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Decisione

10.2005.14

circolazione in stato di ebrietà (min. 1.41 - max. 1.83 grammi per mille) e infrazione alle norme della circolazione. 1 precedente ma non specifico

29 agosto 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1. alla

pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per

un periodo di prova di 3 (tre) anni,

Considerandi

2.

alla

multa di fr. 1200.–,

3.

al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese di fr. 300.–,

4.

non

revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 8 mesi

di detenzione decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Locarno

l'8 gennaio 2002, ma ne prolunga di 1 anno il periodo di prova;

vista l’opposizione

al decreto d’accusa interposta il 21 dicembre 2004 dall’imputato;

indetto il

dibattimento 29 agosto 2005, cui sono comparsi l’accusato e il difensore;

accertate le

generalità dell'accusato e proceduto al suo interrogatorio;

sentito il

difensore, il quale – in estrema sintesi – conclude per una congrua riduzione

della pena e per il mantenimento della durata del periodo di prova della precedente

condanna, sottolineando la particolarità delle circostanze in cui si era venuto

a trovare l’imputato la sera in questione (problemi con la moglie), che nulla

hanno a che vedere con il precedente per stupefacenti e da cui l’interes­sato

ha tratto insegnamento: si è reso conto della gravità di quanto commesso, del

rischio cagionato e non ricadrà più nel medesimo reato;

rispondendo ai

seguenti quesiti:

1.

se

l'imputato è autore colpevole di circolazione in stato d’ebrietà e/o infrazione

alle norme della circolazione;

2.

in

caso di risposta affermativa:

2.1

quale

pena dev'essere inflitta all'imputato,

2.2

se

dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale

periodo di prova,

2.3

se

dev'essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla

pena di 8 mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dalle Assise

correzionali di Locarno l'8 gennaio 2002 o, in caso di risposta negativa, se

dev'essere prolungato il periodo di prova;

3.

il

giudizio sugli oneri processuali;

preso atto che

nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione

scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 91 cpv. 1 vLCS (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2004);

90.

n. 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv.

2.

LCS; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 2 ONC; 41, 48, 63 e 68 CP; 9 segg. e

273.

segg. CPP; 39 LTG ;

dichiara ACCU

1.

autore

colpevole di circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 vLCS, e di

infrazione alle norme della circolazione, art. 90 n. 1 LCS, per i fatti

compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa n. 4181/2004 del 13

dicembre 2004;

condanna ACCU

1.

1.

alla

pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 3 (tre) anni,

2.

alla

multa di fr. 1200.–,

3.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.–;

non revoca

il beneficio della sospensione condizionale concesso alla

pena di 8 mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dalle Assise

correzionali di Locarno l'8 gennaio 2002;

ordina l'iscrizione

della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

assegna al

condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che

in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

Intimazione

a:

– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

– Ufficio giuridico della circolazione, Camorino

(2004.5569),

– Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio

giuridico, Bellinzona,

– Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

– Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale,

Bellinzona,

– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta di

pagamento a carico del condannato:

fr. 1200.– multa

fr.

250.

– tassa di giustizia

fr. 350.– spese giudiziarie

fr. 1800.– totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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