10.2005.142
soggiorno senza permesso
22 giugno 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2005.142
Data decisione, Autorità:
22.06.2005, PRPEN
Titolo:
soggiorno senza permesso
SOGGIORNO ILLEGALE
art. 23 cpv. 1 LDDS
Incarto
n.
10.2005.142/fc
DA
915/2005
Bellinzona
22
giugno 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in
qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto
colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e
il domicilio degli stranieri (LDDS)
per
avere soggiornato illegalmente in Svizzera, segnatamente a __________ e a __________,
nei periodi 10.08.2004/inizio novembre 2004 e inizio dicembre 2004/07.03.2005,
sprovvisto del necessario permesso di Polizia degli stranieri e nonostante la
competente autorità federale, con decisione cresciuta in giudicato del
26.05.2003, non fosse entrata nel merito della domanda d’asilo del 12.05.2003,
come pure per essere entrato illegalmente in Svizzera ad inizio dicembre 2004
attraverso il valico stradale di Chiasso a bordo di una vettura condotta da
persona rimasta ignota, privo di certificati di legittimazione;
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall' art. 23 cpv. 1 LDDS;
perseguito con
decreto d’accusa n. 915/2005 di data 7 marzo 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla
pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla
pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3
(tre) anni.
3.
Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese giudiziarie;
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 21 marzo 2005 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 22 giugno 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente,
il suo difensore, l’interprete, mentre il Procuratore pubblico con lettera 21
aprile 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando
nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale chiede in via principale il proscioglimento e in via
subordinata una riduzione della pena ;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è
autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il
domicilio degli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo
carico.
2.
Sulla pena e
sulle spese
3.
Se deve essere
inflitta la pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 23 cpv. 1 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU
1.
autore
colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il
domicilio degli stranieri per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa n. 915/2005 del 7 marzo 2005;
condanna ACCU
1,
1.
alla
pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 150.-.
condanna ACCU
1,
alla
pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3
(tre) anni.
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di
casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 50.00 spese
giudiziarie
fr. 150.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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