10.2005.144
effettuato battute di caccia con mezzi proibiti (tagliola)
24 giugno 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2005.144
Data decisione, Autorità:
24.06.2005, PRPEN
Titolo:
effettuato battute di caccia con mezzi proibiti (tagliola)
CACCIA CON AUSILIO DI MEZZI PROIBITI
art. 1 cpv. 1 let. i LCP
art. 17 cpv. 1 let. i LCP
1. LESA 1
2. LESA 2
3. LESA 3
Incarto
n.
10.2005.144/fc
DA
871/2005
Bellinzona
24
giugno 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in
qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto
colpevole di violazione della Legge federale sulla caccia, la
protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP)
per
avere, a __________, nel corso del mese di __________, senza essere autorizzato,
effettuato battute di caccia agli animali nocivi con l'ausilio di mezzi
proibiti e in particolare posando una tagliola, nella quale è poi rimasto
intrappolato un gatto;
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art.
17 cpv. 1 lett. i LCP in relazione con l'art. 1 cpv. 1 lett. a OCP;
perseguito con
decreto d’accusa n. 871/2005 di data 7 marzo 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla
multa di fr. 200.--.
Considerandi
2.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 50.--.
3.
Ordina
la confisca della tagliola sequestrata dagli agenti della polizia della caccia
il 22 ottobre 2004;
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 22 marzo 2005 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 24 giugno 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e
il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 20 aprile 2005 ha
rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato;
modificato il
decreto d’accusa nel senso che il fatto è avvenuto nell’ottobre 2004, anziché
nel settembre 2004;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale contesta preliminarmente la reiezione dell’opposizione
all’uso dibattimentale delle risultanze dell’istruzione formale poiché è stato
fatto valere il principio dell’oralità e dell’immediatezza; chiede il
proscioglimento dell’accusato, che non ha commesso il fatto; postula il
versamento di un indennizzo di fr. 450.- all’accusato per 9 ore di lavoro perso
e il versamento di ripetibili per 9 ore a fr. 250.- l’ora, più fr. 155.20 di
spese, più 7,6% di IVA; non si oppone alla confisca;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU
1.
è autore colpevole di violazione della Legge federale sulla caccia, la
protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
3.
Se deve essere ordinata la confisca della tagliola sequestrata dagli
agenti della polizia della caccia il 22 ottobre 2004.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 17 cpv. 1 lett. i LCP in relazione con l'art. 1 cpv. 1 lett. a OCP; 58 CP:
9.
e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
proscioglie ACCU
1.
dall’imputazione
di violazione della Legge federale sulla caccia, la protezione dei mammiferi e
degli uccelli selvatici (LCP) per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA
871/2005 del 7 marzo 2005;
ordina la
confisca della tagliola sequestrata dagli agenti della polizia della caccia il
22.
ottobre 2004.
carica le
spese allo Stato, il quale verserà all’accusato la somma di fr. 1'200.- per
ripetibili.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano
Ufficio Reperti, Comando Polizia cantonale, Bellinzona.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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