione l’art.

66bis CP?

3.

L'eventuale condanna va

iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

4.

Devono essere assegnate

ripetibili?

5.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg.,

273.

e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al quesito posto sub

1.

, decaduti i quesiti posti sub 2., 2.1., 2.2., 3.; affermativamente al

quesito posto sub 4., come segue al quesito posto sub 5;

proscioglie __________,

dall’accusa di ingiuria

per quanto accaduto a __________ in data 17 dicembre 2004;

assegna allo Stato le tasse e le spese

nonché fr. 500.— (cinquecento) a titolo di ripetibili a favore di __________;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il

giudice: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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