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Decisione

10.2005.140

schiaffo + offese a minore

20 maggio 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dagli art. 126 cpv. 1e 177 CP;

perseguito con

decreto d’accusa n. 923/2005 di data 9 marzo 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla

multa di fr. 400.--.

Considerandi

2.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 50.--.

3.

La

parte civile è rinviata al competente foro civile per le pretese di

corrispondente natura;

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 15 marzo 2005 dall'accusato;

indetto il

dibattimento 20 maggio 2005, al quale è comparso l’accusato personalmente

mentre il Sost. Procuratore pubblico con lettera 26 aprile 2005 ha rinunciato

ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma

del decreto d'accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio

dell'accusato, sentita la teste __________;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1

vie

di fatto

1.2

ingiuria

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 63, 126 cpv. 1, 177 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

dichiara ACCU

1.

autore

colpevole di vie di fatto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. 923/2005 del 9 marzo 2005 e di ingiuria per avere offeso

l’onore di __________ tacciandolo di “assassino” il 17 settembre 2004 a __________.

manda ACCU

1,

esente

da pena per il reato di ingiuria.

condanna ACCU

1.

1.

alla

multa di fr. 100.—.

2.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.—.

assegna al

condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che

in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in

arresto.

dà atto alla

parte civile che nel decreto di accusa è stata rinviata per sue eventuali

pretese al competente foro civile.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 multa

fr. 50.00 tassa

di giustizia

fr. 50.00 spese

giudiziarie

fr. 200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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