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Decisione

10.2005.142

soggiorno senza permesso

22 giugno 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall' art. 23 cpv. 1 LDDS;

perseguito con

decreto d’accusa n. 915/2005 di data 7 marzo 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla

pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla

pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3

(tre) anni.

3.

Non

si prelevano né tassa di giustizia né spese giudiziarie;

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 21 marzo 2005 dall'accusato;

indetto il

dibattimento 22 giugno 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente,

il suo difensore, l’interprete, mentre il Procuratore pubblico con lettera 21

aprile 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando

nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il

difensore, il quale chiede in via principale il proscioglimento e in via

subordinata una riduzione della pena ;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è

autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il

domicilio degli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo

carico.

2.

Sulla pena e

sulle spese

3.

Se deve essere

inflitta la pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 23 cpv. 1 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

dichiara ACCU

1.

autore

colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il

domicilio degli stranieri per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. 915/2005 del 7 marzo 2005;

condanna ACCU

1,

1.

alla

pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 150.-.

condanna ACCU

1,

alla

pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3

(tre) anni.

ordina l'iscrizione

della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di

casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,

Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 50.00 spese

giudiziarie

fr. 150.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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