10.2005.14
circolazione in stato di ebrietà (min. 1.41 - max. 1.83 grammi per mille) e infrazione alle norme della circolazione. 1 precedente ma non specifico
29 agosto 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2005.14
Data decisione, Autorità:
29.08.2005, PRPEN
Titolo:
circolazione in stato di ebrietà (min. 1.41 - max. 1.83 grammi per mille) e infrazione alle norme della circolazione. 1 precedente ma non specifico
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
PADRONANZA DEL VEICOLO
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
LESA 1
Incarto
n.
10.2005.14/AMM
DA
4181/2004
Bellinzona
29
agosto 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Marisa Romeo in qualità
di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso dall’DI 1)
accusato di 1. circolazione
in stato di ebrietà
per
avere condotto l'autovettura BMW targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.41 - max. 1.83 grammi per mille);
reato
previsto dall'art. 91 cpv. 1 vLCS;
2. infrazione
alle norme della circolazione
per
avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso
la padronanza di guida cozzando conseguentemente dapprima contro un muro posto
a delimitazione del campo stradale sulla sua destra indi, rimbalzando sulla sua
sinistra e invadendo la corsia di contromano delimitata dalla linea di
sicurezza, contro un’abitazione ivi esistente;
reato
previsto dall'art. 90 n. 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,
31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 2 LCS; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 2 ONC;
fatti avvenuti a
__________ l’8 ottobre 2004;
perseguito con
decreto d’accusa n. 4181/2004 del 13 dicembre 2004 del AINQ 1 che propone la
condanna dell’imputato:
Fatti
1. alla
pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di 3 (tre) anni,
Considerandi
2.
alla
multa di fr. 1200.–,
3.
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese di fr. 300.–,
4.
non
revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 8 mesi
di detenzione decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Locarno
l'8 gennaio 2002, ma ne prolunga di 1 anno il periodo di prova;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta il 21 dicembre 2004 dall’imputato;
indetto il
dibattimento 29 agosto 2005, cui sono comparsi l’accusato e il difensore;
accertate le
generalità dell'accusato e proceduto al suo interrogatorio;
sentito il
difensore, il quale – in estrema sintesi – conclude per una congrua riduzione
della pena e per il mantenimento della durata del periodo di prova della precedente
condanna, sottolineando la particolarità delle circostanze in cui si era venuto
a trovare l’imputato la sera in questione (problemi con la moglie), che nulla
hanno a che vedere con il precedente per stupefacenti e da cui l’interessato
ha tratto insegnamento: si è reso conto della gravità di quanto commesso, del
rischio cagionato e non ricadrà più nel medesimo reato;
rispondendo ai
seguenti quesiti:
1.
se
l'imputato è autore colpevole di circolazione in stato d’ebrietà e/o infrazione
alle norme della circolazione;
2.
in
caso di risposta affermativa:
2.1
quale
pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2
se
dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale
periodo di prova,
2.3
se
dev'essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla
pena di 8 mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dalle Assise
correzionali di Locarno l'8 gennaio 2002 o, in caso di risposta negativa, se
dev'essere prolungato il periodo di prova;
3.
il
giudizio sugli oneri processuali;
preso atto che
nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 91 cpv. 1 vLCS (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2004);
90.
n. 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv.
2.
LCS; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 2 ONC; 41, 48, 63 e 68 CP; 9 segg. e
273.
segg. CPP; 39 LTG ;
dichiara ACCU
1.
autore
colpevole di circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 vLCS, e di
infrazione alle norme della circolazione, art. 90 n. 1 LCS, per i fatti
compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa n. 4181/2004 del 13
dicembre 2004;
condanna ACCU
1.
1.
alla
pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 3 (tre) anni,
2.
alla
multa di fr. 1200.–,
3.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.–;
non revoca
il beneficio della sospensione condizionale concesso alla
pena di 8 mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dalle Assise
correzionali di Locarno l'8 gennaio 2002;
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
assegna al
condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
Intimazione
a:
– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
– Ufficio giuridico della circolazione, Camorino
(2004.5569),
– Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio
giuridico, Bellinzona,
– Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
– Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale,
Bellinzona,
– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta di
pagamento a carico del condannato:
fr. 1200.– multa
fr.
250.
– tassa di giustizia
fr. 350.– spese giudiziarie
fr. 1800.– totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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