10.2005.140
schiaffo + offese a minore
20 maggio 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2005.140
Data decisione, Autorità:
20.05.2005, PRPEN
Titolo:
schiaffo + offese a minore
INGIURIA
VIE DI FATTO
art. 126 cpv. 1 CPS
art. 177 CPS
CIVI 1
rappr. da: RA 1
Incarto
n.
10.2005.140/fc
DA
923/2005
Bellinzona
20
maggio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in
qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1
prevenuto
colpevole di 1. vie di fatto
per
avere a __________, in data 17.09.2004, colpendo il minore __________. con uno
schiaffo, compiuto vie di fatto nei suoi confronti;
2. ingiuria
per avere, nelle circostanze
di tempo e di luogo di cui al sub. 1 tacciandolo di "assassino, drogato e
alcolizzato" offeso l'onore di __________.
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dagli art. 126 cpv. 1e 177 CP;
perseguito con
decreto d’accusa n. 923/2005 di data 9 marzo 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla
multa di fr. 400.--.
Considerandi
2.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 50.--.
3.
La
parte civile è rinviata al competente foro civile per le pretese di
corrispondente natura;
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 15 marzo 2005 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 20 maggio 2005, al quale è comparso l’accusato personalmente
mentre il Sost. Procuratore pubblico con lettera 26 aprile 2005 ha rinunciato
ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma
del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato, sentita la teste __________;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1
vie
di fatto
1.2
ingiuria
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 63, 126 cpv. 1, 177 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU
1.
autore
colpevole di vie di fatto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa n. 923/2005 del 9 marzo 2005 e di ingiuria per avere offeso
l’onore di __________ tacciandolo di “assassino” il 17 settembre 2004 a __________.
manda ACCU
1,
esente
da pena per il reato di ingiuria.
condanna ACCU
1.
1.
alla
multa di fr. 100.—.
2.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.—.
assegna al
condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in
arresto.
dà atto alla
parte civile che nel decreto di accusa è stata rinviata per sue eventuali
pretese al competente foro civile.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 multa
fr. 50.00 tassa
di giustizia
fr. 50.00 spese
giudiziarie
fr. 200.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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