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Decisione

10.2005.144

effettuato battute di caccia con mezzi proibiti (tagliola)

24 giugno 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art.

17 cpv. 1 lett. i LCP in relazione con l'art. 1 cpv. 1 lett. a OCP;

perseguito con

decreto d’accusa n. 871/2005 di data 7 marzo 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla

multa di fr. 200.--.

Considerandi

2.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 50.--.

3.

Ordina

la confisca della tagliola sequestrata dagli agenti della polizia della caccia

il 22 ottobre 2004;

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 22 marzo 2005 dall'accusato;

indetto il

dibattimento 24 giugno 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e

il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 20 aprile 2005 ha

rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la

conferma del decreto d'accusa impugnato;

modificato il

decreto d’accusa nel senso che il fatto è avvenuto nell’ottobre 2004, anziché

nel settembre 2004;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il

difensore, il quale contesta preliminarmente la reiezione dell’opposizione

all’uso dibattimentale delle risultanze dell’istruzione formale poiché è stato

fatto valere il principio dell’oralità e dell’immediatezza; chiede il

proscioglimento dell’accusato, che non ha commesso il fatto; postula il

versamento di un indennizzo di fr. 450.- all’accusato per 9 ore di lavoro perso

e il versamento di ripetibili per 9 ore a fr. 250.- l’ora, più fr. 155.20 di

spese, più 7,6% di IVA; non si oppone alla confisca;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU

1.

è autore colpevole di violazione della Legge federale sulla caccia, la

protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se deve essere ordinata la confisca della tagliola sequestrata dagli

agenti della polizia della caccia il 22 ottobre 2004.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 17 cpv. 1 lett. i LCP in relazione con l'art. 1 cpv. 1 lett. a OCP; 58 CP:

9.

e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

proscioglie ACCU

1.

dall’imputazione

di violazione della Legge federale sulla caccia, la protezione dei mammiferi e

degli uccelli selvatici (LCP) per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA

871/2005 del 7 marzo 2005;

ordina la

confisca della tagliola sequestrata dagli agenti della polizia della caccia il

22.

ottobre 2004.

carica le

spese allo Stato, il quale verserà all’accusato la somma di fr. 1'200.- per

ripetibili.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano

Ufficio Reperti, Comando Polizia cantonale, Bellinzona.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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